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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 26 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di FX, CS e ND

(Causa C-859/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Imputati nella causa principale

FX, CS, ND

Altra parte nel procedimento

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, l’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 58 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione 1 , l’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale 2 , [la quale] è stata adottata sulla base dell’articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [e che ha sostituito la convenzione] relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione da parte di un organo esterno al potere giudiziario, la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), la quale impone il riesame delle cause di corruzione giudicate in un determinato periodo, e che si trovano in fase di appello, per la mancata costituzione, nell’ambito dell’organo giurisdizionale supremo, di collegi giudicanti specializzati in tale materia, pur riconoscendo la specializzazione dei giudici che le componevano.

Se l’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 47, [paragrafo 2], della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un organo esterno al potere giudiziario dichiari illegittima la composizione del collegio giudicante di una sezione dell’organo giurisdizionale supremo (collegio composto da giudici in funzione, i quali, al momento della promozione, soddisfacevano, tra gli altri, il requisito della specializzazione richiesto per la promozione alla Sezione penale dell’organo giurisdizionale supremo).

Se il primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di disapplicare una decisione del giudice costituzionale, pronunciata in una causa relativa ad un conflitto costituzionale, vincolante ai sensi del diritto nazionale.

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1 GU 2015 L 141, pag. 73.

2 GU 2017 L 198, pag. 29.