Language of document : ECLI:EU:C:2021:3

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) – Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95 – Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA»

Nella causa C‑507/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), con decisione del 14 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2019, nel procedimento

Bundesrepublik Deutschland

contro

XT,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Wahl, F. Biltgen e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Bundesrepublik Deutschland, da A. Schumacher, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Dubois, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande, G. Wils e C. Ladenburger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1° ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bundesrepublik Deutschland e XT in merito al rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da XT al fine di ottenere lo status di rifugiato.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Convenzione di Ginevra

3        La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], è entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata integrata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).

4        L’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra così recita:

«La presente Convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione».

 L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)

5        La risoluzione n. 302 (IV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell’8 dicembre 1949, relativa all’aiuto ai rifugiati della Palestina, ha istituito l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente [United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)], la quale ha il compito di favorire il benessere e lo sviluppo umano dei rifugiati palestinesi.

6        Secondo i punti VII.C e VII.E delle Istruzioni consolidate dell’UNRWA relative all’ammissibilità e alla registrazione (Consolidated Eligibility and Registration Instructions), la zona operativa («area of operation») dell’UNRWA comprende cinque settori («fields»), ossia la Striscia di Gaza, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est), la Giordania, il Libano e la Siria.

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2004/83/CE

7        L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12), prevedeva quanto segue:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a)      rientra nel campo d’applicazione dell’articolo [1, sezione D,] della [C]onvenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni [U]nite diversi dall’Alto Commissari[ato] delle Nazioni [U]nite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni [U]nite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva».

 Direttiva 2011/95

8        I considerando 1, 4, 16, 23 e 24 della direttiva 2011/95 così recitano:

«(1)      È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla [direttiva 2004/83]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(...)

(4)      La [C]onvenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

(...)

(16)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.

(...)

(23)      Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell’applicazione della [C]onvenzione di Ginevra.

(24)      È necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della [C]onvenzione di Ginevra».

9        L’articolo 2 della direttiva succitata, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d)      “rifugiato”: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;

(...)

n)      “paese di origine”: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale».

10      L’articolo 11 della suddetta direttiva, intitolato «Cessazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

(...)

f)      se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato».

11      A termini dell’articolo 12 della medesima direttiva, intitolato «Esclusione»:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a)      rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo [1, sezione D,] della [C]onvenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto [C]ommissari[ato] delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

b)      le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

2.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a)      abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b)      abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c)      si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

3.      Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati».

12      L’articolo 14 della direttiva 2011/95 stabilisce quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all’entrata in vigore della [direttiva 2004/83] gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11.

(...)

3.      Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

a)      la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12;

(...)».

 Direttiva 2013/32/UE

13      Il considerando 18 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), così recita:

«È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo».

14      L’articolo 2 della direttiva succitata è del seguente tenore:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

c)      “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(...)

f)      “autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;

(...)».

15      L’articolo 46 della medesima direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti [atti]:

a)      la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)      di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(...)

(...)

3.      Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [direttiva 2011/95], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

(...)».

 Diritto tedesco

16      La direttiva 2011/95 è stata trasposta nel diritto tedesco dall’Asylgesetz (legge sul diritto di asilo), nella versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798; in prosieguo: l’«AsylG»).

17      L’articolo 3, paragrafo 3, dell’AsylG riprende, in sostanza, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

18      L’articolo 77, paragrafo 1, dell’AsylG prevede quanto segue:

«Nelle controversie disciplinate dalla presente legge, il tribunale si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un’udienza, il momento rilevante è quello della pronuncia della decisione (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

19      XT, apolide di origine palestinese nato nel 1991 a Damasco (Siria), è titolare di una carta di registrazione presso l’UNRWA in quanto membro del campo per rifugiati di Yarmouk, situato nella parte sud di Damasco.

20      Tra l’ottobre 2013 e il 20 novembre 2015, XT ha svolto lavori occasionali in Libano, dove risiedeva. Non avendo ottenuto un permesso di soggiorno in tale paese e temendo di essere espulso da parte delle forze di sicurezza libanesi, egli ha deciso, a fine novembre 2015, di tornare in Siria, nella città di Qudsaya, a ovest di Damasco, dove soggiornavano alcuni suoi familiari.

