Language of document : ECLI:EU:C:2024:308

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate l’11 aprile 2024 (1)

Cause riunite C647/21 e C648/21

D.K. (C-647/21)

M.C.,

M.F. (C-648/21)

con l’intervento di:

Prokuratura Rejonowa w Bytowie,

Prokuratura Okręgowa w Łomży

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Slupsk, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici – Principio di indipendenza giudiziaria “interna” – Delibera del collegio di un tribunale nazionale che revoca l’attribuzione di cause a un giudice senza il suo consenso – Trasferimento di un giudice senza il suo consenso da una sezione d’appello a una sezione di primo grado di un tribunale nazionale – Assenza di garanzie procedurali e di controllo giurisdizionale in base al diritto nazionale – Applicazione illegittima di norme nazionali – Primato del diritto dell’Unione»






 Introduzione

1.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla giudice A. N‑B. del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia) il 20 ottobre 2021 riguardano principalmente la portata e l’applicazione concreta della nozione di indipendenza giudiziaria «interna» quale riconosciuta dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in particolare la libertà dei giudici da influenze o pressioni indebite provenienti dall’interno della magistratura.

2.        Nell’ottobre 2021 il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha trasferito la giudice A. N‑B. dalla sesta sezione penale del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), giudicante le cause in appello, alla seconda sezione penale di detto tribunale, giudicante le cause in primo grado. L’assegnazione a detto giudice di settanta cause (2), comprese quelle che danno origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, è stata revocata e le cause sono state riassegnate (3) ad altri giudici (4). Tali misure sono state adottate senza il consenso della giudice A. N‑B. Poiché tali misure miravano a impedirle di verificare, nell’esercizio delle sue funzioni di giudice di secondo grado, se il requisito del giudice precostituito per legge fosse stato soddisfatto nelle cause di cui è investita, la giudice A. N‑B. ha ritenuto che esse violassero i principi di inamovibilità e di indipendenza dei giudici. Ella chiede pertanto di accertare se, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio del primato del diritto dell’Unione, il modo in cui i membri del collegio sono stati nominati, il suo mancato consenso alla revoca dell’assegnazione delle cause e l’assenza di un qualsivoglia criterio per tale revoca la legittimino a far parte del collegio giudicante nelle cause che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale.

 Quadro giuridico – Normativa polacca

 Legge sugli organi giurisdizionali ordinari

3.        Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge recante disciplina degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dziennik Ustaw n. 98, posizione 1070), nella versione vigente all’epoca delle controversie nei procedimenti principali (in prosieguo: la «legge sugli organi giurisdizionali ordinari»), i componenti del sąd okręgowy (tribunale regionale) sono il presidente del tribunale, il collegio e il direttore del tribunale.

4.        L’articolo 22a della legge sugli organi giurisdizionali ordinari così dispone:

«1.      (...) Il presidente del sąd okręgowy (tribunale regionale) presso il tribunale regionale, previa consultazione del collegio del tribunale regionale, stabilisce la ripartizione degli incarichi, specificando:

1)      l’assegnazione dei giudici (...) alle sezioni del tribunale;

2)      la portata delle funzioni dei giudici (...), nonché le modalità della loro partecipazione all’assegnazione delle cause;

3)      la pianificazione dell’orario di servizio e le sostituzioni dei giudici, (...)

–        tenendo conto della specializzazione dei giudici (...) a conoscere e decidere nei vari tipi di cause, della necessità di garantire (...) un’adeguata distribuzione nelle sezioni del tribunale e un’equa ripartizione delle responsabilità nonché della necessità di garantire il corretto svolgimento dei procedimenti giudiziari.

(...)

4.      Il presidente del tribunale può decidere, in qualsiasi momento, una nuova ripartizione, totale o parziale, degli incarichi, qualora ciò sia motivato sulla base del paragrafo 1. (...)

4a.      Il trasferimento di un giudice ad un’altra sezione è subordinato al suo consenso.

4b.      Il trasferimento di un giudice ad un’altra sezione non è subordinato al suo consenso:

1)      in caso di trasferimento a una sezione competente per controversie rientranti nel medesimo settore;

(...)

5.      Il giudice o il giudice ausiliario le cui attribuzioni siano state modificate, con conseguente variazione della delimitazione delle relative responsabilità, in particolare a causa di un trasferimento a una diversa sezione dell’organo giurisdizionale interessato, può presentare ricorso dinanzi alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS») entro il termine di sette giorni dall’attribuzione delle sue nuove responsabilità. Il ricorso non può essere proposto nei seguenti casi:

(1)      trasferimento a una sezione competente a pronunciarsi su controversie rientranti nel medesimo settore;

(...)

6. Il ricorso di cui al paragrafo 5 è presentato tramite il presidente dell’organo giurisdizionale interessato che ha adottato la misura oggetto di detto ricorso. Detto presidente inoltra il ricorso alla [KRS] entro un termine di 14 giorni dal suo ricevimento, esprimendo il proprio parere sulla controversia. La [KRS] adotta una decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso presentato dal giudice, tenendo conto degli elementi menzionati al paragrafo 1. La decisione della [KRS] sul ricorso previsto al paragrafo 5 non necessita di motivazione. Avverso la decisione della [KRS] non può essere proposta impugnazione. Sino all’adozione della decisione succitata, il giudice o il giudice ausiliario continua a svolgere le funzioni già affidategli».

5.        L’articolo 30, paragrafo 1, della legge sugli organi giurisdizionali ordinari dispone quanto segue:

«Il collegio del sąd okręgowy (tribunale regionale) è così composto:

1)      presidente del sąd okręgowy (tribunale regionale)

2)      presidenti dei sądy rejonowe (tribunali circondariali) che rientrano nella competenza del sąd okręgowy (tribunale regionale)».

6.        L’articolo 47a di tale legge così dispone:

«1.      Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo aleatorio secondo le specifiche categorie delle stesse, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice in regime di reperibilità.

2.      Le cause delle specifiche categorie sono attribuite in misura uguale, a meno che la quota non sia ridotta per via delle funzioni svolte, della partecipazione all’attribuzione di cause di altre categorie, o per altri motivi di legge».

7.        Ai sensi dell’articolo 47b di detta legge:

«1.      La modifica della composizione di un organo giurisdizionale può essere ammessa solo in caso di impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis.

(...)

3.      Le decisioni di cui [al paragrafo 1] sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice designato da quest’ultimo.

4.      Il trasferimento ad altra sede di un giudice o il suo distacco presso un altro organo giurisdizionale, nonché il termine di un distacco, non impediscono l’adozione di atti [procedurali] nelle cause che gli sono state assegnate nella sede dove attualmente presta servizio o esercita le sue funzioni, fino alla definizione di dette cause.

5.      Il collegio del tribunale nel cui circondario il giudice esercita le funzioni o viene distaccato, può, su richiesta del giudice o d’ufficio, esonerare tale giudice, in tutto o in parte, dall’obbligo di pronunciarsi sulle cause di cui è investito, segnatamente in ragione della notevole distanza tra la sede del tribunale e il luogo di nuova assegnazione o di distacco del giudice, in funzione dello stato d’avanzamento delle cause pendenti. Prima di adottare una decisione, il collegio del tribunale consulta i presidenti dei tribunali interessati.

6.      Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis nel caso di trasferimento ad altra sezione del medesimo tribunale».

 Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

8.        Nella causa C‑647/21, l’11 dicembre 2020 il Sąd Rejonowy w B. (Tribunale circondariale di B., Polonia) ha condannato D.K. per un reato ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, della ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (legge del 6 giugno 1997 – codice penale) e ha inflitto una pena detentiva (5). Nel febbraio 2021 l’avvocato di D.K. ha impugnato il quantum di detta pena dinanzi al giudice del rinvio. La giudice A. N‑B. è stata incaricata di fungere da giudice relatore e da presidente in funzione monocratica in tale appello.

9.        Nella causa C‑648/21, M.C. e M.F. sono stati accusati di «abuso di potere da parte di un pubblico funzionario» ai sensi dell’articolo 231, paragrafo 1, della Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (legge del 6 giugno 1997 – codice penale) (6). Nel marzo 2016, il giudice di primo grado ha condannato M.F. e gli ha inflitto una pena detentiva (7). Detto giudice ha assolto M.C. Nel novembre 2016 il giudice di secondo grado ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per un riesame. Nel dicembre 2017 quest’ultimo giudice ha condannato M.C. e M.F. per i reati in questione. A seguito di un ulteriore appello, nell’aprile 2019, il giudice di secondo grado ha assolto M.C. e confermato la condanna di M.F. Il Procuratore generale (Prokurator Generalny) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). Nell’aprile 2020 il Sąd Najwyższy (Corte Suprema) ha annullato la sentenza del giudice di secondo grado e ha rinviato la causa a detto giudice per un riesame in appello. Tale causa è pendente dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), la cui sezione d’appello doveva esaminare il caso in un collegio composto dal presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), dal giudice relatore nonché presidente del collegio – la giudice A. N‑B. – e da un terzo giudice.

10.      In una causa non collegata, nel settembre 2021 (8), la giudice A. N‑B. ha adottato un’ordinanza basata sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in cui si chiedeva al presidente della sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) di sostituire il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) nel collegio incaricato di trattare tale causa. In tale ordinanza si affermava che il fatto che il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) – nominato in tale tribunale sulla base di una delibera della KRS nella sua nuova composizione (9) – fosse stato assegnato a detto collegio violava il diritto a un giudice precostituito per legge ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 45 della Costituzione della Repubblica di Polonia e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») nella causa Reczkowicz c. Polonia (10).

11.      Il vicepresidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha annullato l’ordinanza sulla base dell’articolo 42a, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Secondo il giudice del rinvio, il vicepresidente era stato nominato giudice sulla base di una delibera della KRS (11). Il Ministro della Giustizia polacco, che era altresì Procuratore Generale (Prokurator Generalny), lo ha poi insediato come vicepresidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk). Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se il vicepresidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) avrebbe potuto annullare la sua ordinanza nell’ambito di un ricorso amministrativo, in quanto la composizione di tale organo giurisdizionale è una questione di natura giudiziaria nella quale il vicepresidente non sarebbe dovuto intervenire. In ogni caso, l’ordinanza del vicepresidente della Corte di giustizia del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia (12), diretta a far sospendere l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 42a, paragrafo 2, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari avrebbe privato il vicepresidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) di qualsiasi competenza ad adottare un atto sulla base di tale disposizione.

12.      All’inizio di ottobre 2021, nell’ambito di un’altra causa, la giudice A. N‑B. ha annullato una sentenza di un organo giurisdizionale di grado inferiore che era stata emessa da un giudice nominato sulla base di una delibera (13) della KRS (14).

13.      L’11 ottobre 2021 è stata adottata la delibera del collegio che prevede la revoca dell’assegnazione di circa settanta cause alla giudice A. N‑B., tra cui quelle che danno origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. La revoca è stata effettuata senza il consenso della giudice A. N‑B. e «senza una richiesta ad hoc quale prevista dalla legge». Alla giudice A. N‑B. non è stata notificata la delibera del collegio e il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) si è limitato a informarla che l’assegnazione di tali cause era stata revocata. La giudice A. N‑B. non è a conoscenza né dei motivi né del fondamento giuridico di tale decisione. Nonostante due domande da parte sua, il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) le ha negato l’accesso al testo della delibera.

14.      Il 13 ottobre 2021 il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha adottato un’ordinanza (15) di trasferimento della giudice A. N‑B. dalla sezione d’appello (16) del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) (17) alla sezione di primo grado di tale tribunale (il prosieguo: l’«ordinanza del 13 ottobre 2021») (18). Tale ordinanza fa «laconicamente» riferimento alla necessità di garantire il corretto funzionamento delle sezioni d’appello e di primo grado del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e a un non meglio precisato carteggio tra il presidente di tale tribunale e il presidente di una di tali sezioni. Il 18 ottobre 2021 l’ordinanza del presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) è entrata in vigore ed è stata notificata alla giudice A. N‑B. L’ordinanza non contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili per consentirle di impugnarla.

15.      Nelle sue osservazioni, la Commissione ha precisato che è stato altresì avviato un procedimento disciplinare nei confronti della giudice A. N‑B. che, a partire dal 29 ottobre 2021, è stata sospesa dalle funzioni per un massimo di un mese. All’udienza del 24 gennaio 2024 il governo polacco ha confermato l’esistenza di tale procedimento disciplinare, ma non è stato in grado di fornire informazioni sull’esito dello stesso.

16.      Il giudice del rinvio intende verificare se, alla luce delle suddette circostanze e della sentenza nella causa Review Simpson/Consiglio e HG/Commissione (19), la revoca dell’assegnazione alla giudice A. N‑B. delle cause che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale costituisca una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta. Nell’ipotesi in cui tali disposizioni risultassero violate, il giudice del rinvio si chiede se debba disattendere la delibera del collegio, con la conseguenza che la giudice A. N‑B. continuerebbe a ricoprire il ruolo di presidente in composizione monocratica, nel procedimento che ha dato luogo alla causa C‑647/21, e il ruolo di giudice relatore e presidente del collegio giudicante composto da tre giudici, nel procedimento che ha dato luogo alla causa C‑648/21. Il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta,] debba essere interpretato nel senso che esso osti a disposizioni nazionali, come l’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 1, della ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001, recante disciplina degli organi giurisdizionali ordinari, Polonia), ai sensi delle quali un organo di un tribunale nazionale, come il collegio di un tribunale, ha il potere di esonerare un giudice di tale tribunale dall’obbligo di decidere una parte o tutte le cause assegnategli, quando:

a) il collegio è composto, per legge, dai presidenti di tribunali, nominati a tali funzioni da un organo del potere esecutivo, come il Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia, Polonia), che contemporaneamente è Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia);

b) l’esonero del giudice dall’obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate avviene senza il suo consenso;

c) il diritto nazionale non prevede i criteri che il collegio del tribunale deve applicare per esonerare un giudice dall’obbligo di decidere le cause che gli sono state assegnate, né l’obbligo di motivazione, né un controllo giurisdizionale su tale decisione;

d) alcuni membri del collegio del tribunale sono stati nominati a tale funzione in circostanze analoghe a quelle di cui alla sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia, C‑791/19, EU:C:2021:596 (Regime disciplinare dei giudici).

