Language of document : ECLI:EU:C:2024:304

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MEDINA

presentate l’11 aprile 2024 (1)

Cause riunite C-555/22 P, C-556/22 P e C-564/22 P

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

contro

Commissione europea (C-555/22 P),

ITV plc

contro

Commissione europea (C-556/22 P),

e

LSEGH (Luxembourg) Ltd,

London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

contro

Commissione europea (C-564/22 P)

[Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisioni anticipate in materia fiscale (Tax rulings) – Regime di aiuti concessi dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere (SEC) – Esenzioni – Funzioni significative del personale – Sottrazione artificiale degli utili – Erosione della base imponibile – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Quadro di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione «normale»]






1.        Con le rispettive impugnazioni, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (C-555/22 P), ITV plc (C-556/22 P) e LSEGH (Luxembourg) Ltd e London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (congiuntamente «LSEGH») (C-564/22 P) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2022, Regno Unito e ITV/Commissione (T-363/19 e T-456/19, EU:T:2022:349) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»). Tale sentenza ha respinto i ricorsi del Regno Unito e di ITV che chiedevano l’annullamento della decisione (UE) 2019/1352 della Commissione europea (2).

2.        Nel Regno Unito, le norme fiscali relative alle società estere controllate (SEC) sono enunciate nella parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre); in prosieguo: il «TIOPA»] (3), che contiene norme relative agli aspetti internazionali del regime della tassazione diretta del Regno Unito, compreso lo sgravio per la doppia imposizione e varie disposizioni antielusione.

I.      Fatti all’origine della controversia

3.        I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 28 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, li riassumerò come segue.

A.      La decisione controversa

4.        A seguito di un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione ha adottato la decisione controversa e ha constatato che il regime di esenzione relativo al finanziamento dei gruppi SEC, a causa delle esenzioni previste al capitolo n. 9 della parte 9A del TIOPA (in prosieguo: il «capitolo n. 9»), costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò era dovuto al fatto che detto regime si applicava a utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili, i quali rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB del capitolo n. 5 della parte 9A del TIOPA (in prosieguo: il «capitolo n. 5», il «regime contestato» o le «esenzioni in questione»). La Commissione ha considerato che le esenzioni in questione configuravano un «regime di aiuti» che era incompatibile con il mercato interno e che era stato illegittimamente attuato dal Regno Unito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

5.        La Commissione è tuttavia pervenuta alla conclusione che il regime contestato non costituiva un aiuto quando si applicava a utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EC (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito: il «test del capitale connesso al Regno Unito») del capitolo n. 5 e che non ricadevano nell’ambito di applicazione dell’articolo 371EB (attività del Regno Unito) di quel capitolo, per il fatto che le funzioni significative del personale (4) erano svolte nel Regno Unito (in prosieguo: il «test delle funzioni significative del personale»).

6.        Nella decisione controversa la Commissione si è concentrata sull’esistenza di un vantaggio selettivo. Essa ha dunque rilevato che le esenzioni in questione consentivano a una società stabilita nel Regno Unito – che sarebbe stata altrimenti soggetta a un onere fiscale SEC (in forza del capitolo n. 5) – di chiedere (ai sensi del capitolo n. 9) che tale onere SEC fosse assoggettato ad imposizione unicamente sul 25% degli utili finanziari non commerciali di una SEC derivanti da prestiti ammissibili, con conseguente esenzione parziale sul 75% degli utili di cui trattasi. A determinate condizioni, un onere fiscale poteva gravare su una percentuale ancora più ridotta, comportando un’esenzione che poteva giungere fino al 100% sugli utili della SEC interessati.

7.        Per quanto riguarda il carattere selettivo delle esenzioni in questione, la Commissione ha rilevato che il quadro di riferimento era costituito dalle norme applicabili alle SEC e che le esenzioni in parola costituivano una deroga a tale quadro di riferimento.

8.        In tale contesto, la Commissione ha considerato che la situazione di un’entità imponibile che controllava una SEC che realizzava utili finanziari non commerciali derivanti da un rapporto di prestito ammissibile era paragonabile alla situazione di un’entità imponibile che controllava una SEC che realizzava altri utili finanziari non commerciali, in particolare nell’ambito di prestiti concessi da SEC a società collegate residenti nel Regno Unito, detti «prestiti a monte», e di prestiti concessi da SEC a terzi, designati dal Regno Unito come «prestiti fittizi».

9.        La Commissione ha rammentato che una misura in deroga al sistema di riferimento poteva comunque essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale di detto sistema e che spettava allo Stato membro (5) dimostrare una simile giustificazione. Il Regno Unito ha sostenuto, da un lato, che le esenzioni in questione erano volte a garantire che il sistema fosse gestibile e amministrabile e, dall’altro, che esse garantivano l’esercizio della libertà di stabilimento all’interno dell’Unione.

10.      A questo riguardo, la Commissione ha ammesso che, nei limiti in cui il regime contestato contemplava situazioni che rientravano nell’ambito di applicazione delle misure previste al capitolo n. 5, in forza del criterio basato sul capitale connesso al Regno Unito, detto regime poteva essere considerato diretto a garantire la «gestibilità amministrativa» delle norme applicabili alle SEC. Il regime contestato assicurava infatti, l’imposizione di un onere fiscale SEC unicamente sugli utili derivanti da attivi del Regno Unito per i quali era ragionevolmente possibile affermare che essi avrebbero potuto essere artificialmente sottratti al Regno Unito, e ciò senza obbligare le imprese e le autorità fiscali del Regno Unito ad effettuare operazioni di localizzazione dei fondi sproporzionatamente onerose, tenuto conto della fungibilità del capitale.

11.      Per contro, la Commissione ha ritenuto che il regime contestato avesse concesso a priori un vantaggio selettivo alle società, soggette all’imposta nel Regno Unito, che controllavano una SEC che realizzava utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili in situazioni che soddisfacevano il test delle funzioni significative del personale. La Commissione ha concluso che un simile vantaggio selettivo a priori non poteva essere giustificato né dalla necessità di disporre di norme antielusione amministrabili e gestibili né dalla necessità di rispettare le libertà sancite nei trattati.

12.      Inoltre, essa ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate alle norme applicabili alle SEC in sede di trasposizione della direttiva (EU) 2016/1164 (la direttiva antielusione) (6), con decorrenza dal 1° gennaio 2019, e secondo le quali non era più possibile presentare una richiesta per ottenere le esenzioni in questioni relativamente agli utili menzionati al paragrafo precedente, il regime contestato era divenuto conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

13.      Riguardo alla compatibilità del regime contestato con il mercato interno, la Commissione ha dichiarato, in sintesi, che gli aiuti concessi nell’ambito di detto regime non agevolavano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, e non rientravano dunque nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

14.      Infine, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti concessi nell’ambito di applicazione del regime contestato presso i beneficiari degli stessi.

II.    La sentenza impugnata

15.      Il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati, rispettivamente, dal governo del Regno Unito e da ITV. Esso ha dichiarato, tra l’altro, che era soddisfatta la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo. In tale contesto, esso ha svolto la classica analisi della selettività in tre fasi consistente in: (i) individuare il quadro di riferimento; (ii) accertare se il regime contestato deroghi a tale quadro, alla luce dell’obiettivo da esso perseguito, e (iii) stabilire se lo Stato membro abbia dimostrato che la differenziazione introdotta dal regime di aiuti è giustificata, in quanto tale differenziazione risulta dalla natura o dalla struttura generale del quadro in cui tale misura viene attuata.

A.      Fase 1: Il quadro di riferimento

16.      Il Tribunale ha respinto i motivi con cui il Regno Unito e ITV sostenevano che la Commissione era incorsa in un manifesto errore di valutazione nel concludere che il quadro di riferimento era costituito unicamente dalle «norme applicabili alle SEC», e non dal sistema generale di imposizione delle società nel Regno Unito (in prosieguo: «il sistema generale di imposizione delle società»).

17.      A questo riguardo il Tribunale ha dichiarato, anzitutto, che il regime generale era basato sul principio di territorialità, in forza del quale sono tassati solo gli utili realizzati nel Regno Unito. Quindi, esso ha osservato che le norme applicabili alle SEC intendevano garantire che gli utili realizzati da una SEC – che, in base a tale principio, non sarebbero normalmente tassati nel Regno Unito – potessero tuttavia esserlo (quando fossero ritenuti artificialmente sottratti al Regno Unito aumentando in tal modo artificialmente gli utili della SEC, la quale, in seguito, ha distribuito dividendi non imponibili nel Regno Unito). Da questo il Tribunale ha concluso che le norme applicabili alle SEC non erano un’eccezione al sistema generale di tassazione ma ne costituivano un’estensione, o un corollario che seguiva una logica distinta e separabile da quella di detto sistema (7).

18.      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se le norme applicabili alle SEC potessero essere considerate come un corpus completo di norme, distinto dal regime generale di tassazione delle società, avendo riguardo in particolare a elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, il fatto generatore dell’imposta e le aliquote fiscali.

19.      Riguardo alla base imponibile, il Tribunale ha osservato, sostanzialmente, che le norme applicabili alle SEC miravano a tassare utili contabili realizzati dalle SEC al di fuori del Regno Unito che erano stati artificialmente sottratti a quello Stato. Al contrario, l’imposta sulle società nel Regno Unito si applicava agli utili realizzati nel Regno Unito da società ivi stabilite (8).

20.      Riguardo ai soggetti passivi, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che soggetti passivi assoggettati alle norme applicabili alle SEC differivano da quelli assoggettati al sistema generale di tassazione a causa della peculiarità per cui dette norme entravano in gioco allorché le società residenti nel Regno Unito avevano determinati interessi in società figlie situate al di fuori del Regno Unito (9).

21.      Per quanto riguarda il fatto generatore dell’imposta, il Tribunale ha dichiarato che l’elemento determinante ai fini dell’imposizione di un onere fiscale SEC era la sottrazione artificiale al Regno Unito degli utili mentre, nel sistema generale di tassazione societaria, era la realizzazione di utili nel Regno Unito a generare l’imposta (10).

22.      Riguardo all’aliquota d’imposta, il Tribunale, pur riconoscendo che le norme applicabili alle SEC non contenevano aliquote specifiche applicabili agli utili delle SEC e rinviavano all’aliquota prevista dal sistema generale di tassazione delle società, ha considerato che, nel suo insieme, l’onere fiscale SEC era determinato da un meccanismo di calcolo specifico che implicava, se del caso, il calcolo della media di varie aliquote d’imposta applicabili agli utili della società collegata soggetta ad imposta nel Regno Unito (11).

23.      Inoltre, il Tribunale ha osservato che le norme applicabili alle SEC contenevano disposizioni specifiche concernenti il calcolo dell’onere fiscale SEC, la gestione e la riscossione di quest’ultimo e, più in particolare, la sua articolazione con le imposte che la società residente nel Regno Unito deve versare e con quelle versate dalla SEC nel suo paese di residenza. In aggiunta, esso ha sottolineato che, in sede di calcolo dell’importo dell’imposta della società residente imponibile per gli utili realizzati dalla sua SEC, era prevista una deduzione quale sgravio per le eventuali imposte che fossero state pagate nel paese ospitante della SEC (12).

B.      Fase 2: L’esistenza di un vantaggio e la selettività a priori del regime contestato

24.      In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che le norme definite nella parte 9A del TIOPA enunciavano criteri per individuare situazioni in cui si configurava una sottrazione artificiale di utili, quali, tra le altre, quelle contemplate dal suo capitolo n. 5. Pertanto, secondo il Tribunale, quando era soddisfatto uno dei criteri enunciati da dette norme, gli utili realizzati dalla SEC in questione erano tassati nel Regno Unito mediante un onere fiscale SEC. Da ciò si concludeva che il fatto di prevedere, al capitolo n. 9, esenzioni da tale onere per utili che altrimenti sarebbero stati ad esso assoggettati in forza di tali criteri costituiva un vantaggio, e non una modulazione della tassazione degli utili delle SEC o una delimitazione del perimetro della tassazione di detti utili.

25.      In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato, in sintesi, che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC era la protezione della base imponibile dell’imposta sulle società del Regno Unito mediante la tassazione degli utili derivanti dalle attività e dagli attivi del Regno Unito artificialmente dirottati verso una SEC.

26.      In terzo luogo, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi era selettiva a priori alla luce dell’obiettivo del quadro di riferimento.

C.      Fase 3: L’esistenza di giustificazioni per le esenzioni in questione

27.      Il Tribunale ha respinto gli argomenti del Regno Unito e di ITV secondo i quali le esenzioni di cui trattasi erano giustificate.

28.      Quanto alla prima giustificazione, il Tribunale ha concluso, anzitutto, che, sebbene dalle risposte alla consultazione condotta dalle autorità del Regno Unito prima dell’adozione delle norme applicabili alle SEC risultasse, in particolare, che la proposta relativa ad un’esenzione parziale del 75% era stata appoggiata prevalentemente a causa della sua semplicità e della sua facilità di applicazione, il Regno Unito non aveva tuttavia fornito elementi di prova che consentissero di quantificare i costi amministrativi corrispondenti all’individuazione e alla localizzazione delle funzioni significative del personale nell’ambito di prestiti infragruppo, ma si era limitato ad affermazioni generali. Il Tribunale ha anche sottolineato che non era stato dimostrato che la percentuale di esenzione del 75% fosse necessaria o adeguata per rispondere alla questione relativa alla difficoltà di individuare e di localizzare funzioni significative del personale svolte nell’ambito dei prestiti infragruppo che generano gli utili finanziari non commerciali.

29.      Quanto alla seconda giustificazione, dalla sentenza Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas (13) il Tribunale ha desunto che, atteso che l’onere fiscale SEC si applicava ad utili che, secondo il criterio delle funzioni significative del personale nel Regno Unito, dovevano essere considerati artificialmente sottratti, tale onere non costituiva un ostacolo alla libertà di stabilimento e ha dichiarato che, pertanto, le esenzioni in parola non potevano essere giustificate per garantire detta libertà.

