Language of document : ECLI:EU:C:2021:8

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 gennaio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede la confisca, a favore dello Stato, del bene utilizzato per commettere il reato di contrabbando doganale – Bene appartenente a un terzo in buona fede»

Nella causa C‑393/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Apelativen sad – Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria), con decisione del 16 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2019, nel procedimento penale a carico di

OM,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Haskovo,

Apelativna prokuratura – Plovdiv,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Okrazhna prokuratura – Haskovo, da V. Radeva‑Rancheva, in qualità di agente;

–        per l’Apelativna prokuratura – Plovdiv, da I. Perpelov, in qualità di agente;

–        per il governo greco, da M. Tassopoulou, S. Charitaki e A. Magrippi, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da Y. Marinova e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di OM in merito alla confisca, a seguito della condanna di quest’ultimo per contrabbando doganale aggravato, di un bene utilizzato per commettere detto reato appartenente a un terzo in buona fede.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Decisione quadro 2005/212/GAI

3        Il considerando 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49), così recita:

«Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione di Vienna risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede».

4        Ai sensi dell’articolo 1, terzo e quarto trattino, di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

–        (...)

–        “strumento”, qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,

–        “confisca,” una sanzione o misura, ordinata da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene,

–        (…)».

5        L’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Confisca», stabilisce quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

2.      Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del reato dei proventi che ne derivano».

6        Ai sensi dell’articolo 4 della stessa decisione quadro, intitolato «Mezzi giuridici di tutela»:

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

 Direttiva 2014/42/UE

7        I considerando 9, 33 e 41 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114), enunciano quanto segue:

«(9)      La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI [del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU 2001, L 182, pag. 1),] e 2005/212/GAI. È opportuno sostituire parzialmente dette decisioni quadro per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(...)

(33)      La presente direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale. È pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione della presente direttiva. Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali (“diritti reali”, “ius in re”), quale il diritto di usufrutto. La decisione di congelamento di beni dovrebbe essere comunicata all’interessato il prima possibile dopo la relativa esecuzione. Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione di tali decisioni all’interessato in ragione delle esigenze investigative.

(...)

(41)      Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

8        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3)      “beni strumentali”: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

4)      “confisca”: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;

(...)».

9        L’articolo 3 della direttiva menzionata, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

a)      dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (...);

b)      dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro [(GU 2000, L 140, pag. 1)];

c)      dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti [(GU 2001, L 149, pag. 1)];

d)      dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [(GU 2001, L 182, pag. 1)];

e)      dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo [(GU 2002, L 164, pag. 3)];

f)      dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato [(GU 2003, L 192, pag. 54)];

g)      dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [(GU 2004, L 335, pag. 8)];

h)      dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [(GU 2008, L 300, pag. 42)];

i)      dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI [(GU 2011, L 101, pag. 1)];

j)      dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio [(GU 2011, L 335, pag. 1)];

k)      dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio [(GU 2013, L 218, pag. 8)];

nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati».

10      L’articolo 12 della direttiva 2014/42, recante il titolo «Recepimento», dispone, al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2016. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni».

11      L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e di alcune disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI», prevede quanto segue:

«1.      L’articolo 1, lettera a), dell’azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale.

2.      Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti all’azione comune 98/699/GAI e alle disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva».

 Diritto bulgaro

12      Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK»):

«Le pene sono:

(...)

3.      la confisca dei beni patrimoniali esistenti;

(...)».

13      Dall’articolo 242, paragrafo 1, del NK risulta che il contrabbando aggravato è punito con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni e con una multa da 20 000 a 100 000 leva bulgari (BGN) (all’incirca EUR da 10 226 a 51 130).

14      L’articolo 242, paragrafi 7 e 8, del NK, stabilisce quanto segue:

«(7)      (...) L’oggetto del contrabbando è sequestrato a favore dello Stato, chiunque ne sia il proprietario; se non esiste più o è stato ceduto, viene determinato un importo corrispondente al suo valore sulla base dei prezzi al dettaglio nazionali.

(8)      (...) Il mezzo di trasporto o il contenitore utilizzato per trasportare le merci oggetto del contrabbando è sequestrato a favore dello Stato, anche quando non appartiene all’autore del reato, a meno che il suo valore non sia proporzionale alla gravità del reato».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      All’epoca dei fatti del procedimento principale, OM, impiegato come conducente da una società di trasporti con sede in Turchia, effettuava trasporti internazionali con un trattore stradale e un semirimorchio appartenente a tale società.

16      L’11 giugno 2018, mentre si preparava ad effettuare un trasporto tra Istanbul (Turchia) e Delmenhorst (Germania), OM ha accettato la proposta fattagli da un individuo di trasportare illegalmente, dietro corrispettivo, 2 940 monete antiche in Germania.