2) Se le disposizioni richiamate nella prima questione e il principio del primato debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano (o obbligano) un organo giurisdizionale nazionale, che decide una causa in un procedimento penale compreso nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/343 [(20)], il cui giudice è stato esonerato dall’obbligo di decidere la causa con le modalità descritte nella prima questione, così come ogni autorità statale, a non tener conto dell’atto del collegio del tribunale e degli altri atti adottati di conseguenza, quali le ordinanze di riassegnazione delle cause, compresa la causa trattata nel procedimento principale, con l’esclusione del giudice esonerato, in modo che esso possa continuare a far parte del collegio giudicante in tale causa.

3) Se le disposizioni richiamate nella prima questione e il principio del primato debbano essere interpretati nel senso che essi impongono che esistano nell’ordinamento giuridico nazionale, in relazione ai procedimenti penali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/34, misure atte a garantire alle parti in causa, come l’imputato nel procedimento principale, la verifica e l’impugnazione delle decisioni di cui alla prima questione, volte a modificare la composizione dell’organo giurisdizionale giudicante e, di conseguenza, a esonerare un giudice, fino ad allora incaricato a decidere la causa, dal suo dovere di deciderla, nelle forme descritte nella prima questione».

 Procedimento dinanzi alla Corte

17.      Con decisione del 29 novembre 2021 il presidente della Corte ha riunito le cause C‑647/21 e C‑648/21 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

18.      Il giudice del rinvio ha chiesto per entrambe le domande di pronuncia pregiudiziale la trattazione mediante procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea. Con decisione del 29 novembre 2021, il presidente della Corte ha respinto tali istanze. Esso ha dichiarato che il giudice del rinvio aveva presentato argomenti di carattere generale (21) senza fornire ragioni specifiche per giustificare il loro trattamento accelerato. La circostanza che le cause sottoposte al giudice del rinvio riguardassero procedimenti penali non costituiva una siffatta giustificazione.

19.      Il 18 ottobre 2022 la Corte ha sospeso le cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 fino alla pronuncia delle sentenze nelle cause riunite C‑615/20 e C‑671/20. Il 20 luglio 2023 la Corte ha comunicato la sentenza nella causa YP e a. (Revoca dell’immunità e sospensione dalle funzioni di un giudice) (22) al giudice del rinvio, chiedendogli di precisare se intendesse confermare le sue domande di pronuncia pregiudiziale. A seguito di istruzioni del presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), la giudice A. N‑B. ha risposto il 25 settembre 2023 (23) per informare la Corte che il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) desiderava confermare le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21.

20.      In considerazione di talune ambiguità rilevate nella risposta della giudice A. N‑B., la Corte le ha inviato una domanda di chiarimenti (24) ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia. La Corte ha chiesto, tra l’altro, se la giudice A. N‑B. continuasse a far parte del collegio giudicante nei procedimenti che hanno dato origine alle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 e, in caso affermativo, con quali funzioni. La giudice A. N‑B. ha risposto a tale domanda il 17 ottobre 2023 (25). Ella ha confermato di ricoprire il ruolo di giudice relatore e di presidente del collegio nei procedimenti dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) in entrambe le cause al momento della presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale il 20 ottobre 2021. Il procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑648/21 era stato riassegnato con ordinanza del 21 ottobre 2021 a un altro giudice relatore, che aveva precedentemente fatto parte del collegio di tre giudici (26). Nella stessa data è stata modificata anche la composizione del giudice monocratico nel procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑647/21. La giudice A. N‑B. ha confermato che i procedimenti dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) nelle controversie che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono stati sospesi in virtù di tali domande e permangono sospesi. La giudice A. N‑B. ha inoltre informato la Corte che il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) si riunisce in composizione plenaria (27) quando decide sul merito di una causa (Rozprawa). In altre udienze (Posiedzenie) – quali quelle relative ai procedimenti che hanno dato origine alle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 – il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) si riunisce in composizione monocratica, con il giudice relatore in funzione di presidente.

21.      La Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża), i governi danese, dei Paesi Bassi, polacco e svedese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Ad eccezione della Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów), della Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) e del governo dei Paesi Bassi, all’udienza del 24 gennaio 2024 le parti summenzionate hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte.

 Competenza della Corte

 Argomenti

22.      I governi danese e polacco e la Commissione ritengono che l’articolo 47 della Carta non si applichi ai procedimenti dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) che danno origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. Sebbene tali domande facciano riferimento alla direttiva 2016/343, la Commissione osserva che esse non mirerebbero a un’interpretazione delle sue disposizioni.

23.      La Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) sostengono che le questioni pregiudiziali verterebbero sulla revoca dell’assegnazione di cause a un giudice. Si tratterebbe di una questione di organizzazione della giustizia all’interno di uno Stato membro, di competenza esclusivamente nazionale, che il diritto dell’Unione non disciplinerebbe. La Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) aggiunge che le questioni sollevate dalla giudice A. N‑B. riguarderebbero la sua posizione individuale e rivestirebbero quindi carattere personale e non giudiziario.

 Valutazione

24.      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. I procedimenti dinanzi al giudice del rinvio che danno origine alle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 sono di natura penale e la seconda questione riguarda la direttiva 2016/343. Il giudice del rinvio non fornisce alcuna motivazione che spieghi in che modo un’interpretazione di tale direttiva possa essere rilevante ai fini della decisione delle cause pendenti dinanzi ad esso. Inoltre, nelle decisioni di rinvio non vi sono spunti tali da suscitare questioni relative all’interpretazione o all’applicazione di una norma del diritto dell’Unione. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale non risulta che un qualsivoglia soggetto faccia valere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, o che invochi tale diritto avvalendosi di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione (28).

25.      Secondo una giurisprudenza consolidata, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, comprese la revoca e la riassegnazione delle cause, rientri nella loro competenza, l’esercizio di tale competenza deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (29). A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri devono garantire che gli organi giurisdizionali che possono trovarsi a dover statuire sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione (30) soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva (31). Tale disposizione osta a disposizioni nazionali sull’organizzazione della giustizia che costituiscano una regressione nella tutela del valore dello Stato di diritto (32). Gli Stati membri devono quindi pianificare l’organizzazione della giustizia in modo da garantire che essa rispetti i requisiti del diritto dell’Unione. Questi comprendono, in particolare, l’indipendenza degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulle questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto, al fine di garantire agli individui la tutela giurisdizionale effettiva che ne deriva (33). Ne consegue che la Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione nelle cause relative all’organizzazione del sistema giudiziario di uno Stato membro.

26.      Per quanto riguarda le affermazioni della Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) sulla natura personale delle questioni pregiudiziali, è sufficiente osservare che la sentenza YP riguardava parimenti la competenza di singoli giudici che avevano effettuato un rinvio pregiudiziale. In tale sentenza la Corte si è pronunciata sulla questione se tali giudici potessero continuare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a conoscere dei procedimenti penali di cui erano investiti. La Corte ha risposto alle questioni pregiudiziali in modo da consentire al giudice del rinvio di risolvere, in limine litis, le questioni procedurali che riguardavano la competenza di tali giudici a conoscere dei procedimenti di cui erano investiti (34).

27.      Per tutti questi motivi, ritengo che la Corte sia competente a pronunciarsi sulle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, salvo per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta.