III. Valutazione delle impugnazioni

A.      Ricevibilità

30.      La Commissione sostiene che il diritto nazionale è una questione di fatto, che rientra nella competenza esclusiva del Tribunale, tranne il caso in cui l’interpretazione di detto diritto si fonda su uno snaturamento degli elementi di prova. Essa ammette che, in base alla sentenza Fiat (14), la corretta determinazione del quadro di riferimento è una questione di diritto, ma fa valere che, in quella sentenza, l’errore rinvenuto dalla Corte di giustizia riguardava la questione se il Tribunale avesse tenuto debito conto degli elementi pertinenti in tale determinazione, e non l’interpretazione del diritto nazionale. Per contro, nelle presenti cause, i ricorrenti non fanno valere che il Tribunale si sia basato su elementi erronei nella valutazione della questione se la Commissione avesse definito correttamente il quadro di riferimento.

31.      Il Regno Unito, ITV e LSEGH contestano gli argomenti che precedono e sostengono che le impugnazioni sono ricevibili.

32.      Ricordo anzitutto che, ai sensi della sentenza Fiat (punto 82), «[è] vero che, riguardo all’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale che, nel settore degli aiuti di Stato, costituiscono valutazioni di fatto, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto».

33.      Tuttavia, resta il fatto che la Corte di giustizia non può essere privata della possibilità di controllare se siffatte valutazioni non costituiscano a loro volta una violazione del diritto dell’Unione (15).

34.      Infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che «[d]eterminare se il Tribunale abbia adeguatamente delimitato il quadro di riferimento pertinente (…) costituisce una questione di diritto che può essere oggetto del sindacato della Corte nella fase dell’impugnazione. Infatti, gli argomenti diretti a mettere in discussione la scelta del quadro di riferimento nell’ambito della prima fase dell’analisi dell’esistenza di un vantaggio selettivo sono ricevibili, poiché tale analisi deriva da una qualificazione giuridica del diritto nazionale sulla base di una disposizione del diritto dell’Unione» (16).

35.      Orbene, ai sensi di tale giurisprudenza, «[a]mmettere che la Corte non sia in grado di determinare se il Tribunale non sia incorso in errore di diritto allorché ha fatto proprie la delimitazione del quadro di riferimento pertinente, la sua interpretazione e la sua applicazione quale parametro decisivo ai fini dell’esame dell’esistenza di un vantaggio selettivo, equivarrebbe ad accettare la possibilità che il Tribunale abbia, se del caso, commesso una violazione di una disposizione del diritto primario dell’Unione, ossia l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che tale violazione possa essere sanzionata nell’ambito dell’impugnazione, il che violerebbe l’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE»(17).

36.      Inoltre, allorché il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte di giustizia è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, che si estenderebbe al contenuto del diritto nazionale in caso di snaturamento. La Corte di giustizia deve essere in grado di verificare se il Tribunale «abbia formulato constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il contenuto delle disposizioni di diritto [nazionale] di cui trattasi» oppure abbia ad esse attribuito una portata che manifestamente non spetta loro (18). Dunque, la definizione del quadro di riferimento e, per estensione, la questione se il Tribunale abbia snaturato il diritto nazionale, costituiscono questioni di diritto soggette ad un controllo della Corte di giustizia in sede di impugnazione (19).

37.      Ne consegue che le presenti impugnazioni sono ricevibili.

B.      Nel merito

38.      A sostegno della sua impugnazione (causa C-555/22 P), il Regno Unito deduce cinque motivi, facendo valere (i) errore di diritto, snaturamento ed errata caratterizzazione dei fatti riguardo all’individuazione del quadro di riferimento; (ii) errore di diritto, snaturamento ed errata caratterizzazione dei fatti riguardo all’esistenza di un vantaggio; (iii) errore di diritto, snaturamento ed errata caratterizzazione dei fatti e violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alla selettività; (iv) errore di diritto, snaturamento ed errata caratterizzazione dei fatti riguardo alla praticabilità amministrativa, e (v) errore di diritto riguardo alla libertà di stabilimento.

39.      A sua volta, ITV (causa C-556/22 P) deduce quattro motivi di impugnazione, facendo valere: (i) un errore nella determinazione del quadro di riferimento; (ii) un errore nella determinazione del vantaggio selettivo; (iii) un errore nell’esame della giustificazione delle esenzioni in questione, e (iv) un errore nell’applicazione della sentenza Cadbury.

40.      Infine, LSEGH (causa C-564/22 P) deduce cinque motivi di impugnazione, facendo valere: (i) un errore di diritto nell’individuazione del quadro di riferimento; (ii) un errore di diritto nell’individuazione dell’obiettivo di tale sistema di riferimento; (iii) un errore di diritto relativo all’esistenza di discriminazione tra operatori economici; (iv) violazione degli articoli 263 e 296 TFUE a causa del mancato esame di taluni motivi di ricorso e la sostituzione ad opera del Tribunale della propria motivazione a quella della Commissione nella decisione in esame, e (v) un errore di diritto riguardo alla giustificazione delle esenzioni in questione.

41.      Sebbene non tutti i ricorrenti abbiano dedotto lo stesso numero di motivi e nonostante il fatto che, in seno a tali motivi, ciascun ricorrente possa aver attribuito maggiore o minore rilevanza a taluni argomenti o dedotto argomenti specifici, i loro argomenti ruotano intorno a quattro elementi: (i) la determinazione del quadro di riferimento; (ii) l’esistenza di un vantaggio selettivo; (iii) la giustificazione del regime contestato con la necessità di rendere possibile la praticabilità amministrativa delle norme applicabili alle SEC, e (iv) la giustificazione di detto regime al fine di rispettare la libertà di stabilimento.

42.      Occorre sottolineare che le impugnazioni sono focalizzate in modo predominante sull’elemento (i) (il quadro di riferimento).

43.      Pertanto esaminerò congiuntamente i vari argomenti dei ricorrenti riguardo a detti quattro elementi (che rientrano tutti nelle tre fasi consecutive dell’analisi svolta dal Tribunale, gli ultimi due costituiti dalla Fase 3 dell’analisi).

44.      Gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali i capitoli n. 5 e n. 9 devono essere letti congiuntamente, in quanto essi riflettono l’approccio, basato sul rischio, seguito dal Regno Unito, sono rilevanti non solo al fine di valutare l’esistenza e la giustificazione di un vantaggio selettivo, ma anche per definire lo stesso quadro di riferimento corretto.

45.      Inoltre, sebbene alcuni degli argomenti sollevati dai ricorrenti per gli elementi (iii) e (iv) sopra menzionati vertano sulla Fase 3 dell’analisi, intendo esaminare tali argomenti già nella parte delle presenti conclusioni dedicata al quadro di riferimento (20). Ciò è giustificato in quanto sussiste uno stretto nesso tra gli argomenti sollevati in relazione alla determinazione del quadro di riferimento pertinente, da un lato, e quelli miranti a giustificare la lettura combinata dei capitoli n. 5 e n. 9, e secondo i quali le esenzioni in questione devono essere considerate analoghe ai filtri di cui al capitolo n. 3 della parte 9A del TIOPA (in prosieguo: il «capitolo n. 3»e alle «esenzioni a livello di entità», dall’altro lato.

1.      Primo motivo delle impugnazioni del Regno Unito e di ITV e primo e secondo motivo dell’impugnazione di LSEGH – Fase 1 (determinazione del quadro di riferimento)

a)      Argomenti delle parti 

46.      Il Regno Unito fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe violato il diritto dell’Unione europea in quanto avrebbe snaturato e qualificato erroneamente i fatti rilevanti nel concludere che il sistema di riferimento era costituito dalla legislazione sulle SEC del Regno Unito.

47.      ITV sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’aver concluso che la Commissione aveva correttamente selezionato il sistema di riferimento per l’analisi dell’eventuale sussistenza di una violazione delle norme sugli aiuti di Stato, di cui all’articolo 107 e all’articolo 108 TFUE.

48.      LSEGH fa valere, anzitutto, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto snaturando il diritto nazionale e non tenendo conto di elementi di prova nell’individuare come quadro di riferimento le norme SEC del Regno Unito di cui alla parte 9A del TIOPA anziché il regime generale dell’imposta sulle società nel Regno Unito, di cui tali norme costituiscono una parte inscindibile. In secondo luogo, anche ammesso che il sistema di riferimento fosse costituito dalle norme SEC del Regno Unito, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’individuare l’obiettivo del quadro di riferimento e, di conseguenza, avrebbe errato nel ritenere che le disposizioni di cui al capitolo n. 5 stabilissero la tassazione «normale» degli utili finanziari non commerciali, cosicché l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, di cui al capitolo n. 9 conferirebbe un «vantaggio».

49.      La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti e sostiene, in sintesi, che il Tribunale non ha considerato «normale» tassare tutti gli utili delle SEC, ma ha osservato che i loro utili erano soggetti a un onere fiscale SEC, nonostante il fatto che essi fossero stati realizzati da una società non del Regno Unito, allorché risultavano da una sottrazione artificiale. Pertanto, le norme applicabili alle SEC consentivano di far rientrare nella base imponibile del Regno Unito utili derivanti da attivi o attività del Regno Unito che altrimenti sarebbero sfuggiti ad essa. La Commissione sostiene, in sintesi, che sono esclusi rischi significativi di sottrazione nel caso di utili rientranti nelle «esenzioni a livello di entità», mentre tale rischio non è escluso riguardo a utili rientranti nelle esenzioni in questione, che soddisfano i criteri del capitolo n. 5.

b)      Valutazione

1)      Introduzione

50.      Relativamente al quadro di riferimento i ricorrenti sostengono, in sintesi, che la Commissione, avendo descritto le norme applicabili alle SEC come un regime fiscale «normale», non ha inserito tali norme nel loro giusto contesto, entro il quale esse rappresentano un’eccezione rigidamente delimitata al sistema generale di tassazione delle società, e sono parte di esso. Quest’ultimo sistema è prevalentemente territoriale e prevede, in generale, la tassazione dei soli utili realizzati dalle società stabilite nel Regno Unito. Le norme applicabili alle SEC non sono separabili dal sistema generale di tassazione delle società, ma costituiscono una misura correttiva, inseparabile da detto sistema, mirante a proteggere la base imponibile di tassazione delle società nel Regno Unito da abusi relativi a SEC. Secondo i ricorrenti, le esenzioni in questione sono state formulate in modo molto ampio, al fine di garantire che gli utili finanziari non commerciali delle SEC non siano (interamente) assoggettati all’onere SEC ogni volta che il rischio per la base imponibile del Regno Unito è basso e qualora il principio di territorialità di cui a tale onere risulti, pertanto, ingiustificato. Tali esenzioni sono analoghe alle esenzioni a livello di entità nonché ai filtri di cui al capitolo n. 3. I ricorrenti fanno valere che si deve tenere conto anche del fatto che il capitolo n. 4, vertente sull’applicazione dell’onere fiscale SEC agli utili finanziari commerciali delle SEC, prevede al suo interno eccezioni, mentre il capitolo n. 5 non prevede esso stesso eccezioni.

51.      Come ho menzionato al precedente paragrafo 45, questi argomenti sono strettamente legati a quelli con i quali i ricorrenti sostengono che è sbagliato considerare che il capitolo n. 5 enunci criteri per stabilire quali utili finanziari non commerciali delle SEC debbano essere qualificati come artificialmente sottratti, mentre il capitolo n. 9 stabilirebbe eccezioni per taluni utili che altrimenti sarebbero stati assoggettati a un onere SEC in forza del capitolo n. 5. I ricorrenti affermano che tali capitoli si completano a vicenda e creano un corpus uniforme e coerente di norme sulla tassazione degli utili finanziari non commerciali delle SEC. Pertanto, considerati nel loro insieme, detti capitoli definiscono il perimetro dell’onere SEC, tenendo conto della valutazione del rischio associato, per la base imponibile nel Regno Unito, all’origine e all’uso del capitale con il quale detti utili finanziari non commerciali sono realizzati.

52.      Inoltre, i ricorrenti sostengono che le norme applicabili alle SEC devono essere lette congiuntamente alle disposizioni del regime generale di tassazione delle società ai sensi del quale, in primo luogo, i dividendi che le SEC distribuiscono alle società madri stabilite nel Regno Unito non sono imponibili e, in secondo luogo, dette società possono detrarre gli interessi dei loro prestiti, anche quando i capitali così presi in prestito siano utilizzati per finanziare una SEC.

2)      Giurisprudenza sulla determinazione del quadro di riferimento

53.      La Corte di giustizia ha dichiarato che «la determinazione dell’ambito di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dato che l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito “normale”»(21).

54.      In aggiunta, è «necessario che il regime fiscale comune o il [quadro] di riferimento applicabile nello Stato membro interessato sia correttamente individuato nella decisione della Commissione ed esaminato dal giudice investito di una contestazione vertente su tale individuazione. Poiché la determinazione del [quadro] di riferimento è il punto di partenza dell’esame comparativo da effettuare nel contesto della valutazione della selettività, un errore commesso durante tale determinazione inficia necessariamente tutta l’analisi della condizione di selettività» (22).

55.      Occorre ancora ricordare che, ai sensi della sentenza World Duty Free (23), «la determinazione dell’ambito di riferimento, che deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato, deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di tale Stato. A tal riguardo, la selettività di una misura fiscale non può essere valutata in base ad un quadro di riferimento costituito da alcune disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro interessato estrapolate artificiosamente da un quadro normativo più ampio» (corsivo aggiunto).

