Language of document : ECLI:EU:C:2024:294

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Applicabilità ratione materiae – Applicabilità ratione temporis – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Articolo 22 – Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori – Articolo 71 – Ammissibilità – Presupposti per la concessione – Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, in modo continuativo e come imprenditore individuale – Condizioni di ammissibilità ulteriori – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 63 – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 35 – Criterio di ammissibilità – Impegno»

Nella causa C‑6/23 [Baramlay]  i,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria), con decisione del 13 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2023, nel procedimento

X

contro

Agrárminiszter,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Aquilina, A.C. Becker e Zs. Teleki, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 64, paragrafi 1, 2 e 4, dell’articolo 77, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), nonché dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra X e l’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura, Ungheria), in merito all’obbligo di restituire l’intero importo del sostegno all’insediamento di giovani agricoltori di cui X ha beneficiato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 1698/2005

3        Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487). Tuttavia, in forza dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, il regolamento n. 1698/2005 continuava ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione europea ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

4        Il considerando 61 del regolamento n. 1698/2005 enunciava quanto segue:

«Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali».

5        L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Campo di applicazione», così disponeva:

«1.      Il presente regolamento reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] (…)

2.      [il presente regolamento] definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;

(...)

4.      definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;

(...)».

6        L’articolo 2 di detto regolamento, alle lettere c) e d), conteneva le definizioni seguenti:

«c)      “asse”: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 4;

d)      “misura”: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi (…)».

7        L’articolo 15 dello stesso regolamento, rubricato «Programmi di sviluppo rurale», recitava come segue:

«1.      Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.      Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l’insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3.      Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi».

8        L’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 1698/2005, rubricato «Contenuto dei programmi» così disponeva:

«Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

(...)

c)      una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi (...)».

9        L’articolo 18 di detto regolamento, rubricato «Elaborazione e approvazione», prevedeva quanto segue:

«1.      Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all’articolo 6.

2.      Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all’articolo 16.

3.      La Commissione valuta i programmi proposti sotto l’aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

4.      I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2».

10      L’articolo 20 del medesimo regolamento, rubricato «Misure», recitava nel modo seguente:

«Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

a)      misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

(...)

ii)      insediamento di giovani agricoltori;

(...)».

11      L’articolo 22 dello stesso regolamento, rubricato «Insediamento di giovani agricoltori», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Il sostegno di cui all’articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

a)      di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda;

b)      che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

c)      che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola».

12      L’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005, rubricato «Ammissibilità delle spese», così disponeva:

«1.      Fatto salvo il disposto dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 [del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1)], le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall’organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell’ammissibilità.

(...)

2.      Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall’autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall’organo competente.

3.      Le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

(...)».

 Regolamento (CE) n. 1974/2006

13      Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2006, L 368, pag. 15) è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 1). Tuttavia, in forza dell’articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, il regolamento n. 1974/2006 continuava ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 entro il 1º gennaio 2014.

14      L’allegato II, lettera A, punto 5, del regolamento n. 1974/2006, il quale, nel solco di quanto prevedeva l’articolo 16, lettera c), del regolamento n. 1698/2005, elencava le informazioni che dovevano essere contenute nei programmi di sviluppo rurale, enunciava, in particolare, le seguenti precisazioni:

«5.3        Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure

(...)

5.3.1.1.2. Insediamento di giovani agricoltori

–        definizione di “insediamento” applicata nello Stato membro/regione;

(...)».

 Regolamento n. 1306/2013

15      L’articolo 56 del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Disposizioni specifiche per il FEASR», al primo comma così dispone:

«Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell’entità della perdita finanziaria per il FEASR».

16      L’articolo 63 di detto regolamento, rubricato «Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative», prevede quanto segue:

«1.      Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento [n. 1307/2013] non sono assegnati o sono revocati.

2.      Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI.

(...)».

17      L’articolo 64 di tale regolamento, rubricato «Applicazione di sanzioni amministrative», recita come segue:

«1.      Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall’applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 89, paragrafi 3 e 4.

2.      Non sono imposte sanzioni amministrative:

(...)

e)      se l’inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

(...)

