Language of document : ECLI:EU:C:2020:511

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 luglio 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza»

Nella causa C‑18/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 22 novembre 2018, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2019, nel procedimento

WM

contro

Stadt Frankfurt am Main,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, M. Safjan, L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per WM, da S. Basay-Yildiz, Rechtsanwältin;

–        per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo svedese, inizialmente da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, successivamente da M. Olof Simonsson, C. Meyer-Seitz, H. Shev e H. Eklinder, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Cattabriga e M. Wasmeier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra WM, cittadino tunisino, e la Stadt Frankfurt am Main (città di Francoforte sul Meno, Germania), in merito alla legittimità della decisione, assunta nei suoi confronti, di trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 2 e 4 della direttiva 2008/115 sono così formulati:

«(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(...)

(4)      Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita».


4        Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

5        L’articolo 2 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)      sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all’articolo 13 del [regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1)], ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

(...)».

6        L’articolo 7, paragrafo 4, della medesima direttiva è così formulato:

«Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».

7        Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/115:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.

(...)

4.      Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

(...)».

8        L’articolo 15 della direttiva 2008/115, recante il titolo «Trattenimento», dispone, al suo paragrafo 1:

«Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

9        L’articolo 16 della direttiva in parola, intitolato «Condizioni di trattenimento», enuncia quanto segue:

«1.      Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

2.      I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3.      Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

4.      I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

5.      I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4».

10      L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva citata è così formulato:

«Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata».

11      A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva:

«Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2».

 Diritto tedesco

12      L’articolo 58a, paragrafo 1, del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge sul soggiorno, sul lavoro e sull’integrazione degli stranieri sul territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), prevede quanto segue:

«L’autorità superiore del Land può emettere un provvedimento di allontanamento nei confronti di uno straniero in assenza di un precedente provvedimento di espulsione sulla base di una valutazione dei fatti, al fine di evitare un pericolo particolare per la sicurezza della Repubblica federale di Germania o una minaccia terroristica. Il provvedimento di allontanamento è immediatamente esecutivo; non è richiesta alcuna ingiunzione di allontanamento».

13      L’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG così recita:

«Il trattenimento ai fini dell’allontanamento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Se non vi sono appositi centri di permanenza temporanea sul territorio federale o se lo straniero rappresenta un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna, il trattenimento può avvenire in altri istituti penitenziari; in questo caso, le persone detenute a fini di allontanamento devono essere tenute separate dai detenuti ordinari (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

14      WM è un cittadino tunisino che soggiornava in Germania. Con decisione del 1° agosto 2017, il Ministero competente del Land dell’Assia (Germania) ne ha ordinato l’allontanamento verso la Tunisia, ai sensi dell’articolo 58a, paragrafo 1, dell’AufenthG, con la motivazione che egli rappresentava un particolare pericolo per la sicurezza nazionale, alla luce, segnatamente, della sua personalità, del suo comportamento, delle sue convinzioni islamiste radicali, della sua classificazione come «trafficante e reclutatore dell’organizzazione terroristica Stato islamico» da parte dei servizi di informazione, nonché della sua attività per questa stessa organizzazione in Siria.

15      WM ha, per un verso, impugnato la decisione del 1° agosto 2017 e ha, per altro verso, presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione stessa dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania). Con decisione del 19 settembre 2017, detto giudice ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori con la motivazione che esisteva una sufficiente probabilità che WM avrebbe commesso un attentato terroristico in Germania.

16      Con decisione del 18 agosto 2017 l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, Germania), su richiesta dell’autorità competente per gli stranieri, ha disposto il trattenimento di WM in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento fino al 23 ottobre 2017, in conformità all’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG.

17      WM ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), che è stato respinto da quest’ultimo con decisione del 24 agosto 2017. WM ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima decisione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), chiedendo che fosse accertata l’illegittimità del suo trattenimento relativo al periodo dal 18 agosto 2017 al 23 ottobre 2017.

18      Il 9 maggio 2018 WM è stato allontanato verso la Tunisia.

19      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 autorizzi uno Stato membro a trattenere un cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, non per l’assenza, in tale Stato membro, di appositi centri di permanenza temporanea, ma in quanto tale cittadino rappresenta un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per la sicurezza nazionale.