56.      Di conseguenza, «quando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale complessivo dello Stato membro interessato è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che una siffatta misura sia chiaramente separabile dal suddetto sistema generale [di tassazione delle società], non si può escludere che l’ambito di riferimento che dev’essere preso in considerazione sia più ristretto di tale sistema generale [di tassazione delle società], o addirittura che esso si identifichi con la misura stessa, qualora essa si presenti come una norma dotata di una logica giuridica autonoma e sia impossibile identificare un insieme normativo coerente al di fuori di tale misura» (24).

57.      Ne consegue che – prima di valutare il carattere della misura di cui trattasi e se essa costituisca un vantaggio selettivo – la Corte deve verificare se il quadro di riferimento sia stato correttamente definito. Ciò esige che la Corte stabilisca, anzitutto, quale criterio debba essere applicato al fine di determinare quale interpretazione del diritto nazionale prevalga: se quella suggerita dalla Commissione o quella invocata dallo Stato membro. In secondo luogo, la Corte deve valutare se l’interpretazione prevalente possa essere confutata.

3)      Il criterio per la definizione del quadro di riferimento

58.      La sentenza Fiat (punto 73) (25) chiarisce che «al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, attraverso l’esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e nel rispetto della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il [quadro] di riferimento oppure il regime fiscale “normale”, a partire dal quale occorre analizzare il requisito relativo alla selettività. Ciò vale in particolare per la determinazione della base imponibile e del suo fatto generatore» (corsivo aggiunto).

59.      Inoltre, nella sua giurisprudenza la Corte rinvia a questo riguardo al principio di legalità dell’imposta, che fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione in quanto principio generale del diritto, ed esige che l’obbligo di pagare un’imposta nonché tutti gli elementi chiave che definiscono le caratteristiche fondamentali della stessa siano determinati per legge, poiché il contribuente deve essere in grado di prevedere e calcolare l’importo dell’imposta dovuta e stabilire il momento in cui essa diverrà esigibile (26).

60.      Emerge dunque dalla giurisprudenza della Corte che, in sede di determinazione del quadro di riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a misure fiscali, la Commissione è tenuta, in linea di principio, ad accettare l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato nell’ambito del dibattito in contraddittorio tra lo Stato e la Commissione, purché tale interpretazione sia compatibile con il tenore letterale di tali disposizioni (27).

61.      Nella stessa ottica, desidero osservare che sia la sentenza Fiat (punto 96) (28) che la sentenza Engie (punto 44) chiariscono che l’analisi della Commissione deve fondarsi su principi fiscali espliciti in diritto nazionale (29).

62.      Ne consegue che il quadro di riferimento deve essere stabilito sulla base del diritto nazionale come interpretato dallo Stato membro, competente a definire gli obiettivi e gli elementi costitutivi della normativa fiscale di cui trattasi nonché l’attuazione pratica della stessa.

63.      Tuttavia, l’interpretazione dello Stato membro non ha carattere assoluto. La Commissione può discostarsi da detta interpretazione solo alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte. Ciò può avvenire, in particolare, se la Commissione è in grado di dimostrare che un’altra interpretazione prevale nella giurisprudenza o nella prassi amministrativa di tale Stato membro, basandosi a questo proposito su elementi attendibili e concordanti, sottoposti a un dibattito in contraddittorio nel procedimento amministrativo (30).

64.      In una situazione come quella in esame, in cui lo Stato membro non dispone di siffatta giurisprudenza o prassi amministrativa, dalle condizioni sopra discusse si può desumere che l’interpretazione della Commissione prevarrà rispetto a quella dello Stato membro solo se la Commissione sia in grado di dimostrare che quest’ultima interpretazione si pone manifestamente in contrasto con la lettera e gli obiettivi delle disposizioni nazionali di cui trattasi.

65.      Inoltre l’approccio adottato dalla Corte significa che sulla Commissione grava l’onere di dimostrare che l’interpretazione dello Stato membro è manifestamente errata e incompatibile con la lettera e gli obiettivi delle disposizioni nazionali.

66.      La mia analisi esaminerà la questione centrale delle presenti impugnazioni: se nella causa in esame le norme applicabili alle SEC siano il quadro di riferimento corretto. Al fine di rispondere a tale questione, utilizzerò un test a due fasi che, a mio avviso, può essere desunto dalla giurisprudenza della Corte sopra citata (31). Cercherò anzitutto di determinare se le norme applicabili alle SEC siano dotate di una logica giuridica propria (32) che ne determina l’esistenza, oppure se debbano essere considerate parte integrante del sistema generale di tassazione delle società. Esaminerò quindi il diritto nazionale rispondendo alla questione se l’interpretazione delle norme applicabili alle SEC fornita dal Regno Unito corrisponda alla lettera e agli obiettivi di quel regime nazionale, o se la Commissione sia riuscita a dimostrare che l’interpretazione del Regno Unito è manifestamente incompatibile con tale lettera e tali obiettivi (33).

i)      Parte 1: se le norme applicabili alle SEC abbiano una ragione diversa per la loro esistenza.

67.      Al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il regime fiscale delle SEC rappresentava un corollario del sistema generale di imposizione sulle società.

68.      Tuttavia, esso ha poi dichiarato che «le norme applicabili alle SEC si basano su una logica distinta da quella del sistema generale di imposizione nel Regno Unito. Pur rappresentando un complemento o, come affermato dalla Commissione al punto 105 della decisione [controversa], un corollario del sistema generale di imposizione basato sul principio di territorialità, tale logica è tuttavia separabile da esso».

69.      Anzitutto, va considerato che, in linea di principio, un corollario non può essere scindibile dall’elemento principale dal quale, per definizione, è inteso derivare, e che, di conseguenza, si presume segua la stessa logica. Occorre dunque valutare se la causa in esame presenti una distinzione che giustifichi una deroga all’interpretazione generale, che consentirebbe al Tribunale di concludere che, pur essendo un corollario del sistema generale di tassazione delle società, il regime delle SEC era fondato su una logica diversa.

70.      Pertanto, valuterò se le norme applicabili alle SEC abbiano un obiettivo distinto ed elementi costitutivi e strumenti autonomi utilizzati per conseguire detto obiettivo, al fine di stabilire se questi siano diversi da quelli del sistema generale di tassazione delle società.

–       (a) L’obiettivo del sistema generale di tassazione delle società e quello delle norme applicabili alle SEC

71.      In questa sezione analizzerò l’obiettivo del sistema generale di tassazione delle società e quello delle norme applicabili alle SEC nonché la questione se i rischi affrontati dalle norme applicabili alle SEC contribuiscano a conseguire l’obiettivo del sistema generale di tassazione delle società.

72.      Dalle osservazioni del Regno Unito si evince che l’obiettivo del sistema generale di tassazione delle società e quello delle norme applicabili alle SEC è la protezione della base imponibile dell’imposta societaria del Regno Unito dall’erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili (base erosion and project shifting, in prosieguo: «BEPS»). Infatti, il progetto OECD/G20 BEPS afferma inequivocabilmente che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC è quello di evitare sia l’erosione della base imponibile che il trasferimento degli utili (34). Pertanto il Tribunale è incorso in un errore nel dichiarare che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC poteva essere unicamente quello di contrastare il trasferimento degli utili sotto forma di sottrazione artificiale degli utili al Regno Unito (35).

73.      Come osservato dai ricorrenti, al fine di conformarsi alla sentenza Cadbury, con l’onere SEC il Regno Unito ha mirato la sua azione solo su costruzioni di sottrazione di utili «puramente fittizie». In quella sentenza la Corte aveva concluso che il precedente regime SEC del Regno Unito violava la libertà di stabilimento. Dalla stessa sentenza consegue che una siffatta violazione poteva essere giustificata solo se mirava ad ostacolare la creazione di costruzioni «puramente artificiose», ossia quelle «finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale» (punto 55 di quella sentenza).

74.      Per questo, come spiega il Regno Unito, il legislatore nazionale ha cercato di limitare l’onere fiscale SEC a situazioni nelle quali: (i) o una SEC non aveva una reale presenza economica nel territorio d’oltremare e pertanto non avrebbe potuto soddisfare il «test dei locali commerciali», oppure (ii) esisterebbe una valutazione dei rischi sufficientemente calibrata da consentire all’onere SEC di colpire quella parte degli utili di una SEC che hanno pregiudicato il regime fiscale del Regno Unito.

75.      In udienza, i ricorrenti hanno confermato che l’obiettivo delle norme applicabili alle SEC è duplice: prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Il Regno Unito ha rinviato, tra l’altro, al capitolo n. 7 della parte 9A del TIOPA e alla quarta ipotesi del capitolo n. 5 dello stesso, vertente su leasing finanziario organizzato tramite un’entità offshore, che conferma che l’obiettivo non è solo il trasferimento degli utili, ma anche l’erosione della base imponibile. La Commissione si è limitata a sostenere che esiste una netta distinzione tra l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili e che, a suo avviso, l’unico obiettivo fondamentale delle norme applicabili alle SEC era il trasferimento degli utili, ossia una sottrazione artificiale degli utili. Considero gli argomenti della Commissione poco convincenti e, in ogni caso, insufficienti a prevalere sull’interpretazione dello Stato membro dell’obiettivo del suo diritto nazionale.

76.      Ne consegue che le norme applicabili alle SEC e il sistema generale di tassazione delle società perseguono il medesimo obiettivo: tassare quegli utili societari che fanno parte, o che avrebbero fatto parte, della base imponibile del Regno Unito in assenza di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili. Infatti, come correttamente sottolineato da ITV, la serie di provvedimenti e di esenzioni nel TIOPA segue un approccio olistico, in quanto questi mirano collettivamente ad evitare il rischio che siano poste in essere costruzioni artificiali, in quanto tali costruzioni hanno un’incidenza sostanziale sull’integrità del sistema generale di tassazione delle società. I mezzi mediante i quali si affronta questo rischio dipendono dalle circostanze di fatto che possono presentarsi nella realtà. Pertanto, la parte 9A del TIOPA usa una varietà di tecniche legislative al fine di colpire soltanto costruzioni «puramente artificiose», da un lato, e di contribuire alla preservazione della base imponibile dell’imposta societaria, dall’altro lato.

77.      A questo riguardo, considero che il capitolo n. 9, in particolare, sembra essere una misura legislativa idonea per completare la finalità del sistema generale di tassazione delle società in modo conforme alla sentenza della Corte nella causa Cadbury. Tale capitolo consente dunque a una società di fornire prove per dimostrare che i prestiti sono stati contratti per finanziare le attività commerciali di altre società di un gruppo multinazionale derivanti da prestiti ammissibili o che non c’è stata alcuna sottrazione di utili o altrimenti di accettare l’onere fiscale SEC, che è fondato su una stima motivata del livello di sovracapitalizzazione previsto.

78.      Dalle considerazioni che precedono discende che le norme applicabili alle SEC contribuiscono effettivamente all’obiettivo perseguito dal sistema generale di tassazione delle società.

–       (b) Ambito territoriale del sistema generale di tassazione delle società e delle norme applicabili alle SEC

79.      Come fa presente ITV, il regime SEC serve a preservare l’integrità del sistema generale di tassazione delle società assoggettando all’imposizione del Regno Unito quegli utili che, pur essendo realizzati all’estero, sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito e che dunque dovrebbero essere trattati come se fossero realizzati nel Regno Unito. Senza l’applicazione delle norme relative alle SEC, l’approccio territoriale del sistema di tassazione delle società del Regno Unito sarebbe probabilmente eluso mediante l’uso di pratiche aggressive di elusione fiscale.

80.      Dalla sentenza impugnata e dalle osservazioni delle parti si evince che non è controverso che – a prescindere dalle norme applicabili alle SEC – il sistema generale di tassazione delle società prevedeva che, durante il periodo in esame, l’imposta sulle società del Regno Unito si applicasse soltanto a utili realizzati da società residenti nel Regno Unito. Analogamente, erano soggette a questa imposta società non residenti esercitanti un’attività commerciale nel Regno Unito mediante una stabile organizzazione o che realizzavano utili dal territorio del Regno Unito.

81.      I ricorrenti spiegano che il sistema generale di tassazione delle società è basato sul principio «prevalentemente territoriale». Detto approccio significa che, di norma, i gruppi multinazionali non imponibili nel Regno Unito non sono soggetti a nessuna delle disposizioni fiscali del Regno Unito tranne alle norme applicabili alle SEC, ossia, a prescindere da tale eccezione, nessun altro utile di origine estera è tassato dal Regno Unito. Dunque, le norme applicabili alle SEC rappresentano un’eccezione al principio di territorialità, e un’esclusione da tale eccezione (come quella di cui al capitolo n. 9) non dovrebbe essere considerata una deroga. Dall’analisi precedente discende che costruzioni puramente artificiose esistono per dirottare utili ed erodere la base imponibile. Di conseguenza, la portata territoriale del sistema è stata adeguata, secondo il Regno Unito, per divenire prevalentemente territoriale e il sistema è stato integrato con un’eccezione al principio puramente territoriale. L’eccezione in parola mira a colpire quelle costruzioni puramente artificiose e riporta tali utili nel Regno Unito «a cui (teoricamente) appartengono.

82.      Al punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore dichiarando che le norme applicabili alle SEC non operavano come un’eccezione al sistema generale di imposizione sulle società. Le norme applicabili alle SEC impongono a società britanniche un onere equivalente all’imposta societaria del Regno Unito in ragione delle entrate derivanti da società controllate stabilite al di fuori del Regno Unito (SEC) e contabilizzate nei bilanci d’esercizio delle SEC. Come precedentemente rilevato, l’obiettivo di una siffatta eccezione è quello di colpire costruzioni puramente artificiose. Tale eccezione mostra perché il sistema dell’imposta societaria come tale si fondi sul principio prevalentemente territoriale.

83.      Tuttavia, occorre ricordare che l’onere fiscale definitivo ricade su una società, residente nel Regno Unito, che è responsabile per l’imposta percepita sugli utili di un’entità societaria diversa, residente al di fuori del Regno Unito.