21      A causa della guerra e delle pessime condizioni di vita in Siria, XT, dopo qualche giorno, ha lasciato tale paese, nel quale teme di essere arrestato in caso di ritorno. Inoltre, prima che XT lasciasse la Siria, il Regno hascemita di Giordania e la Repubblica libanese hanno chiuso le frontiere ai rifugiati palestinesi che si trovavano in Siria.

22      XT è arrivato in Germania nel dicembre 2015, dove ha presentato domanda di protezione internazionale nel febbraio 2016.

23      Con decisione del 29 agosto 2016, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) ha respinto la domanda di XT volta a ottenere lo status di rifugiato, riconoscendogli però lo status di protezione sussidiaria.

24      Con sentenza del 24 novembre 2016, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania) ha accolto il ricorso di XT e ha ordinato all’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati di riconoscergli lo status di rifugiato, con la motivazione che, indipendentemente da qualsiasi precedente persecuzione, dalla situazione attuale in Siria risultava che XT era esposto a un rischio di persecuzioni sulla base di fondati motivi emersi dopo la sua partenza dal territorio siriano e connessi non solo con tale partenza, ma anche con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale e con il suo soggiorno all’estero.

25      Con sentenza del 18 dicembre 2017, l’Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo superiore del Land, Germania) ha respinto il ricorso proposto dalla Bundesrepublik Deutschland, la quale era rappresentata dall’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, avverso la sentenza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), ritenendo, in sostanza, che, stante la sua qualità di apolide di origine palestinese, XT dovesse essere considerato rifugiato, ai sensi della disposizione del diritto tedesco che traspone l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95. Secondo tale giudice, infatti, XT beneficiava della protezione dell’UNRWA, la quale sarebbe cessata per motivi indipendenti dalla sua volontà. Lasciando il territorio siriano, XT si sarebbe trovato in uno stato personale di grave insicurezza, sicché la sua partenza dalla Siria sarebbe stata involontaria, il che troverebbe conferma nel riconoscimento della protezione sussidiaria. Il medesimo giudice ha altresì precisato che, al momento della sua partenza, XT non poteva beneficiare della protezione dell’UNRWA in altri settori della zona operativa di tale organismo e che, prima della sua partenza dalla Siria, il Regno hascemita di Giordania e la Repubblica libanese avevano già chiuso le frontiere ai rifugiati palestinesi che si trovavano in Siria.

26      La Bundesrepublik Deutschland ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») contro la summenzionata sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

27      Tale giudice precisa, da un lato, che a XT non è applicabile nessun motivo di esclusione dallo status di rifugiato, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/95. Dall’altro, XT soddisfarebbe le condizioni previste all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della stessa direttiva, a norma del quale, in sostanza, un apolide di origine palestinese è escluso dallo status di rifugiato se beneficia della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA. Infatti, in primo luogo, il mandato dell’UNRWA sarebbe stato rinnovato fino al 30 giugno 2020; in secondo luogo, XT sarebbe registrato presso l’UNRWA, il che costituirebbe una prova sufficiente del fatto che egli ha effettivamente beneficiato della protezione o dell’assistenza di tale organismo, e, in terzo luogo, XT avrebbe beneficiato di tale protezione o di tale assistenza poco prima della presentazione della sua domanda di protezione internazionale, essendo stato registrato come familiare nel campo dell’UNRWA di Yarmouk.

28      Il giudice del rinvio, tuttavia, nutre dubbi sulla questione se XT soddisfi le condizioni della causa di cessazione dell’applicazione di detta esclusione, prevista all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, ai sensi della quale, in sostanza, quando la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione delle persone che beneficiano di tale protezione o di tale assistenza sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall’assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della direttiva 2011/95.

29      Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, nel momento in cui la persona interessata ha lasciato la zona operativa di tale organismo, occorra tener conto, da un punto di vista territoriale, unicamente del settore di tale zona operativa nel quale la persona interessata aveva la sua ultima dimora effettiva o, come esso tende a credere, anche di altri settori della medesima zona.