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

 Argomenti

28.      La Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) contestano la ricevibilità delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. L’assegnazione delle cause alla giudice A. N‑B. era stata revocata il 18 ottobre 2021 e successivamente le cause sono state riassegnate ad altro giudice o ad altri giudici. Il 20 ottobre 2021 la giudice A. N‑B. non era competente a formulare alcuna domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché in quel momento non era investita dei procedimenti nazionali da cui sono sorte tali domande né faceva parte dei pertinenti collegi del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk). Le questioni sollevate sarebbero quindi teoriche, in quanto la loro risposta non sarebbe necessaria per decidere i procedimenti penali pendenti dinanzi a tale organo giurisdizionale. L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici a cui tali cause sono state riassegnate non sarebbe in discussione. La Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) sostengono inoltre che le presenti domande di pronuncia pregiudiziale non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte.

29.      La Commissione ritiene che la terza questione, che riguarda i mezzi di ricorso a disposizione delle parti nei procedimenti dinanzi al giudice del rinvio, sia irricevibile in quanto teorica e non riguardante alcuna questione preliminare che debba essere risolta in limine litis. In udienza, il governo polacco ha sostenuto che le domande del giudice del rinvio sarebbero ricevibili (35).

30.      È opportuno esaminare la ricevibilità della terza questione sollevata in primo luogo dalla Commissione.

31.      Dalle domande di pronuncia pregiudiziale non risulta che una qualsiasi delle parti nei procedimenti che hanno dato luogo alle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 abbia contestato o chiesto il controllo giurisdizionale della delibera del collegio, intesa a revocare l’assegnazione di tali procedimenti alla giudice A. N‑B. Dal fascicolo depositato presso la Corte non risulta nemmeno che tali parti siano state in qualche modo impedite o ostacolate nella contestazione o nella richiesta di controllo giurisdizionale, dal che deduco che la terza questione del giudice del rinvio è teorica e, pertanto, irricevibile.

32.      Per quanto riguarda la ricevibilità delle questioni prima e seconda, osservo che le condizioni di ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale devono essere soddisfatte durante l’intero procedimento (36). Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte rimane investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice all’origine di tale domanda non l’abbia ritirata. Ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

33.      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE godono di una presunzione di rilevanza. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, imposta da tale disposizione, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per potere emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Tuttavia, sia dal dettato che dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale a essi è richiesta una pronuncia che possa tener conto della risposta della Corte. La Corte non esprime pareri consultivi su questioni generiche o teoriche. Una domanda di pronuncia pregiudiziale deve quindi essere necessaria per dirimere concretamente una controversia di cui è investito il giudice del rinvio o per risolvere una questione preliminare di diritto processuale dell’Unione o nazionale, in limine litis (37).

34.      Dall’ampio carteggio intercorso tra la Corte e il giudice del rinvio (38) risulta che, in base al diritto polacco, la giudice A. N‑B. era investita dei procedimenti dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) nelle controversie che hanno dato origine alle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 nel momento in cui ha sottoposto le presenti domande di pronuncia pregiudiziale il 20 ottobre 2021, a seguito delle quali tali procedimenti sono stati sospesi (39). Detto giudice non ha ritirato le domande di pronuncia pregiudiziale, nonostante la delibera del collegio che prevede la revoca, nei confronti della giudice A. N‑B., dell’assegnazione dei procedimenti da cui tali domande derivano e la loro riassegnazione ad altri giudici. Ritengo pertanto che la Corte sia stata investita delle domande di pronuncia pregiudiziale dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) il 20 ottobre 2021 e ne sia tuttora investita al momento della presente redazione, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

35.      Per quanto riguarda l’obiezione secondo cui la risposta della Corte non sarebbe necessaria per dirimere le cause penali che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, non risulta che tali cause penali abbiano un collegamento sostanziale con il diritto dell’Unione tale da imporre al giudice del rinvio di applicare detto diritto per pronunciarsi sul merito (40). L’apparente assenza di un elemento di collegamento tra tali cause penali e il diritto dell’Unione non sempre può risolvere detta questione. La Corte ha rilevato che una risposta alle questioni pregiudiziali può essere necessaria per fornire ai giudici del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che consenta loro di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale, consentendo così loro di statuire nel merito delle controversie di cui essi sono investiti (41). Concordo pertanto con quanto osservato dal governo polacco durante l’udienza, secondo cui una risposta della Corte è oggettivamente necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di decidere in limine litis su una questione procedurale prima di pronunciarsi sul merito delle cause di cui è investito (42).

36.      Al punto 69 della sentenza G, la Corte ha affermato che la necessità, ai fini dell’articolo 267 TFUE, dell’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta alla Corte presuppone che il giudice del rinvio «possa, da solo, trarre le conseguenze di tale interpretazione». Nel procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 il giudice relatore, che faceva parte di un collegio di tre giudici, ha cercato di verificare se un altro giudice di tale collegio soddisfacesse i requisiti inerenti a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, nell’accezione del diritto dell’Unione. La Corte ha giudicato che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non era necessaria per consentirgli di pronunciarsi nel procedimento di cui era investito e che la domanda di pronuncia pregiudiziale era di conseguenza irricevibile, in quanto il giudice relatore di un collegio di tre giudici, in funzione di giudice monocratico, non poteva prendere in considerazione le risposte della Corte. La Corte ha in effetti dichiarato che il singolo giudice che aveva presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑269/21 non era competente a ricusare un altro giudice facente parte dello stesso collegio (43).

37.      I fatti alla base della sentenza G si distinguono facilmente da quelli che sono all’origine delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale. La giudice A. N‑B. non chiede la ricusazione di nessuno degli altri membri del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk). Come illustrato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede di risolvere in limine litis le difficoltà procedurali che derivano dalla decisione del collegio di impedire alla giudice A. N‑B. di pronunciarsi sulle cause che le erano state assegnate e che erano di fatto pendenti dinanzi ad essa (44). Un siffatto controllo costituisce una formalità sostanziale che il giudice del rinvio è autorizzato a verificare d’ufficio (45).

38.      Osservo inoltre che la risposta della Corte vincolerà il giudice del rinvio, compresi il giudice (o i giudici) dinanzi al quale pendono le cause che hanno dato luogo alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, nonché gli uffici giudiziari del giudice del rinvio competenti a designare e modificare la composizione dei collegi giudicanti (46). In funzione della risposta della Corte alle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e del principio del primato del diritto dell’Unione potrebbe essere tenuto a disapplicare la delibera del collegio, garantendo così la partecipazione della giudice A. N‑B. al collegio giudicante nelle cause penali pendenti (47). Altrimenti, il giudice (o i giudici), al quale nel frattempo sono state assegnate le suddette cause, potrebbe essere competente a esaminarle.

39.      Nessuna delle parti del procedimento dinanzi alla Corte contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑648/21 (48), in quanto soltanto un collegio formato da tre giudici del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), e non già la sola giudice A. N‑B., era competente a presentare tale domanda ai sensi del diritto nazionale (49). Per completezza, si può osservare che, nella sua risposta del 17 ottobre 2023 alla domanda di chiarimenti della Corte, la giudice A. N‑B. ha confermato che, in qualità di giudice relatore e di presidente del collegio giudicante composto da tre giudici, ella era competente, in base al diritto polacco, a presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑648/21 (50).

40.      Suggerisco pertanto alla Corte di respingere le varie eccezioni di irricevibilità delle questioni prima e seconda. Per le ragioni indicate ai paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni, ritengo che la terza questione sia irricevibile.