4.      Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

a)      riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall’inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l’aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro un termine ragionevole;

b)      pagamento di un importo calcolato sulla base dell’ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall’inadempienza o entrambi;

c)      sospensione o revoca di un’approvazione, di un riconoscimento o di un’autorizzazione;

d)      mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un’altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

5.      Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell’inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a)      l’importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell’importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;

b)      in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l’importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% dell’importo ammissibile;

c)      l’importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

(...)».

18      L’articolo 77 del regolamento n. 1306/2013, rubricato «Applicazione di sanzioni amministrative», prevede siffatte sanzioni in caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall’applicazione delle norme su uno di tali sostegni.

 Regolamento delegato (UE) n. 640/2014

19      Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48), prevede all’articolo 35, rubricato «Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi», quanto segue:

«1.      Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

2.      Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

a)      impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure

b)      se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

3.      Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

(...)».

 Diritto ungherese

20      L’articolo 56/C, paragrafo 6, dell’a mezőgazdasági, agrár-videkfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (legge n. XVII del 2007 relativa ad aspetti del procedimento concernente gli aiuti all’agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca nonché altre misure) prevede quanto segue:

«Nel procedimento dinanzi all’organismo di sostegno all’agricoltura e allo sviluppo rurale, fatte salve le disposizioni dell’articolo 56/B, non vi è alcuna possibilità di esonerare l’interessato dal suo obbligo o di ridurre quest’ultimo (beneficio indebito della misura, interessi, indennità di mora)».

21      L’articolo 3, paragrafo 1, dell’az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet (Jogcímrendelet) [decreto 24/2015 (IV. 28.) del Ministro incaricato della direzione del Gabinetto del Primo Ministro relativo alle condizioni dettagliate dei sostegni finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nel 2015 ai fini dell’insediamento di giovani agricoltori (decreto) (in prosieguo: il «decreto 24/2015»)] recita nel modo seguente:

«Può chiedere il sostegno una persona fisica che:

a)      al momento della presentazione della domanda di sostegno abbia più di 18 anni e meno di 40;

b)      al momento della presentazione della domanda di sostegno disponga di:

ba)      almeno una delle qualifiche professionali di cui all’allegato 1,

bb)      almeno uno dei titoli ottenuti al termine delle formazioni di cui all’allegato 2, o

bc)      un titolo o diploma conseguito all’estero che attesti una qualifica professionale o un titolo ai sensi delle lettere ba) o bb) e sia stato riconosciuto o convalidato in forza della legge sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio stranieri;

c)      presenti al [Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Ungheria)] (…) un piano aziendale relativo allo sviluppo della propria attività agricola, comprensivo del modulo di censimento agricolo e di un piano finanziario, e

d)      si impegni a costituire per la prima volta un’azienda agricola e a dirigerla personalmente come capo dell’azienda, indipendentemente dal periodo di esercizio».

22      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale decreto:

«L’interessato deve:

a)      gestire l’azienda con la propria collaborazione personale;

b)      esercitare in modo continuativo l’attività di agricoltore a titolo principale e come imprenditore individuale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno fino alla fine del periodo di esercizio;

(...)».

23      L’articolo 11, paragrafo 1, di detto decreto dispone quanto segue:

«Qualora il [Magyar Államkincstár (Erario pubblico ungherese)] accerti, a seguito di una verifica, che il beneficiario del sostegno non rispetta le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), i suoi diritti di partecipazione al regime di sostegno vengono meno e il sostegno è considerato nella sua integralità come indebitamente richiesto».

24      L’articolo 13 del medesimo decreto così recita:

«Il presente decreto stabilisce le norme necessarie per l’attuazione del regolamento [n. 1698/2005]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      Il 1º giugno 2015 X ha presentato, sulla base del decreto 24/2015, una domanda di sostegno all’insediamento di giovani agricoltori nell’ambito del FEASR all’Ufficio per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, predecessore dell’Erario pubblico ungherese per il trattamento di simili domande.

26      Nella sua domanda, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, del decreto 24/2015, X si è impegnato a costituire una nuova azienda agricola, a gestire personalmente tale azienda e a esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale e come imprenditore individuale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno, ossia il 20 ottobre 2015, fino alla fine del periodo di esercizio, ossia il 31 dicembre 2020.