84.      Ne consegue che il Tribunale ha frainteso il carattere prevalentemente territoriale del sistema generale di tassazione delle società e ha proceduto dalla premessa che siano tassati solo utili realizzati nel Regno Unito (v. punto 116 della sentenza impugnata). Questa è una qualificazione non corretta della portata territoriale sottesa al sistema.

85.      Ad esempio, quell’errore ha indotto il Tribunale a presumere che il reddito derivante da attività nel Regno Unito per una SEC debba necessariamente essere stato artificialmente sottratto. Questa è una conclusione erronea fondata su una premessa non corretta (36).

86.      Infatti, è proprio a causa della natura specifica dei rischi per la base imponibile, come individuati dal legislatore del Regno Unito, che è stato adottato l’approccio dell’imposizione prevalentemente territoriale in cui sono state inglobate le esenzioni in questione.

87.      Come giustamente osservato da ITV, per usare un’analogia con la pesca, la parte 9A del TIOPA getta un’ampia rete, ma le maglie della rete sono larghe: vengono catturati solo pesci rilevanti (di una certa misura). Tuttavia, non si possono descrivere le maglie in una rete da pesca come uno strumento separato. Esse sono invece sono una parte consapevole e voluta della rete stessa.

88.      Da quanto sopra si può concludere che la portata prevalentemente territoriale dell’imposizione delle società del Regno Unito significa che il regime fiscale del Regno Unito mira a catturare gli utili di origine estera spettanti a società estere solo se (i) o tali utili sono stati artificialmente sottratti alla competenza del gruppo di società madri del Regno Unito, oppure ii) le costruzioni compromettono in maniera asseritamente abusiva il sistema generale di tassazione delle società. In caso contrario, si perde il nesso territoriale per tassare utili di origine estera.

89.      La Commissione sostiene semplicemente che il Regno Unito non è in grado di individuare nessuna parte di quella sentenza che dipenda dalla conclusione del Tribunale che il regime dell’imposizione societaria del Regno Unito è interamente, anziché prevalentemente, territoriale. Essa obietta che tale capo delle conclusioni del Regno Unito dovrebbe essere dichiarato inoperante. Io considero gli argomenti di tale istituzione insufficienti per dimostrare che l’interpretazione del Regno Unito sia manifestamente incompatibile con la lettera e gli obiettivi del suo diritto nazionale.

90.      Ne consegue che l’obiettivo e gli strumenti selezionati delle norme applicabili alle SEC sono la ragione principale per cui si considera che il sistema generale di tassazione delle società nel suo insieme abbia una portata prevalentemente territoriale.

–       (c) La giurisprudenza Andres della Corte

91.      Come sottolineato dall’avvocato generale Wahl nella causa Andres (37), dalla giurisprudenza si può desumere che, in casi come quello di specie, la Corte ha adottato un approccio volto ad individuare l’insieme delle disposizioni che influiscono sugli oneri fiscali delle imprese. Siffatto approccio garantisce che il carattere selettivo di una misura fiscale venga valutato in un quadro comprensivo di tutte le disposizioni pertinenti, e non in base a disposizioni estrapolate artificiosamente da un quadro normativo più ampio.

92.      Dalla sentenza della Corte nella stessa causa si evince che il quadro di riferimento non dovrebbe essere una norma che costituisce un’eccezione alla regola generale, quando la valutazione del contenuto integrale di tutte le disposizioni consente di concludere che la misura fiscale in questione aveva l’effetto di definire una situazione rientrante nella norma generale. La Corte ha dichiarato che «la selettività di una misura fiscale non può essere giustamente valutata in base ad un quadro di riferimento costituito da alcune disposizioni estrapolate artificiosamente da un quadro normativo più ampio» (38).

93.      Nella presente causa, il Tribunale ha concluso che il quadro di riferimento corrispondeva alle norme applicabili alle SEC, le quali, come ho dimostrato sopra, rappresentano un’eccezione alla tassazione territoriale nei limiti in cui impongono l’onere fiscale SEC ad utili che non sarebbero imponibili in base al sistema generale di tassazione delle società.

94.      Considero che, alla luce della succitata sentenza Andres, norme che introducono una siffatta eccezione non possano costituire il quadro di riferimento corretto.

95.      Inoltre, le norme applicabili alle SEC non possono essere considerate scindibili dal sistema generale di tassazione delle società, giacché in caso contrario – attribuendo rilevanza eccessiva alla tecnica normativa utilizzata dallo Stato in questione – si dividerebbe artificialmente l’onere fiscale imposto all’entità residente nel Regno Unito. È proprio ciò quel che ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata, ma procedere in questo modo è contrario alla giurisprudenza della Corte (39).

–       (d) Elementi principali di un quadro di riferimento fiscale

96.      Le mie conclusioni sopra formulate sul quadro di riferimento non sono pregiudicate dalle asserite distinzioni in relazione agli elementi principali delle norme della tassazione societaria nel Regno Unito, esposte dal Tribunale ai punti da 85 a 88 della sentenza impugnata.

97.      Anzitutto, riguardo al punto 85 della sentenza impugnata (base imponibile), come sottolinea il Regno Unito, il Tribunale cerca erroneamente di distinguere tra utili realizzati nel Regno Unito e utili che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito – al fine di trattarli come basi imponibili diverse. Questo snatura la nozione di «base imponibile» in questo contesto. Il Glossario OCSE definisce l’espressione «base imponibile» come «the thing or amount on which the tax rate is applied, e.g. corporate income, personal income, real property» (l’oggetto o l’importo al quale è applicata l’aliquota, ad esempio, del reddito societario, del reddito delle persone fisiche, della proprietà immobiliare) (40). Ossia, tale espressione si riferisce all’oggetto o all’importo assoggettato a tassazione, sia che questo consista di «utili», o di «vendite» (nel caso di un’imposta generale sulle vendite), o di «valore aggiunto» (nel caso dell’IVA), o di «beni» (nel caso di un’imposta sul capitale come l’imposta sul patrimonio o l’imposta di successione). Contrariamente a quanto suggerito dal Tribunale, l’onere fiscale SEC del Regno Unito e l’onere generale dell’imposta sulle società si applicano entrambi alla stessa base imponibile: gli utili societari.

98.      Il Tribunale ha dichiarato che la normativa SEC costituirebbe un corpus di leggi autonomo se la base imponibile fosse diversa, prima di definire tale base imponibile diversa come gli utili societari di una SEC imponibili in base alle norme applicabili alle SEC. In questo modo esso ha ignorato il fatto che l’onere generale della tassazione delle società e l’onere fiscale SEC rientrano entrambi nello stesso tipo di base imponibile quali utili societari imponibili, e tali utili sono contabilizzati ai sensi delle medesime norme, applicabili sia alle SEC che a società residenti nel Regno Unito.

99.      In secondo luogo, riguardo al punto 86 della sentenza impugnata (soggetto passivo d’imposta), vorrei osservare che l’onere SEC è imputato a società madri stabilite nel Regno Unito, ossia società assoggettate all’imposta societaria nel Regno Unito. È certamente vero che, come afferma la Commissione, tali società sono un sottoinsieme delle società stabilite nel Regno Unito, atteso che esse non hanno tutte necessariamente SEC i cui utili fano scattare l’imposizione di un onere fiscale SEC. Tuttavia, resta il fatto che, all’interno di tale sottoinsieme, le stesse società sono assoggettate sia all’onere dell’imposta societaria che all’onere SEC. Il soggetto passivo è lo stesso in entrambe le circostanze: ai sensi del sistema generale di tassazione delle società, l’imposta è applicata alle società residenti nel Regno Unito e, in forza delle norme applicabili alle SEC, un’imposta è applicata anche alle società residenti nel Regno Unito alle quali sono attribuiti gli utili delle loro SEC.

100. A questo riguardo, gli argomenti della Commissione ribadiscono il nocciolo dell’analisi errata del Tribunale. La Commissione fa propria la motivazione del Tribunale secondo la quale le società debitrici di imposta riguardo agli utili delle SEC sono diverse – in linea di principio – da quelle che non sono debitrici. Questa affermazione si limita a individuare che un regime che si dirige agli utili delle SEC assoggetta ad imposta gli utili delle SEC, ma ignora il punto critico, ossia che il «soggetto passivo» debitore dell’imposta (in forza sia del regime dell’imposta sulle società che del regime SEC) resta la società residente nel Regno Unito.

101. In terzo luogo, in relazione al punto 87 della sentenza impugnata (fatto generatore dell’imposta), il Tribunale ha dichiarato che l’imposizione di un onere fiscale SEC (ai sensi delle norme applicabili alle SEC) nasce quando le SEC realizzano utili al di fuori del Regno Unito che sono considerati derivanti da costruzioni artificiali o da sottrazioni di risorse o di utili che avrebbero dovuto essere tassati nel Regno Unito e (nel caso dell’imposta societaria del Regno Unito) la realizzazione di utili nel Regno Unito gli eventi generatori di imposta sono diversi. Questo configura una distorsione della nozione di «fatto generatore dell’imposta». Come osserva il Regno Unito, in forza del sistema generale di tassazione delle società e in forza delle norme applicabili alle SEC, l’evento che incide sull’obbligo tributario di un soggetto è la realizzazione di utili. La Commissione non ha offerto una risposta su questo punto.

102. Non importa se tali utili spettino a una società madre del Regno Unito o alla SEC: le medesime norme si applicano per determinare quando sono realizzati utili (ad esempio, l’applicazione del riconoscimento degli utili nei documenti contabili). Nessun utile deriva semplicemente dalla realizzazione di costruzioni artificiali o dalla sottrazione di risorse o di utili al Regno Unito. Come evidenzia il Regno Unito, gli utili hanno origine – sia ai sensi del sistema generale di tassazione delle società che ai sensi delle norme applicabili alle SEC – quando detti utili sono maturati e riconosciuti a fini fiscali; norme identiche si applicano per determinare quando detti utili sono realizzati.

103. Infine, il punto 88 della sentenza impugnata (aliquota d’imposta) considera che l’aliquota applicabile per l’onere SEC è uguale a quella prevista dal sistema generale di tassazione delle società. Ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale a confermare che almeno un elemento delle norme applicabili alle SEC era lo stesso del sistema generale di tassazione delle società. Invece, il punto 88 continua rinviando alla situazione in cui vi siano «più aliquote applicabili» e la media di tali differenti aliquote sia applicata agli utili di una SEC (41). Nello stesso punto si conclude che l’onere fiscale SEC è determinato da un meccanismo di calcolo specifico che implica il calcolo della media di varie aliquote d’imposta.

104. Come giustamente affermato dal Regno Unito, concludendo che esiste un calcolo su misura in relazione all’onere SEC sostanzialmente diverso dall’approccio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del Corporation Tax Act 2009 (legge del 2009 relativa all’imposta sulle società, Regno Unito; in prosieguo: il «CTA 2009»), il Tribunale è incorso in un errore. Infatti, l’articolo 371BC e l’articolo 8, paragrafo 5, sono designati per creare un onere fiscale equivalente per ciascun singolo periodo contabile, ma producono tale onere fiscale attraverso percorsi leggermente diversi.

105. Ne consegue che gli elementi principali del regime fiscale in questione (base imponibile, soggetto passivo, evento generatore e aliquota d’imposta) confermano che il sistema generale di tassazione delle società e le norme applicabili alle SEC creano congiuntamente un corpus normativo coerente (42), cosicché il quadro di riferimento corretto è rappresentato dal sistema generale di tassazione delle società e non dalle norme applicabili alle SEC.

–       (e) Struttura del diritto nazionale e tecnica di redazione: se il sistema generale di tassazione delle società e le norme applicabili alle SEC siano connessi

106. I ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, le norme applicabili alle SEC non sono separabili dal sistema generale, posto che, secondo la formulazione utilizzata nelle osservazioni scritte del Regno Unito e di ITV, esse costituiscono un’eccezione al principio di territorialità che caratterizza prevalentemente tale sistema o, secondo la formulazione usata da LSEGH, un rimedio inseparabile da quel sistema e inteso a proteggere la base imponibile del Regno Unito da abusi relativi a SEC.

107. Come giustamente affermato dal Regno Unito, nella determinazione del quadro di riferimento il Tribunale non ha tenuto conto della misura in cui le norme applicabili alle SEC si ispirino alla più ampia normativa relativa alla tassazione societaria e ne facciano parte.

108. A partire dall’articolo 371AA, paragrafo 12, della parte 9A del TIOPA, vi si afferma chiaramente che la normativa SEC fa parte dei Corporation Tax Acts (leggi sulle imposte societarie, Regno Unito).

109. La tecnica di redazione utilizzata dal legislatore conferma che l’intenzione era quella di usare le norme applicabili alle SEC e il sistema generale di tassazione delle società congiuntamente. Infatti, nella parte 9A ci sono innumerevoli rinvii incrociati al CTA 2009 e alle disposizioni del 2010 (43). Nella normativa SEC 2013 ci sono più di 80 rinvii incrociati alle disposizioni del CTA (44). Anche la definizione di prestiti ammissibili si basa sulla definizione di «rapporti di prestito» contenuta all’articolo 02, paragrafo 1, del CTA 2009 (45).

110. Ne consegue che, anche strutturalmente, la parte 9A del TIOPA fa parte della normativa sull’imposta societaria del Regno Unito e non può in sé formare un quadro di riferimento autonomo. Il punto 68 della sentenza impugnata dichiara correttamente: «[q]uando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale complessivo dello Stato membro interessato è a tale sistema che occorre fare riferimento» e, in effetti, la parte 9A è inscindibile dal sistema generale di tassazione delle società.

111. Pertanto, la struttura del diritto nazionale e la tecnica di redazione confermano ulteriormente che il sistema generale di tassazione delle società e le norme applicabili alle SEC sono connessi e che tali norme non sono separabili da quel sistema.