30      In quest’ultimo caso, esso chiede, in secondo luogo, se occorra tener conto di tutti i settori che compongono la zona operativa dell’UNRWA o soltanto di alcuni settori della stessa e, se del caso, quali siano i criteri pertinenti per individuarli. Secondo il giudice del rinvio, si deve tener conto del settore nel quale la persona interessata aveva la sua ultima dimora effettiva e dei settori con i quali la stessa persona ha un collegamento. Tale collegamento potrebbe derivare, ad esempio, da legami materiali, quali un previo soggiorno o la presenza di parenti stretti. Inoltre, la persona interessata dovrebbe ragionevolmente avere la possibilità di recarsi e di soggiornare in tale settore, giacché la registrazione presso l’UNRWA non conferisce alcun diritto di soggiorno né autorizza a spostarsi da un settore all’altro della zona operativa di tale organismo. Per i settori con i quali la persona interessata non ha mai avuto legami personali, invece, sarebbe a tal punto improbabile che le condizioni di ingresso e di soggiorno siano soddisfatte che occorrerebbe escludere de plano che detti settori possano essere in qualche modo presi in considerazione.

31      In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede in quale misura gli spostamenti tra i diversi settori della zona operativa dell’UNRWA possano incidere sull’eventuale cessazione della protezione o dell’assistenza garantita da tale organismo. Secondo tale giudice, l’esclusione dallo status di rifugiato potrebbe estendersi anche a una persona che lascia la zona operativa dell’UNRWA – per il motivo che si trova in uno stato personale di grave insicurezza nel settore di tale zona, nella fattispecie la Siria, nel quale la medesima ha la propria dimora effettiva e nel quale l’UNRWA non è in grado di fornirle protezione o assistenza – qualora tale persona si sia recata nel suddetto settore in assenza di un motivo imperativo e sebbene non si trovasse in uno stato personale di grave insicurezza nel settore in cui soggiornava precedentemente, nella fattispecie il Libano. Ciò avverrebbe, in particolare, se, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della sua partenza da tale settore, essa non poteva aspettarsi né di beneficiare di una protezione o di un’assistenza dell’UNRWA nel nuovo settore, nella fattispecie la Siria, né di poter tornare a breve termine nel settore nel quale essa soggiornava precedentemente, nella fattispecie il Libano.

32      In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che, per riconoscere lo status di rifugiato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, non è sufficiente che la persona interessata non benefici più della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel momento in cui lascia la zona operativa di tale organismo, ma, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della stessa, occorre inoltre che, al momento della decisione sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente versi nell’impossibilità di tornare nella suddetta zona al fine di beneficiare nuovamente della protezione o dell’assistenza dell’organismo in parola. La possibilità di tornare nella zona operativa dell’UNRWA dovrebbe infatti essere presa in considerazione già al momento della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto non avrebbe alcun senso riconoscere lo status di rifugiato se esso dovesse essere subito dopo revocato.

33      Orbene, a tale riguardo, lo stesso giudice chiede se si debba tenere conto unicamente del settore della zona operativa dell’UNRWA nel quale il richiedente protezione internazionale aveva la sua ultima dimora abituale o anche di altri settori di tale zona e, se del caso, in funzione di quali criteri debbano essere presi in considerazione questi altri settori.

34      Secondo il suddetto giudice, occorre anzitutto tener conto del settore della zona operativa dell’UNRWA nel quale si trovava l’ultima dimora abituale di tale richiedente e, poi, dei settori con i quali il medesimo ha legami materiali, quali una dimora effettiva o la presenza di parenti stretti. Infine, lo stesso richiedente dovrebbe ragionevolmente avere la possibilità di accedere a tali settori.

35      In quinto luogo, il giudice del rinvio chiede lumi sulla nozione di «dimora abituale», in particolare ai sensi dell’articolo 2, lettere d) e n), della direttiva 2011/95, che potrebbe essere determinante al fine di stabilire se sia applicabile la causa di esclusione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della medesima direttiva.

36      Stante quanto precede, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se al fine di valutare se sia cessata la protezione o l’assistenza dell’UNRWA a un palestinese apolide, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva [2011/95], si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, unicamente il settore operativo (Striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania) in cui l’apolide aveva la sua dimora effettiva al momento della partenza dal territorio sotto mandato dell’UNRWA (nella fattispecie la Siria), o se si debba tenere conto anche di altri settori operativi appartenenti al territorio sotto mandato dell’UNRWA.