27      Sulla base di tale domanda, l’ammontare del sostegno concesso a X è stato fissato ad un importo corrispondente a EUR 40 000 e, successivamente, in risposta alla domanda di pagamento del 90% di tale importo, è stato versato a X un sostegno pari a 11 359 440 fiorini ungheresi (HUF) (EUR 36 000).

28      Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che detto sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori è stato concesso nell’ambito del programma di sviluppo rurale dell’Ungheria per il periodo di programmazione 2007-2013 e che tale programma era stato approvato dalla Commissione il 19 settembre 2007.

29      Il 28 agosto 2020 X ha presentato una domanda di pagamento del restante 10% dell’importo del sostegno concesso.

30      Tale domanda è stata respinta con decisione dell’Erario pubblico ungherese che ha altresì chiesto la restituzione dell’importo pari a HUF 11 359 440 (EUR 36 000) versato nel 2015, con la motivazione che quest’ultimo è stato indebitamente percepito da X.

31      Nella sua decisione l’Erario pubblico ungherese ha rilevato che X non aveva esercitato l’attività di agricoltore a titolo principale per tutto il periodo per il quale era dovuto il sostegno concesso, poiché, per il periodo dal 12 settembre 2017 al 7 marzo 2018, era stata indicata un’attività di fotocopiatura e riproduzione come attività principale di X nel registro degli imprenditori individuali. Pertanto, l’Erario pubblico ungherese ha accertato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del decreto 24/2015 non era stato rispettato da X e che, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale decreto, i suoi diritti di partecipazione al regime di sostegno erano venuti meno e il sostegno doveva considerarsi nella sua integralità come indebitamente versato.

32      A seguito di un reclamo amministrativo presentato da X, il Ministro dell’Agricoltura ha confermato la decisione dell’Erario pubblico ungherese.

33      Il ricorso giurisdizionale proposto da X per l’annullamento di tali due decisioni amministrative è stato respinto dalla Debreceni Törvényszék (Corte di Debrecen, Ungheria).

34      X ha quindi presentato un ricorso per cassazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio.

35      Tale giudice ritiene che le disposizioni del regolamento n. 1698/2005, abrogato il 1º gennaio 2014, non siano rilevanti per dirimere la controversia di cui è investito, in quanto la domanda di sostegno è stata presentata da X nel giugno 2015. Detto giudice aggiunge che il requisito secondo cui il richiedente deve esercitare attività di agricoltore a titolo principale, come imprenditore individuale, fino alla fine del periodo di esercizio, non può essere considerato un requisito di competenza o di formazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 1307/2013, e ne deduce che tale requisito non può essere incluso tra le condizioni di ammissibilità.

36      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, in considerazione della scarsa entità dell’inadempienza di cui trattasi nel procedimento principale, si potrebbe applicare una sanzione ridotta al 10%, che sarebbe determinata in base al periodo interessato da tale inadempienza, ossia 176 giorni su un totale di 5 anni.

37      Ciò premesso, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (…) debba essere interpretato nel senso che consente allo Stato membro di stabilire come criterio di ammissibilità che il beneficiario dell’aiuto eserciti in modo continuativo l’attività di agricoltore a titolo principale e come imprenditore individuale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’aiuto fino alla fine del periodo di esercizio.

2)      In caso di risposta negativa, se il menzionato criterio di ammissibilità debba essere interpretato come un impegno assunto dal beneficiario.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se gli articoli 64, paragrafo 1, e 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (…) [debbano essere interpretati] nel senso che, in caso di inadempienza dell’impegno, può essere inflitta una sanzione amministrativa il cui importo deve essere determinato, tenuto conto del principio di proporzionalità, sulla base degli articoli 64, paragrafo 4, lettera b), e 77, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento, vale a dire che le menzionate disposizioni devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che dispone il recupero dell’integralità dell’aiuto, senza prendere in considerazione il tempo interessato dall’inadempienza.