–       (f) Conclusione sulla parte 1

112. Come confermato dalla dottrina, «la tesi secondo la quale non ci sarebbe differenza tra le norme applicabili alle SEC e altre disposizioni del regime fiscale delle società del Regno Unito che delimitano cosa rientri nella rete dell’imposta societaria del Regno Unito sembra abbastanza convincente. Nonostante il fatto che il regime SEC consista di un intero corpus di norme distinto dal regime societario generale del Regno Unito, la parte 9A [del TIOPA] forma chiaramente un complemento necessario all’approccio, in linea di principio, territoriale della [legge sull’imposta societaria]. Il regime SEC può dunque essere compreso appieno solo se si considera il sistema fiscale delle società del Regno Unito nel suo complesso anziché valutarlo individualmente» (46).

113. A mio parere, le norme applicabili alle SEC dovrebbero essere considerate come un’estensione del sistema generale di tassazione delle società. Pertanto, è sbagliato e artificiale che siffatta estensione sia separabile da quel sistema e sarebbe contrario alla sentenza World Duty Free (v. paragrafo 55 delle presenti conclusioni).

114. Il Tribunale è dunque incorso in errore estrapolando un insieme di norme (le norme applicabili alle SEC) dal loro più ampio contesto legislativo (il sistema generale di tassazione delle società), contrariamente ai principi enunciati con precisione al punto 68 della sentenza impugnata.

115. Ne consegue che le norme applicabili alle SEC devono essere qualificate, in linea di principio, come facenti parte del sistema generale di tassazione delle società, e che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando il contrario. Inoltre, la Commissione non è riuscita a dimostrare che siffatta qualificazione, fornita dallo Stato membro, sia manifestamente incompatibile con l’obiettivo (gli effetti concreti), gli elementi costitutivi (il contenuto) e l’articolazione delle norme applicabili alle SEC e del sistema generale di tassazione delle società (47). Occorre procedere adesso alla fase successiva della mia analisi, consistente nell’«entrare nei dettagli» e analizzare il contenuto delle disposizioni specifiche della normativa nazionale in questione. Ciò comporterà verificare se l’interpretazione della lettera delle singole disposizioni rilevanti del diritto nazionale fornita dallo Stato membro in questione consista in una lettura manifestamente incompatibile con tali disposizioni (48).

ii)    Parte 2: interpretazione delle disposizioni delle norme applicabili alle SEC

116. Come ho ricordato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte si evince che, in linea di principio, è l’interpretazione del proprio diritto nazionale fornita dallo Stato membro a determinare il quadro di riferimento al fine di valutare il carattere selettivo della misura di cui trattasi.

117. Atteso che il Tribunale ha invece confermato l’interpretazione del diritto nazionale data dalla Commissione nella decisione controversa, occorre verificare se l’interpretazione dello Stato membro delle disposizioni nazionali rilevanti, come invocata nell’impugnazione del Regno Unito e sostenuta nelle osservazioni di ITV e LSEGH, sia effettivamente incompatibile con la lettera di tali disposizioni.

–        (a) Capitolo n. 2 «l’onere SEC»: formulazione dell’articolo 371BB

118. L’articolo 371BB del capitolo n. 2 della parte 9A del TIOPA enuncia la norma di base per determinare quali utili siano considerati rientranti nell'ambito dell’onere SEC.

119. L’articolo 371BB indica anzitutto, al suo paragrafo 1, quali fasi debbano essere seguite per determinare se, e in tal caso quali, dei capitoli da 4 a 8 si applichino agli utili di una SEC (Fase 1 dell’articolo 371BB).

120. Esso enuncia poi la misura in cui gli utili rientrino in uno di quei capitoli (Fase 2 dell’articolo 371BB) e prevede, al paragrafo 2, che il paragrafo 1 sia «soggetto» anche al capitolo n. 9.

121. L’affermazione del Regno Unito che il rinvio al capitolo n. 9 operato al paragrafo 2 è una disposizione di segnalazione e non una disposizione operativa, non contraddice la lettera del paragrafo 2. Infatti, esso si limita ad attirare l’attenzione del contribuente sul fatto che il capitolo n. 9 potrebbe incidere sul funzionamento del paragrafo 1, ma non sarebbe sufficiente in sé per assoggettare utili finanziari non commerciali all’imposta attraverso la Fase 2.

122. I paragrafi 1 e 2, in combinato disposto, non sembrano incompatibili con l’interpretazione del Regno Unito sul funzionamento del capitolo n. 9 all’interno del regime SEC: il Regno Unito sostiene che, quando gli utili soddisfano i criteri del capitolo n. 9, essi non sono esaminati alla luce degli altri capitoli della parte 9A del TIOPA. Pertanto, quando è applicabile il capitolo n. 9, non è necessario verificare se gli utili rientrino anche in uno dei criteri enunciati al capitolo n. 5, posto che, indipendentemente dal fatto che sia così o meno, tali utili saranno tassati ai sensi delle disposizioni del capitolo n. 9.

123. Se si legge l’articolo 371BB nel contesto della parte 9A del TIOPA, l’interpretazione fornita da ITV e LSEGH è plausibile e non contraddice il testo stesso della parte 9A del TIOPA. Infatti, dette parti sostengono che il capitolo n. 9 può essere applicato, su richiesta del soggetto passivo interessato, senza prima tenere conto del capitolo n. 5, e dunque senza che sia necessario stabilire se gli utili finanziari non commerciali della SEC derivanti da prestiti ammissibili (e dunque rientranti nel capitolo n. 9) soddisfino i criteri del capitolo n. 5.

124. Inoltre, siffatta interpretazione è stata esemplificata nel Manuale dell’HMRC (49), che fornisce il seguente esempio in relazione all’articolo 371BB: «Una SEC ha i seguenti [utili finanziari non commerciali] realizzati in un periodo contabile [:] 10 milioni di sterline dal prestito A che è un prestito ammissibile [;] 20 milioni di sterline dal prestito che è un prestito ammissibile [; e] 15 milioni di sterline che sono distribuzioni non esenti. È presentata una richiesta di applicazione del capitolo n. 9, specificando che [l’articolo] 371IB (l’esenzione integrale) dovrebbe applicarsi agli utili relativi al prestito A, con esenzione del 90% degli [utili finanziari non commerciali] di quel prestito. [L’articolo] 371ID (esenzione del 75%) si applica al prestito B. Per effetto della richiesta, utili di 6 milioni di sterline vengono considerati rientranti nell'ambito impositivo della SEC tramite il capitolo n. 9 (1 milione di sterline dal prestito A e 5 milioni di sterline dal prestito B); gli utili residui, pari a 15 milioni di sterline, non rientrano nell’ambito impositivo della SEC tramite il capitolo n. 9, atteso che gli utili di distribuzioni non esenti non rientrano nell’articolo 302, paragrafo 1, del CTA 2009. Invece i 15 milioni di sterline di distribuzioni non esenti rientreranno nell’ambito impositivo della SEC tramite il capitolo n. 5 (presumendo per questo esempio che gli utili rientrino nel capitolo n. 5)» (corsivo aggiunto).

125. A mio avviso, le disposizioni dell’articolo 371BB confermano la tesi del Regno Unito, secondo la quale, quando è applicabile una delle tre esenzioni relative al finanziamento dei gruppi (condizioni enunciate al capitolo n. 9), non è più necessario considerare il capitolo n. 5. Il capitolo n. 3 (articolo 371CB, paragrafi 1 e 8) (50) chiarisce che il capitolo n. 9 può essere applicato senza considerare il capitolo n. 5 (51).

126. La Commissione ribadisce, sostanzialmente, che il Tribunale ha correttamente concluso che gli utili finanziari non commerciali che sono considerati rientranti nell’ambito impositivo della SEC sulla base del capitolo n. 5 (in forza o del test delle funzioni significative del personale nel Regno Unito o del test del capitale connesso al Regno Unito) costituiscono utili che sono stati artificialmente sottratti al Regno Unito ai sensi del regime SEC e il capitolo n. 9 opera come un’esenzione (parziale) per gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili che altrimenti sarebbero stati considerati rientranti nell’ambito impositivo SEC ai sensi del capitolo n. 5. Nessuno degli argomenti della Commissione dimostra che l’interpretazione del Regno Unito del disposto dell’articolo 371BB sia manifestamente errata.

–       (b) Capitolo n. 3 «l’ambito impositivo SEC»: Formulazione dell’articolo 371CB

127. L’articolo 371CB del capitolo n. 3 espone le circostanze nelle quali si applicherà il capitolo n. 5. Esso prevede – fatte salve talune eccezioni ben definite – che il capitolo n. 5 si applichi agli utili finanziari non commerciali generati da una SEC durante un periodo contabile prescritto. L’articolo 371CB, paragrafo 8, dispone che, «nel caso di una società imponibile che presenti una richiesta ai sensi del capitolo n. 9, nel presente articolo e nel capitolo n. 5 i rinvii agli [utili finanziari non commerciali] della SEC si intendono rinvii a quegli utili esclusi anche gli utili [di prestiti ammissibili] della SEC (come definiti al capitolo n. 9)» (corsivo aggiunto).

128. L’interpretazione di quella disposizione è compatibile con l’interpretazione del Regno Unito in quanto la normativa definisce esenzioni all’articolo 371CB, paragrafi 2, 3 e 4 nonché al capitolo n. 5. A sua volta, la presenza dell’avverbio «anche» nell’articolo 371CB, paragrafo 8, consente l’interpretazione secondo la quale le esenzioni di cui al capitolo n. 9 operano in aggiunta alle altre esenzioni di cui all’articolo 371CB e al capitolo n. 5.

129. È pertanto plausibile interpretare l’articolo 371CB, paragrafi 1 e 8, nel senso che il capitolo n. 9 può essere applicato senza considerare il capitolo n. 5 (52). I ricorrenti sostengono che l’articolo 371CB, paragrafo 8, è una disposizione operativa centrale che prevede che, se è presentata una richiesta, si applichi il capitolo n. 9 invece del capitolo n. 5, e che i capitoli 3 e 9, letti in combinato disposto, forniscono un metodo alternativo per calcolare l’importo degli utili finanziari non commerciali che, nel caso di prestiti ammissibili, è soggetto ad imposta. In presenza di utili finanziari non commerciali, è considerato prima il capitolo n. 9, e soltanto allora eventuali utili finanziari non commerciali residui non inclusi negli utili dei prestiti ammissibili sono presi in considerazione ai sensi del capitolo n. 5. Una siffatta interpretazione mi sembra compatibile con la lettera delle disposizioni in questione.

130. Inoltre, ITV ha rilevato che il capitolo n. 9 serve a delineare la natura e la misura degli utili rilevanti rientranti nell’ambito impositivo del capitolo n. 5 in limine. Pertanto, si può sostenere che il capitolo n. 9 non sostituisce le disposizioni che altrimenti si applicherebbero.

131. La Commissione riconosce che i capitoli n. 5 e n. 9 costituiscono metodi alternativi per determinare gli utili imponibili. Ciononostante, la Commissione precisa che da ciò non consegue che tali capitoli siano essi stessi alternative per individuare utili finanziari non commerciali soggetti a imposizione. Tuttavia, siffatta interpretazione non dimostra che l’interpretazione dello Stato membro sia manifestamente incompatibile con il tenore letterale delle disposizioni nazionali.

–       (c) Capitolo n. 5 «l’ambito impositivo SEC: [utili finanziari non commerciali]»: Formulazione dell’articolo 371EA

132. L’articolo 371EA, paragrafo 1, del capitolo n. 5 dispone che, ai fini della Fase 2 dell’articolo 371BB, paragrafo 1, gli utili di una SEC rientranti in quel capitolo sono i suoi utili finanziari non commerciali nei limiti in cui essi soddisfano i criteri di quel capitolo. L’articolo 371EA, paragrafo 2, indica che «i riferimenti agli [utili finanziari non commerciali] della SEC devono essere intesi ai sensi de [l’articolo] 371CB, paragrafo 2, e, per quanto applicabile, de [l’articolo] 371CB, paragrafo 8».

133. Come sottolineato dal Regno Unito e da ITV, il fatto che l’articolo 371EA, paragrafo 2, del capitolo n. 5 rinvii all’articolo 371CB, paragrafo 8, del capitolo n. 3, significa, come ho spiegato sopra, che, in presenza di utili finanziari non commerciali, occorre considerare prima il capitolo n. 9, e solo eventuali utili finanziari non commerciali residui, non inclusi negli utili di prestiti ammissibili, saranno presi in considerazione ai sensi del capitolo n. 5. A mio avviso, siffatta interpretazione è compatibile e plausibile.

134. In base al capitolo n. 5 (articolo 371EA, paragrafo 2) i rinvii agli utili finanziari non commerciali devono essere interpretati conformemente all’articolo 371CB, paragrafi 2 e 8. A sua volta, in base all’articolo 371CB, paragrafo 8, si deve considerare che un rinvio agli utili finanziari non commerciali di cui al capitolo n. 5 escluda utili derivanti da prestiti ammissibili relativamente ai quali è stata presentata una richiesta ai sensi del capitolo n. 9 (come ho spiegato al paragrafo precedente).

135. A mio avviso, con il riferimento all’articolo 371CB, paragrafo 8, l’articolo 371EA – che, conformemente al suo titolo, è la «norma base» del capitolo n. 5 e che è dedicato agli utili finanziari non commerciali delle SEC – fa dipendere l’applicazione dei criteri enunciati in quel capitolo dalla circostanza che gli utili finanziari non commerciali in questione non rientrino nel capitolo n. 9.

136. Pertanto, tale valutazione non rende l’interpretazione sostenuta dal Regno Unito incompatibile con la lettera delle disposizioni nazionali.

137. La Commissione fraintende i termini dell’articolo 371EA, paragrafo 2, che, come ho analizzato sopra, stabilisce che i rinvii agli utili finanziari non commerciali di cui al capitolo n. 5 devono essere intesi alla luce dei termini dell’articolo 371CB, paragrafo 8, se tale articolo è applicabile.

