Language of document : ECLI:EU:C:2020:257

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2020 (*)

Indice


Contesto normativo

Diritto internazionale

Diritto dell ’Unione

Direttiva 2011/95/UE

Le decisioni 2015/1523 e 2015/1601

Fatti e procedimenti precontenziosi

Procedimento dinanzi alla Corte

Sui ricorsi

Sulla ricevibilità

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C 715/17, C718/17 e C719/17, vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo 258 TFUE

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C 715/17 e C718/17, vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sull ’eccezione di irricevibilità nella causa C718/17, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sull ’eccezione di irricevibilità nella causa C719/17, vertente sulla mancanza di precisione o sull’incoerenza dell’atto di ricorso

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Nel merito

Sulla sussistenza degli inadempimenti dedotti

Sui motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dall ’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul motivo di difesa tratto dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e dalla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nella sua applicazione concreta

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese


«Inadempimento di uno Stato – Decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 – Articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna di tali decisioni – Misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Procedura di ricollocazione – Obbligo per gli Stati membri di indicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti protezione internazionale che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – Conseguenti obblighi che portano all’effettiva ricollocazione – Interessi degli Stati membri connessi alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico – Possibilità per uno Stato membro di invocare l’articolo 72 TFUE per non applicare atti di diritto dell’Unione obbligatori»

Nelle cause riunite C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17,

aventi ad oggetto ricorsi per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposti il 21 e il 22 dicembre 2017,

Commissione europea, rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia, rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

intervenienti (causa C‑715/17),

Commissione europea, rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia, rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

intervenienti (causa C‑718/17),

e

Commissione europea, rappresentata da Z. Malůšková, A. Stobiecka‑Kuik, G. Wils e A. Tokár, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, J. Vláčil, J. Pavliš e A. Brabcová, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente,

Repubblica di Polonia, rappresentata da E. Borawska‑Kędzierska e B. Majczyna, in qualità di agenti,

intervenienti (causa C‑719/17),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il ricorso nella causa C‑715/17, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 239, pag. 146), e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80), nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

2        Con il ricorso nella causa C‑718/17, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che l’Ungheria, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione.

3        Con il ricorso nella causa C‑719/17, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

4        La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato a sua volta in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

5        L’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dopo aver in particolare definito, nella sezione A, la nozione di «rifugiato» ai fini della medesima convenzione, nella sezione F stabilisce quanto segue:

«Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che:

a)      hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b)      hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;

c)      si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi della Nazioni Unite».

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2011/95/UE

6        Contenuto nel capo III della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), intitolato «Requisiti per essere considerato rifugiato», l’articolo 12 della stessa, rubricato «Esclusione», ai paragrafi 2 e 3 così recita:

«2.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)      abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)      abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c)      si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite[, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945].

3.      Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati».

7        Al capo V della direttiva 2011/95, intitolato «Requisiti per la protezione sussidiaria», figura l’articolo 17 della stessa, rubricato «Esclusione», a termini del quale:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)      abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)      abbia commesso un reato grave;

c)      si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite;

d)      rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2.      Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

3.      Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato[,] e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati».

 Le decisioni 2015/1523 e 2015/1601

8        I considerando 1, 2, 7, 11, 12, 23, 25, 26, 31 e 32 della decisione 2015/1601 così recitavano:

«(1)      Conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, [TFUE], qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

(2)      Conformemente all’articolo 80 TFUE, le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell’Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.

(...)

(7)      Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l’altro deciso che tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reintegrazione e cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare il Consiglio europeo, alla luce dell’attuale situazione di emergenza e dell’impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui partecipino tutti gli Stati membri.

(...)

(11)      Il 20 luglio 2015 rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio [europeo], sulla ricollocazione dalla Grecia e dall’Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone saranno ricollocate dall’Italia e 16 000 persone saranno ricollocate dalla Grecia. Il 14 settembre 2015 il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato la decisione (...) 2015/1523 che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

(12)      Negli ultimi mesi la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e verso la rotta dei Balcani occidentali, per effetto del numero crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione, è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione sui sistemi d’asilo di Italia e Grecia.

(...)

(23)      Le misure relative alla ricollocazione dall’Italia e dalla Grecia previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all’articolo 13, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31)], in base alla quale l’Italia e la Grecia sarebbero state altrimenti competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale in applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento (...) n. 604/2013 (...) restano di applicazione (...).

(...)

(25)      Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall’Italia e dalla Grecia senza pregiudicare le decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell’Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell’Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato, tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e, dall’altro, dovrebbe impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro e il loro soggiorno nell’Unione sia indebitamente prolungato. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili relativi alle decisioni di primo grado.

(26)      Tali misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, in particolare ricollocando un numero significativo di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale che arriveranno nel territorio dell’Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, in totale, 120 000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. (...)

(...)

(31)      È necessario garantire l’introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all’attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell’[Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)].

(32)      Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all’effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ne informa gli altri Stati membri».

9        I considerando 1, 2, 7, 23, 25, 26, 31 e 32 della decisione 2015/1601 erano redatti in termini sostanzialmente identici a quelli, rispettivamente, dei considerando 1, 2, 6, 18, 20, 21, 25 e 26 della decisione 2015/1523.

10      L’articolo 1 della decisione 2015/1601, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1, in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 1 della decisione 2015/1523, così disponeva:

«La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio».

11      L’articolo 2 di ciascuna delle decisioni succitate, intitolato «Definizioni», prevedeva quanto segue:

«Ai fini della presente decisione si intende per:

(...)

e)      “ricollocazione”: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (...) n. 604/2013 designano come competente per l’esame della domanda di protezione internazionale(...) verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

f)      “Stato membro di ricollocazione”: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (...) n. 604/2013, diventa competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest’ultimo nel suo territorio».

12      L’articolo 3 della decisione 2015/1601, intitolato «Ambito di applicazione», disponeva, in termini identici a quelli dell’articolo 3 della decisione 2015/1523, quanto segue:

«1.      È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (...) n. 604/2013.

2.      È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)]. (...)».

13      L’articolo 4 della decisione 2015/1523 prevedeva la ricollocazione, dall’Italia e dalla Grecia, nel territorio degli altri Stati membri ai quali la medesima decisione era applicabile e di cui l’Ungheria non faceva parte, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, tra le quali 24 000 dall’Italia e 16 000 dalla Grecia.

14      L’articolo 4 della decisione 2015/1601 così disponeva:

«1.      120 000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

a)      dall’Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, in base alla tabella dell’allegato I;

b)      dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, in base alla tabella dell’allegato II;

c)      54 000 richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come previsto all’articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.

2.      A decorrere dal 26 settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera [c)], sono ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di conseguenza per Stato [m]embro.

(...)».

15      L’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016 (GU 2016, L 268, pag. 82), ha integrato l’articolo 4 della decisione 2015/1601 aggiungendovi il seguente paragrafo:

«3 bis.      Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio [europeo] del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell’obbligo dello Stato membro in questione.

(...)».

16      Gli allegati I e II della decisione 2015/1601 contenevano tabelle che indicavano, per gli Stati membri, diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica italiana, ai quali la decisione in questione era applicabile, tra cui la Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, le quote vincolanti di richiedenti protezione internazionale provenienti, rispettivamente, dall’Italia o dalla Grecia da ricollocare nel territorio di ciascuno di tali Stati membri.

17      L’articolo 5 della decisione 2015/1601, intitolato «Procedura di ricollocazione», prevedeva quanto segue:

«(...)

2.      Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

3.      Basandosi su queste informazioni l’Italia e la Grecia, con l’assistenza dell’EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96)].

4.      A seguito dell’approvazione dello Stato [m]embro di ricollocazione, l’Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d’intesa con l’EASO, e ne informano il richiedente a norma dell’articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

5.      I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’ “Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1)] possono essere proposti per la ricollocazione solo dopo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

6.      Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della presente decisione. L’Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l’ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

7.      Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

8.      Ai fini dell’attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, possono decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e Grecia.

9.      In linea con l’acquis dell’Unione, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l’identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione. Per garantire che tale processo continui a essere efficiente e gestibile, sono debitamente approntate le strutture e le misure di accoglienza per dare temporaneamente alloggio alle persone, conformemente all’acquis dell’Unione, fino a quando sarà prontamente adottata una decisione sulla loro situazione. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

10.      La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l’approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l’Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l’Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l’Italia e la Grecia restano competenti per l’esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

11.      In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell’articolo 10 e, se del caso, dell’articolo 18 di detto regolamento».

18      L’articolo 5 della decisione 2015/1523, intitolato «Procedura di ricollocazione», era formulato, in sostanza, negli stessi termini dell’articolo 5 della decisione 2015/1601.

19      L’articolo 12 della decisione 2015/1523 e della decisione 2015/1601 prevedeva, in particolare, che la Commissione dovesse riferire al Consiglio, ogni sei mesi, sull’attuazione delle medesime decisioni.

20      La Commissione si è successivamente impegnata a presentare relazioni mensili in merito all’attuazione delle diverse misure di ricollocazione e di reinsediamento dei richiedenti protezione internazionale adottate a livello dell’Unione, tra cui quelle previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Su tale base, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio quindici relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento.

21      Il 15 novembre 2017 e il 14 marzo 2018, la Commissione ha altresì presentato relazioni sullo stato di avanzamento contenenti, in particolare, dati aggiornati sulle ricollocazioni effettuate ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

22      Dall’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della decisione 2015/1523 consta che questa è entrata in vigore il 16 settembre 2015 ed era applicabile fino al 17 settembre 2017. L’articolo 13, paragrafo 3, della stessa decisione prevedeva che essa si applicava alle persone che erano arrivate nel territorio italiano o nel territorio greco tra il 16 settembre 2015 e il 17 settembre 2017 nonché ai richiedenti protezione internazionale giunti in uno di tali territori a decorrere dal 15 agosto 2015.

23      A norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della decisione 2015/1601, questa è entrata in vigore il 25 settembre 2015 ed era applicabile fino al 26 settembre 2017. L’articolo 13, paragrafo 3, della stessa decisione disponeva che essa si applicava alle persone che erano arrivate nel territorio italiano e greco tra il 25 settembre 2015 e il 26 settembre 2017 nonché ai richiedenti protezione internazionale giunti in uno di tali territori a decorrere dal 24 marzo 2015.