4)      Se gli articoli 64, paragrafo 2, lettera e), e 77, paragrafo 2, lettera e), [del regolamento n. 1306/2013] debbano essere interpretati nel senso che “l’inadempienza (...) di scarsa entità” comprende una situazione nella quale il beneficiario dell’aiuto ha violato per 176 giorni nel corso del periodo di cinque anni di durata del suo impegno la disposizione relativa al mantenimento dell’attività a titolo principale, tenendo conto del fatto che durante tutto tale periodo il beneficiario ha esercitato esclusivamente l’attività agricola, dalla quale sono derivati i suoi redditi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

38      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 7 settembre 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel caso di specie occorre osservare che le questioni sollevate riguardano, per quanto concerne le condizioni di ammissibilità ad un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori previste dal diritto nazionale, le disposizioni del regolamento n. 1307/2013 e, per quanto riguarda il recupero dell’importo di tale sostegno per inadempienza degli obblighi imposti ai beneficiari di un siffatto sostegno, le disposizioni del regolamento n. 1306/2013.

40      Orbene, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, X ha presentato una domanda di sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, la cui fonte di finanziamento era il FEASR, e tale sostegno è stato concesso nell’ambito di un programma nazionale di sviluppo rurale.

41      In tali circostanze, le disposizioni della normativa dell’Unione relative alle misure di sviluppo rurale, vale a dire quelle del regolamento n. 1698/2005 o quelle del regolamento n. 1305/2013, sono applicabili ratione materiae alla controversia di cui al procedimento principale.

42      A tal proposito, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori di cui trattasi nel procedimento principale è stato concesso nell’ambito del programma di sviluppo rurale dell’Ungheria per il periodo di programmazione 2007-2013 e che tale programma era stato approvato dalla Commissione il 19 settembre 2007.

43      Orbene, a norma dell’articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, che ha abrogato il regolamento n. 1698/2005, quest’ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014. Del pari, conformemente all’articolo 19 del regolamento delegato n. 807/2014, che ha abrogato il regolamento n. 1974/2006, quest’ultimo continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 entro il 1º gennaio 2014.

44      Poiché, nel caso di specie, è pacifico che la domanda di sostegno di cui trattasi nel procedimento principale è stata presentata ai sensi del decreto 24/2015, il cui articolo 13 prevede che lo stesso stabilisce le norme necessarie per l’attuazione del regolamento n. 1698/2005, e poiché il procedimento principale verte sull’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, come imprenditore individuale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale decreto, tale obbligo e le circostanze del suo inadempimento devono essere valutate alla luce delle disposizioni di detto regolamento e del regolamento n. 1974/2006 (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Askos Properties, C‑656/22, EU:C:2024:56, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

45      Tuttavia, qualora il recupero delle somme indebitamente versate nell’ambito di un programma di aiuti, approvato e cofinanziato dal FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013, intervenga dopo la fine di tale periodo di programmazione, ossia dopo il 1° gennaio 2014, tale recupero deve basarsi sulle disposizioni del regolamento n. 1306/2013 (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2024, Askos Properties, C‑656/22, EU:C:2024:56, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla prima questione

46      Alla luce di tali osservazioni preliminari, occorre rilevare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono a uno Stato membro di imporre una condizione di ammissibilità ad un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo di detto sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività.

47      Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite da detto regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

48      A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori è concesso ad agricoltori di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola.

49      Da costante giurisprudenza emerge che gli Stati membri possono adottare norme di attuazione di un regolamento se queste non ostacolano la sua applicabilità diretta, se non dissimulano la sua natura di diritto dell’Unione e se precisano l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

50      Va fatto, dunque, riferimento alle disposizioni pertinenti del regolamento in causa, interpretate alla luce degli obiettivi dello stesso, al fine di verificare se esse vietino, impongano o consentano agli Stati membri di emanare talune misure di applicazione e, in particolare in quest’ultima ipotesi, se la misura di cui trattasi rientri nel margine di discrezionalità riconosciuto a ciascuno Stato membro (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

51      A termini del considerando 61 e dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le norme sull’ammissibilità delle spese sono sì adottate, di regola, a livello nazionale, ma solamente alle specifiche condizioni stabilite da detto regolamento per talune misure di sviluppo rurale (sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 38).

52      Il sostegno all’insediamento ai giovani agricoltori rappresenta una di queste misure e le condizioni di ammissibilità prescritte dall’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento costituiscono le sue condizioni specifiche (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 39).