2)      Qualora al momento della partenza non si debba prendere in considerazione solo tale settore operativo, se debbano essere presi in considerazione tutti i settori operativi del territorio sotto mandato, a prescindere da altre condizioni. In caso di soluzione negativa, se altri settori operativi debbano essere presi in considerazione solo qualora l’apolide avesse un legame (territoriale) sostanziale con gli stessi; se, ai fini di tale legame, al momento della partenza sia necessaria una dimora abituale, attuale o precedente; se per stabilire l’esistenza di un legame (territoriale) sostanziale debbano essere prese in considerazione ulteriori circostanze. In caso di soluzione affermativa, quali siano tali circostanze; se abbia rilevanza il fatto che al momento di lasciare il territorio sotto mandato dell’UNRWA per l’apolide sia possibile e ragionevole entrare nel settore operativo rilevante.

3)      Se un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell’UNRWA perché nel settore operativo della sua dimora effettiva si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l’UNRWA versa nell’impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio goda ipso facto di protezione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2011/95], anche se si era precedentemente recato in tale settore operativo senza trovarsi in uno stato di grave insicurezza personale nel settore operativo nel quale aveva la sua precedente dimora e senza poter contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o assistenza dell’UNRWA nel settore operativo nel quale si reca, né su un ritorno in un prossimo futuro nel settore operativo nel quale aveva precedentemente la dimora.

4)      Se per valutare se ad un apolide non debba essere riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto, in quanto le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva [2011/95] sono venute meno dopo che ha lasciato il territorio sotto mandato dell’UNRWA, debba essere preso in considerazione solo il settore operativo dell’ultima dimora abituale. In caso di soluzione negativa, se si debba tener conto, specularmente, dei territori da prendere in considerazione al momento della partenza in base alla seconda questione. In caso di soluzione negativa, quali criteri devono essere utilizzati per determinare i territori da prendere in considerazione al momento della decisione sulla domanda; e se il cessare delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva [2011/95] presupponga la volontà delle autorità (statali o quasi statali) della zona operativa rilevante di accogliere (nuovamente) l’apolide.

5)      Nel caso in cui, in relazione all’esistenza o al cessare delle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva [2011/95], sia rilevante il settore operativo dell’(ultima) dimora abituale, quali siano i criteri pertinenti per stabilire il luogo di dimora abituale; se sia necessario un soggiorno regolare, autorizzato dallo Stato di dimora. In caso di soluzione negativa, se sia necessario come minimo che le autorità competenti del settore operativo accettino consapevolmente il soggiorno dell’apolide interessato. In caso di soluzione affermativa in tal senso, se sia necessario che le autorità competenti siano concretamente consapevoli della presenza del singolo apolide, o se sia sufficiente l’accettazione consapevole del suo soggiorno in quanto membro di un gruppo più ampio di persone. In caso di soluzione negativa, se sia sufficiente un soggiorno effettivo più lungo».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

37      Prima di rispondere alle questioni poste, occorre anzitutto precisare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 corrisponde, in sostanza, all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, cosicché la giurisprudenza relativa a questa seconda disposizione è rilevante ai fini dell’interpretazione della prima.

38      Dai considerando 4, 23 e 24 della direttiva 2011/95 risulta inoltre che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e al contenuto di tale status sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (v., per analogia, sentenze del 17 giugno 2010, Bolbol, C‑31/09, EU:C:2010:351, punto 37; del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 42, e del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 28).

39      L’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve pertanto essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità della medesima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve altresì essere effettuata, come emerge dal considerando 16 della direttiva in questione, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali (v., per analogia, sentenze del 17 giugno 2010, Bolbol, C‑31/09, EU:C:2010:351, punto 38; del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 43, e del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 29).