 Fatti e procedimenti precontenziosi

24      Il 16 dicembre 2015, la Repubblica di Polonia ha indicato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, un numero di 100 richiedenti protezione internazionale che essa era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, di cui 65 dalla Grecia e 35 dall’Italia. Successivamente, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana hanno individuato, rispettivamente, 73 e 36 persone che le medesime hanno chiesto alla Repubblica di Polonia di ricollocare. Quest’ultimo Stato membro non ha dato seguito alle suddette domande e nessun richiedente protezione internazionale è stato ricollocato nel territorio di questo stesso Stato membro ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. La Repubblica di Polonia non ha più assunto in seguito alcun impegno di ricollocazione.

25      È pacifico che l’Ungheria, che non ha partecipato alla misura di ricollocazione volontaria prevista dalla decisione 2015/1523, non ha in alcun momento indicato un numero di richiedenti protezione internazionale che essa era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, e che, di conseguenza, nessun richiedente protezione internazionale è stato ricollocato nel territorio di tale Stato membro in forza della decisione citata.

26      Il 5 febbraio e il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca ha indicato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, un numero, rispettivamente, di 30 e di 20 richiedenti protezione internazionale che essa era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, di cui 20 e poi 10 dalla Grecia e 10 e 10 dall’Italia. La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana hanno individuato, rispettivamente, 30 e 10 persone di cui le medesime hanno chiesto la ricollocazione verso la Repubblica ceca. Quest’ultimo Stato membro ha accettato di ricollocare 15 persone dalla Grecia, 12 delle quali sono state effettivamente ricollocate. La Repubblica ceca non ha accettato nessuna delle persone individuate dalla Repubblica italiana e nessuna ricollocazione ha avuto luogo dall’Italia verso la Repubblica ceca. Pertanto, un totale di 12 richiedenti protezione internazionale, tutti provenienti dalla Grecia, sono stati ricollocati nel territorio della Repubblica ceca ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Dopo il 13 maggio 2016, la Repubblica ceca non ha più assunto alcun impegno di ricollocazione.

27      Con lettere del 10 febbraio 2016, la Commissione ha invitato la Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, in particolare, a trasmettere almeno ogni tre mesi indicazioni relative al numero di richiedenti protezione internazionale che esse erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e a ricollocare tali richiedenti a intervalli regolari al fine di adempiere i loro obblighi giuridici.

28      Con lettere del 5 agosto 2016, la Commissione ha ricordato a tutti gli Stati membri i loro obblighi di ricollocazione ai sensi delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

29      In una lettera del 28 febbraio 2017, inviata congiuntamente dalla Commissione e dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea ai ministri degli affari interni, gli Stati membri che non avevano ancora effettuato ricollocazioni o che non avevano ricollocato in proporzione alla rispettiva quota erano esortati a intensificare al più presto i loro sforzi.

30      La Repubblica ceca, con lettera del 1° marzo 2017, ha indicato che, a suo avviso, la sua prima offerta, del 5 febbraio 2016, di ricollocare 30 persone era sufficiente.

31      Il 5 giugno 2017, la Repubblica ceca ha adottato la risoluzione n. 439, con la quale ha deciso di sospendere l’attuazione dei suoi obblighi assunti nella riunione del Consiglio europeo, del 25 e del 26 giugno 2015, successivamente formalizzati nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, del 20 luglio 2015, e attuati dalla decisione 2015/1523, nonché l’attuazione dei suoi obblighi derivanti dalla decisione 2015/1601 «in considerazione del significativo deterioramento della situazione in materia di sicurezza nell’Unione (...) e del manifesto malfunzionamento del sistema di ricollocazione».

32      In varie delle sue relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha insistito affinché gli Stati membri indicassero a intervalli regolari un numero di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio, conformemente agli obblighi incombenti a ciascuno Stato membro in forza della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601, e procedessero a ricollocazioni effettive in proporzione ai loro obblighi e, in particolare, alle loro quote di cui agli allegati I e II della decisione 2015/1601, a pena di incorrere in un ricorso per inadempimento.

33      Nelle sue comunicazioni del 18 maggio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Terza relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 360 final], del 15 giugno 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 416 final], del 13 luglio 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 480 final], del 28 settembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 636 final], del 9 novembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 720 final], e dell’8 dicembre 2016 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 791 final], la Commissione ha indicato che essa si riservava il diritto di avvalersi dei poteri di cui è investita in forza dei trattati se gli Stati membri interessati non avessero adottato le misure necessarie al fine di ottemperare ai loro obblighi in materia di ricollocazione quali previsti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

34      Inoltre, nelle sue comunicazioni dell’8 febbraio 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Nona relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 74 final], del 2 marzo 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 202 final], del 12 aprile 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 212 final], e del 16 maggio 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2017) 260 final], la Commissione ha specificamente chiesto alla Repubblica di Polonia, all’Ungheria e alla Repubblica ceca di conformarsi agli obblighi di ricollocazione a esse incombenti in forza della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601 ricollocando richiedenti protezione internazionale e assumendo impegni di ricollocazione. Essa ha indicato che si riservava la possibilità di avviare procedimenti per inadempimento contro tali Stati membri se essi non si fossero conformati al più presto ai loro obblighi.

35      Nella dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, la Commissione ha chiesto che gli Stati membri che non avevano ancora ricollocato nessun richiedente protezione internazionale o che non avevano più indicato da un anno un numero di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare dalla Grecia e dall’Italia nel loro territorio procedessero immediatamente o, al più tardi, entro il termine di un mese a tali ricollocazioni e impegni.

36      Con lettere di messa in mora del 15 giugno 2017, per quanto riguarda l’Ungheria e la Repubblica ceca, e del 16 giugno 2017, per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 1, TFUE contro questi tre Stati membri. Nelle suddette lettere, la Commissione sosteneva che tali Stati membri non avevano ottemperato agli obblighi a essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 né, di conseguenza, ai loro ulteriori obblighi di ricollocazione previsti all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601.

37      Non persuasa dalle risposte della Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica ceca alle summenzionate lettere di messa in mora, la Commissione, il 26 luglio 2017, ha inviato un parere motivato a ciascuno di questi tre Stati membri, mantenendo ferma la propria posizione secondo la quale la Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, l’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, e la Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, erano venute meno agli obblighi a esse incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi a esse incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601, e invitando questi tre Stati membri ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi in questione entro il termine di quattro settimane, ossia non oltre il 23 agosto 2017.

38      La Repubblica ceca, con lettera del 22 agosto 2017, nonché la Repubblica di Polonia e l’Ungheria, con lettere del 23 agosto dello stesso anno, hanno risposto ai suddetti pareri motivati.

39      Nella sua comunicazione del 6 settembre 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM (2017) 465 final], la Commissione ha nuovamente constatato che la Repubblica di Polonia e l’Ungheria erano gli unici Stati membri a non aver ricollocato nessun richiedente protezione internazionale, che la Repubblica di Polonia non aveva più assunto impegni di ricollocazione dal 16 dicembre 2015 e che la Repubblica ceca non aveva più assunto simili impegni dal 13 maggio 2016 né proceduto a una ricollocazione dall’agosto 2016. Essa ha chiesto che questi tre Stati membri assumessero immediatamente impegni di ricollocazione e procedessero al più presto a ricollocazioni. Inoltre, essa ha richiamato, nella stessa comunicazione, la sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631), indicando che, con tale sentenza, la Corte aveva confermato la validità della decisione 2015/1601.

40      Con lettere del 19 settembre 2017, la Commissione ha richiamato l’attenzione della Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica ceca sulla sentenza succitata, ribadendo che essa aveva confermato la validità della decisione 2015/1601, e ha invitato i tre Stati membri in questione ad adottare, al più presto, le misure necessarie al fine di assumere impegni di ricollocazione e di procedere a ricollocazioni.

41      Non avendo ricevuto risposta alle lettere summenzionate, la Commissione ha deciso di proporre i presenti ricorsi.

 Procedimento dinanzi alla Corte

42      Con decisione del presidente della Corte dell’8 giugno 2018, la Repubblica ceca e l’Ungheria sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Polonia nella causa C‑715/17.

43      Con decisione del presidente della Corte del 12 giugno 2018, l’Ungheria e la Repubblica di Polonia sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica ceca nella causa C‑719/17.

44      Con decisione del presidente della Corte del 13 giugno 2018, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni dell’Ungheria nella causa C‑718/17.

45      Sentite le parti e l’avvocato generale su tale punto, occorre, per ragioni di connessione, riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in conformità dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.

 Sui ricorsi

 Sulla ricevibilità

46      I tre Stati membri in questione avanzano vari argomenti per contestare la ricevibilità del ricorso per inadempimento che li riguarda.

 Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C715/17, C718/17 e C719/17, vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo 258 TFUE

–       Argomenti delle parti

47      I tre Stati membri in questione affermano, in sostanza, che il ricorso che li riguarda è irricevibile per il motivo che, quand’anche la Corte dovesse constatare l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla decisione 2015/1523 e/o dalla decisione 2015/1601 loro addebitato, resterebbe il fatto che sarebbe impossibile per ciascuno Stato membro in questione porvi rimedio attuando gli obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna delle decisioni in parola, poiché il periodo di applicazione di queste e, di conseguenza, gli obblighi che esse impongono sono definitivamente scaduti, rispettivamente, dal 17 settembre e dal 26 settembre 2017.

48      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE deve avere lo scopo di far dichiarare l’esistenza di un inadempimento ai fini della sua cessazione e non può avere come unico scopo la pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa con la quale viene constatata l’esistenza dell’inadempimento.

49      Pertanto, i ricorsi sarebbero privi di oggetto e non contribuirebbero all’obiettivo del procedimento per inadempimento di cui all’articolo 258 TFUE.

50      Inoltre, nel caso di inadempimenti di obblighi derivanti da atti dell’Unione il cui periodo di applicazione è definitivamente scaduto e ai quali non può più essere posto rimedio, la Commissione non potrebbe far valere un interesse sufficiente per chiedere che la Corte constati tali inadempimenti.