53      Ne consegue che gli Stati membri sono liberi di stabilire condizioni supplementari di ammissibilità delle spese effettuate nell’ambito dell’attuazione del regolamento n. 1698/2005, purché tali condizioni non siano in contrasto con quelle enunciate all’articolo 22 di tale regolamento né con il suo effetto utile.

54      Quanto agli obiettivi perseguiti da detto regolamento, si deve rammentare che quest’ultimo mira, per mezzo del sostegno in questione, a facilitare l’insediamento dei giovani agricoltori nonché, una volta avvenuto l’insediamento, l’adattamento strutturale dell’azienda, allo scopo di rafforzare il potenziale umano, di accrescere la competitività dei settori agricolo e forestale e di contribuire, in tal modo, a garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 40).

55      Per quanto riguarda la questione se una condizione di ammissibilità, come quella prevista dal decreto 24/2015, la quale esige che il beneficiario del sostegno all’insediamento di giovani agricoltori eserciti l’attività di agricoltore a titolo principale fino alla fine del periodo di esercizio, sia conforme al regolamento n. 1698/2005, occorre indicare che dagli articoli 15, 16 e 18 di detto regolamento risulta che gli Stati membri dovevano elaborare essi stessi i loro programmi di sviluppo rurale relativi ai finanziamenti da istituire ai sensi di tale regolamento e che si riteneva che solo un programma corrispondente al medesimo regolamento fosse approvato dalla Commissione.

56      In tale ambito era sempre consentito agli Stati membri, in particolare, prevedere, al fine della concessione degli aiuti finanziati dal FEASR, requisiti di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli che derivavano dalle disposizioni del regolamento n. 1698/2005, a condizione che, così facendo, precisassero l’esercizio del margine discrezionale ad essi conferito da tale regolamento pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni (sentenza del 15 maggio 2014, Szatmári Malom, C‑135/13, EU:C:2014:327, punto 60).

57      A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 pone come condizione per il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori che l’interessato si insedi «in qualità di capo dell’azienda», richiedendo, in sostanza, che quest’ultimo disponga del controllo effettivo e duraturo tanto dell’azienda agricola quanto della sua gestione (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, punto 55).

58      Dall’altro lato, l’allegato II, lettera A, punto 5.3.1.1.2, primo trattino, del regolamento n. 1974/2006 prevede che, per il sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, i programmi di sviluppo rurale elaborati dagli Stati membri definiscano la nozione di «insediamento» utilizzata dallo Stato membro interessato o dalla regione interessata.

59      Si deve constatare che né tali disposizioni né gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1698/2005 ostano a che una normativa nazionale stabilisca, quale condizione di ammissibilità al sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, l’esercizio a titolo principale da parte del beneficiario di tale sostegno dell’attività di agricoltore fino alla fine del periodo di espletamento di detta attività. Tale condizione rispetta infatti i limiti fissati da dette disposizioni, pur precisando i requisiti che ne derivano.

60      Occorre pertanto ritenere che rientri nel margine di discrezionalità che l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 conferisce agli Stati membri l’imposizione di una siffatta condizione di ammissibilità supplementare al sostegno all’insediamento di giovani agricoltori.

61      Alla luce delle ragioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che essi consentono a uno Stato membro di imporre una condizione di ammissibilità ad un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo di detto sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività.

 Sulle questioni seconda e terza

62      Alla luce delle osservazioni preliminari formulate ai punti da 38 a 45 della presente sentenza, si deve rilevare che, con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e l’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014 debbano essere interpretati nel senso che, da un lato, una condizione di ammissibilità al sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, prevista dalla normativa di uno Stato membro, secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività, costituisce un «criterio di ammissibilità» o un «impegno», ai sensi di tali disposizioni, e, dall’altro, dette disposizioni ostano a che l’inadempienza riguardante tale condizione implichi il rimborso dell’importo totale del sostegno da parte di tale beneficiario, senza tener conto della durata del periodo interessato da tale inadempienza.

63      Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto di cui all’articolo 21 del regolamento n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.