 Sul merito

41.      Con le questioni prima e seconda, che è opportuno esaminare congiuntamente, il Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) intende accertare se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione ostino a che il collegio revochi l’assegnazione alla giudice A. N‑B. dei procedimenti che hanno dato origine alle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 e le riassegni a un altro giudice, o ad altri giudici. La prima questione riguarda le modalità di nomina del collegio giudicante, il mancato consenso della giudice A. N‑B. alla revoca dell’assegnazione delle cause alla stessa e l’assenza di criteri per tale revoca ai sensi del diritto polacco. Le questioni non affrontano specificamente il problema del trasferimento della giudice A. N‑B. dalla sesta sezione (di appello) alla seconda sezione (di primo grado) del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk).

42.      Dai fatti e dalle osservazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che il trasferimento della giudice A. N‑B. (51), e la successiva revoca dell’assegnazione di settanta cause alla stessa, sono stati provvedimenti adottati in risposta ai suoi tentativi di verificare se la nomina di taluni giudici fosse conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (52). Il governo polacco ha confermato in udienza di dedurre ciò dai suddetti fatti e osservazioni. Detto governo ritiene inoltre che tali misure non siano state adottate nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia (53).

43.      È altresì vero che, quasi contemporaneamente, è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti della giudice A. N‑B. Dalle informazioni a disposizione della Corte, non è possibile concludere che il trasferimento della giudice A. N‑B. dalla sezione d’appello a quella di primo grado dello stesso tribunale e la revoca dell’assegnazione delle cause nei suoi confronti siano avvenuti nel contesto di un procedimento disciplinare formale. Spetta quindi al giudice del rinvio stabilire se il trasferimento della giudice A. N‑B. e la revoca delle assegnazioni costituissero di fatto una misura disciplinare mascherata, e quindi illegittima.

44.      Data la contemporaneità e l’apparente obiettivo comune di tali atti è a mio avviso necessario, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminare congiuntamente il trasferimento della giudice A. N‑B. e la revoca delle assegnazioni delle cause (54).

45.      Il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, è una componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e riveste un’importanza fondamentale per l’ordinamento giuridico dell’Unione (55). Perché tale requisito sia soddisfatto, un organo giurisdizionale deve esercitare le sue funzioni in autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. (56) Il principio di indipendenza dei giudici presuppone l’elaborazione di norme che consentano di fugare qualsiasi dubbio legittimo che i soggetti dell’ordinamento possano nutrire in merito all’impermeabilità dei giudici rispetto ad elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo che possano orientare le loro decisioni (57). Il diritto dell’Unione europea pone così una notevole enfasi sulla necessità di proteggere il braccio giudiziario dello Stato dalle pressioni esercitate dal suo braccio esecutivo o da quello legislativo. Al fine di fugare qualsiasi legittimo dubbio in merito all’impermeabilità dei giudici a qualsiasi influenza diretta o indiretta che possa orientare le loro decisioni, si deve porre la stessa enfasi sulla protezione dei singoli giudici da influenze o pressioni indebite provenienti dall’interno del sistema giudiziario (58).

46.      Le varie forme di dichiarazione o di giuramento che i giudici prestano per giudicare in piena indipendenza non hanno senso se, nell’esercizio di tale funzione, essi rischiano di subire pressioni da parte dei colleghi, in particolare di quelli incaricati di presiedere i collegi giudicanti e/o di assegnare le cause. Pressioni di questo tipo possono variare dall’informale, mediante il trasferimento di giudici (come risulta accaduto nel caso di specie), all’assegnazione e riassegnazione di cause (come parimenti risulta accaduto nel caso di specie), all’avvio e al proseguimento di procedimenti disciplinari (come potrebbe essere accaduto nel caso di specie). Un simile comportamento da parte dei colleghi giudici non è semplicemente contrario all’etica: per i giudici è illecito esercitare pressioni sui colleghi nell’esercizio delle loro funzioni nella stessa misura in cui lo è per chi esercita il potere esecutivo o quello legislativo. Tali osservazioni si applicano con pari forza nei casi in cui i giudici sono oggetto di pressioni da parte dei loro colleghi, a causa dell’esercizio del loro dovere di esprimersi in pubblico su questioni che rientrano nell’organizzazione del sistema giudiziario e nell’esercizio del potere giurisdizionale (59).

47.      Tale posizione è sostenuta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») e da quella della Corte. Nella sentenza Parlov‑Tkalčić c. Croazia, la Corte EDU ha affermato che «l’indipendenza della magistratura presuppone che i singoli giudici non siano soggetti a influenze indebite provenienti non solo dall’esterno della magistratura, ma anche dal suo interno. Tale indipendenza interna dei giudici esige che essi non siano soggetti a direttive o pressioni da parte (...) degli altri giudici o di coloro che svolgono funzioni amministrative nell’ambito dell’organo giurisdizionale, come il presidente dell’organo o il presidente di una sezione all’interno di tale organo. (...) L’assenza di garanzie sufficienti che assicurino l’indipendenza dei giudici all’interno della magistratura e, in particolare, nei confronti dei loro superiori gerarchici, può portare la [Corte EDU] a concludere che i dubbi di un ricorrente circa l’(indipendenza e) imparzialità di un giudice possano essere considerati oggettivamente giustificati (...)» (60).

48.      Nella sentenza W.Ż. (61), la Corte ha sottolineato la necessità di garanzie o salvaguardie procedurali per assicurare l’indipendenza giudiziaria interna e il diritto di impugnare le misure che possono mettere a repentaglio tale indipendenza (62). Essa ha giudicato che il trasferimento di un giudice, senza il suo consenso, a un altro tribunale o tra due sezioni dello stesso tribunale può, come un regime disciplinare, potenzialmente mettere a repentaglio i principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici. Tali trasferimenti possono anche costituire un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie. Essi possono non soltanto incidere sulla portata delle attribuzioni dei magistrati interessati e sulla trattazione dei fascicoli loro affidati, ma anche avere conseguenze significative sulla loro vita e sulla loro carriera e, quindi, comportare effetti analoghi alle sanzioni disciplinari (63). La Corte ha quindi statuito che le norme e i principi che regolano un regime disciplinare applicabile ai giudici devono disciplinare anche tali trasferimenti (64).

49.      Ne consegue che le norme sul trasferimento dei giudici senza il loro consenso devono essere definite in anticipo in modo chiaro e trasparente, in modo da evitare qualsiasi arbitrio e/o rischio di manipolazione (65). Siffatti trasferimenti possono essere disposti solo per motivi legittimi, tra cui quelli relativi alla distribuzione delle risorse disponibili per promuovere una buona amministrazione della giustizia. Tali decisioni devono contenere un’adeguata motivazione ed essere impugnabili, secondo una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa. Poiché simili effetti di «congelamento» possono derivare dal trasferimento di giudici e dalla revoca dell’attribuzione delle cause a un giudice senza il suo consenso, le norme e i principi applicabili a tali trasferimenti e a qualsiasi regime disciplinare si applicano allo stesso modo (66) alla revoca dell’assegnazione di cause a un giudice senza il suo consenso (67).

50.      Dalle domande di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte e orali delle parti risulta che la legge polacca sul trasferimento dei giudici e sulla revoca dell’assegnazione di cause senza il loro consenso non è conforme alle norme e ai principi summenzionati (68). Il modo in cui il collegio e il Presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) hanno applicato le disposizioni del diritto polacco alla giudice A. N‑B. ha ulteriormente messo a repentaglio tali norme e principi. Le carenze così individuate sembrano quindi di natura sia sistemica sia individuale.