51      La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

–       Giudizio della Corte

52      Occorre ricordare che l’obiettivo perseguito dalla procedura di cui all’articolo 258 TFUE consiste nell’accertamento oggettivo dell’inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli sono imposti dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato e che una procedura del genere consente anche di stabilire se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione in un caso particolare (sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

53      Ciò premesso, uno degli scopi del procedimento precontenzioso è di dare allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi a esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C‑433/13, EU:C:2015:602, punti 39 e 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

54      Dal tenore letterale dell’articolo 258, secondo comma, TFUE risulta che, qualora lo Stato membro in causa non si sia conformato al parere motivato nel termine ivi fissato, la Commissione può adire la Corte. Per costante giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento dev’essere dunque valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza di tale termine (sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

55      È vero che, come ricordano i tre Stati membri in questione, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la Commissione ha il compito di vigilare, d’ufficio e nell’interesse generale, sull’applicazione da parte degli Stati membri del diritto dell’Unione e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v., in particolare, sentenza del 7 aprile 2011, Commissione/Portogallo, C‑20/09, EU:C:2011:214, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

56      Tuttavia, la giurisprudenza succitata deve essere intesa nel senso che, in un ricorso per inadempimento, la Commissione non può chiedere alla Corte altro che l’accertamento dell’esistenza dell’inadempimento dedotto allo scopo di farlo cessare. Pertanto, la Commissione non può, ad esempio, chiedere alla Corte, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, di ingiungere a uno Stato membro di adottare un particolare comportamento al fine di conformarsi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2011, Commissione/Portogallo, C‑20/09, EU:C:2011:214, punto 41).

57      Per contro, un ricorso per inadempimento è ricevibile se la Commissione si limita a chiedere alla Corte di dichiarare l’esistenza dell’inadempimento dedotto, in particolare in una situazione, come quella del caso di specie, in cui l’atto di diritto derivato dell’Unione del quale si deduce la violazione ha definitivamente cessato di essere applicabile dopo la data di scadenza del termine fissato nel parere motivato.

58      Infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 52 della presente sentenza, un simile ricorso per inadempimento, nella misura in cui riguarda l’accertamento oggettivo da parte della Corte dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli da un atto di diritto derivato e consente di stabilire se uno Stato membro abbia violato il diritto dell’Unione in un caso particolare, rientra pienamente nell’obiettivo perseguito dalla procedura di cui all’articolo 258 TFUE.

59      Ciò posto, si deve rilevare che il periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è definitivamente scaduto, rispettivamente, il 17 settembre e il 26 settembre 2017 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 94).

60      A tale riguardo, i tre Stati membri in questione invocano la circostanza secondo la quale non sarebbe più possibile porre rimedio all’inadempimento dedotto poiché il periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è definitivamente scaduto. Orbene, tale circostanza, quand’anche appurata, non può comportare l’irricevibilità dei presenti ricorsi.

61      Ai tre Stati membri in questione è stata infatti offerta la possibilità di porre fine all’inadempimento loro contestato prima della scadenza del termine fissato nei pareri motivati, vale a dire il 23 agosto 2017, e, quindi, prima della scadenza del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, assumendo impegni di ricollocazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601 e procedendo a ricollocazioni effettive in esecuzione degli obblighi a essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601, come la Commissione aveva d’altronde chiesto loro in una serie di lettere e in svariate sue comunicazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento.

62      Giacché, alla data di scadenza del termine così fissato nei pareri motivati, gli obblighi derivanti, per gli Stati membri, dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 erano ancora in vigore e, come sostiene la Commissione senza essere contraddetta su tale punto, i tre Stati membri interessati non si erano ancora conformati ai medesimi obblighi sebbene la Commissione avesse offerto loro la possibilità di farlo al più tardi a tale data, detta istituzione, nonostante la successiva scadenza del periodo di applicazione delle decisioni in parola, è legittimata a proporre i presenti ricorsi diretti a far dichiarare dalla Corte la sussistenza degli inadempimenti dedotti.

63      Se la linea argomentativa dei tre Stati membri in questione dovesse essere accolta, qualsiasi Stato membro che, con il suo comportamento, compromettesse la realizzazione dell’obiettivo inerente a una decisione adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE e che si applica, in quanto «misura temporanea», ai sensi della medesima disposizione, solo per un periodo limitato, come avviene per le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punti 90 e 94), potrebbe allora evitare un procedimento per inadempimento, per il solo motivo che l’inadempimento verte su un atto di diritto dell’Unione il cui periodo di applicazione è definitivamente spirato dopo la data di scadenza del termine fissato nell’avviso motivato, con la conseguenza che gli Stati membri potrebbero trarre beneficio dalla loro propria colpa (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 48).

64      In un’ipotesi del genere, la Commissione sarebbe pertanto impossibilitata ad agire, nell’ambito delle competenze di cui è investita in forza dell’articolo 258 TFUE, nei confronti dello Stato membro interessato dinanzi alla Corte al fine di far dichiarare l’esistenza di un tale inadempimento e di svolgere pienamente il suo compito di custode dei trattati conferitole dall’articolo 17 TUE (sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 49).

65      Per di più, ammettere, in circostanze come quelle delle presenti cause, l’irricevibilità di un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro a causa di una violazione di decisioni adottate in forza dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, quali le decisioni 2015/1523 e 2015/1601, sarebbe pregiudizievole sia per l’obbligatorietà di tali decisioni sia, in generale, per il rispetto dei valori sui quali è fondata l’Unione, a norma dell’articolo 2 TUE, tra i quali figura, in particolare, lo Stato di diritto (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 50).

66      La constatazione degli inadempimenti in questione continua, inoltre, ad avere un interesse sostanziale, in particolare come fondamento della responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro, in conseguenza del suo inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, dell’Unione o di singoli (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione/Italia, 39/72, EU:C:1973:13, punto 11).

67      Infine, quanto all’argomento secondo il quale, in seguito alla scadenza definitiva del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, la Commissione non avrebbe più interesse ad agire, occorre ricordare il principio, sancito da una giurisprudenza costante della Corte, secondo il quale la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un interesse ad agire né a indicare le ragioni che l’hanno indotta a presentare un ricorso per inadempimento (sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, EU:C:2016:135, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

68      A tale riguardo, è vero, come sostiene la Repubblica di Polonia, che, in una fattispecie nella quale il ricorso era stato presentato in un momento in cui l’inadempimento era virtualmente cessato per via della sostituzione di nuove disposizioni del diritto dell’Unione a quelle di cui si deduceva la violazione, la Corte ha indicato che, in deroga al principio ricordato al punto precedente della presente sentenza, essa è tenuta, senza poter valutare le ragioni di opportunità che ispirano il ricorso proposto dalla Commissione, a verificare se un ricorso per inadempimento vertente su un comportamento passato costituisca un’azione che riveste ancora «sufficiente interesse» (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, EU:C:1970:67, punti 9 e 10).

69      Tuttavia, è necessario constatare che la fattispecie oggetto dei presenti procedimenti per inadempimento non rientra nella fattispecie particolare contemplata dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, caratterizzata dalla sostituzione delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si deduceva la violazione da parte di nuove disposizioni che hanno effettivamente portato alla cessazione dell’inadempimento in questione.

70      Inoltre e in ogni caso, nella specie, l’interesse dell’azione intentata dalla Commissione non può essere messo in dubbio. Da un lato, infatti, il termine fissato nei pareri motivati scadeva in una data in cui sussistevano ancora gli inadempimenti contestati. Dall’altro, come rilevato altresì dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle conclusioni, queste tre cause sollevano importanti questioni di diritto dell’Unione, tra le quali quella se e, eventualmente, a quali condizioni uno Stato membro possa invocare l’articolo 72 TFUE per omettere di applicare decisioni, adottate sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il cui carattere vincolante non è contestato e che sono dirette alla ricollocazione di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale in osservanza del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, il quale, conformemente all’articolo 80 TFUE, disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, EU:C:1970:67, punti 11 e 13).

71      Pertanto, le eccezioni di irricevibilità vertenti sul fatto che i ricorsi sono privi di oggetto e contrastano con l’obiettivo della procedura di cui all’articolo 258 TFUE, così come quelle vertenti sul fatto che la Commissione non ha fatto valere un interesse sufficiente per presentare tali ricorsi, devono essere respinte.

 Sulle eccezioni di irricevibilità nelle cause C715/17 e C718/17, vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento

–       Argomenti delle parti

72      Nella causa C‑718/17, l’Ungheria sostiene che i ricorsi per inadempimento sono irricevibili in quanto la Commissione, limitandosi a proporre un ricorso contro i soli tre Stati membri in questione laddove la maggior parte degli Stati membri non ha pienamente rispettato gli obblighi a essi incombenti in forza della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601, ha violato il principio della parità di trattamento e ha quindi travalicato i limiti del potere discrezionale conferitole dall’articolo 258 TFUE.

73      Nella causa C‑715/17, la Repubblica di Polonia solleva, essenzialmente, un’eccezione di irricevibilità della stessa natura.

74      La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

–       Giudizio della Corte

75      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la Commissione dispone di un potere discrezionale per decidere sull’opportunità di agire contro uno Stato membro, per determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e per scegliere il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro di esso, mentre le considerazioni che determinano tale scelta non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità dell’azione [sentenza del 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, EU:C:2017:698, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

76      La Corte ha in tal senso già dichiarato che, tenuto conto di detto margine discrezionale, il fatto che non sia stato proposto un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non è pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso per inadempimento presentato nei confronti di un altro Stato membro (sentenza del 3 marzo 2016, Commissione/Malta, C‑12/14, EU:C:2016:135, punto 25).

77      Del resto, come ricordato dalla Commissione in udienza, essa ha chiaramente indicato, nella dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, che gli Stati membri che non avevano ancora ricollocato alcun richiedente protezione internazionale, situazione nella quale si trovavano la Repubblica di Polonia e l’Ungheria, e/o che non avevano più assunto impegni di ricollocazione dalla Grecia e dall’Italia da oltre un anno, situazione nella quale si trovavano la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca, avrebbero potuto essere oggetto di un procedimento per inadempimento, a meno che non avessero iniziato immediatamente o, al più tardi, entro un mese ad assumere simili impegni e a procedere a ricollocazioni effettive.

78      Successivamente, nella sua comunicazione del 13 giugno 2017 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM (2017) 330 final], la Commissione ha constatato che, in seguito al suo appello di cui alla dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Polonia, dell’Ungheria e della Repubblica ceca, avevano iniziato ad assumere regolarmente impegni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, e ha indicato di aver pertanto deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro questi tre Stati membri.