64      L’articolo 35 del regolamento delegato n. 640/2014 prevede, al paragrafo 1, che il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità a tale sostegno e, al paragrafo 3, che, nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza degli impegni o di altri obblighi di cui al paragrafo 2 di detto articolo 35, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.

65      Le nozioni di «criterio di ammissibilità» e di «impegno» non sono definite dal regolamento n. 1306/2013 né dal regolamento delegato n. 640/2014.

66      Orbene, dal significato abituale di tali termini e dal contesto in cui sono utilizzati in detti regolamenti, risulta che, nell’ambito dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, un «criterio di ammissibilità» deve essere inteso come un requisito preliminare indispensabile per la validità di una domanda di sostegno, con la conseguenza che, se un simile requisito non è soddisfatto, la domanda di sostegno deve essere respinta, e che per «impegno» si intende la promessa fatta dal richiedente il sostegno di rispettare, previa concessione di tale sostegno, un obbligo stabilito nel programma di sviluppo rurale durante il periodo di esecuzione del programma.

67      Le conseguenze giuridiche dell’inadempienza differiscono a seconda che quest’ultima si riferisca a un «criterio di ammissibilità» o a un «impegno». Infatti, dall’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014, disposizioni che precisano l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, risulta che, in caso di inadempienza di un «criterio di ammissibilità», il sostegno è rifiutato o revocato integralmente, mentre, in caso di inadempienza di un «impegno», il sostegno, se non è ancora stato versato, non può essere corrisposto oppure deve essere revocato in tutto o in parte, tenendo conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza.

68      Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che l’obbligo di esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo di tale sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività, costituisce un «impegno» ai sensi di tali disposizioni.

69      Nei limiti in cui detto giudice ritenga che tale obbligo costituisca un «impegno», ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 640/2014, in caso di inadempienza di quest’ultimo, le autorità nazionali sarebbero tenute a prendere in considerazione, al fine di determinare la parte del sostegno all’insediamento di giovani agricoltori di cui X ha beneficiato e che deve essere revocata, la gravità, l’entità, la durata e la ripetizione dell’inadempienza, in applicazione dell’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento delegato.

70      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 e l’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che, da un lato, una condizione di ammissibilità al sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, prevista dalla normativa di uno Stato membro, secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività, può costituire un «impegno», ai sensi di dette disposizioni, e, dall’altro, in tal caso l’articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato n. 640/2014 osta a che l’inadempienza di un siffatto impegno implichi il rimborso dell’importo totale del sostegno da parte di tale beneficiario, senza che si tenga conto, in particolare, della durata del periodo interessato da tale inadempienza.

 Sulla quarta questione

71      Con la quarta questione, il giudice del rinvio, facendo riferimento all’articolo 64, paragrafo 2, lettera e), e all’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1306/2013, chiede, in sostanza, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, in forza della quale l’inadempienza dell’impegno assunto dal beneficiario del sostegno comporta il rimborso dell’importo totale di detto sostegno, senza tener conto, in particolare, della durata del periodo interessato da tale inadempienza.

72      Orbene, considerato che a tale questione è già stata data risposta affermativa, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, nella seconda parte del punto 70 della presente sentenza, non è necessario rispondere alla quarta questione.

 Sulle spese

73      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

devono essere interpretati nel senso che:

essi consentono a uno Stato membro di imporre una condizione di ammissibilità ad un sostegno all’insediamento di giovani agricoltori secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo di detto sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività.

2)      L’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché l’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità,

devono essere interpretati nel senso che:

da un lato, una condizione di ammissibilità al sostegno all’insediamento di giovani agricoltori, prevista dalla normativa di uno Stato membro, secondo la quale il beneficiario di tale sostegno è tenuto ad esercitare l’attività di agricoltore a titolo principale, dalla data di presentazione della domanda di pagamento del 90% dell’importo del sostegno e fino alla fine del periodo di esercizio di tale attività, può costituire un «impegno», ai sensi di dette disposizioni, e, dall’altro, in tal caso l’articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato n. 640/2014 osta a che l’inadempienza di un siffatto impegno implichi il rimborso dell’importo totale del sostegno da parte di tale beneficiario, senza che si tenga conto, in particolare, della durata del periodo interessato da tale inadempienza.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.


      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.