138. Nella sua replica, la Commissione afferma che dall’articolo 371IA, paragrafo 1, discende che il capitolo n. 9 si applica agli utili finanziari non commerciali generati da prestiti ammissibili che sarebbero altrimenti stati soggetti a imposta in base al capitolo n. 5. Contrariamente a quell’argomento, la formulazione dell’articolo 371EA non può essere interpretata inequivocabilmente nel senso che gli stessi utili possono rientrare contemporaneamente sia nel capitolo n. 5 che nel capitolo n. 9.

139. Dalle considerazioni che precedono discende che nulla nella formulazione e nel contesto dell’articolo 371EA indicherebbe che lo Stato membro ha fornito un’interpretazione della disposizione in questione manifestamente incompatibile, che dimostri che l’interpretazione suggerita dalla Commissione deriverebbe inequivocabilmente dalla lettera della disposizione rilevante.

–       (d) Capitolo n. 9 «Esenzioni per utili derivanti da prestiti ammissibili: Formulazione dell’articolo 371IA

140. La formulazione dell’articolo 371IA, paragrafi da 1 a 3, del capitolo n. 9, descrive il meccanismo con cui una società può presentare una richiesta ai sensi del capitolo n. 9, e limita l’applicazione del capitolo n. 9 agli utili finanziari non commerciali di quella società derivanti da prestiti ammissibili.

141. Anzitutto, il paragrafo 1  dell’articolo 371IA dispone che «il presente capitolo si applica se [:] ad eccezione del presente capitolo, il capitolo n. 5 ([utili finanziari non commerciali]) si applicherebbe» agli utili di una SEC. Il suo paragrafo 2 stabilisce che «una società imponibile … può presentare richiesta … perché si proceda alla fase 2 di cui al [l’articolo] 371BB, paragrafo 1 (l’ambito impositivo SEC) … fatto salvo il presente capitolo». Infine, il paragrafo 3 dispone che, «se [quella] società presenta una richiesta … gli utili [di prestiti ammissibili] della SEC rientrano nell’ambito impositivo della SEC nei limiti in cui (e solo in questa misura) non siano esenti in base al presente capitolo».

142. Secondo il Regno Unito, l’espressione «ad eccezione del presente capitolo, il capitolo n. 5 [(utili finanziari non commerciali)] si applicherebbe», all’articolo 371IA, paragrafo 1, lettera a), non significa che sarebbe divenuta esigibile un’imposta ai sensi del capitolo n. 5 se non fosse stata presentata una richiesta di applicare il capitolo n. 9. Quell’espressione spiega la relazione tra i capitoli n. 5 e n. 9 (53), ma non sostiene la tesi secondo la quale il capitolo n. 9 rappresenterebbe un’esenzione dal capitolo n. 5. Per contro, essa riflette il modo in cui questi due capitoli devono essere applicati congiuntamente. Non significa che, senza una richiesta ai sensi del capitolo n. 9, tali utili finanziari non commerciali diverrebbero imponibili in forza del capitolo n. 5. Siffatta spiegazione sembra tanto più plausibile se si tiene conto dell’interpretazione di altre disposizioni analizzate sopra.

143. La Commissione sostiene, basandosi su un’interpretazione dell’articolo 371IA, paragrafi da 1 a 3, del TIOPA, che «gli utili finanziari non commerciali di cui al capitolo n. 9 sono quelli che, senza l’esenzione di cui al capitolo n. 9, sarebbero soggetti a un onere fiscale SEC (sulla base del capitolo n. 5 – che è il capitolo relativo agli utili finanziari non commerciali)».

144. Questa richiesta è usata dalla Commissione a sostegno della sua errata qualificazione del capitolo n. 9 come una deroga che conferisce un «vantaggio» sui contribuenti rispetto a quella che la Commissione asserisce essere la tassazione «normale» degli utili finanziari non commerciali, ossia le norme di cui al capitolo n. 5.

145. Tuttavia, come sottolineato da LSEGH, la Commissione incorre in un errore riguardo al funzionamento delle norme rilevanti. Come discusso in precedenza, dal capitolo n. 9 può derivare che utili finanziari non commerciali siano assoggettati a un onere impositivo SEC che altrimenti non sarebbe sorto in base al capitolo n. 5. Su questa base non si dovrebbe considerare che il capitolo n. 9 deroga al capitolo n. 5 (v. anche i paragrafi 129 e 130 delle presenti conclusioni). Il capitolo n. 9 potrebbe essere una deroga nell’ambito del sistema di riferimento solo nel caso in cui, se non fosse per quel capitolo, la società sarebbe debitrice di un’imposta (o di un’imposta più elevata).

146. In questo contesto, gli esempi pratici evidenziati da SLEGH mostrano quando un contribuente potrebbe razionalmente scegliere il capitolo n. 9 in circostanze in cui quanto meno alcuni degli utili finanziari non commerciali rilevanti della SEC altrimenti non sarebbero rientrati nell’ambito del capitolo n. 5, ma vengono comunque compresi nell’ambito impositivo SEC in base al capitolo n. 9. Tali esempi dimostrano che, in pratica, il capitolo n. 9 non costituisce esclusivamente un’eliminazione o una riduzione dell’imposta della SEC che sarebbe altrimenti stata prelevata in base al capitolo n. 5 e dunque non dovrebbe essere qualificato come una deroga (54).

147. In mancanza di esempi concreti di una prassi che provi il contrario, la Commissione non è riuscita a dimostrare che la formulazione dell’articolo 371IA, paragrafo 1 – che stabilisce che il capitolo n. 9 si applica se «fatto salvo il presente capitolo, il capitolo n. 5 [(utili finanziari non commerciali)] si applicherebbe per un periodo contabile di una SEC» – costituisca prova per la tesi secondo cui «il capitolo n. 9 si applica agli utili finanziari non commerciali generati da prestiti ammissibili che sarebbero altrimenti imponibili in base al capitolo n. 5». Questa formulazione delle disposizioni indica piuttosto che il termine «fatto salvo» descrive la relazione tra i due capitoli.

148. Siffatta interpretazione è inoltre confermata dagli argomenti addotti dal Regno Unito secondo cui, nella sua decisione controversa, la Commissione ha basato la sua valutazione e si è concentrata sulla disposizione sbagliata delle norme applicabili alle SEC. Secondo le osservazioni del Regno Unito, l’articolo 371IA, paragrafo 1, lettera a), non è una disposizione operativa, ma semplicemente una delle condizioni perché il capitolo n. 9 sia applicabile. Come ho analizzato sopra (55), una disposizione operativa è invece l’articolo 371CB, paragrafo 8, che contiene una condizione essenziale ai sensi della quale, se si presenta una richiesta, si applica il capitolo n. 9 invece del capitolo n. 5.

149. Da questo consegue che, in mancanza di esempi concreti di giurisprudenza o prassi amministrativa dello Stato membro interessato che si discosti dall’interpretazione dello Stato (56), l’interpretazione sostenuta dalla Commissione non è sufficiente per prevalere sull’interpretazione e la descrizione delle situazioni pratiche fornite dai ricorrenti.

–       (e) La relazione tra i capitoli n. 5 e n. 9

150. Secondo le indicazioni della Commissione, che sono state confermate dal Tribunale, i capitoli n. 5 e n. 9 enunciano, rispettivamente, regole ed eccezioni alle norme applicabili alle SEC, nel senso che quest’ultimo capitolo comporterebbe una riduzione dell’imposta altrimenti dovuta in base al primo. Tuttavia, come spiegato sopra, la struttura normativa e il contenuto della normativa nazionale confermano la tesi opposta: né il capitolo n. 5 né il capitolo n. 9 prevalgono l’uno sull’altro, essi sono invece primus inter pares e si applicano a categorie di utili finanziari non commerciali diverse.

151. La formulazione delle disposizioni del TIOPA dimostra che il capitolo n. 9 non costituisce una deroga, o un’eccezione, al capitolo n. 5 (57), ma è piuttosto un meccanismo complementare e alternativo con cui può essere valutata l’imponibilità quando ricorrono talune condizioni specifiche.

152. Detti due capitoli si completano a vicenda e creano un corpus completo di norme sulla tassazione degli utili finanziari non commerciali delle SEC. Quindi, considerati nel loro complesso, tali capitoli definiscono la portata dell’onere SEC, tenendo conto della valutazione del rischio generato, per la base imponibile nel Regno Unito, dall’origine e dall’uso del capitale con cui tali utili finanziari non commerciali sono stati realizzati. Le SEC possono presentare un rischio per la base imponibile ai fini dell’imposta societaria mediante erosione della base imponibile e trasferimento degli utili. Di conseguenza, le norme applicabili alle SEC del Regno Unito prima individuano quelle SEC che presentano il rischio più elevato di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili (per questo il regime è basato sul rischio) e quindi quantificano l’importo degli utili che dovrebbe essere fatto rientrare nell’ambito impositivo del Regno Unito. La parte 9A del TIOPA opera al fine di individuare le costruzioni che presentano il rischio più elevato per la base imponibile dell’imposta societaria del Regno Unito. Le tre esenzioni relative al finanziamento dei gruppi SEC si basano su questo approccio fondato sul rischio. Come sostenuto dal Regno Unito, la posizione del suo legislatore nella redazione della normativa rilevante, era che i prestiti ammissibili (ossia, i prestiti volti a finanziare concrete attività commerciali del gruppo, a cui potrebbero applicarsi le esenzioni in parola) presentano un rischio relativamente basso di sottrazione artificiale di utili. Ciò contrariamente ai «prestiti a monte» e alle «costruzioni salvadanaio», che presentano entrambi un rischio elevato per la base imponibile dell’imposta societaria del Regno Unito.

153. Leggendo detti capitoli separatamente, la Commissione e il Tribunale hanno attribuito un valore eccessivo alla tecnica regolamentare usata dal legislatore del Regno Unito, invece di effettuare un esame oggettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale in questione, come richiesto dalla giurisprudenza (58).

154. È dunque possibile concludere che l’effetto perseguito dai capitoli n. 5 e n. 9 è quello di affrontare congiuntamente i rischi posti da talune costruzioni artificiali ben definite. In aggiunta, essi forniscono strumenti giuridici per dare esecuzione al sistema di imposizione prevalentemente territoriale degli utili societari in circostanze in cui il Regno Unito ha accertato un rischio di costruzioni puramente fittizie ad opera di talune SEC e delle loro società madri residenti nel Regno Unito.

–       (f) Funzioni significative del personale

155. Infine, come parte dell’analisi del contenuto e degli effetti concreti della normativa nazionale, esaminerò la questione del significato della nozione di funzioni significative del personale. Sebbene, formalmente, dovrebbe essere esaminata nelle Fasi 2 o 3 dell’analisi, la valutazione del quadro di riferimento sarebbe incompleta senza esaminare la formulazione e il contesto delle disposizioni relative alle funzioni significative del personale, posto che tale nozione forma parte integrante del quadro stesso. Secondo ITV, trattando il regime SEC come separabile, con la nozione di funzioni significative del personale quale indicatore per la sottrazione artificiale di utili come guida, la Commissione ha introdotto una nozione astratta invece di applicare correttamente la normativa nazionale in questione.

156. Infatti, l’adesione della Commissione alla tesi secondo la quale l’analisi delle funzioni significative del personale verrebbe utilizzata come indicatore esclusivo per la sottrazione artificiale all’interno del regime SEC è analoga alla sua errata adesione alla nozione astratta di «valutazione di libera concorrenza» nella sentenza Fiat (59). Il Tribunale (in particolare al punto 101 della sentenza impugnata) è incorso in un errore di diritto confermando detto approccio errato (60).

157. Come spiega LSEGH, la nozione funzioni significative del personale è utilizzata nelle norme applicabili alle SEC del Regno Unito come uno degli indicatori per individuare utili che sono considerati rientranti nell’ambito del capitolo n. 4 (utili derivanti da attività del Regno Unito) e del capitolo n. 5 (utili finanziari non commerciali), in cui l’articolo 371EB disciplina utili finanziari non commerciali derivanti da attività con funzioni significative del personale nel Regno Unito. Pertanto, è plausibile che, come sostiene LSEGH, la nozione di funzioni significative del personale non costituisca una regola orientativa, ma sia utilizzata soltanto in quegli ambiti dei capitoli n. 4 e n. 5 e, anche in tali capitoli, detta nozione sia sempre applicata accompagnata da altre nozioni (come le esclusioni di cui al capitolo n. 4 o le esenzioni relative al finanziamento dei gruppi di cui al capitolo n. 9).

158. Sembra che, contrariamente agli argomenti della Commissione, le norme applicabili alle SEC non siano state designate principalmente con le funzioni significative del personale nel Regno Unito come un indicatore per la sottrazione artificiale di utili. Come sostiene ITV, questo sarebbe stato uno strumento inutilizzabile, che avrebbe potuto risultare incompatibile con il test della proporzionalità e con la sentenza Cadbury. ITV afferma inoltre che il TIOPA fa venire meno la necessità di eseguire il test delle funzioni significative del personale nel Regno Unito, nei limiti in cui, riguardo ai prestiti ammissibili, la natura e la portata del rischio per l’integrità del sistema generale di imposizione delle società possono essere tenute in debito conto semplicemente utilizzando il capitolo n. 9. Questi argomenti tendono a indicare che il test delle funzioni significative del personale nel Regno Unito è uno degli strumenti impiegati dal regime SEC, e – contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione e dal Tribunale – non è lo strumento determinante.