40      Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, ad adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi contemplati da tale disposizione preveda un esame, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentano ad esso di procedere a una valutazione aggiornata del caso di specie, tenendo presente che l’espressione «ex nunc» e l’aggettivo «completo», contenuti nella disposizione in questione, mettono in evidenza l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che prenda in considerazione, se del caso, sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tener conto sia elementi nuovi emersi in seguito all’adozione della decisione oggetto del ricorso. Il potere di cui dispone quindi il giudice di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali tale autorità non si è pronunciata rientra nella finalità della direttiva 2013/32, che mira in particolare, come risulta segnatamente dal considerando 18 della stessa, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (…), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punti da 109 a 113).

41      Infine, si deve constatare che il giudice del rinvio pone le sue questioni partendo dalla duplice premessa che la Corte non è tenuta a verificare che XT, da un lato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, abbia beneficiato della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA prima di recarsi in Germania e, dall’altro, abbia lasciato la Siria a causa delle condizioni di guerra esistenti in tale paese.

42      Per quanto riguarda invece l’articolo 14 della direttiva 2011/95, menzionato dal giudice del rinvio, sebbene dal paragrafo 3, lettera a), del medesimo, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, risulti che la possibilità di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA può giustificare la revoca dello status di rifugiato successivamente al suo riconoscimento – possibilità che può essere valutata anche nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc di cui al punto 40 della presente sentenza, al momento dell’adozione di una decisione relativa al riconoscimento di tale status – il citato articolo 14, che presuppone proprio che tale status sia stato già riconosciuto, non può tuttavia applicarsi a tale decisione.

43      È alla luce delle considerazioni suesposte che si deve rispondere alle questioni poste.

 Sulle questioni prima, seconda e quarta

44      Con le questioni prima, seconda e quarta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, occorre prendere in considerazione soltanto il settore della zona operativa dell’UNRWA nel quale un apolide di origine palestinese aveva la sua dimora effettiva al momento della sua partenza da detta zona operativa o anche altri settori rientranti in tale zona operativa e, se del caso, quali di tali settori.

45      Al fine di rispondere alle questioni in esame, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se «rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo [1, sezione D,] della [C]onvenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto [C]ommissari[ato] delle Nazioni Unite per i rifugiati».

46      L’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra dispone che essa non è applicabile alle persone che «fruiscono attualmente» della protezione o dell’assistenza «di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati».

47      L’UNRWA, organismo delle Nazioni Unite diverso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, è stato istituito per proteggere e assistere i palestinesi nella loro qualità di «rifugiati della Palestina». Il suo mandato, che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 4 delle conclusioni, è stato rinnovato fino al 30 giugno 2023, si estende alla sua zona operativa composta da cinque settori, ossia la Striscia di Gaza, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est), la Giordania, il Libano e la Siria.

48      Pertanto, qualsiasi persona, come XT, che è registrata presso l’UNRWA è legittimata a beneficiare della protezione e dell’assistenza di tale organismo allo scopo di favorire il suo benessere come rifugiato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 84).

49      Per via di tale status specifico di rifugiato istituito nei suddetti territori del Vicino Oriente per i palestinesi, le persone registrate presso l’UNRWA sono, di norma, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, che corrisponde all’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra, escluse dallo status di rifugiato nell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 85).

50      Peraltro, dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, che corrisponde all’articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, si ricava che, qualora il richiedente protezione internazionale nell’Unione non benefici più della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, tale esclusione cessa di applicarsi (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 85).

51      Come precisato dalla Corte, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 si applica qualora consti, sulla base di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti, che l’apolide di origine palestinese interessato si trova in uno stato personale di grave insicurezza e che l’UNRWA, la cui assistenza è stata richiesta dall’interessato, versa nell’impossibilità di assicurargli condizioni di vita conformi alla propria missione, sicché tale apolide è costretto, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, a lasciare la zona operativa dell’UNRWA. In tal caso, l’apolide in questione può, purché non rientri in uno dei motivi di esclusione contemplati all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 3, della succitata direttiva, essere ammesso ipso facto ai benefici di quest’ultima senza dover necessariamente dimostrare il suo timore fondato di essere perseguitato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della medesima direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

52      Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle conclusioni, né l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 né l’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra fanno riferimento alla dimora dell’interessato, limitandosi tali disposizioni a considerare la circostanza che questi benefici della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA oppure che tale protezione o assistenza sia cessata.