17      Il 12 giugno 2018, dopo aver attraversato la frontiera tra la Turchia e la Bulgaria, OM è stato sottoposto ad un controllo doganale in occasione del quale le monete, che erano state occultate nel trattore stradale, sono state scoperte.

18      Le monete, il cui valore è stato stimato con perizia archeologica e numismatica pari a BGN 73 500 (circa EUR 37 600), il trattore stradale, il semirimorchio, la chiave di accensione e i certificati di immatricolazione di detto trattore sono stati ritirati e trattenuti quali prove materiali del presunto reato.

19      Nel corso dell’indagine, il direttore della società turca datrice di lavoro di OM ha chiesto la restituzione del trattore stradale e del semirimorchio, facendo valere che detta società non era collegata in alcun modo al reato e che la restituzione di tali beni non avrebbe ostacolato l’indagine. Tale domanda è stata respinta dal procuratore incaricato dell’indagine con la motivazione che le prove materiali, conformemente al diritto bulgaro, erano conservate fino alla fine del procedimento penale e che una restituzione avrebbe ostacolato l’indagine. Il direttore ha impugnato la decisione di rigetto dinanzi all’Okrazhen sad Haskovo (Tribunale regionale di Haskovo, Bulgaria), che ha confermato quest’ultima con ordinanza del 19 ottobre 2018, non impugnabile.

20      Con sentenza del 22 marzo 2019, OM è stato condannato dall’Okrazhen sad Haskovo (Tribunale regionale di Haskovo) per contrabbando doganale aggravato a una pena privativa della libertà di tre anni e a una multa di BGN 20 000 (circa EUR 10 200). Le monete e il trattore stradale sono stati sequestrati a favore dello Stato ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 242, paragrafo 7, e dell’articolo 242, paragrafo 8, del NK. Il semirimorchio, invece, non direttamente connesso alla commissione del reato, è stato restituito alla società datrice di lavoro di OM.

21      OM ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Apelativen sad – Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria), nella parte in cui disponeva il sequestro del trattore stradale, facendo valere che tale sequestro era in contrasto, segnatamente, con le disposizioni del Trattato FUE e con quelle della Carta.

22      Il giudice del rinvio rileva che il sequestro a favore dello Stato del veicolo che è servito a trasportare l’oggetto del contrabbando, previsto all’articolo 242, paragrafo 8, del NK, è certamente un sequestro obbligatorio a seguito della commissione del reato di contrabbando, ma non costituisce una pena, contrariamente alla confisca dei beni del colpevole, prevista all’articolo 37, paragrafo 1, punto 3, del NK.

23      Ciò premesso, tale giudice nutre dubbi quanto alla compatibilità dell’articolo 242, paragrafo 8, del NK, adottato prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea avvenuta il 1° gennaio 2007, con le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 17, paragrafo 1, e con l’articolo 47 della Carta.

24      Più in particolare, detto giudice considera che il sequestro previsto da tale disposizione, anche quando il mezzo di trasporto che è servito a trasportare l’oggetto del contrabbando non appartiene all’autore del reato, potrebbe generare uno squilibrio tra l’interesse del terzo proprietario che non ha partecipato e che non è in alcun modo connesso al reato, e l’interesse dello Stato a sequestrare tale bene in quanto utilizzato per commettere il reato.

25      A tal riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 ottobre 2015, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.Ș. c. Bulgaria (CE:ECHR:2015:1013JUD000350308), con cui quest’ultima avrebbe dichiarato che il sequestro, sulla base dell’articolo 242, paragrafo 8, del NK, di un camion appartenente a una società con sede in Turchia era contrario all’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il cui contenuto è identico a quello dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Tale giudice avrebbe infatti rilevato che la società proprietaria del camion era stata privata dell’accesso alla giustizia, poiché la normativa processuale nazionale non le avrebbe consentito di esporre il proprio punto di vista, di modo che non sarebbe stato garantito un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti.

26      In tale contesto, il giudice del rinvio espone che, secondo il considerando 33 della direttiva 2014/42, tenuto conto del fatto che quest’ultima ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, è necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali delle stesse, vale a dire non solo degli indagati o degli imputati ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale, e che ciò include il diritto di essere sentiti per i terzi che sostengono di essere proprietari dei beni di cui trattasi.

27      Ciò premesso, l’Apelativen sad – Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 17, paragrafo 1, della [Carta] debba essere interpretato nel senso che è inammissibile – in quanto lesiva del rapporto equilibrato tra interesse generale e necessità di tutelare il diritto di proprietà – una disciplina nazionale come quella a norma dell’articolo 242, paragrafo 8, del [NK] in forza del quale dev’essere sequestrato a favore dello Stato il mezzo di trasporto, utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato, appartenente a un soggetto terzo che non era a conoscenza della commissione del reato da parte del suo dipendente, né avrebbe dovuto o potuto esserlo.