51.      In udienza, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, il governo polacco ha confermato che l’articolo 22a della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari disciplina le modifiche delle funzioni di un giudice, compreso il trasferimento di un giudice a un’altra sezione di un tribunale. In forza dell’articolo 22a, paragrafi 1 e 4a, di tale legge, siffatte modifiche richiedono il consenso del giudice interessato per avere effetto. Esiste altresì il diritto di impugnare tali decisioni dinanzi alla KRS (69).

52.      L’articolo 22a, paragrafo 4b), punto 1), della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari esclude il requisito del consenso nel caso di «trasferimento a una sezione competente per controversie rientranti nel medesimo settore». L’articolo 22a, paragrafo 5, punto 1), di tale legge esclude il diritto di impugnazione di un giudice «in caso di trasferimento a una sezione competente per controversie rientranti nel medesimo settore» (70). Tali disposizioni consentono il trasferimento dei giudici senza il loro consenso in determinate circostanze. Esse non prevedono una procedura d’appello o di riesame che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa (71). Dal momento che disposizioni quali l’articolo 22a, paragrafo 4b, punto 1), e l’articolo 22a, paragrafo 5, punto 1), della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari espongono potenzialmente i giudici a pressioni inopportune dall’interno della magistratura, esse, a mio avviso, violano l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e i principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici.

53.      Per quanto riguarda il trasferimento della giudice A. N‑B. dalla sezione d’appello a quella di primo grado del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), nell’ordinanza del 13 ottobre 2021 il riferimento alla necessità di garantire il corretto funzionamento delle sezioni d’appello e di primo grado e a un carteggio non meglio precisato tra il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e il presidente di una delle sue sezioni è scarno e vago. Considerato il potenziale impatto negativo di tale decisione di trasferimento sia sull’esercizio indipendente dei poteri giudiziari della giudice A. N‑B. sia sulla sua carriera, una spiegazione così succinta è ben lungi dal costituire una valida motivazione (72). La necessità di tale trasferimento nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia richiedeva la presentazione di motivi obiettivi e verificabili, in particolare alla luce del contemporaneo trasferimento di un altro giudice dalla sezione di primo grado alla sezione d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk).

54.      Per quanto riguarda la delibera del collegio e la revoca dell’assegnazione di cause alla giudice A. N‑B. senza il suo consenso, il governo polacco ha confermato in udienza che, ai sensi dell’articolo 47b della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, in linea di principio un giudice continua a essere investito delle cause pendenti dinanzi a esso nonostante il suo trasferimento a un’altra sede o il suo distacco. Tale norma sembra rispettare il principio dell’inamovibilità dei giudici. Conformemente all’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, l’assegnazione di una causa può essere comunque revocata a un giudice in caso di suo trasferimento in un’altra sede o di distacco, su richiesta del giudice stesso o a seguito di una mozione del collegio di quel tribunale (73).

55.      A mio avviso, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e i principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici ostano a disposizioni come l’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Tali disposizioni sembrano consentire la sottrazione arbitraria e indiscriminata di cause a un giudice, d’ufficio (74), senza il suo consenso (75) e senza la possibilità di impugnazione o di riesame che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta (76). Oltre a operare in modo imprevedibile e non trasparente a scapito dell’indipendenza e dell’inamovibilità dei giudici, in udienza il governo polacco ha confermato che la legge polacca non prevede l’obbligo di motivare la revoca dell’assegnazione di cause ai giudici ai sensi dell’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.

56.      Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che la delibera del collegio, di revocare l’assegnazione delle cause alla giudice A. N‑B., sia stata adottata prima del suo trasferimento dalla sezione d’appello alla sezione di primo grado del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk). Se così fosse, la delibera del collegio potrebbe essere stata adottata in violazione dell’articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, che consente di revocare l’assegnazione di cause a un giudice a seguito di un trasferimento, ma non prima di esso. Anche le motivazioni dell’adozione della delibera del collegio non sono note, almeno formalmente (77). Inoltre, la giudice A. N‑B. non è stata trasferita a un’altra sede o distaccata dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), il che parimenti sembra contrario al diritto polacco. Qualora fossero dimostrate con soddisfazione del giudice del rinvio, tali inadempienze del diritto polacco comporterebbero una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, a condizione che tale giudice ritenga che le suddette violazioni siano state di natura tale da esporre la giudice A. N‑B. (78) a influenze o pressioni indebite provenienti dall’interno del sistema giudiziario (79). Considerate le carenze delle disposizioni del diritto polacco (80) descritte ai paragrafi da 50 a 56 delle presenti conclusioni e la loro applicazione arbitraria nel contesto dei fatti che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, ritengo, come rilevato dalla Commissione nelle sue memorie scritte, che non sia necessario che la Corte esamini le modalità di nomina del collegio giudicante nel presente procedimento.

57.      Tenuto conto dell’efficacia diretta di cui è munito l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (81), e al fine di garantire il primato del diritto dell’Unione, suggerisco alla Corte di statuire nel senso che gli organi giudiziari competenti devono disapplicare l’ordinanza del 13 ottobre 2021 del presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), che dispone il trasferimento della giudice A. N‑B. dalla sezione d’appello di tale tribunale alla sezione di primo grado, e che la stessa deve essere ritrasferita alla sezione d’appello (82). Il collegio del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e tutti gli organi giudiziari aventi il potere di stabilire e modificare la composizione dei collegi di tale tribunale devono disapplicare la delibera del collegio nei procedimenti che hanno dato origine alle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 (83), e adottare le misure necessarie per riassegnare tali cause alla giudice A. N‑B. (84).

 Conclusione

58.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk, Polonia) nei seguenti termini:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e i principi di inamovibilità e indipendenza dei giudici, nonché il primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che:

–        in primo luogo, essi ostano a disposizioni di diritto nazionale che consentono il trasferimento dei giudici senza il loro consenso, unitamente alla mancanza di un mezzo di ricorso o di una procedura di riesame avverso tale decisione che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare i diritti della difesa;

–        in secondo luogo, essi impongono, in tali circostanze, agli organi giudiziari competenti di un tribunale nazionale di disapplicare un’ordinanza del presidente di tale tribunale che dispone il trasferimento di un giudice da una sezione d’appello di tale tribunale a una sezione di primo grado, e il ritrasferimento di tale giudice alla sezione d’appello;

–        in terzo luogo, essi ostano a disposizioni di diritto nazionale, che consentono la revoca arbitraria e indiscriminata dell’assegnazione di cause d’ufficio a un giudice senza il suo consenso e senza un mezzo di ricorso o una procedura di riesame avverso tale decisione che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa;

–        in quarto luogo, nel caso in cui una siffatta revoca sia avvenuta, essi impongono ai collegi giudicanti del tribunale nazionale cui sono state riassegnate le cause di non tener conto di tale riassegnazione, e agli organi giudiziari che hanno il potere di designare e di modificare la composizione dei collegi giudicanti di tale tribunale nazionale di assegnare le suddette cause al collegio giudicante inizialmente investito delle stesse.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Si tratta di un numero approssimativo.


3      Il collegio del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) (in prosieguo: il «collegio») ha revocato l’assegnazione di una settantina di cause alla giudice A. N‑B. con delibera dell’11 ottobre 2021 (in prosieguo: la «delibera del collegio»). Il collegio è composto dal presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) e dai presidenti dei tribunali circondariali situati nell’area di competenza territoriale di detto tribunale.