159. In aggiunta, l’analisi delle funzioni significative del personale conduce inevitabilmente a una valutazione soggettiva e questo risulta critico allorché, come nella causa in esame, l’analisi doveva essere effettuata ex post. Come spiegato da ITV dinanzi al Tribunale, l’approccio dell’HMRC in pratica differiva significativamente dalla grande maggioranza delle analisi effettuate da contribuenti e dai loro consulenti. Questo potrebbe portare a un diffuso contenzioso, che esige un’analisi dettagliata dei passi compiuti dal contribuente per elaborare una corretta valutazione del livello delle funzioni significative del personale, rispettivamente, nel Regno Unito e non. ITV ha illustrato, in primo grado, esempi concreti in cui la società mondiale di consulenza contabile Deloitte LLP aveva esaminato un campione di 25 contribuenti (61), tutti gruppi con società madri nel Regno Unito, che avevano risposto alle richieste di informazioni dell’HMRC relative alle strutture finanziarle del capitolo n. 9 interessate dalla decisione controversa. A seguito di una dettagliata analisi delle funzioni significative del personale, tre contribuenti hanno concluso di non avere affatto funzioni significative del personale nel Regno Unito, 22 di avere una percentuale di minoranza di funzioni significative del personale nel Regno Unito, mentre nessun contribuente ha concluso di avere il 100% di funzioni significative del personale nel Regno Unito. Soltanto in tre casi le conclusioni dell’HMRC e quelle del contribuente risultavano allineate. Le divergenze nell’approccio possono essere visionate nella relazione redatta dalla Deloitte presentata al Tribunale (62). Tali incoerenze dimostrano le incertezze e le carenze connesse al confidare che un test delle funzioni significative del personale offra un risultato affidabile e equo per tutti i contribuenti, e, analogamente, la necessità di un test ragionevole chiaramente definito sotto forma del capitolo n. 9. Siffatta soggettività non può che confermare l’interpretazione dell’analisi delle funzioni significative del personale come facente soltanto parte degli strumenti disponibili nell’ambito delle norme applicabili alle SEC ed indica inoltre la plausibilità delle affermazioni del Regno Unito circa le difficoltà amministrative nella valutazione individuale delle funzioni significative del personale, sia dal lato dell’amministrazione che da quello del contribuente.

160. Sarei propenso a convenire con ITV che la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente interpretato l’analisi delle funzioni significative del personale come un fulcro delle norme applicabili alle SEC, cosicché il capitolo n. 9 era considerato in quel contesto come un’esenzione. Ho dimostrato che il capitolo n. 9 è invece uno strumento di riferimento, che sostanzialmente previene il rischio di sovracapitalizzazione e mira a fissare un indicatore per l’imposta del Regno Unito, che il Regno Unito ha fittiziamente perso. In particolare, esso non mira ad individuare un indicatore per le funzioni significative del personale nel Regno Unito nell’esame dei finanziamenti infragruppo.

161. Sulla base di quanto sopra, la valutazione della formulazione e del contesto dei capitoli n. 4 e n. 5 in relazione alle funzioni significative del personale dimostra che la Commissione non è riuscita a provare che l’interpretazione fornita dallo Stato membro interessato riguardo alla formulazione e al contesto delle norme sulle funzioni significative del personale sia manifestamente errata.

–       (g) Conclusione ad interim

162. Da tutte le considerazioni che precedono consegue che una corretta applicazione dei principi della giurisprudenza menzionata ai paragrafi 55 e 56 delle presenti conclusioni conferma che le norme applicabili alle SEC nella causa in questione non sono scindibili dal sistema generale di tassazione delle società, in quanto esse formano una parte integrante, e un complemento, di tale sistema. Di conseguenza, il corretto quadro di riferimento nella presente causa avrebbe dovuto essere il sistema generale di tassazione delle società, e non le norme applicabili alle SEC.

163. Dalla giurisprudenza della Corte, citata al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, e dalle considerazioni che precedono si evince che «un errore commesso in [la] determinazione [del quadro di riferimento] inficia necessariamente tutta l’analisi della condizione di selettività».

164. Pertanto, occorre annullare integralmente la sentenza impugnata nonché annullare la decisione controversa.

165. Dunque, non è necessario esaminare gli altri motivi di impugnazione. Tuttavia – per completezza – fornirò una breve analisi per il caso in cui la Corte dissenta dalla mia valutazione che precede.

2.      Motivi secondo e terzo dell’impugnazione del Regno Unito, secondo motivo dell’impugnazione di ITV e terzo motivo dell’impugnazione di LSEGH – Fase 2 (l’esistenza di un vantaggio selettivo)

a)      Argomenti delle parti

166. Il Regno Unito e ITV (con il loro rispettivo secondo motivo di impugnazione) fanno valere, in sintesi, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto quando ha giudicato che la normativa SEC del Regno Unito conferiva un vantaggio. Siffatto errore di diritto derivava dalle errate qualificazioni dei fatti relativi al ruolo delle funzioni significative del personale nella normativa SEC del Regno Unito e nella relazione tra i capitoli n. 5 e n. 9.

167. Con il suo terzo motivo di impugnazione, il Regno Unito fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nella valutazione dell’obiettivo e della selettività della normativa SEC del Regno Unito. La sentenza impugnata conterrebbe ripetute distorsioni e/o errori manifesti di comprensione in relazione al ruolo delle funzioni significative del personale nella legislazione sulle SEC del Regno Unito e nella correlazione tra i suoi capitoli n. 5 e n. 9. Esso avrebbe anche omesso di registrare o esaminare gli elementi essenziali del ricorso del Regno Unito, in violazione del suo obbligo di motivazione.

168. Con il suo terzo motivo di impugnazione, LSEGH sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nella constatazione di un vantaggio selettivo. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto giungendo alla erronea conclusione secondo cui gli operatori economici che potevano beneficiare dell’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi di cui al capitolo n. 9 si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle società che non potevano beneficiarne.

169. La Commissione contesta gli argomenti dedotti.

b)      Valutazione

170. Qualora la conclusione del Tribunale relativamente alla Fase 1 dell’analisi (definizione del quadro di riferimento) fosse accolta dalla Corte di giustizia – cosa che considero improbabile – occorrerà esaminare se la valutazione del Tribunale della Fase 2 dell’analisi (se la misura fiscale costituisca una deroga dal quadro di riferimento) sia a sua vola corretta. Ciò implicherebbe un esame della questione se le esenzioni di cui trattasi deroghino al quadro di riferimento, nei limiti in cui introducono differenziazioni tra gli operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga riguardo agli obiettivi perseguiti da detto quadro.

171. Devo ammettere di trovare questo esercizio alquanto teorico, dato che quanto sopra sarà possibile soltanto nel caso in cui la Corte di giustizia dissenta dalle mie conclusioni riguardo al quadro di riferimento e pervenga alla conclusione che il quadro di riferimento nella presente causa è la parte 9A del TIOPA, ad eccezione del suo capitolo n. 9 (che prevede le esenzioni in questione). Se si ammette che il quadro di riferimento è la parte 9A del TIOPA incluso il capitolo n. 9, è difficile vedere come si possa accertare se gli argomenti dedotti dalla Commissione e confermati dalla sentenza impugnata siano idonei a dimostrare che il capitolo n. 9 crea eccezioni che derogano da tale quadro di riferimento, pur facendone parte.

172. In ogni caso, anche nell’ipotesi teorica che si confermi che tutte le norme applicabili alle SEC costituiscono il quadro di riferimento, resta il fatto che – come ho spiegato dettagliatamente riguardo alla mia valutazione della Fase 1 dell’analisi – la normativa nazionale, come interpretata dallo Stato membro interessato, non è stata confutata dalla Commissione (nella misura in cui questa non è riuscita a dimostrare che l’interpretazione del Regno Unito della sua normativa nazionale sia manifestamente errata). In particolare, il capitolo n. 9 non forma una deroga, né un’eccezione, al capitolo n. 5 (63), ma rappresenta piuttosto un meccanismo complementare e alternativo con cui valutare l’imponibilità ove ricorrano condizioni specifiche.

173. Infatti, come ho spiegato nella mia valutazione della Fase 1, anzitutto la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente sostenuto che il capitolo n. 9 prevede esenzioni dall’onere SEC in favore degli utili finanziari non commerciali della SEC che sarebbero altrimenti imponibili in forza del capitolo n. 5. Il Tribunale ha sopravvalutato il ruolo del test delle funzioni significative del personale nel Regno Unito, dichiarando che tutti gli utili finanziari non commerciali di una SEC che soddisfano tale criterio dovrebbero automaticamente essere qualificati come artificialmente sottratti al Regno Unito e, di conseguenza, essere assoggettati all’onere SEC in base al capitolo n. 5. Alcuni tipi di costruzioni, segnatamente i prestiti ammissibili, non presentano un rischio elevato di sottrazione artificiale, a prescindere dalla presenza di funzioni significative del personale nel Regno Unito. Costruzioni di diverso tipo, ossia quelle non comprese nei prestiti ammissibili, comporterebbero un siffatto rischio, ancora a prescindere dalla presenza di funzioni significative del personale nel Regno Unito.

174. In secondo luogo, dalla mia valutazione della Fase 1 discende anche che la Commissione e il Tribunale hanno omesso di tenere conto del fatto che le norme applicabili alle SEC, nel loro insieme e alla luce del loro obiettivo, erano concepite secondo un approccio basato su una valutazione dei rischi posti dagli utili delle SEC per il sistema generale di tassazione delle società del Regno Unito (di cui le norme applicabili alle SEC formano parte integrante). L’obiettivo di tali norme è affrontare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, mentre la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente accettato solo       quest’ultimo elemento.

175. In terzo luogo, come si può desumere dalla mia valutazione della Fase 1, la Commissione e il Tribunale, in sede di raffronto tra, da un lato, gli utili finanziari non commerciali delle SEC ai quali erano applicabili le esenzioni in questione e, dall’altro lato, gli utili finanziari non commerciali delle SEC esclusi da tali esenzioni, si sono limitati a rispondere affermativamente alla questione se tutti questi utili potessero soddisfare il test delle funzioni significative del personale nel Regno Unito, invece di tenere conto dei livelli di rischio per il sistema generale di tassazione delle società del Regno Unito associato ai vari utili.

176. Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermando l’interpretazione della Commissione della normativa nazionale dello Stato membro interessato posta a fondamento e ha dunque raggiunto una conclusione giuridicamente errata riguardo all’esistenza di un vantaggio e al ruolo delle funzioni significative del personale all’interno di detta normativa nazionale. Sulla stessa linea, il Tribunale è incorso in errori analoghi relativamente all’obiettivo delle norme applicabili alle SEC (e a quello del sistema generale di tassazione delle società).

177. Qualora la Corte dissenta dalla mia valutazione e confermi l’analisi del Tribunale riguardo alla selettività a priori delle esenzioni in questione – cosa che considero improbabile – sarà necessario esaminare gli argomenti dei ricorrenti relativamente al modo in cui il Tribunale ha valutato le giustificazioni per dette esenzioni.

3.      Quarto motivo dell’impugnazione del Regno Unito, terzo motivo dell’impugnazione di ITV e quinto motivo dell’impugnazione di LSEGH – Fase 3a: Giustificazione delle esenzioni in questione con la necessità di garantire la praticabilità amministrativa

a)      Argomenti delle parti

178. Con il suo quarto motivo di impugnazione il Regno Unito lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il suo argomento secondo cui la distinzione nella decisione controversa tra le funzioni significative del personale del Regno Unito e il capitale connesso al Regno Unito era irrazionale, in violazione dell’obbligo di motivazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe respinto la giustificazione della praticabilità amministrativa per due ragioni collegate all’asserita mancanza di prove dinanzi al Tribunale. Il Regno Unito sostiene che nessuna delle due ragioni era sostenibile, ed entrambe comportavano una chiara distorsione dei fatti in evidenza dinanzi al Tribunale.

179. Con il suo terzo motivo di impugnazione, ITV fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’aver concluso che le esenzioni — se è vero che avevano conferito un vantaggio selettivo (quod non) — non potevano essere giustificate da ragioni di praticabilità amministrativa.

180. Con il suo quinti motivo di impugnazione, LSEGH sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA non sarebbe giustificata dalla natura o dall’economia generale del quadro di riferimento.

181. La Commissione contesta questi argomenti.

b)      Valutazione

182. Nella prima parte delle mie conclusioni (quadro di riferimento) ho dimostrato che l’interpretazione del Regno Unito della sua normativa nazionale è plausibile in relazione all’obiettivo, al contenuto e agli effetti concreti della normativa nazionale e che l’interpretazione di tale diritto nazionale data dalla Commissione nella decisione controversa era dunque errata. Riguardo ai problemi relativi alla praticabilità dell’analisi delle funzioni significative del personale, questi sono stati esaminati specificamente ai paragrafi da 157 a 159 e 173 delle presenti conclusioni.

183. Pertanto, è sufficiente sottolineare – analogamente a quanto ha fatto la Corte di giustizia nella sentenza Andres (64) – che è sulla base della sua valutazione, inficiata da un errore di diritto (secondo cui la Commissione non avrebbe errato nell’interpretazione della normativa nazionale posta a fondamento) (65), che il Tribunale ha analizzato le argomentazioni presentategli dai ricorrenti, dirette a dimostrare la giustificazione delle esenzioni in questione sulla base della praticabilità amministrativa. Pertanto, l’errore giuridico di cui sopra inficia necessariamente anche l’analisi del Tribunale di tale giustificazione (66).

184. Ciononostante, nell’ipotesi teorica in cui la Corte procedesse a una valutazione di questi motivi di impugnazione, essi dovrebbero necessariamente essere accolti.