2)      Se l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che è inammissibile una disciplina nazionale come quella a norma dell’articolo 242, paragrafo 8, del [NK], in base al quale può essere sequestrato un mezzo di trasporto appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato senza che al proprietario sia garantito un accesso diretto alla giustizia per esporre la propria posizione».

 Sulla competenza della Corte

28      L’Apelativna prokuratura – Plovdiv (procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria) e il governo greco concludono nel senso dell’incompetenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali, dal momento che la normativa nazionale controversa nel procedimento principale esulerebbe dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Essi fanno valere, in particolare, che il giudice nazionale non invoca alcuna disposizione del diritto dell’Unione che consenta di stabilire un nesso di collegamento sufficiente tra la controversia principale e il diritto dell’Unione.

29      A tal riguardo, occorre rilevare che le questioni pregiudiziali riguardano esplicitamente solo disposizioni della Carta, vale a dire l’articolo 17, relativo al diritto di proprietà, e l’articolo 47, relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

30      Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 25 e giurisprudenza citata).

31      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

32      Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

33      Occorre, di conseguenza, accertare se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il bene di un terzo è espropriato a favore dello Stato membro interessato in quanto detto bene è stato utilizzato nell’ambito di un reato, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

34      Nel caso di specie, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento alla direttiva 2014/42, la quale impone obblighi agli Stati membri al fine, come precisato dal suo considerando 41, di agevolare la confisca dei beni in materia penale.

35      Tuttavia, il reato di contrabbando, di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra tra quelli ai quali si applica tale direttiva in forza del suo articolo 3, cosicché l’oggetto della procedura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale esula dall’ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva.

36      A tale riguardo, occorre indicare che la direttiva 2014/42 ha parzialmente sostituito la decisione quadro 2005/212, la quale verte, al pari di tale direttiva, sulla confisca di strumenti e proventi di reato. Infatti, conformemente al considerando 9 di detta direttiva, quest’ultima mira a modificare e ad ampliare le disposizioni, in particolare, di tale decisione quadro.

37      Più precisamente, dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 risulta che quest’ultima ha sostituito unicamente i primi quattro trattini dell’articolo 1 e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212 per gli Stati membri che tale direttiva vincola, con la conseguenza che gli articoli 2, 4 e 5 di tale decisione quadro sono stati mantenuti in vigore dopo l’adozione di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, «Agro In 2001», C‑234/18, EU:C:2020:221, punto 48).

38      Al riguardo, occorre rilevare che la decisione quadro 2005/212 prevede, al suo articolo 2, paragrafo 1, in termini più generali di quelli che figurano nella direttiva 2014/42 che «[c]iascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».

39      Nel caso di specie, il reato di contrabbando aggravato di cui trattasi nel procedimento principale è punibile con una pena privativa della libertà da tre a dieci anni, cui si aggiunge la possibilità di sequestrare il mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la merce oggetto del contrabbando, conformemente all’articolo 242, paragrafo 8, del NK.

40      Ne consegue che le disposizioni della decisione quadro 2005/212 fanno necessariamente parte degli elementi di diritto dell’Unione che, alla luce dell’oggetto della controversia nel procedimento principale e delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, devono essere presi in considerazione dalla Corte affinché quest’ultima risponda utilmente alle questioni che le vengono sottoposte. Pertanto, la situazione giuridica di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, di tale decisione quadro.

41      Inoltre, quest’ultima prevede regole relative alla confisca «di strumenti o proventi di reati» e ai mezzi giuridici di tutela di cui devono poter disporre le persone interessate da una misura di confisca, rispettivamente ai suoi articoli 2 e 4. Ne consegue che, con le sue questioni, relative alla legittimità del sequestro dei beni appartenenti a un terzo in buona fede e ai mezzi di ricorso di cui deve poter disporre un terzo interessato da una misura siffatta, il giudice del rinvio intende in realtà ottenere un’interpretazione delle disposizioni della decisione quadro 2005/212, lette alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta.

42      Conseguentemente, la Corte è competente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla prima questione

43      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.

44      A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che la nozione di «confisca» è definita all’articolo 1, quarto trattino, della decisione quadro 2005/212.

45      Tuttavia, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, il quarto trattino di tale articolo 1 è stato sostituito dalla direttiva 2014/42 per gli Stati membri vincolati da tale direttiva.

46      Orbene, nel caso di specie, poiché i fatti di cui al procedimento principale sono successivi al termine di recepimento della direttiva 2014/42, fissato al 4 ottobre 2016, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della stessa, occorre, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, fare riferimento a detta direttiva ai fini della definizione della nozione di «confisca».