20      Secondo il giudice del rinvio, l’esito della controversia di cui è investito dipende dall’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

21      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il trattenimento ai fini dell’allontanamento può essere eseguito in un istituto penitenziario ordinario qualora il cittadino straniero costituisca un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna, nel qual caso la persona trattenuta ai fini dell’allontanamento deve essere tenuta separata dai detenuti ordinari».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, qualora egli costituisca un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per la sicurezza nazionale.

 Sullapplicabilità ratione materiae della direttiva 2008/115

23      Il governo svedese contesta l’applicabilità dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 al procedimento principale. Detto governo sottolinea che, ai sensi dell’articolo 72 TFUE, la politica comune dell’immigrazione dell’Unione europea, nel cui ambito ricade la direttiva 2008/115, non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, di modo che questi ultimi restano competenti per adottare misure di sicurezza efficaci nel contesto del trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Orbene, ad avviso di tale governo, l’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG rappresenta una misura necessaria al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna della Germania.

24      In proposito si deve rammentare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, la portata dell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 deve essere valutata tenendo conto dell’economia generale di quest’ultima, la quale è stata adottata segnatamente sulla base dell’articolo 63, primo comma, punto 3, lettera b), CE, disposizione ripresa all’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, figurante nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo «spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

25       Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2008/115 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. Il paragrafo 2 di detto articolo elenca i casi in cui gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare tale direttiva. Orbene, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte suggerisce che la situazione del ricorrente nel procedimento principale rientri in una delle situazioni elencate all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva stessa.

26      Risulta che la situazione del ricorrente nel procedimento principale, il quale è oggetto di una decisione di trattenimento in un istituto penitenziario, adottata sulla base dell’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG, che mira a trasporre nell’ordinamento giuridico tedesco l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, rientri effettivamente nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, più in particolare, del suo articolo 16, paragrafo 1.

27      Nella fattispecie, la mera invocazione dell’articolo 72 TFUE non può bastare ad escludere l’applicazione della direttiva 2008/115, ancorché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale faccia riferimento all’esistenza di un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna affinché si possa procedere all’esecuzione di un trattenimento in un istituto penitenziario.

28      Invero, secondo una giurisprudenza costante, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire l’ordine pubblico nel loro territorio nonché la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che simili misure esulino del tutto dall’applicazione del diritto dell’Unione [sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia e a. (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punto 143].

29      L’articolo 72 TFUE, secondo cui il titolo V del trattato FUE non pregiudica l’esercizio delle responsabilità che incombono agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna, non può essere interpretato nel senso che conferisce agli Stati membri il potere di derogare all’applicazione di una disposizione del diritto dell’Unione, nella specie l’articolo 16 della direttiva 2008/115, mediante un mero richiamo a tali responsabilità [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione/Polonia e a. (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), C‑715/17, C‑718/17 e C‑719/17, EU:C:2020:257, punti 145 e 152].

30      Si deve pertanto dichiarare che la causa di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 e si deve quindi rispondere alla questione pregiudiziale.

 Nel merito

31      La Corte ha dichiarato che la prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 stabilisce il principio secondo cui il trattenimento ai fini dell’allontanamento di cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare avviene in appositi centri di permanenza temporanea. La seconda frase della citata disposizione prevede una deroga a tale principio, che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente (sentenza del 17 luglio 2014, Bero e Bouzalmate, C‑473/13 e C‑514/13, EU:C:2014:2095, punto25).

32      La Corte ha inoltre dichiarato che la seconda frase dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 non è formulata in maniera identica in tutte le versioni linguistiche. Infatti, detta disposizione stabilisce, nella versione in lingua tedesca, che, «qualora uno Stato membro non disponga di appositi centri di permanenza temporanea e la sistemazione debba essere effettuata in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari». Nelle altre versioni linguistiche, la disposizione sopra citata fa riferimento non già all’inesistenza di appositi centri di permanenza temporanea, bensì alla circostanza che uno Stato membro «non possa» ospitare detti cittadini in centri siffatti (sentenza del 17 luglio 2014, Bero e Bouzalmate, C‑473/13 e C‑514/13, EU:C:2014:2095, punto 26).