79      Ciò premesso, l’azione intentata dalla Commissione, nella misura in cui mira a garantire che tutti gli Stati membri, diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica italiana, che erano vincolati dagli obblighi di ricollocazione derivanti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, attuino detti obblighi, si inseriva pienamente nell’obiettivo perseguito da tali decisioni.

80      È infatti importante ricordare che gli oneri derivanti dalle misure temporanee previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, essendo state esse adottate in forza dell’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE al fine di aiutare la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, devono, in linea di principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, dal momento che, ai sensi dell’articolo 80 TFUE, tale principio disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 291).

81      L’azione della Commissione è quindi fondata, nel caso di specie, su un criterio neutro e oggettivo, relativo alla gravità e alla persistenza degli inadempimenti contestati alla Repubblica di Polonia, all’Ungheria e alla Repubblica ceca, che, alla luce dell’obiettivo delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 quale appena ricordato, consente di distinguere la situazione di questi tre Stati membri da quella degli altri Stati membri, compresi quelli che non hanno pienamente ottemperato ai loro obblighi derivanti dalle decisioni in parola.

82      Ne consegue che, nella specie, la Commissione, avendo deciso di avviare un procedimento per inadempimento contro la Repubblica di Polonia, l’Ungheria e la Repubblica ceca, e non contro altri Stati membri, non ha in alcun modo ecceduto i limiti del potere discrezionale che le spetta nell’ambito dell’articolo 258 TFUE. Pertanto, le eccezioni di irricevibilità vertenti sulla violazione del principio della parità di trattamento devono essere respinte.

 Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C718/17, vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso

–       Argomenti delle parti

83      Nella causa C‑718/17, l’Ungheria contesta alla Commissione, in primo luogo, il fatto di non aver rispettato i suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento precontenzioso, in quanto il termine di risposta di quattro settimane fissato nella lettera di messa in mora e nel parere motivato era eccessivamente breve, in contrasto con il termine abituale di due mesi e non giustificato da una situazione di urgenza legittima.

84      La Commissione avrebbe in particolare violato i diritti della difesa dell’Ungheria respingendo la sua domanda di proroga del termine di risposta fissato nel parere motivato.

85      L’Ungheria sostiene che la Commissione, avendo deciso solo nel giugno 2017, e quindi in una data relativamente vicina alla data di scadenza del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di avviare i procedimenti per inadempimento contro i tre Stati membri in questione, è essa stessa la causa dell’urgenza dalla medesima invocata. I termini di risposta eccessivamente brevi e il carattere affrettato del procedimento precontenzioso sarebbero dovuti non già a una reale urgenza, bensì al fatto che la Commissione voleva a qualsiasi costo poter ancora fissare nel parere motivato la scadenza del termine impartito agli Stati membri in questione per conformarsi ai loro obblighi, di modo che quest’ultimo scadesse prima che le suddette decisioni cessassero di essere applicabili nel settembre 2017, e ciò al fine di evitare che le fosse opposta l’irricevibilità dei suoi ricorsi. L’urgenza invocata dalla Commissione sarebbe altresì contraddetta dal fatto che tale istituzione ha atteso altri quattro mesi dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato per proporre i presenti ricorsi.

86      In secondo luogo, l’Ungheria contesta alla Commissione il fatto di non aver precisato, nel corso del procedimento precontenzioso, l’inadempimento addebitatole.

87      L’Ungheria sostiene al riguardo che, sebbene, nel suo atto di ricorso, la Commissione abbia fornito una breve spiegazione del motivo per il quale, a suo avviso, l’inadempimento dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 implichi un inadempimento dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione, tale spiegazione non è tuttavia sufficiente per rimediare al fatto che, nel corso della fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, la Commissione non ha chiaramente definito l’inadempimento oggetto di tale procedimento.

88      Mentre, nella motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, sarebbe stata addebitata all’Ungheria solo la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, la Commissione, nelle conclusioni di detta lettera e di detto parere, avrebbe altresì dedotto la violazione dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione, senza un’ulteriore analisi.

89      Tale indeterminatezza dell’oggetto del procedimento sarebbe altresì dovuta al fatto che, nel procedimento precontenzioso, la Commissione ha fatto più volte riferimento alla violazione tanto della decisione 2015/1523 quanto della decisione 2015/1601, sebbene, in mancanza di un impegno volontario, l’Ungheria non fosse tenuta a ricollocare richiedenti protezione internazionale ai sensi della prima di queste due decisioni.

90      La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

–       Giudizio della Corte

91      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi a esso incombenti in forza del diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato FUE, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita [sentenza del 19 settembre 2017, Commissione/Irlanda (Tassa di immatricolazione), C‑552/15, EU:C:2017:698, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata].

92      Tali scopi impongono alla Commissione di concedere agli Stati membri un termine ragionevole per rispondere alla lettera di messa in mora e per conformarsi a un parere motivato o, eventualmente, per preparare la loro difesa. Per valutare la ragionevolezza del termine impartito, si deve tener conto del complesso delle circostanze caratterizzanti la fattispecie che viene in rilievo. Termini molto brevi possono così ammettersi in situazioni specifiche, in particolare quando vi sia l’urgenza di porre rimedio a un inadempimento o quando lo Stato membro interessato sia pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione ben prima che venga avviato il procedimento (sentenza del 13 dicembre 2001, Commissione/Francia, C‑1/00, EU:C:2001:687, punto 65).

93      Si deve altresì ricordare che, secondo una giurisprudenza costante già menzionata al punto 75 della presente sentenza, spetta alla Commissione valutare l’opportunità di agire contro uno Stato membro, determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e scegliere il momento in cui avviare il procedimento per inadempimento contro di esso, mentre le considerazioni che determinano tale scelta non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità dell’azione.

94      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’eccezione di irricevibilità relativa ai termini di risposta che sarebbero eccessivamente brevi, fissati nella lettera di messa in mora e nel parere motivato, dalle relazioni della Commissione sulla ricollocazione e il reinsediamento risulta inequivocabilmente che tale istituzione ha deciso di avviare i procedimenti per inadempimento il 15 giugno e il 16 giugno 2017, e quindi in una fase relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 conclusosi, rispettivamente, il 17 settembre e il 26 settembre 2017. Tale decisione è stata motivata dal fatto che, prima di avviare i suddetti procedimenti e prima della scadenza di tale periodo di applicazione, la suddetta istituzione ha voluto dare un’ultima possibilità ai tre Stati membri in questione, che non avevano ancora ricollocato alcun richiedente protezione internazionale o non avevano più assunto impegni di ricollocazione da oltre un anno, di conformarsi agli obblighi a essi incombenti in forza delle succitate decisioni assumendo impegni formali e ricollocando richiedenti protezione internazionale al più tardi entro il termine di un mese.

95      Inoltre, tale scelta di avviare il procedimento per inadempimento in una fase relativamente avanzata del periodo di applicazione di due anni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 risulta giustificata alla luce del fatto, già rilevato dalla Corte, che una ricollocazione di un numero significativo di richiedenti protezione internazionale, come quella prevista dalla decisione 2015/1601, è un’operazione al tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti (sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, UE:C:2017:631, punti 97).

96      Pertanto, se, tenuto conto delle date di scadenza relativamente vicine del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, si è alla fine imposta l’urgenza, nel maggio 2017, di considerare la possibilità di costringere i tre Stati membri in questione, mediante un procedimento per inadempimento, a ottemperare ai loro obblighi di ricollocazione imposti dalle medesime decisioni per la parte restante di detto periodo di applicazione, la ragione di tale urgenza non può essere imputata a una qualsivoglia inerzia o azione tardiva della Commissione, ma risiede nel persistente rifiuto di questi tre Stati membri di dare corso ai ripetuti appelli della Commissione a conformarsi agli obblighi in questione.

97      La Commissione era del tutto legittimata, nell’ambito del potere discrezionale riservatole in merito alla scelta del momento in cui avviare il procedimento per inadempimento, a esaurire anzitutto tutte le possibilità per convincere i tre Stati membri in questione a effettuare ricollocazioni e ad assumere impegni formali affinché i medesimi contribuissero debitamente – nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri che, a norma dell’articolo 80 del TFUE, disciplina la politica di asilo dell’Unione in materia di asilo – all’obiettivo di ricollocazione effettiva perseguito dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, vegliando al contempo a che i suddetti Stati membri non si sottraessero a un ricorso per inadempimento qualora avessero deciso di non dare seguito all’ultimo appello della Commissione a conformarsi ai loro obblighi.

98      Ne consegue che, nel caso di specie, la Commissione non ha ecceduto tale potere discrezionale.

99      Va inoltre rilevato che i tre Stati membri in questione erano stati informati, almeno dal 16 maggio 2017, data della dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, dell’intenzione della Commissione di presentare un ricorso per inadempimento nei loro confronti se essi avessero continuato a rifiutarsi di conformarsi alle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

100    Parimenti, essi erano pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione ben prima dell’avvio del procedimento precontenzioso il 15 giugno e il 16 giugno 2017. Invero, il punto di vista della Commissione quanto agli inadempimenti contestati ai tre Stati membri interessati era stato evidenziato dalla medesima in diverse lettere nonché in varie relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento. I termini in questione di quattro settimane non possono dunque essere considerati irragionevolmente brevi.

101    Non risulta del resto che i termini di risposta di quattro settimane impartiti nelle lettere di messa in mora e nei pareri motivati non abbiano consentito agli Stati membri interessati di far valere utilmente, nel procedimento precontenzioso, i loro motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.

102    Nei loro controricorsi, controrepliche e istanze di intervento, infatti, i tre Stati membri in questione riprendono in sostanza gli argomenti già avanzati nelle loro risposte alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati.

103    Deve parimenti essere respinto l’argomento più specifico dell’Ungheria secondo il quale la Commissione non poteva imporle termini di risposta di quattro settimane e non poteva negarle una proroga dei medesimi termini in quanto essi scadevano nel periodo estivo del 2017, durante il quale un numero di personale ridotto in seno al ministero ungherese interessato doveva preparare una risposta non solo nell’ambito della causa in esame, ma anche nell’ambito di altre due cause che avrebbero sollevato questioni complesse di interpretazione del diritto dell’Unione e avrebbero richiesto notevoli sforzi.