53      Pertanto, dallo stesso tenore letterale di tali disposizioni risulta che esse impongono di prendere in considerazione la possibilità per la persona interessata di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA in tutto il territorio coperto dal mandato di tale organismo, sul quale si estende la zona operativa dell’UNRWA, comprendente cinque settori, menzionata al punto 6 della presente sentenza.

54      Una simile interpretazione è inoltre avvalorata dalla giurisprudenza secondo la quale nell’ipotesi in cui una persona che ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA e che ha presentato una domanda di protezione internazionale nell’Unione benefici nella suddetta zona di protezione o assistenza effettiva dell’UNRWA, che le consenta di soggiornarvi in sicurezza, in condizioni di vita dignitose e senza essere esposta al rischio di essere respinta nel territorio della sua dimora abituale finché non sia in grado di farvi ritorno in sicurezza, l’autorità competente a decidere su tale domanda non può ritenere che tale persona sia stata costretta, a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà, a lasciare la zona operativa dell’UNRWA. La persona in questione deve, in tal caso, essere esclusa dallo status di rifugiato nell’Unione, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95 (sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 134).

55      Ciò posto, come risulta in sostanza dalla giurisprudenza richiamata al punto 51 della presente sentenza, la questione se l’UNRWA versi effettivamente nell’impossibilità di garantire alla persona interessata condizioni di vita conformi alla sua missione e se, di conseguenza, la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata nei confronti di tale persona deve essere esaminata sulla base di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti.

56      Nell’ambito di tale valutazione, le autorità amministrative o giudiziarie competenti sono tenute, in particolare, a verificare se la persona interessata sia effettivamente in grado di beneficiare di tale protezione o di tale assistenza.

57      Orbene, la questione se un apolide di origine palestinese sia in grado di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA dipende non solo dalle capacità di tale organismo di fornire tale protezione o assistenza a detto apolide in un determinato settore della sua zona operativa, ma anche dalla possibilità concreta di detto apolide di accedere al territorio rientrante in tale settore, oppure di tornare in detta zona se ne è uscito.

58      A tale riguardo, occorre rilevare, come risulta dalla decisione di rinvio, che la circostanza di essere registrato presso l’UNRWA non conferisce alcun diritto a un apolide d’origine palestinese di accedere o di circolare all’interno della zona operativa di tale organismo spostandosi da un settore all’altro di tale zona. L’UNRWA non dispone infatti dell’autorità per consentire l’accesso degli apolidi di origine palestinese ai territori dei cinque settori della zona in questione, in quanto tali territori appartengono a diversi Stati o territori autonomi.

59      Ciò premesso, l’autorità accertante e il giudice investito di un ricorso avverso la decisione di tale autorità devono prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi che consentano di chiarire se l’apolide di origine palestinese interessato disponesse, al momento della sua partenza dalla zona operativa dell’UNRWA, della possibilità concreta di accedere a uno dei cinque settori della zona operativa dell’UNRWA al fine di beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo.

60      A tal fine, la circostanza che tale apolide sia titolare di un diritto di ottenere un titolo di soggiorno nello Stato o nel territorio autonomo del quale fa parte il settore interessato della zona operativa dell’UNRWA è un elemento che dimostra la possibilità per detto apolide di accedere a tale settore e, quindi, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA, sempreché tale organo sia in grado di fornirglielo in questo stesso settore.

61      In assenza di un diritto del genere, può essere rilevante la circostanza che questo stesso apolide abbia legami familiari in un determinato settore della zona operativa dell’UNRWA, abbia avuto la propria dimora effettiva o abituale in tale settore o vi abbia soggiornato prima di lasciare detta zona, a condizione che gli Stati o territori interessati ritengano che tali elementi siano sufficienti per non impedire, indipendentemente dalla concessione di qualsiasi titolo di soggiorno, a un apolide d’origine palestinese di accedere e di soggiornare in sicurezza nel loro territorio.

62      Allo stesso modo, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi, quali dichiarazioni o pratiche delle autorità di detti Stati e territori, che implichino un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli apolidi di origine palestinese, in particolare ove con tali dichiarazioni e pratiche essi manifestino l’intenzione di non tollerare più la presenza nel loro territorio di tali apolidi qualora essi non dispongano di un diritto di soggiorno.