4      Dalle domande di pronuncia pregiudiziale non è chiaro a chi siano state riassegnate le settanta cause e quali criteri siano stati adottati. Nelle loro memorie scritte, la Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów, Polonia) e la Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża, Polonia) segnalano che le cause che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono state riassegnate ad altri giudici in modo casuale.


5      Detta sentenza non è definitiva.


6      I reati sarebbero stati commessi nel luglio 2010.


7      La pena è stata sospesa.


8      La causa ha incidentalmente determinato un rinvio pregiudiziale e l’ordinanza dell’11 febbraio 2021, Raiffeisen Bank International (C‑329/20, EU:C:2021:111).


9      Articolo 9a dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, posizione 714).


10      Sentenza del 22 luglio 2021 (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719).


11      Nella sua nuova composizione.


12      C‑204/21 R, EU:C:2021:593.


13      Nella sua nuova composizione.


14      La giudice A. N‑B. ha richiamato, tra l’altro, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47, della Carta.


15      La base giuridica di tale ordinanza sembra l’articolo 22a, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.


16      La sesta sezione penale.


17      Le cause nel procedimento che ha dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono pendenti dinanzi alla sesta sezione penale del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk).


18      La seconda sezione penale. Un altro giudice, che in precedenza aveva fatto parte sia della sezione di primo grado che di quella d’appello del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk), è stato trasferito alla sezione d’appello.


19      Sentenza del 26 marzo 2020 (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, EU:C:2020:232, punto 57) (in prosieguo: la «sentenza Simpson»). Tale sentenza impone a ogni organo giurisdizionale di verificare se la sua composizione rispetti il diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge. V., altresì, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Z.  (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 114 e 115) (in prosieguo: la «sentenza W.Z.»).


20      Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


21      Quali la natura fondamentale del problema di cui trattasi e l’importanza del principio di inamovibilità dei giudici.


22      Sentenza del 13 luglio 2023 (C‑615/20 e C‑671/20, EU:C:2023:562) (in prosieguo: la «sentenza YP»).


23      Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che il 20 settembre 2023 il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) ha imposto alla giudice A. N‑B. di rispondere alla domanda della Corte entro 14 giorni.


24      La domanda del 9 ottobre 2023 è stata inviata tramite il profilo utente e‑curia alla giudice A. N‑B.


25      A seguito del trasferimento dei fascicoli nazionali delle cause riunite C‑647/21 e C‑648/21 alla giudice A. N‑B. – avvenuto il 25 settembre 2023 – il presidente del Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) le ha ordinato di rispondere alla domanda di chiarimenti della Corte.


26      La giudice A. N‑B. ha aggiunto che tale ordinanza non è mai stata firmata e che gli altri membri del collegio giudicante composto da tre giudici non sono stati nominati. Inoltre, l’ordinanza dell’11 marzo 2021, che stabiliva la composizione originaria del collegio, non è stata revocata.


27      Di uno o tre giudici.


28      V., per analogia, ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D.Maler und Anstreicher (C‑256/19, EU:C:2020:523, punti da 32 a 34), e sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 35 a 44). V., altresì, ordinanza del 3 ottobre 2023, Centar za restrukturiranje i prodaju (C‑327/22, EU:C:2023:757, punti da 27 a 29).


29      Sentenze del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57) (in prosieguo: la «sentenza G»). V., altresì, ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher (C‑256/19, EU:C:2020:523, punti da 35 a 40).


30      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dall’attuazione di detto diritto da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.


31      Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).


32      Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 63 a 65).


33      V., per analogia, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 230). Le garanzie di indipendenza e imparzialità che il diritto dell’Unione richiede presuppongono l’esistenza di norme relative, in particolare, alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che gli individui possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo nei confronti di elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).


34      V. sentenza YP, punti 46 e 47, e giurisprudenza ivi citata.


35      Esso ha richiamato la sentenza YP, punto 47, e la sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 48).


36      V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Emiliou nella causa Cilevičs e a. (C‑391/20, EU:C:2022:166, paragrafo 24).


37      V. sentenze del 27 giugno 2013, Di Donna (C‑492/11, EU:C:2013:428, punti da 24 a 26 e giurisprudenza ivi citata); del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, punti da 27 a 29 e giurisprudenza ivi citata); del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata); e del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falsità in atti) (C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Il procedimento pregiudiziale è uno strumento di cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, che consiste in un dialogo tra di essi. L’avvio di tale dialogo si basa interamente sulla valutazione della sua rilevanza e della sua necessità da parte del giudice nazionale. I giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione. V., in tal senso, ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, punti 37 e 38).


38      V. paragrafi 19 e 20 delle presenti conclusioni.


39      Nella sua risposta del 17 ottobre 2023 alla domanda di chiarimenti della Corte, la giudice A. N‑B. ha confermato che i procedimenti penali dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) rimangono sospesi conformemente al diritto nazionale.


40      V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


41      Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020: 234, punto [51]).


42      V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti da 46 a 50).


43      V. punti da 66 a 73 della sentenza G. V., per analogia, sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes‑Benz Group (Responsabilità dei costruttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione) (C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 54).


44      V., per analogia, sentenza YP, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).


45      V., in tal senso, sentenza Simpson, punto 57.


46      V. paragrafi da 3 a 7 delle presenti conclusioni.


47      V., per analogia, sentenza YP, punti da 70 a 72 e da 77 a 79.


48      Nel procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑647/21, la giudice A. N‑B. agisce in qualità di giudice monocratico.


49      V., per contro, punto 60 della sentenza G, in cui la Corte ha affermato che il governo polacco ha contestato la ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un singolo giudice facente parte di un collegio giudicante composto di tre giudici.


50      V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.


51      Secondo la giudice A. N‑B., il suo trasferimento dalla sezione d’appello a quella di primo grado è stato atipico. Contemporaneamente al suo trasferimento, un giudice della sezione di primo grado è stato trasferito alla sezione d’appello.


52      Da parte della KRS, nella sua nuova composizione. Il governo svedese osserva che la revoca dell’assegnazione di cause a un giudice è una misura estremamente invasiva che in alcuni casi equivale alla rimozione dall’incarico. Esiste il rischio che siffatte misure siano utilizzate a fini disciplinari e in modo abusivo per impedire a un giudice di esercitare le proprie funzioni giurisdizionali. Tale rischio è particolarmente evidente in casi come quello di specie, in cui la revoca dell’assegnazione delle cause è avvenuta in concomitanza con misure di natura disciplinare, quale è il trasferimento a un’altra sezione.


53      V. sentenza W.Ż., punto 118.


54      In udienza tanto il governo polacco che la Commissione hanno presentato osservazioni in tal senso.


55      Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punti da 48 a 51 e giurisprudenza ivi citata).


56      Deve inoltre essere garantita l’equidistanza del giudice dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi. Questo aspetto dell’indipendenza impone ai giudici il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia loro sottoposta all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica. Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti da 120 a 122 e giurisprudenza ivi citata).


57      Sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 212). Ciò rispecchia l’idea della separazione dei poteri. Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza della Corte EDU, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia, CE:ECHR:2021:1108JUD004986819, § 274. La libertà dei giudici da qualsiasi intervento o pressione esterni presuppone talune garanzie a tutela delle persone che giudicano le controversie, come l’inamovibilità. Sentenza del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:924, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).