104    L’Ungheria sapeva, infatti, almeno dal 16 maggio 2017, data della dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, che la Commissione intendeva avviare, a breve termine, un procedimento per inadempimento nei confronti di tale Stato membro se questo avesse continuato a non attuare la decisione 2015/1601. L’Ungheria non poteva neppure ignorare che, se detto procedimento fosse stato avviato, la Commissione sarebbe stata costretta a concedere termini di risposta relativamente brevi al fine di garantire che il procedimento precontenzioso potesse concludersi prima della scadenza del periodo di applicazione di tale decisione il 26 settembre 2017. Pertanto, tale Stato membro, nel caso di specie, doveva approntare un meccanismo sufficiente, anche durante il periodo estivo del 2017, per essere in grado di rispondere alla lettera di messa in mora e al parere motivato.

105    In secondo luogo, quanto alla presunta indeterminatezza delle censure formulate dalla Commissione nei confronti dell’Ungheria nel procedimento precontenzioso e, più in particolare, al fatto che il nesso tra l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e l’inadempimento di quelli derivanti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione sarebbe stato spiegato solo nell’atto di ricorso e in modo particolarmente succinto, si deve constatare che, sia nelle conclusioni della lettera di messa in mora sia in quelle del parere motivato, la Commissione ha espressamente contestato all’Ungheria la violazione degli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e, «di conseguenza», degli «altri obblighi di ricollocazione» imposti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione.

106    Inoltre, nella motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, la Commissione ha spiegato tale nesso di causalità, in termini identici e sufficientemente chiari, indicando che gli impegni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 costituiscono il «primo passo» sul quale è «costruita» la procedura dettagliata e vincolante di cooperazione amministrativa tra la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana, da un lato, e gli Stati membri di ricollocazione, dall’altro, avente lo scopo di effettuare il trasferimento di richiedenti protezione internazionale dai primi due Stati membri verso gli altri, e che l’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione in parola contiene una serie di obblighi giuridici precisi e conseguenti per gli Stati membri di ricollocazione.

107    A tale riguardo, occorre rilevare che la ricollocazione effettiva dei richiedenti protezione internazionale mediante il loro trasferimento nel territorio di uno Stato membro di ricollocazione è possibile solo se detto Stato membro, nella prima fase della procedura di ricollocazione, ha assunto un impegno in tal senso per un certo numero di richiedenti protezione internazionale. Se un impegno del genere non è stato assunto, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, un simile inadempimento comporta necessariamente un inadempimento dei conseguenti obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna delle decisioni in questione nell’ambito delle fasi successive della procedura diretta alla ricollocazione effettiva dei richiedenti di cui trattasi mediante il loro trasferimento nel territorio dello Stato membro interessato.

108    Pertanto, l’Ungheria non poteva ignorare il manifesto nesso di causalità tra la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e quella dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della stessa decisione.

109    Inoltre, se è vero che, in alcuni punti della motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, in particolare in quelli che descrivono il contesto normativo, la Commissione ha fatto riferimento non soltanto alla decisione 2015/1601, ma anche alla decisione 2015/1523, sebbene l’Ungheria non fosse vincolata da quest’ultima decisione, l’oggetto dell’inadempimento addebitato all’Ungheria era nondimeno del tutto chiaro per tale Stato membro alla luce di una lettura d’insieme dei punti della motivazione della lettera di messa in mora e del parere motivato, in particolare quelli relativi alla valutazione della Commissione, che si riferiscono soltanto alla decisione 2015/1601. Oltretutto, nelle conclusioni sia della lettera di messa in mora sia del parere motivato, all’Ungheria è addebitato unicamente un inadempimento di tale decisione. Non risulta quindi che la presunta indeterminatezza di taluni punti della motivazione dell’atto di ricorso abbia potuto pregiudicare l’esercizio da parte dell’Ungheria dei suoi diritti della difesa.

110    Alla luce di quanto precede, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Ungheria e vertente sulla violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento precontenzioso deve essere respinta.

 Sull’eccezione di irricevibilità nella causa C719/17, vertente sulla mancanza di precisione o sull’incoerenza dell’atto di ricorso

–       Argomenti delle parti

111    Nella causa C‑719/17, la Repubblica ceca, in seguito a un quesito con richiesta di risposta per iscritto postole dalla Corte in vista dell’udienza, ha contestato, nella sua risposta a tale quesito, la ricevibilità del ricorso che la riguarda per il motivo che l’atto di ricorso non indica in modo coerente e preciso l’inadempimento che le è addebitato. Essa sostiene al riguardo che, nelle conclusioni dell’atto di ricorso, la data di inizio dell’infrazione addebitatale non è menzionata, mentre, nelle conclusioni sia della lettera di messa in mora sia del parere motivato, il 13 agosto 2016 è indicato quale data di inizio dell’infrazione. Inoltre, taluni punti della motivazione dell’atto di ricorso indicherebbero quale data di inizio di detta infrazione il 13 maggio 2016 o il 13 agosto 2016.

112    La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

–       Giudizio della Corte

113    È opportuno ricordare che un ricorso deve essere valutato soltanto alla luce delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio (sentenza del 30 settembre 2010, Commissione/Belgio, C‑132/09, EU:C:2010:562, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

114    Risulta inoltre da una giurisprudenza costante relativa all’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura che ogni atto introduttivo del giudizio deve indicare in modo chiaro e preciso l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi di ricorso dedotti per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Ne deriva che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un tale ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco allo scopo di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (sentenza del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

115    La Corte ha altresì dichiarato che, in relazione a un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, esso deve esporre le censure in modo coerente e preciso, così da consentire allo Stato membro e alla Corte di comprendere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento dedotto (sentenza del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 53).

116    In particolare, il ricorso della Commissione deve contenere un’esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che l’hanno condotta al convincimento che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi impostigli dai trattati. Pertanto, una contraddizione nell’esposizione del motivo di ricorso su cui la Commissione fonda il proprio ricorso per inadempimento non risponde ai requisiti stabiliti (sentenza del 2 giugno 2016, Commissione/Paesi Bassi, C‑233/14, EU:C:2016:396, punto 35).

117    Nel caso di specie, si deve constatare che, mentre nelle conclusioni sia della lettera di messa in mora sia del parere motivato la Commissione ha fissato la data di inizio dell’infrazione contestata alla Repubblica ceca al 13 agosto 2016, le conclusioni del ricorso nella causa C‑719/17, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2018, C 112, pag. 19), non menzionano tale data né, del resto, un’altra data quale data di inizio dell’infrazione in questione.

118    Pertanto, la descrizione, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, del comportamento contestato alla Repubblica ceca è, in quanto tale, caratterizzata da una certa imprecisione o ambiguità. Dette conclusioni potrebbero così lasciare intendere che tale Stato membro ha violato gli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 per l’intero periodo di applicazione di due anni delle stesse, mentre è pacifico che la Repubblica ceca ha assunto impegni di ricollocazione in forza delle disposizioni citate durante detto periodo di applicazione e che il suo secondo e ultimo impegno risale al 13 maggio 2016.

119    Tuttavia, sebbene, alla luce di quanto statuito al punto 113 della presente sentenza, tale imprecisione o ambiguità delle conclusioni dell’atto di ricorso nella causa C‑719/17 sia deplorevole, è nondimeno necessario constatare che dalla motivazione dell’atto di ricorso risulta in modo sufficientemente chiaro, e che ciò è confermato dalla replica, che il preciso inadempimento contestato dalla Commissione alla Repubblica ceca consiste nel non aver più assunto impegni di ricollocazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 dopo il 13 maggio 2016. Orbene, poiché, ai sensi delle disposizioni succitate, impegni di questo tipo devono essere assunti «almeno ogni tre mesi», la data di inizio dell’inadempimento contestato alla Repubblica ceca corrisponde necessariamente al 13 agosto 2016, come la Commissione ha del resto espressamente indicato sia nelle conclusioni della lettera di messa in mora e del parere motivato sia in alcuni punti della motivazione dell’atto di ricorso.

120    Ne consegue che la Repubblica ceca non poteva ragionevolmente equivocarsi sulla precisa data di inizio dell’inadempimento dei propri obblighi che la Commissione le addebitava e che essa ha potuto effettivamente esercitare i propri diritti della difesa in relazione a tale inadempimento (v., per analogia, sentenze del 5 maggio 2011, Commissione/Portogallo, C‑267/09, EU:C:2011:273, punto 28, e del 31 ottobre 2019, Commissione/Paesi Bassi, C‑395/17, EU:C:2019:918, punto 57). Parimenti, non sussiste, in tali circostanze, alcun rischio che la Corte statuisca ultra petita.

121    Pertanto, l’eccezione di irricevibilità che la Repubblica ceca trae dalla mancanza di precisione o dall’incoerenza dell’atto introduttivo del giudizio nella causa C‑719/17 dev’essere respinta.

122    Per quanto riguarda la causa C‑718/17, occorre altresì sottolineare che, mentre, nel parere motivato, la Commissione ha fissato la data dell’inizio dell’infrazione contestata all’Ungheria al 25 dicembre 2015, le conclusioni dell’atto di ricorso, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2018, C 112, pag. 19), non menzionano, invece, alcuna data al riguardo. Ciò posto, e poiché l’oggetto della controversia sottoposta alla Corte è circoscritto dal parere motivato (v., in particolare, sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C‑35/96, EU:C:1998:303, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), il ricorso in tale causa è ricevibile nella misura in cui verte su un presunto inadempimento dell’Ungheria agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della decisione 2015/1601 a decorrere dal 25 dicembre 2015.

123    Stante quanto precede e fatta salva la precisazione fornita al punto precedente, si deve concludere che i tre ricorsi per inadempimento sono ricevibili.

 Nel merito

 Sulla sussistenza degli inadempimenti dedotti

124    Occorre rammentare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione, la quale ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato, fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di detto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza del 18 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C‑458/08, EU:C:2010:692, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

125    Nel caso di specie, la Commissione contesta alla Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, all’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, nonché alla Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, il fatto di essere venute meno agli obblighi a esse incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a esse incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601.

126    A tale riguardo, si deve rilevare, da un lato, che l’obbligo di assumere impegni di ricollocazione almeno ogni tre mesi è prescritto all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 in termini identici a quelli dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e che gli ulteriori obblighi di ricollocazione effettiva sono prescritti all’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 in termini essenzialmente identici a quelli dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601, mentre le poche differenze nella formulazione dei paragrafi 4 e 9 del medesimo articolo 5 sono irrilevanti ai fini della valutazione della fondatezza dei tre ricorsi.

