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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 4 febbraio 2020 – DBKAG / Finanzamt Linz

(Causa C-59/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: DBKAG

Resistente: Finanzamt Linz

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE 1 debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esenzione prevista nella disposizione di cui trattasi, la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ricomprende anche la concessione da parte di un licenziante terzo a una società di investimento di capitali (in prosieguo: «SIC») di un diritto d’uso su un software speciale sviluppato specificamente per la gestione di detti fondi comuni quando, come nel procedimento principale, detto software speciale è impiegato unicamente per lo svolgimento di attività specifiche ed essenziali collegate con la gestione dei fondi comuni d’investimento ma è installato sull’infrastruttura tecnica della SIC e può espletare le sue funzioni soltanto grazie alla collaborazione, marginale, della SIC e attraverso il ricorso continuo a dati di mercato messi a disposizione da quest’ultima.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).