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Impugnazione proposta il 12 settembre 2020 da Carlo Tognoli e altri avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 luglio 2020, cause riunite T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19, Tognoli e a. / Parlamento

(Causa C-431/20 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Carlo Tognoli, Emma Allione, Luigi Alberto Colajanni, Claudio Martelli, Luciana Sbarbati, Carla Dimatore, in qualità di erede di Mario Rigo, Roberto Speciale, Loris Torbesi, in qualità di erede di Eugenio Melandri, Luciano Pettinari, Pietro Di Prima, Carla Barbarella, Carlo Alberto Graziani, Giorgio Rossetti, Giacomo Porrazzini, Guido Podestà, Roberto Barzanti, Rita Medici, Aldo Arroni, Franco Malerba, Roberto Mezzaroma (rappresentanti: M. Merola, L. Florio, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Annullare l’Ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per l’esame del merito;

condannare il Parlamento alle spese del procedimento in grado di appello, riservando quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I Ricorrenti chiedono l’annullamento, ai sensi dell’art. 256 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 56 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Ottava Sezione) pronunciata in data 3 luglio 2020, notificata in data 3 luglio 2020, nelle cause riunite T-395/19, T-396/19, T-405/19, T-408/19, T-419/19, T-423/19, T-424/19, T-428/19, T-433/19, T-437/19, T-443/19, T-455/19, da T-458/19 a T-462/19, T-464/19, T-469/19 e T-477/19, che ha dichiarato manifestamente irricevibili i loro ricorsi.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti eccepiscono un errore di diritto nella qualificazione dell’atto impugnato come atto non produttivo di effetti giuridici, ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’errore deriva dall’assenza di base giuridica per considerare l’atto come provvisorio e dalla mancata considerazione dei suoi effetti giuridici nella sfera dei destinatari. L’atto impugnato ha infatti immediatamente prodotto effetti giuridici nella sfera dei ricorrenti, privandoli di una parte consistente del proprio diritto pensionistico.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti fanno valere un errore di diritto riguardante l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 86 del Regolamento di procedura del Tribunale in senso contrario alla sua finalità ed effettività. La norma mira infatti ad evitare l’inutile moltiplicazione dei ricorsi. Inoltre, il Tribunale, dichiarando irricevibili sia il ricorso sia la memoria di adattamento incorre in un secondo errore di diritto che ha per effetto di privare paradossalmente i ricorrenti di tutela giurisdizionale.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti fanno valere due errori procedurali che dovrebbero condurre all’annullamento dell’ordinanza, segnatamente: la violazione del principio del contraddittorio e un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale.

Sotto il primo profilo, ai ricorrenti non è stata data la possibilità di rispondere all’eccezione d’irricevibilità del Parlamento europeo riguardante la memoria di adattamento del ricorso. Inoltre, la condotta del Tribunale è aggravata dall’aver deciso che non fosse necessario un secondo scambio di memorie e non aver convocato neppure l’udienza di discussione, privando i ricorrenti della possibilità di esprimere la propria posizione sull’eccezione d’irricevibilità riguardate la memoria di adattamento, nonostante essi avessero presentato formale richiesta in tal senso.

Inoltre, le scelte processuali contraddittorie del Tribunale indicano che l’irricevibilità del ricorso non era immediatamente chiara e indubbia, quindi manifesta ai sensi dell’articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, facevano difetto i requisiti previsti per applicare tale norma.

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