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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) il 25 febbraio 2020 – Land Oberösterreich / KV

(Causa C-94/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti

Ricorrente: Land Oberösterreich

Resistente: KV

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE 1 debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale, come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (oöWFG), che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE 2 una prestazione sociale sotto forma di indennità di alloggio senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE, il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate, laddove detta indennità di alloggio sia diretta ad alleviare oneri insostenibili per spese abitative, ma il minimo vitale (comprese le esigenze abitative) sia garantito anche mediante altra prestazione sociale (garanzia di risorse minime in base al fabbisogno a norma dell’oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz), riconosciuta alle persone in situazioni di disagio sociale.

Se il divieto di «discriminazione diretta o indiretta» basata sulla «razza o l’origine etnica» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/43/CE 3 debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE) , il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti ad una disciplina nazionale come quella dell’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG che riconosce ai cittadini dell’Unione, ai cittadini di uno Stato del SEE e ai familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE una prestazione sociale (indennità di alloggio a norma dell’oöWFG) senza richiedere la prova di conoscenze linguistiche, mentre esige, nei confronti di cittadini di paesi terzi (compresi i soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE), il possesso di conoscenze di base della lingua tedesca da comprovarsi secondo modalità determinate.

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1 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

3 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).