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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 dicembre 2019 – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Repubblica federale di Germania

(Causa C-938/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE 1 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disciplina come quella di cui all’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del TEHG 2011 (legge del 2011 sullo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), secondo la quale un impianto autorizzato ai sensi dal Bundesimmissionsschutzgesetz (legge federale sulla protezione dalle emissioni) è soggetto al sistema di scambio di quote anche qualora tale autorizzazione comprenda altresì impianti accessori che non producono emissioni di gas a effetto serra.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

se, dai criteri previsti nel template elaborato dalla Commissione europea e prescritti per gli Stati membri per il calcolo della quota corretta («corrected eligibility ratio») risulti che, per il calore importato da impianti non soggetti al sistema di scambio di quote, tale quota debba essere applicata al calore prodotto nell’impianto soggetto al sistema di scambio di quote anche nel caso in cui il calore importato possa essere ricondotto chiaramente a uno tra più flussi di calore individuabili e rilevati separatamente e/o a consumi di calore interni all’impianto.

Se l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE 2 della Commissione debba essere interpretato nel senso che il processo di produzione di calore rilevante del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore riguarda un settore o sottosettore ritenuto esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ai sensi della decisione 2010/2/UE 3 , qualora tale calore venga impiegato per la produzione di freddo e il freddo venga utilizzato da un impianto non soggetto al sistema di scambio di quote in un settore o sottosettore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Se, ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione, rilevi il fatto che la produzione di freddo avvenga all’interno dei confini dell’impianto soggetto al sistema di scambio di quote.

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1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

2 Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).

3 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, (GU 2010, L 1, pag. 10), abrogata dalla decisione della Commissione 2014/746/EU (GU 2014, L 308, pag. 114).