58      V., in tal senso, conclusioni presentate dall’avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite Financijska agencija e UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB (C‑554/21, C‑622/12 e C‑727/21, EU:C:2023:816, paragrafi 63 e 64).


59      Sentenza della Corte EDU, 23 giugno 2016, Baka c. Ungheria, CE:ECHR:2016:0623JUD002026112, § 168.


60      Sentenza della Corte EDU, 22 dicembre 2009 (CE:ECHR:2009:1222JUD002481006, § 86). La Corte EDU esamina, in particolare, se i poteri conferiti ai superiori gerarchici, quali i presidenti di un organo giurisdizionale, siano «in grado di limitare la loro indipendenza interna» o «possano generare pressioni latenti che comportino la sottomissione dei giudici ai loro superiori gerarchici o, quanto meno, rendano i singoli giudici riluttanti a contraddire i desideri del loro presidente, vale a dire avere un effetto di “congelamento” sull’indipendenza interna dei giudici (…)». Ibidem, § 91.


61      V. punti da 113 a 118.


62      La domanda di pronuncia pregiudiziale in detta causa era sorta nell’ambito di un procedimento che il giudice W.Ż. aveva avviato per contestare una delibera della KRS nella sua nuova composizione. Tale delibera aveva dichiarato il non luogo a statuire sull’impugnazione proposta dal giudice W.Ż. avverso la decisione del presidente del Sąd Okręgowy w K. (Tribunale regionale di K., Polonia), che disponeva il trasferimento del giudice W.Ż. da una sezione a un’altra di detto tribunale senza il suo consenso.


63      V. sentenza W.Ż., punto 113.


64      V. sentenza W.Ż., punto 115. Secondo la Corte, l’indipendenza giudiziaria presuppone che i regimi disciplinari nazionali per i giudici forniscano le garanzie necessarie per evitare il rischio che il regime venga utilizzato per controllare il contenuto delle decisioni giudiziarie. Tali garanzie comprendono norme che definiscano i comportamenti che integrano illeciti disciplinari e le sanzioni applicabili, che prevedano l’intervento di un organo indipendente conformemente a una procedura che garantisca appieno i diritti consacrati agli articoli 47 e 48 della Carta, in particolare i diritti della difesa, e che sanciscano la possibilità di contestare in sede giurisdizionale le decisioni degli organi disciplinari: sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia ‘Forumul Judecătorilor din România’ e a. (C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 198 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, sentenza dell’11 maggio 2023, Inspecţia Judiciară (C‑817/21, EU:C:2023:391, punti da 55 a 73), sulla necessità di adeguate garanzie, al fine di prevenire gli abusi di potere da parte del direttore di un organo competente a condurre le indagini e ad esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei giudici.


65      V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 79), in cui il distacco di un giudice è stato revocato in seguito a una decisione del Ministro della Giustizia polacco e non già in seguito a una decisione adottata dai membri della magistratura.


66      V. punto 13 delle memorie del governo dei Paesi Bassi.


67      V. altresì articolo 3.4 della Universal Charter of the Judge (Statuto Universale del Giudice), adottata dall’International Association of Judges Central Council (Consiglio Centrale dell’Unione Internazionale dei Magistrati) a Taiwan, il 17 novembre 1999, e aggiornato a Santiago del Cile, il 14 novembre 2017, intitolato «How cases should be allocated» (Modalità di assegnazione delle cause). L’articolo stabilisce che «l’assegnazione di una causa a un determinato giudice non dovrebbe essere revocata senza validi motivi». La valutazione di tali motivi deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti dalla legge e seguendo una procedura trasparente da parte di un’autorità giudiziaria» [traduzione libera; NdT]. https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_english.pdf. V. altresì, per analogia, sentenza della Corte EDU, 5 ottobre 2010, DMD GROUP, A.S. c. Slovacchia (CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, §§ da 62 a 72), sulla riassegnazione dei casi. La Corte EDU ha giudicato che, in circostanze in cui il presidente di un tribunale avochi a se stesso una causa e agisca come giudice in tale causa, l’importanza fondamentale dell’indipendenza della magistratura e della certezza del diritto, in uno Stato di diritto, presuppone chiare garanzie per assicurare l’obiettività e la trasparenza e, soprattutto, per evitare qualsiasi parvenza di arbitrarietà nell’assegnazione di cause particolari.


68      Salvo verifica da parte del giudice del rinvio. Nel procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte non si pronuncia sull’interpretazione e sull’applicazione della normativa nazionale, né valuta i fatti. La Corte può, nell’ambito della cooperazione giudiziaria prevista dall’articolo 267 TFUE e sulla base del materiale versato nel fascicolo, fornire a un giudice nazionale un’interpretazione del diritto dell’Unione che possa aiutarlo a valutare gli effetti di tali disposizioni.


69      Poiché la giudice A. N‑B. non ha potuto proporre un’impugnazione ai sensi dell’articolo 22a, paragrafo 5, punto 1), della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, l’esame dell’efficacia di tale mezzo di ricorso sembra privo di qualsiasi utilità pratica.


70      Anche le memorie scritte della Prokuratura Okręgowa w Łomży (procura regionale di Łomża) e della Prokuratura Rejonowa w Bytowie (procura circondariale di Bytów) affrontano tale questione.


71      V. sentenza W.Ż., punti da 113 a 118.


72      Come sostenuto dalla Commissione in udienza, e con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, tale trasferimento potrebbe equivalere a una retrocessione.


73      Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, articolo 47b, paragrafo 5.


74      Come sostenuto dal governo svedese, la riassegnazione delle cause deve basarsi su norme chiare e trasparenti, evitando così l’impressione che le cause vengano riassegnate arbitrariamente.


75      Colpisce il fatto che, ai sensi dell’articolo 47b, paragrafo 5, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, vengano consultati i presidenti dei tribunali competenti, ma non il giudice interessato. Il fatto che si tenga conto di alcuni criteri oggettivi, come lo stato di avanzamento delle cause, a mio avviso non è sufficiente a colmare le altre lacune che ho individuato.


76      V. sentenza W.Ż., punti da 113 a 118.


77      Il governo polacco ha dichiarato in udienza che, poiché tale delibera non è stata notificata alla giudice A. N‑B., in base al diritto polacco essa non contiene alcuna motivazione.


78      E altri giudici indirettamente, poiché le misure adottate nei confronti della giudice A. N‑B. potrebbero dissuadere altri giudici dall’intenzione di verificare il rispetto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta.


79      V., per analogia, sentenza W.Ż., punto 130 e giurisprudenza ivi citata.


80      Articolo 22a, paragrafo 4b), punto 1, articolo 22a, paragrafo 5, punto 1, articolo 47b, paragrafi 5 e 6, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.


81      Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punti 145 e 146).


82      I governi danese, polacco e svedese e la Commissione hanno sostenuto tale posizione durante l’udienza.


83      Poiché tali cause sono state sospese dinanzi al Sąd Okręgowy w Słupsku (Tribunale regionale di Słupsk) dal momento in cui sono state presentate le domande di pronuncia pregiudiziale, il principio di certezza del diritto non può essere preso in considerazione. V. sentenza YP, punto 78.


84      V., per analogia, sentenza YP, punti 76 e 77. V., altresì, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, punti 52 e segg.).