33      In base a una giurisprudenza costante, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato), C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 88 e giurisprudenza ivi citata].

34      Con riferimento, in primo luogo, all’economia generale della direttiva 2008/115, l’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della stessa prevede che i cittadini di paesi terzi interessati siano, «di norma», collocati in appositi centri di permanenza temporanea. L’uso di questi termini evidenzia che la direttiva 2008/115 consente eccezioni a questa regola generale.

35      L’articolo 18 della direttiva 2008/115, recante il titolo «Situazioni di emergenza», prevede, al suo paragrafo 1, che nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporti un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro possa decidere di adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/115.

36      Benché dette misure urgenti si applichino esclusivamente nelle situazioni eccezionali enunciate all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola, si deve rilevare, come osservato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 64 e 69 delle sue conclusioni, che non risulta né dal tenore letterale di tale direttiva, né dall’economia della stessa, che tali situazioni rappresentino gli unici motivi che gli Stati membri possono invocare per derogare al principio del trattenimento dei cittadini di paesi terzi, ai fini dell’allontanamento, negli appositi centri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115.

37      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la finalità della direttiva 2008/115, essa mira, come emerge dai suoi considerando 2 e 4, a porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate (sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

38      Si deve inoltre rilevare che ogni trattenimento rientrante in tale direttiva è strettamente disciplinato dalle disposizioni del capo IV di detta direttiva così da garantire, da una parte, il rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti e, dall’altra, il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi interessati (sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 55). Conformemente al considerando 6 della direttiva 2008/115, le decisioni assunte ai sensi di detta direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi (sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 70).

39      Da quanto precede risulta che l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, di tale direttiva autorizza gli Stati membri, in via eccezionale e al di fuori delle situazioni espressamente menzionate all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, a trattenere in un istituto penitenziario cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai fini dell’allontanamento, qualora, a causa delle particolari circostanze del caso di specie, essi non possano rispettare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva, effettuando il trattenimento in appositi centri.

40      Nella specie, l’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG prevede che il trattenimento ai fini dell’allontanamento avvenga di norma in appositi centri di permanenza temporanea ed in via eccezionale in un istituto penitenziario se lo straniero rappresenta un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna. In questo caso, gli stranieri detenuti ai fini dell’allontanamento devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari.

41      I motivi indicati nell’ambito della citata normativa per giustificare l’esecuzione del trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento sono quindi riconducibili all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza. Una minaccia siffatta è idonea a giustificare, in via eccezionale, l’esecuzione del trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento in un istituto penitenziario, separato dai detenuti ordinari, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura di allontanamento, conformemente agli obiettivi perseguiti dalla stessa.

42      In tale contesto si deve rammentare che, se è vero che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare le esigenze di ordine pubblico, conformemente alle loro esigenze nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra –, resta il fatto che, nel contesto dell’Unione, specie laddove autorizzino una deroga a un obbligo concepito allo scopo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi al momento del loro allontanamento dall’Unione, tali esigenze devono essere intese in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 48).

43      Per quanto attiene alla nozione di «pericolo per l’ordine pubblico», quale prevista all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, la Corte ha dichiarato che detta nozione presuppone, in ogni caso, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società (sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377, punto 60).

44      Quanto alla nozione di «pubblica sicurezza», dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale nozione comprende la sicurezza interna di uno Stato membro e la sua sicurezza esterna, e che, pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 66).

45      Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, il requisito di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società ai fini della riduzione o della soppressione del periodo per la partenza volontaria del cittadino di un paese terzo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, si impone, a fortiori, per giustificare l’esecuzione del trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115.

46      In tal senso, un pregiudizio all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza può quindi giustificare il trattenimento di un cittadino di un paese terzo in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento sulla base dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, soltanto quando il suo comportamento individuale costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o della sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 67).

47      Spetta al giudice del rinvio verificare se queste condizioni siano soddisfatte nella causa principale.

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, per il motivo che egli costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, per il motivo che egli costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.