47      Ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva summenzionata, tale nozione di «confisca» è definita come la «privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato».

48      Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, in tale contesto, poco importa che la confisca costituisca o meno una pena nel diritto penale. Pertanto, una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una privazione permanente del bene sequestrato, disposta da un giudice in relazione a un reato, rientra nella detta nozione di «confisca».

49      Inoltre, l’articolo 2 paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

50      A tal riguardo, è vero che tale disposizione non designa esplicitamente la persona i cui beni possono essere oggetto di un provvedimento di confisca. Essa si riferisce unicamente agli «strumenti» connessi a un reato, senza che occorra determinare chi li detenga o ne sia il proprietario.

51      Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 deve essere letto alla luce del considerando 3 di tale decisione quadro, da cui risulta che occorre tener conto dei diritti dei terzi in buona fede. Ne consegue che, in linea di principio, le disposizioni di detta decisione quadro si applicano anche alla confisca dei beni appartenenti a terzi, e che si esige, in particolare, che i diritti dei terzi siano tutelati quando questi ultimi sono in buona fede.

52      In tale contesto, occorre tener conto dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, il quale prevede, in particolare, che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli e di disporne.

53      È vero che il diritto di proprietà garantito da tale disposizione non costituisce una prerogativa assoluta. Infatti, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà sanciti da quest’ultima, a condizione che tali limitazioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 85 e giurisprudenza citata).

54      Nel caso di specie, la procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, nelle sue osservazioni scritte, ha indicato che lo scopo perseguito dalla normativa nazionale controversa nel procedimento principale consiste nell’impedire, nell’interesse generale, l’importazione illecita di merci nel paese.

55      Orbene, tenuto conto della sensibile lesione dei diritti delle persone derivante dalla confisca di un bene, vale a dire dallo spossessamento definitivo del diritto di proprietà su quest’ultimo, occorre rilevare che, trattandosi di un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato utilizzato per commettere un reato, una siffatta confisca costituisce, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà di quest’ultimo.

56      Pertanto, si deve constatare che una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, non rispetta il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nella parte in cui prevede che i beni di un terzo in buona fede utilizzati per la commissione di un reato di contrabbando aggravato possano essere oggetto di una misura di confisca.

57      In tali circostanze, occorre considerare che, nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, la confisca non può estendersi ai beni dei terzi in buona fede.

58      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.

 Sulla seconda questione

59      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.

60      Occorre sottolineare che l’articolo 4 di tale decisione quadro prevede l’obbligo a carico di ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni, in particolare, dell’articolo 2 di detta decisione quadro dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela dei propri diritti.

61      Alla luce del carattere generale della formulazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi giuridici di tutela effettivi sono non solo quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche tutte le altre persone interessate dalle misure previste all’articolo 2 di tale decisione quadro, pertanto inclusi i terzi.

62      A tal riguardo, occorre altresì rilevare che, ai sensi dell’articolo 47, commi primo e secondo, della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo, e in particolare a che la sua causa sia esaminata equamente.

63      In particolare, il diritto a un ricorso effettivo significa che un terzo, cui è stato confiscato un bene, deve poter contestare la legittimità di tale misura al fine di recuperare tale bene qualora la confisca non sia giustificata.

64      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottolineato, nella sua decisione di rinvio, che un terzo i cui beni siano stati oggetto di un provvedimento di confisca non dispone di un accesso diretto alla giustizia in forza della normativa nazionale, cosicché egli non è in grado di far legittimamente valere i propri diritti.

65      Si deve pertanto constatare che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, un terzo il cui bene è confiscato è privato del diritto ad un ricorso effettivo.

66      Peraltro, per il motivo esposto al punto 63 della presente sentenza, tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento dedotto dalla procura presso la Corte d’appello di Plovdiv, secondo cui, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, lo Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) consente al proprietario del bene confiscato di agire contro la persona condannata per i danni derivanti da tale confisca.

67      Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, in sostanza, che, in una situazione in cui lo Stato è all’origine della confisca e in cui la normativa e la prassi nazionali non prevedono un procedimento che consenta al proprietario di difendere i propri diritti, tale Stato non può adempiere all’obbligo, per esso derivante dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di istituire un siffatto procedimento chiedendo ad una persona che non è stata giudicata per il reato che ha condotto alla confisca di cercare di recuperare il proprio bene presso un terzo (Corte EDU, 13 ottobre 2015, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC.A.Ș. c. Bulgaria, CE:ECHR:2015:1013JUD000350308, § 32).

68      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione che l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, letto alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede.

2)      L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale prima persona disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.