127    Dall’altro lato, come già rilevato al punto 107 della presente sentenza, esiste un manifesto nesso di causalità, che i tre Stati membri in questione non potevano ragionevolmente fraintendere, tra la violazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 e la violazione dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601.

128    Si tratta, infatti, di obblighi conseguenti nell’ambito della procedura di ricollocazione, cosicché, se l’obbligo imposto dall’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni in parola non è rispettato, in quanto non vengono assunti impegni di ricollocazione di un certo numero di richiedenti protezione internazionale, non risultano rispettati neanche gli obblighi imposti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna delle medesime decisioni in vista della ricollocazione effettiva di richiedenti protezione internazionale per i quali sono stati assunti impegni.

129    È necessario constatare che i tre Stati membri in questione non contestano l’esistenza, al 23 agosto 2017, scadenza del termine fissato nei pareri motivati, dei loro inadempimenti degli obblighi a essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601, sicché l’esistenza di tali inadempimenti nonché, di conseguenza, quella degli inadempimenti degli ulteriori obblighi di ricollocazione a essi incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della decisione 2015/1601 si devono considerare accertate.

130    I suddetti inadempimenti non sono d’altro canto contestabili in quanto, nelle sue varie relazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento, di cui è pacifico che i tre Stati membri in questione erano a conoscenza, la Commissione ha assicurato un monitoraggio, in particolare, dello stato di avanzamento delle ricollocazioni dalla Grecia e dall’Italia previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, indicando, per ciascuno Stato membro di ricollocazione, il numero di richiedenti protezione internazionale per i quali erano stati assunti impegni di ricollocazione nonché il numero di richiedenti protezione internazionale effettivamente ricollocati. Orbene, le relazioni summenzionate dimostrano la sussistenza degli inadempimenti dedotti dalla Commissione e ricordati al punto 125 della presente sentenza.

131    Nel caso della Repubblica ceca, l’esistenza dell’inadempimento a essa addebitato risulta altresì chiaramente dalla risoluzione n. 439 del 5 giugno 2017, menzionata al punto 31 della presente sentenza, con la quale tale Stato membro ha deciso di sospendere l’attuazione dei suoi obblighi assunti nella riunione, del 25 e 26 giugno 2015, del Consiglio europeo, formalizzati successivamente nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, del 20 luglio 2015 e attuati dalla decisione 2015/1523, nonché l’attuazione degli obblighi a essa incombenti in forza della decisione 2015/1601.

132    Si deve pertanto constatare che la Commissione ha dimostrato la sussistenza degli inadempimenti dedotti nei tre procedimenti per inadempimento in esame.

133    Tuttavia, i tre Stati membri in questione avanzano una serie di argomenti che giustificherebbero la loro omessa applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Si tratta, da un lato, di argomenti relativi alle responsabilità degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e, dall’altro, da argomenti tratti dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e dall’inefficacia presunti del meccanismo di ricollocazione quale previsto dalle stesse decisioni.

 Sui motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dallUngheria dallarticolo 72 TFUE, in combinato disposto con larticolo 4, paragrafo 2, TUE

 Argomenti delle parti

134    La Repubblica di Polonia e l’Ungheria adducono, in sostanza, che, nel caso di specie, esse erano legittimate, in forza dell’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE – che riserva loro la competenza esclusiva per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nell’ambito di atti adottati nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia di cui al titolo V del Trattato FUE ‑, a non ottemperare ai loro obblighi giuridici di diritto derivato, e quindi di rango inferiore, risultanti dalla decisione 2015/1523 e/o dalla decisione 2015/1601, atti adottati sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE e quindi rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto titolo V.

135    Tali Stati membri sostengono di aver deciso, in forza dell’articolo 72 TFUE, di omettere di applicare la decisione 2015/1523 e/o la decisione 2015/1601. Essi ritengono che, secondo la loro valutazione dei rischi derivanti dall’eventuale ricollocazione nel loro territorio di estremisti e di persone pericolose che possono commettere atti violenti, o perfino di natura terroristica, il meccanismo di ricollocazione quale previsto all’articolo 5 di ciascuna delle decisioni citate e come applicato dalle autorità greche e italiane non consentisse loro di garantire pienamente il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

136    A tale proposito, i suddetti Stati membri fanno riferimento ai numerosi problemi riscontrati dall’applicazione del meccanismo di ricollocazione per quanto riguarda, in particolare, la determinazione in modo sufficientemente certo dell’identità e della provenienza dei richiedenti protezione internazionale destinati a essere ricollocati, problemi che sono stati aggravati dalla mancanza di cooperazione delle autorità greche e italiane nell’ambito della procedura di ricollocazione, in particolare, attraverso il rifiuto opposto da queste ultime ai funzionari di collegamento degli Stati membri di ricollocazione di poter svolgere colloqui con i richiedenti interessati prima del loro trasferimento.

137    La Repubblica di Polonia ritiene, in particolare, che l’articolo 72 TFUE non sia una disposizione alla luce della quale possa essere messa in discussione la validità di un atto di diritto dell’Unione. Si tratterebbe al contrario di una norma paragonabile a una norma di conflitto in forza della quale le prerogative degli Stati membri in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna prevalgono sui loro obblighi di diritto derivato. Uno Stato membro potrebbe invocare l’articolo 72 TFUE per non attuare un atto adottato nell’ambito del titolo V del trattato ogniqualvolta esso ritenga che esista un rischio anche potenziale per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna di cui esso è responsabile. A tale proposito, uno Stato membro avrebbe un potere discrezionale molto ampio e dovrebbe dimostrare soltanto la plausibilità di un rischio per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna al fine di potersi avvalere dell’articolo 72 TFUE.

138    Senza sollevare un distinto motivo di difesa vertente sull’articolo 72 TFUE, la Repubblica ceca sostiene, dal canto suo, che, a fronte delle minacce per la sicurezza pubblica che la ricollocazione di persone potenzialmente legate all’estremismo religioso comporterebbe, dovrebbe essere garantito che ciascuno Stato membro di ricollocazione possa salvaguardare la propria sicurezza interna. Orbene, tale salvaguardia della sicurezza interna non sarebbe stata garantita, per via soprattutto della mancanza di informazioni sufficienti sulle persone interessate e dell’impossibilità di svolgere colloqui volti a verificare che i richiedenti protezione internazionale interessati non costituiscano una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nello Stato membro di ricollocazione.

 Giudizio della Corte

139    Nell’Unione fondata sullo Stato di diritto, gli atti delle istituzioni godono di una presunzione di legittimità. Poiché le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 erano, sin dalla loro adozione, obbligatorie per la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca, tali Stati membri erano tenuti a rispettare gli atti di diritto dell’Unione in questione e ad attuarli per l’intero loro periodo di applicazione di due anni. Lo stesso vale per l’Ungheria, per quanto riguarda la decisione 2015/1601, atto che era obbligatorio per tale Stato membro sin dalla sua adozione e per l’intero periodo della sua applicazione di due anni (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 85).

140    Tale obbligatorietà delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 non è in alcun modo pregiudicata dal fatto che la legittimità della decisione 2015/1601 è stata contestata dall’Ungheria e dalla Repubblica slovacca dinanzi alla Corte, nell’ambito di ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, procedimenti nei quali la Repubblica di Polonia è intervenuta a sostegno di questi due Stati membri. Nessuno di questi ultimi ha per di più chiesto una sospensione dell’esecuzione di quest’ultima decisione o l’adozione di provvedimenti provvisori da parte della Corte, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, cosicché, conformemente a detto articolo 278, tali ricorsi di annullamento non avevano alcun effetto sospensivo (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania, C‑620/16, EU:C:2019:256, punti 86 e 87).

141    Del resto, con la sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631), la Corte ha respinto i suddetti ricorsi di annullamento diretti contro la decisione 2015/1601, così confermando la legittimità della stessa decisione.

142    Nel caso di specie, la Repubblica di Polonia e l’Ungheria, pur affermando che esse non intendono eccepire l’illegittimità della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601 alla luce dell’articolo 72 TFUE, sostengono che tale articolo consentiva loro di omettere di applicare tali decisioni, o una di esse.

143    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire l’ordine pubblico nel loro territorio nonché la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che simili misure esulano del tutto dall’applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, come la Corte ha già constatato, il trattato prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza soltanto negli articoli 36, 45, 52, 65, 72, 346 e 347 TFUE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale, inerente al trattato, che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione qualsiasi provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal trattato, rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783, punto 51, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

144    Inoltre, la deroga prevista all’articolo 72 TFUE, per costante giurisprudenza, in particolare, in materia di deroghe previste agli articoli 346 e 347 TFUE, deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783, punto 52, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108, punto 63).

145    Ne consegue che, sebbene l’articolo 72 TFUE preveda che il titolo V del trattato non pregiudichi l’esercizio delle responsabilità che incombono agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del trattato mediante un mero richiamo a tali responsabilità (v., per analogia, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783, punto 53, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108, punto 64).

146    La portata delle esigenze relative al mantenimento dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale non può essere determinata unilateralmente da ogni Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione [v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 48, e del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e allegazioni di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

147    È compito dello Stato membro che invoca il beneficio dell’articolo 72 TFUE dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al fine di esercitare le proprie responsabilità in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna (v., per analogia, sentenze del 15 dicembre 2009, Commissione/Danimarca, C‑461/05, EU:C:2009:783, punto 55, e del 4 marzo 2010, Commissione/Portogallo, C‑38/06, EU:C:2010:108, punto 66).

148    A tale proposito, va ricordato che, per quanto riguarda la decisione 2015/1601, la Corte, ai punti da 307 a 309 della sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio (C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631), ha già respinto l’argomento, avanzato dalla Repubblica di Polonia quale interveniente, secondo il quale tale decisione sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto non consentirebbe agli Stati membri di garantire l’esercizio effettivo delle responsabilità loro incombenti per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna ai sensi dell’articolo 72 TFUE.