63      Sebbene dalla valutazione di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tra cui in particolare quelli menzionati ai punti da 59 a 62 della presente sentenza, risulti che l’apolide di origine palestinese interessato disponeva di una possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza nel territorio di uno dei settori della zona operativa dell’UNRWA nei quali tale organismo era in grado di offrirgli la sua protezione o assistenza, non si può peraltro ritenere che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95.

64      D’altra parte, per quanto riguarda la questione di quale sia il settore della zona operativa dell’UNRWA da prendere in considerazione per stabilire se le condizioni che giustificano il riconoscimento ipso facto dello status di rifugiato non siano più soddisfatte dal momento in cui la persona interessata ha lasciato detta zona e prima che sia statuito definitivamente sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, occorre rilevare che il giudice del rinvio sembra fondarsi sulla premessa secondo la quale l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 era applicabile al ricorrente nel procedimento principale nel momento in cui ha lasciato la zona in questione, in quanto la protezione o l’assistenza dell’UNRWA era cessata, ma potrebbe non essergli più applicabile nel momento in cui il giudice investito del ricorso diretto contro la decisione di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato statuisce su tale ricorso.

65      A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, conformemente al suo diritto nazionale, nelle controversie in materia di asilo, esso tiene conto della situazione di diritto e di fatto esistente nel momento in cui statuisce sul ricorso proposto dinanzi ad esso, sicché deve prendere in considerazione anche nuovi elementi esistenti al momento dell’ultima udienza o, in mancanza, nel momento in cui pronuncia la sua decisione, possibilità prevista, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, anche all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.

66      Al fine di rispondere a tale interrogativo, è sufficiente rilevare, come fatto dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle conclusioni e da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte, che nulla consente di ritenere che, per stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA continui a essere esclusa in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 nel momento in cui il giudice statuisce sul ricorso diretto contro una decisione di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, si debbano prendere in considerazione elementi diversi da quelli esposti ai punti da 53 a 63 della presente sentenza.

67      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima, seconda e quarta dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’UNRWA sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell’UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza.

 Sulla terza questione

68      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA cessa quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, benché tale apolide, da un lato, si sia volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e, dall’altro, non potesse aspettarsi né di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava né di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza.

69      Al fine di rispondere alla questione in esame, occorre anzitutto ricordare che il fatto che l’articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, alla quale rinvia l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, si limiti a escludere dal suo ambito di applicazione le persone che «fruiscono attualmente» della protezione o dell’assistenza da parte di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non può essere interpretato nel senso che la mera assenza o la partenza volontaria dalla zona operativa dell’UNRWA sarebbe sufficiente per porre fine all’esclusione dal beneficio dello status di rifugiato prevista a tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 49).

70      Infatti, se così fosse, a un richiedente, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32, che presenti la propria domanda nel territorio di uno degli Stati membri e sia quindi fisicamente assente dalla zona operativa dell’UNRWA, non si applicherebbe mai la causa di esclusione dallo status di rifugiato enunciata all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95, il che avrebbe come conseguenza che una tale causa di esclusione venga privata di qualsiasi effetto utile (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 50).

71      Inoltre, ammettere che una partenza volontaria dalla zona operativa dell’UNRWA e, pertanto, una volontaria rinuncia all’assistenza fornita da essa comportino l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 si porrebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 1, sezione D, primo comma, della Convenzione di Ginevra, che mira a escludere dal regime di tale convenzione tutti coloro che beneficiano di una simile assistenza (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Abed El Karem El Kott e a., C‑364/11, EU:C:2012:826, punto 51).

72      Dalla giurisprudenza menzionata al punto 54 della presente sentenza risulta poi che non si può ritenere che l’uscita dalla zona operativa dell’UNRWA, partendo da un determinato settore di tale zona, sia involontaria se la persona interessata ha avuto la possibilità di accedere a un altro settore di tale zona al fine di beneficiare effettivamente della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA.

