Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 28 maggio 2020 – Billa / EUIPO
(causa C‑61/20 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»
1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punto 11)
2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)
(v. punti 12‑14)
3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter)
(v. punto 16)
4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter)
(v. punto 19)
5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 20)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione non è ammessa. |
2) | | Billa AG sopporterà le proprie spese. |