149    La Corte ha infatti constatato che il considerando 32 della decisione 2015/1601, redatto tra l’altro in termini identici a quelli del considerando 26 della decisione 2015/1523, enunciava, in particolare, che occorreva prendere in considerazione la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico per tutta la durata della procedura di ricollocazione, fino al trasferimento effettivo del richiedente protezione internazionale, e che, in tale contesto, si imponeva il pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale, comprese le regole pertinenti in materia di protezione dei dati (sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, UE:C:2017:631, punto 307).

150    La Corte ha altresì richiamato l’articolo 5 della decisione 2015/1601, intitolato «Procedura di ricollocazione», il quale prevede, al paragrafo 7, i cui termini sono del resto identici a quelli dell’articolo 5, paragrafo 7, della decisione 2015/1523, che gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente protezione internazionale solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 308).

151    A tale riguardo, occorre aggiungere che l’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2015/1523 e, in termini identici, l’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2015/1601 prevedono che uno Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente protezione internazionale identificato dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana ai fini della sua ricollocazione solo in presenza di fondati motivi come quelli di cui al paragrafo 7 del medesimo articolo 5, vale a dire fondati motivi per ritenere che il richiedente in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel suo territorio.

152    Le modalità del meccanismo stabilito all’articolo 5 di ciascuna delle decisioni in parola riflettono inoltre i principi, ricordati ai punti da 143 a 147 della presente sentenza, secondo i quali l’articolo 72 TFUE, in quanto disposizione derogatoria, dev’essere interpretato restrittivamente e, pertanto, non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da tale articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie.

153    Occorre quindi constatare che il Consiglio ha debitamente tenuto conto, nell’adottare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601, dell’esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri in forza dell’articolo 72 TFUE disciplinando tale esercizio, per quanto riguarda le due fasi della procedura di ricollocazione successive a quella dell’assunzione di impegni, mediante le condizioni specifiche poste all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni in parola.

154    A tale riguardo, con riferimento ai «seri motivi» per applicare le disposizioni in materia di «esclusione» stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95 – motivi che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, consentivano a uno Stato membro di rifiutare la ricollocazione di un richiedente protezione internazionale –, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’autorità competente dello Stato membro interessato può invocare la causa di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95 e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, che vertono sulla commissione, da parte del richiedente la protezione internazionale, di un «reato grave», solo dopo aver effettuato, per ciascun singolo caso, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status richiesto, rientrino in tale causa di esclusione, mentre la valutazione della gravità dell’illecito in questione richiede un esame completo di tutte le circostanze del caso singolo di cui trattasi (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punti 48, 55 e 58).

155    Inoltre, la Corte ha indicato che, sebbene le cause di esclusione di cui agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95 ruotino intorno alla nozione di «reato grave», l’ambito di applicazione della causa di esclusione dallo status di protezione sussidiaria prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 è più ampio di quello della causa di esclusione dallo status di rifugiato di cui all’articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione di Ginevra e di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95. Infatti, mentre la causa di esclusione dallo status di rifugiato prevista da quest’ultima disposizione riguarda un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, la causa di esclusione dalla protezione sussidiaria di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 riguarda più in generale un reato grave e non è quindi limitata né geograficamente né nel tempo né quanto alla natura dei reati di cui trattasi (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, punti 46 e 47).

156    Quanto ai cosiddetti «fondati» motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» nel territorio dello Stato membro di ricollocazione in questione, che consentono a quest’ultimo, in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di non approvare la ricollocazione di un richiedente protezione internazionale individuato dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana, e, in forza dell’articolo 5, paragrafo 7, di ciascuna di tali decisioni, di rifiutare la ricollocazione del richiedente protezione internazionale, i motivi in questione – dovendo essi essere «fondati», e non «seri», e non riferendosi necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave di diritto comune commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, ma richiedendo solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» – lasciano chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri di ricollocazione rispetto ai seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95.

157    Inoltre, si deve rilevare che la formulazione dell’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 si distingue, in particolare, da quella dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34), che richiede che il comportamento della persona interessata rappresenti una «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società» dello Stato membro interessato. Pertanto, la nozione di «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico», ai sensi delle succitate disposizioni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, deve essere interpretata in modo più ampio di quanto non lo sia nella giurisprudenza relativa alle persone che godono del diritto alla libera circolazione. Tale nozione può in particolare comprendere potenziali minacce alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico [v., per analogia, sentenze del 4 aprile 2017, Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, punto 40, e del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑380/18, EU:C:2019:1071, punti 29 e 32].

158    Alle autorità competenti degli Stati membri di ricollocazione deve quindi essere riconosciuto un ampio margine di discrezionalità allorché queste stabiliscono se un cittadino di un paese terzo destinato a essere ricollocato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel loro territorio [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑380/18, EU:C:2019:1071, punto 37].

159    Tuttavia, così come i seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95, i fondati motivi per ritenere che un richiedente protezione internazionale costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico possono essere invocati dalle autorità dello Stato membro di ricollocazione solo in presenza di elementi concordanti, oggettivi e precisi, che consentano di sospettare che il richiedente in questione rappresenti un tale pericolo attuale o potenziale [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, E.P. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑380/18, EU:C:2019:1071, punto 49], e solo dopo che tali autorità abbiano proceduto, per ciascun richiedente di cui viene proposta la ricollocazione, a una valutazione dei fatti di cui esse sono a conoscenza al fine di stabilire se, alla luce di un esame globale di tutte le circostanze proprie del singolo caso di cui trattasi, esistano simili fondati motivi.

160    Ne consegue che il meccanismo previsto, nell’ambito della procedura di ricollocazione, all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 autorizzava le autorità competenti dello Stato membro di ricollocazione a invocare seri o fondati motivi relativi al mantenimento della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico nel loro territorio solo al termine di un esame caso per caso del pericolo attuale o potenziale che il richiedente protezione internazionale interessato rappresentava per tali interessi. Esso ostava quindi, come parimenti rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 223 delle conclusioni, a che, nell’ambito di tale procedura, uno Stato membro invocasse perentoriamente, ai soli fini di prevenzione generale e senza dimostrare un rapporto diretto con un caso individuale, l’articolo 72 TFUE per giustificare una sospensione, o perfino una cessazione, dell’attuazione degli obblighi a esso incombenti in forza della decisione 2015/1523 e/o della decisione 2015/1601.

161    È per questa ragione che l’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 – che riguardava la prima fase della procedura di ricollocazione e dettava l’obbligo per gli Stati membri di ricollocazione di indicare, almeno ogni tre mesi, un numero di richiedenti protezione internazionale che essi erano in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio – conferiva un carattere incondizionato a tale obbligo e non prevedeva la possibilità, per i suddetti Stati membri, di invocare l’esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in tale territorio per giustificare la mancata applicazione della disposizione in esame. L’assenza di individuazione, in questa fase iniziale della procedura in questione, dei richiedenti destinati a essere ricollocati nello Stato membro interessato rendeva infatti impossibile qualsiasi valutazione individualizzata del rischio che essi avrebbero potuto rappresentare per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale di detto Stato membro.

162    Quanto poi alle difficoltà che la Repubblica di Polonia avrebbe incontrato per garantire la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nelle fasi della procedura di ricollocazione successive all’assunzione dei suoi impegni il 16 dicembre 2016, si deve osservare che esse riguardano l’inizio del periodo di applicazione di due anni delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

163    A tale riguardo, occorre rilevare, come già ricordato al punto 95 della presente sentenza, che una ricollocazione di un numero considerevole di persone come quella prevista dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è un’operazione al tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti.

164    Inoltre, se, come sostengono la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca, il meccanismo previsto all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 era inefficace, in particolare a causa di una mancanza di cooperazione da parte delle autorità italiane, simili difficoltà di ordine pratico non paiono inerenti al suddetto meccanismo e devono, se del caso, essere risolte nello spirito di cooperazione e di reciproca fiducia tra le autorità degli Stati membri beneficiari della ricollocazione e quelle degli Stati membri di ricollocazione che doveva imporsi nel quadro dell’attuazione della procedura di ricollocazione prevista all’articolo 5 di ciascuna delle decisioni citate (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 309).

165    A tale riguardo, si deve osservare che dalle relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento consta che, sebbene, all’inizio del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, il numero di richiedenti protezione internazionale effettivamente ricollocati fosse relativamente esiguo per via del fatto, segnatamente, che taluni Stati membri si rifiutavano, in un numero significativo di casi, di ricollocare richiedenti protezione internazionale individuati dalla Repubblica ellenica o dalla Repubblica italiana a causa, in particolare, del pericolo che questi avrebbero rappresentato per il loro ordine pubblico o la loro sicurezza, tale problema è gradualmente scemato e il ritmo delle ricollocazioni effettuate è diventato più sostenuto.

166    Come risulta dalle relazioni sulla ricollocazione e il reinsediamento ottava, undicesima e dodicesima, gli Stati membri di ricollocazione hanno infatti potuto eseguire, a talune condizioni, controlli di sicurezza supplementari, o perfino sistematici, mediante, in particolare, colloqui, e, per quanto riguarda le ricollocazioni dall’Italia, hanno avuto la possibilità, dal 1° dicembre 2016, di chiedere l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per effettuare detti colloqui, allo scopo di evitare che tali controlli non continuassero a rallentare indebitamente il processo di ricollocazione.

167    Inoltre, relativamente alle ricollocazioni dalla Grecia, gli Stati membri di ricollocazione hanno avuto la possibilità, sin dall’entrata in vigore delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, di esigere che fossero svolti colloqui di sicurezza da parte dei propri agenti di polizia prima della ricollocazione.

168    Tali misure si aggiungevano al meccanismo già previsto all’articolo 5 di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 per garantire l’individuazione delle persone interessate, in particolare ai paragrafi 5 e 11 del medesimo articolo che imponevano il rilevamento delle impronte digitali prima e dopo il loro trasferimento, nonché la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac.

169    Ne consegue che la Repubblica di Polonia e l’Ungheria non possono fondarsi sull’articolo 72 TFUE per giustificare il loro rifiuto di attuare il complesso degli obblighi di ricollocazione loro imposti dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della decisione 2015/1523 e/o dall’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, della decisione 2015/1601.