73      Invero, nella causa che ha dato origine alla sentenza del 25 luglio 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584), la ricorrente nel procedimento principale, durante il conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas, organizzazione che controlla la Striscia di Gaza, aveva lasciato quest’ultimo territorio per cercare rifugio in Giordania, paese in cui aveva soggiornato e dal quale si era recata in Bulgaria. La Corte ha ritenuto che non si potesse escludere che l’UNRWA fosse in grado, in Giordania, di offrire a una persona registrata presso la medesima condizioni di vita conformi alla sua missione dopo che tale persona aveva abbandonato la Striscia di Gaza, cosicché tale persona avrebbe potuto soggiornarvi in sicurezza e in condizioni di vita dignitose, senza minaccia di essere respinta in un territorio nel quale non avrebbe potuto tornare in sicurezza. Qualora venissero accertate circostanze del genere, secondo la Corte, non si potrebbe ritenere che una persona come la ricorrente nella causa di cui trattasi sia stata costretta, per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà, a lasciare la zona operativa dell’UNRWA (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punti da 132 a 134).

74      Non può essere altrimenti nel caso di un apolide di origine palestinese che decida di lasciare un settore della zona operativa dell’UNRWA nel quale non si trova in uno stato di grave insicurezza e nel quale potrebbe beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo, al fine di recarsi in un altro settore di detta zona, nel quale non può ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui dispone relativamente a tale settore, né di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA né di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza. Pertanto, una simile partenza volontaria dal primo settore verso il secondo settore non consente di ritenere che tale apolide sia stato costretto a lasciare la zona operativa dell’UNRWA considerata nel suo complesso allorché ha successivamente lasciato questo secondo settore per recarsi nel territorio dell’Unione.

75      Il giudice del rinvio è dunque tenuto a verificare, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui al procedimento principale, tra cui in particolare le informazioni concrete concernenti la situazione in Siria a disposizione di XT al momento della sua partenza dal Libano, se tale partenza sia avvenuta nelle condizioni descritte al punto 74 della presente sentenza. Se così fosse, infatti, non si può ritenere che XT sia stato costretto a lasciare la zona operativa dell’UNRWA considerata nel suo complesso allorché ha successivamente lasciato la Siria.

76      Ciò premesso, la Corte può fornire a tale giudice, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nel fascicolo sottopostole, elementi che possono essere rilevanti ai fini di tale valutazione.

77      Nel caso di specie, dalla domanda summenzionata emerge che XT sostiene di aver lasciato il Libano a causa dell’assenza di un titolo di soggiorno valido e di un rafforzamento dei controlli da parte delle forze di sicurezza libanesi, le quali, in mancanza di un titolo del genere, riconducevano persone come XT alla frontiera siriana.

78      Inoltre, quanto all’interrogativo del giudice del rinvio in ordine all’incidenza degli elementi relativi al fatto che XT avrebbe potuto aspettarsi, alla luce delle circostanze esistenti al momento della sua partenza dal Libano, di non poter né beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA in Siria né tornare a breve termine in Libano, ove soggiornava precedentemente, occorre rilevare che circostanze di questo tipo, per poter avere rilevanza nell’ambito della valutazione individuale menzionata al punto 75 della presente sentenza, devono essere ragionevolmente prevedibili al momento della suddetta partenza. Una persona come XT deve quindi disporre di informazioni concrete relative alla situazione nella zona operativa dell’UNRWA. A tale riguardo, occorre tener conto anche del carattere improvviso e imprevedibile dell’evoluzione della situazione, quale la chiusura delle frontiere tra i settori della zona in questione o l’insorgere di conflitti in uno dei suoi settori.

79      Tenuto conto delle circostanze evocate ai punti 77 e 78 della presente sentenza e ammesso che siano esatte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non risulta che la partenza di XT dal Libano verso la Siria sia avvenuta nelle condizioni descritte al punto 74 della presente sentenza, sicché la sua partenza dalla zona operativa dell’UNRWA considerata nel suo complesso non sarebbe stata volontaria.

80      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo e, dall’altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla quinta questione

81      Tenuto conto della risposta fornita alle questioni prima, seconda e quarta, non occorre rispondere alla quinta questione.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell’UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza.

2)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo e, dall’altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.