170    Come altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 226 e 227 delle conclusioni, l’argomento tratto dal combinato disposto dell’articolo 72 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE non è tale da inficiare la conclusione illustrata supra. Nulla indica infatti che l’effettiva preservazione delle funzioni statali essenziali contemplate da quest’ultima disposizione, come quella di tutelare la sicurezza nazionale, potesse essere garantita solo omettendo di applicare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

171    Al contrario, il meccanismo previsto all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni in parola, compresa la sua applicazione concreta quale si è sviluppata in pratica nel corso dei periodi di applicazione delle medesime, lasciava agli Stati membri di ricollocazione possibilità concrete per tutelare i loro interessi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza interna nell’ambito dell’esame della situazione individuale di ciascun richiedente protezione internazionale di cui si proponeva la ricollocazione, senza tuttavia arrecare pregiudizio all’obiettivo di queste stesse decisioni, consistente nel garantire una ricollocazione effettiva e rapida di un numero significativo di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale per alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia.

172    Pertanto, i motivi di difesa tratti dalla Repubblica di Polonia e dall’Ungheria dall’articolo 72 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere respinti.

 Sul motivo di difesa tratto dalla Repubblica ceca dal malfunzionamento e dalla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nella sua applicazione concreta

 Argomenti delle parti

173    La Repubblica ceca sostiene che la sua decisione di omettere di applicare le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 era giustificata dal fatto che, nella sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione quale previsto da tali decisioni si è rivelato essere in gran parte mal funzionante e inefficace, a causa, in particolare, della mancanza sistematica di cooperazione delle autorità greche e italiane o dell’assenza effettiva in Grecia o in Italia, al momento dell’assunzione di impegni di ricollocazione, di richiedenti protezione internazionale destinati a essere ricollocati, il che è messo in evidenza dal debole successo del meccanismo in questione in termini di numero totale di ricollocazioni effettivamente avvenute.

174    Di fronte alle minacce per la sicurezza pubblica che la ricollocazione di persone potenzialmente legate all’estremismo religioso comporterebbe, dovrebbe essere garantito che ogni Stato membro di ricollocazione possa tutelarsi conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, TUE e, più specificamente, all’articolo 72 TFUE. Tale principio sarebbe altresì riflesso nell’articolo 5, paragrafo 7, di ciascuna delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601. Orbene, nella sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione non avrebbe garantito una simile tutela della sicurezza pubblica a causa, in particolare, dell’assenza di informazioni sufficienti sulle persone interessate e dell’impossibilità di svolgere colloqui in materia di sicurezza, laddove si sarebbe trattato di condizioni indispensabili per verificare che tali persone non costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nello Stato membro di ricollocazione.

175    Ne deriverebbe che l’assunzione di impegni di ricollocazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di ciascuna delle decisioni in questione sarebbe stata solo un esercizio puramente formale che non ha realizzato l’obiettivo di ricollocazione effettiva perseguito dalle stesse decisioni.

176    La Repubblica ceca, pertanto, avrebbe preferito concentrare i suoi sforzi su misure di sostegno più efficaci di una misura di ricollocazione, fornendo, sia a livello bilaterale sia nell’ambito dell’Unione, un’assistenza finanziaria, tecnica o del personale ai paesi terzi più colpiti e agli Stati membri situati in prima linea di fronte all’afflusso massiccio di persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

177    La Commissione contesta gli argomenti suesposti.

 Giudizio della Corte

178    In via preliminare, si deve ricordare, come già esposto al punto 31 della presente sentenza, che, il 5 giugno 2017, la Repubblica ceca ha adottato la risoluzione n. 439 con la quale tale Stato membro ha deciso di sospendere l’attuazione dei suoi obblighi assunti nella riunione del Consiglio europeo, del 25 e del 26 giugno 2015, successivamente formalizzati nella riunione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, del 20 luglio 2015, e attuati dalla decisione 2015/1523, nonché l’attuazione dei suoi obblighi derivanti dalla decisione 2015/1601 «in considerazione del significativo deterioramento della situazione in materia di sicurezza nell’Unione (...) e del manifesto malfunzionamento del sistema di ricollocazione». È pacifico che la Repubblica ceca non ha revocato tale sospensione in nessun momento successivo nel corso dei rispettivi periodi di applicazione di dette decisioni.

179    Nel caso di specie, nell’ambito della sua difesa nel procedimento per inadempimento che la riguarda, la Repubblica ceca si basa su considerazioni relative al malfunzionamento o alla mancanza di efficacia di cui avrebbe sofferto, nella sua applicazione concreta, il meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, ivi compreso il meccanismo specifico previsto all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna di tali decisioni, volto a consentire agli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel loro territorio nell’ambito della procedura di ricollocazione, come giustificazione della sua decisione di non attuare gli obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi 2 e da 4 a 11, di ciascuna delle decisioni in parola.

180    A tale riguardo, salvo consentire che venga arrecato pregiudizio all’obiettivo di solidarietà inerente alle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 nonché all’obbligatorietà di tali atti, non si può ammettere che uno Stato membro possa basarsi, senza peraltro invocare, a tal fine, una base giuridica prevista dai trattati, sulla sua valutazione unilaterale dell’asserita mancanza di efficacia, o dell’asserito malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione istituito dai medesimi atti, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, per sottrarsi a qualsiasi obbligo di ricollocazione a esso incombente in forza di questi stessi atti.

181    È altresì importante ricordare, come già evidenziato al punto 80 della presente sentenza, che gli oneri derivanti dalle misure temporanee previste dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, essendo state esse adottate in forza dell’articolo 78, paragrafo 3, del TFUE al fine di aiutare la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, devono, in linea di principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, principio che, conformemente all’articolo 80 TFUE, disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo.

182    Inoltre, le difficoltà di ordine pratico nell’applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 che adduce la Repubblica ceca non sembrano essere inerenti al meccanismo di ricollocazione previsto da tali decisioni né, del resto, allo specifico meccanismo contenuto nell’articolo 5, paragrafi 4 e 7, di ciascuna delle decisioni in parola, e dovevano, in linea con quanto già ricordato al punto 164 della presente sentenza, essere risolte, se del caso, in uno spirito di cooperazione e di fiducia reciproca tra le autorità degli Stati membri beneficiari della ricollocazione e quelle degli Stati membri di ricollocazione che deve imporsi nel quadro dell’attuazione della procedura di ricollocazione prevista all’articolo 5 di ciascuna delle suddette decisioni.

183    La presunta inefficacia o il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione non ha infatti impedito ad altri Stati membri di assumere, a intervalli regolari, impegni di ricollocazione e di procedere a ricollocazioni effettive di richiedenti protezione internazionale per tutta la durata dei rispettivi periodi di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 e, in modo ancora più marcato, verso la fine di tali periodi, in risposta all’appello della Commissione nelle sue relazioni mensili sulla ricollocazione e il reinsediamento di intensificare il ritmo delle ricollocazioni prima della scadenza di detti periodi.

184    Inoltre, alcuni dei problemi pratici sollevati dalla Repubblica ceca riguardano il fatto, già rilevato ai punti 95 e 163 della presente sentenza, che una ricollocazione di un numero significativo di persone come quella prevista dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 è un’operazione al tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti.

185    A tale riguardo, si deve altresì ricordare, come già rilevato al punto 166 della presente sentenza, che, nel corso del periodo di applicazione delle decisioni 2015/1523 e 2015/1601, sono stati apportati taluni adeguamenti alla procedura di ricollocazione al fine di rispondere in particolare ai problemi di ordine pratico menzionati dalla Repubblica ceca. Ne è un esempio, in particolare, la facoltà per gli Stati membri di ricollocazione di effettuare controlli di sicurezza supplementari in Grecia o in Italia prima della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale nonché la possibilità, offerta a decorrere dal 1° dicembre 2016, di chiedere l’assistenza di Europol per effettuare tali controlli di sicurezza supplementari in Italia.

186    Infine, deve essere parimenti respinto l’argomento della Repubblica ceca secondo il quale tale Stato membro avrebbe preferito sostenere la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana in quanto Stati membri in prima linea nonché taluni paesi terzi attraverso la fornitura di aiuti diversi dalle ricollocazioni.

187    Poiché, infatti, sin dalla loro adozione e durante il loro periodo di applicazione, le decisioni 2015/1523 e 2015/1601 erano obbligatorie per la Repubblica ceca, tale Stato membro era tenuto a conformarsi agli obblighi di ricollocazione imposti dalle medesime indipendentemente dalla fornitura di altri tipi di aiuti alla Repubblica ellenica e alla Repubblica italiana, anche se tali aiuti erano a loro volta diretti ad allentare la pressione sui sistemi di asilo di questi due Stati membri che si trovano in prima linea. Va osservato, del resto, che taluni aiuti erano inoltre imposti dalle suddette decisioni o da altri atti adottati a livello dell’Unione. Aiuti di questo tipo non potevano in alcun caso sostituirsi all’attuazione degli obblighi derivanti dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601.

188    Ne consegue che il motivo di difesa che la Repubblica ceca trae dal presunto malfunzionamento e dall’asserita mancanza di efficacia del meccanismo di ricollocazione previsto dalle decisioni 2015/1523 e 2015/1601 deve essere respinto.

189    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che:

–        la Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni;

–        l’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione, e

–        la Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

 Sulle spese

190    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese.

191    La Repubblica di Polonia, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima nella causa C‑715/17. Occorre disporre che la Repubblica ceca e l’Ungheria, che sono intervenute a sostegno della Repubblica di Polonia in tale causa, sopporteranno le proprie spese.

192    L’Ungheria, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima nella causa C‑718/17. Occorre disporre che la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia, che sono intervenute a sostegno della Repubblica di Ungheria in tale causa, sopporteranno le proprie spese.

193    La Repubblica ceca, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima nella causa C‑719/17. Occorre disporre che l’Ungheria e la Repubblica di Polonia, che sono intervenute a sostegno della Repubblica ceca in tale causa, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Le cause C715/17, C718/17 e C719/17 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      La Repubblica di Polonia, dal 16 marzo 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

3)      L’Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione.

4)      La Repubblica ceca, dal 13 agosto 2016, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1523 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2015/1601 nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di ciascuna di queste due decisioni.

5)      La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C715/17, C718/17 e C719/17, quelle della Commissione europea nella causa C715/17.

6)      L’Ungheria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C715/17, C718/17 e C719/17, quelle della Commissione europea nella causa C718/17.

7)      La Repubblica ceca è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese nelle cause C715/17, C718/17 e C719/17, quelle della Commissione europea nella causa C719/17.

Firme


*      Lingue processuali: il ceco, l’ungherese e il polacco.