4.      Quinto motivo dell’impugnazione del Regno Unito, quarto motivo dell’impugnazione di ITV e quinto motivo dell’impugnazione di LSEGH – Fase 3b: La giustificazione delle esenzioni in questione con la necessità di garantire il rispetto della libertà di stabilimento

a)      Argomenti delle parti 

185. Con il suo quinto motivo di impugnazione, il Regno Unito fa valere che la motivazione del Tribunale conterrebbe errori di diritto quanto al requisito della libertà di stabilimento e al significato della sentenza Cadbury che equivale a un mancato rispetto di detto caso. La conclusione del Tribunale su tale questione rivela diversi errori. In primo luogo, si basa su un’incomprensione del ruolo delle funzioni significative del personale nella legislazione sulle SEC del Regno Unito. In secondo luogo, il Tribunale sembra aver ipotizzato che il Regno Unito abbia adottato un sistema puramente territoriale. In terzo luogo, tale parte della sentenza impugnata non registra né affronta gli argomenti sostanziali addotti dal Regno Unito in merito all’impatto della giurisprudenza Cadbury sulla struttura della sua legislazione sulle SEC.

186. Con il suo quarto motivo di impugnazione, ITV afferma che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver omesso di prendere debitamente in considerazione e applicare la sentenza Cadbury. In particolare, detto giudice avrebbe omesso di tenerne conto in sede di esame del quadro di riferimento, del vantaggio selettivo o della questione se le esenzioni potessero essere giustificate al fine di tutelare la libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. In aggiunta o in subordine, il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente le sue conclusioni in merito.

187. Con il suo quinto motivo di impugnazione, LSEGH fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA, non sarebbe giustificata dalla natura o dall’economia generale del sistema di riferimento.

188. La Commissione contesta questi argomenti.

b)      Valutazione

189. Come ho spiegato ai paragrafi 182 e 183 delle presenti conclusioni, posto che il Tribunale ha erroneamente confermato l’interpretazione errata fornita dalla Commissione della legislazione posta a fondamento, anche l’analisi del Tribunale degli argomenti addotti dai ricorrenti per dimostrare la giustificazione (compresa la presente) delle esenzioni in questione è necessariamente inficiata da errore.

190. Basti sottolineare che, ai paragrafi da 73 a 77 delle presenti conclusioni, ho concluso che, con il nuovo regime SEC, l’intenzione del legislatore del Regno Unito era quella di conformarsi, in particolare, alla sentenza Cadbury, e che la Commissione non aveva avanzato argomenti che potevano consentire al Tribunale di mettere in discussione tale interpretazione come manifestamente errata.

191. Ciononostante, nell’ipotesi teorica in cui una valutazione di questi motivi fosse effettuata dalla Corte, essi dovrebbero necessariamente essere accolti.

5.      Quarto motivo dell’impugnazione di LSEGH

a)      Argomenti delle parti

192. LSEGH fa valere che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE e l’articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe esaminato alcuni motivi e avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione controversa.

193. La Commissione contesta tali argomenti e sostiene che il Tribunale ha correttamente confermato la conclusione della Commissione circa la mancanza di giustificazione per la deroga ai motivi di praticabilità amministrativa e ha rispettato il proprio obbligo di motivazione.

b)      Valutazione

194. Come ho spiegato ai paragrafi 182 e 183 delle presenti conclusioni, atteso che il Tribunale ha erroneamente accolto l’interpretazione errata data dalla Commissione della legislazione posta a fondamento, è necessariamente inficiata da errore anche l’analisi del Tribunale degli argomenti addotti dai ricorrenti per dimostrare la giustificazione (inclusa la presente) delle esenzioni di cui trattasi.

195. Ciononostante, nell’ipotesi teorica in cui una valutazione di questo motivo fosse effettuata dalla Corte, esso dovrebbe necessariamente essere accolto.

IV.    Conclusione

196. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di:

1. Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 giugno 2022, Regno Unito e ITV/Commissione (T-363/19 e T-456/19, EU:T:2022:349);

2. Annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC;

3. Condannare la Commissione europea alle spese relative alle impugnazioni e al procedimento di primo grado.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Decisione del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).


3      Il testo integrale della parte 9A del TIOPA è fornito come allegato A.3 dell’impugnazione del Regno Unito nella causa C-555/22 P. V. il testo di quella legge in https://www.legislation.gov.Regno Unito/Regno Unitopga/2010/8/contents/.


4      Si considera che l’individuazione della localizzazione delle funzioni significative del personale fornisca una valida indicazione circa il luogo della gestione del rischio associato agli attivi e sia un buon indicatore della localizzazione degli attivi che generano utili.


5      Alla data rilevante il Regno Unito era ancora uno Stato membro.


6      Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).


7      V. punti 77, 78 e da 80 a 83 della sentenza impugnata.


8      V. punto 85 della sentenza impugnata.


9      V. punto 86 della sentenza impugnata.


10      V. punto 87 della sentenza impugnata.


11      V. punto 88 della sentenza impugnata.


12      V. punti 89 e 90 della sentenza impugnata.


13      Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 settembre 2006 (C-196/04, EU:C:2006:544, punti 72 e 73; in prosieguo: la «sentenza Cadbury»).


14      Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe e a./Commissione (C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859; in prosieguo: la «sentenza Fiat»).


15      V. sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2023, Lussemburgo e a./Commissione [C-451/21 P e C-454/21 P, EU:C:2023:948, punti 76 e 77 e la giurisprudenza ivi citata (in prosieguo: la «sentenza Engie»)].


16      Sentenza Fiat, punto 85. V. anche sentenza Engie, punto 78.


17      V. sentenza Engie, punto 79.


18      V. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione (C-559/12 P, EU:C:2014:217, punto 81).


19      Sentenza Fiat (punti 82 e 85).


20      Paragrafi 46 e seguenti delle presenti conclusioni.


21      Sentenza Fiat, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata (corsivo aggiunto).


22      Ibid., punto 71 e la giurisprudenza ivi citata.


23      Sentenza della Grande Sezione del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione (C-51/19 P e C-64/19 P, EU:C:2021:793, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata, in prosieguo: la «sentenza World Duty Free»).


24      Ibid., punto 63.


25      V. anche sentenza Engie, punti 112 e 118.


26      Sentenza Engie, punto 119 e la giurisprudenza ivi citata.


27      Ibid., punti 111 e 120 e la giurisprudenza ivi citata.


28      «Pertanto, nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento» (corsivo aggiunto).


29      Riguardo al termine «esplicito», questo è usato dalla Corte nelle sentenze Fiat e Amazon (sentenza del 14 dicembre 2023, Commissione/Amazon.com e a., C-457/21 P, EU:C:2023:985), ma non nella sentenza Engie.


30      Sentenza Engie, punto 121.


31      V. paragrafi da 53 a 65 di queste conclusioni.


32      V. sentenza World Duty Free, punto 63.


33      V. Parte 1 delle presenti conclusioni (paragrafi da 67 a 115).


34      V. Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OCSE) BEPS Project of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, Action 3 Controlled Foreign Company, https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action3/.


35      V. punti da 109 a 120 della sentenza impugnata.


36      V., segnatamente, punti 85 e 87 della sentenza impugnata.


37      V. conclusioni nella sentenza Andres (Fallimento Heitkamp Bauholding)/Commissione (C-203/16 P, EU:C:2017:1017, paragrafo 109).


38      Sentenza del 28 giugno 2018, Andres (Fallimento Heitkamp BauHolding)/Commissione (C-203/16 P, EU:C:2018:505, punti da 101 a 103, in prosieguo: «la sentenza Andres»). V. anche paragrafo 55 delle presenti conclusioni.


39      Sentenza World Duty Free, punto 94: «il ricorso a una determinata tecnica normativa non può consentire a norme fiscali nazionali di sfuggire immediatamente al controllo previsto dal Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, e neppure essere sufficiente per definire l’ambito di riferimento pertinente ai fini dell’analisi della condizione di selettività, salvo anteporre in modo decisivo la forma degli interventi statali ai loro effetti» (corsivo aggiunto); e la sentenza Fiat, punto 70: «la tecnica legislativa non può essere decisiva al fine di dimostrare la selettività di una misura fiscale». V. anche punto 92 della sentenza Andres.


40      V. OCSE, Glossary of Tax Terms (OECD Web Archive).


41      V. articolo 371BC, paragrafo 3, lettera b) del capitolo n. 2 della parte 9A del TIOPA.


42      V. sentenza World Duty Free, punto 63.


43      Sono molteplici gli esempi della normativa SEC basati su altre disposizioni del codice delle imposte sulle società. Al capitolo n. 9, gli articoli 371IB, paragrafo 1, e IH, paragrafo 1, rinviano entrambi a disposizioni del CTA 2009. Definizioni chiave, come «utili complessivi imponibili» all’articolo 371SB rinviano al CTA 2009. Gli articoli 371 da SD a SR contengono una serie di «presupposti [sull’imposta societaria]» che applicano norme tratte dalla normativa dell’imposta societaria. Il capitolo n. 21 della parte 9A (Gestione) attinge pesantemente da altre disposizioni, specialmente dal Finance Act 1998 (legge finanziaria del 1998, Regno Unito). Il capitolo n. 22 (Definizioni) fa frequenti riferimenti alla normativa sull’imposta societaria.


44      V. nota 11 della replica del Regno Unito dinanzi al Tribunale (anche Allegato A.9 della causa C-555/22 P).


45      V. articolo 371IA, paragrafo 10, lettera a).


46      Goeth, P., in Kofler et al (Editors), CJEU – Recent developments in direct taxation 2021 (2022), Linde Digital (traduzione libera).


47      V. sentenza World Duty Free, punto 62.


48      V. paragrafi da 58 a 65 delle presenti conclusioni.


49      Il «Manuale interno» dell’amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito (His Majesty’s Revenue & Customs, Amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito, in prosieguo: l’«HMRC»), tra l’altro sulle SEC. V. Sezione INTM216800. Fonte: https://www.gov.Regno Unito/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm190000 («il Manuale HMRC»).


50      L’articolo 371CB, paragrafo 8, spiega che utili finanziari non commerciali tassati ai sensi del capitolo n. 9 non possono essere tassati anche in base al capitolo n. 5. Si applica o il capitolo n. 9 o il capitolo n. 5.


51      L’interpretazione del Regno Unito è anche conforme al Manuale HMRC.


52      L’articolo 371CB, paragrafo 8, chiarisce che gli utili finanziari non commerciali che sono tassati ai sensi del capitolo n. 9 non possono essere tassati anche ai sensi del capitolo n. 5. Si applica o il capitolo n. 9 o il capitolo n. 5.


53      Tornerò su questa relazione ai paragrafi 150 e seguenti delle presenti conclusioni.


54      La prima è una situazione in cui un contribuente possiede una SEC che è parte di prestiti ammissibili multipli e dove, rispetto ad alcuni prestiti ammissibili, più del 25% degli utili finanziari non commerciali associati, senza la presentazione di una richiesta ai sensi del capitolo n. 9, rientrerebbe nell’ambito del capitolo n. 5, ma dove rispetto ad altri prestiti ammissibili della SEC, questo non varrebbe per meno del 25% degli utili finanziari non commerciali. In una siffatta situazione, una scelta per il capitolo n. 9 ridurrebbe l’imposizione fiscale della SEC per la prima categoria dei prestiti ammissibili, ma l’aumenterebbe rispetto alla seconda. Tuttavia, un contribuente non può scegliere di applicare il capitolo n. 9 soltanto rispetto ad alcuni dei prestiti ammissibili di una SEC, se presenta una richiesta il capitolo n. 9 si applica a tutti i prestiti ammissibili. Ciononostante, un contribuente razionale potrebbe comunque scegliere di presentare tale richiesta se ritiene che avrà un vantaggio complessivo, tenendo conto di entrambe le categorie di prestiti ammissibili. La seconda è una situazione in cui un contribuente considera che meno del 25% degli utili finanziari non commerciali dei prestiti ammissibili di una SEC rientrerebbe nel capitolo n. 5, ma in cui l’amministrazione tributaria del Regno Unito contesta questa analisi del contribuente. In tale situazione, il contribuente potrebbe razionalmente optare di applicare alla SEC il capitolo n. 9 al fine di ottenere certezza e evitare i costi per risolvere la controversia con l’HMRC. In tal caso, il 25% degli utili finanziari non commerciali rilevanti verrebbe considerato rientrante nell’ambito impositivo SEC applicando il capitolo n. 9, anche se tecnicamente il contribuente potrebbe correttamente ritenere che meno del 25% vi rientrerebbe ai sensi del capitolo n. 5.


55      V. paragrafo 129 delle presenti conclusioni.


56      V. la giurisprudenza citata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni.


57      V., in particolare, il paragrafo 129 delle presenti conclusioni.


58      V. sentenza Fiat (punti 70 e 72). In particolare, la Commissione e il Tribunale non hanno tenuto conto della natura fondata sui rischi del contesto legislativo fissato nella parte 9A del TIOPA.


59      ITV deduce argomenti analoghi nell’ambito del motivo relativo alla determinazione del quadro di riferimento.


60      Il Tribunale ha ripetutamente presunto che, in presenza di funzioni significative del personale nel Regno Unito, tutti gli utili finanziari non commerciali attribuibili a siffatte funzioni siano artificialmente sottratti al Regno Unito (v. punti 106, da 139 143, 148 e 149, da 150 a 154, da 155 a 159, da 162 a 165, 176 e 177, da 179 a 180, 199 e 201).


61      Campione ottenuto con dati anonimizzati di contribuenti che hanno presentato relazioni sulle funzioni significative del personale che sono state condivise con l’HMRC. La relazione della Deloitte è stata presentata al Tribunale da ITV come Allegato E1.


62      Molti contribuenti hanno condotto analisi dettagliate delle funzioni significative del personale per accertare se effettivamente ricevessero aiuti di Stato in questa causa. Alcuni hanno concluso che, sebbene le SEC fossero state costituite con capitale connesso al Regno Unito, non vi erano affatto funzioni significative del personale concrete nel Regno Unito. Più della metà delle domande di annullamento inizialmente presentate dinanzi al Tribunale sono state ritirate su questa base.


63      V., segnatamente, il paragrafo 129 delle presenti conclusioni.


64      V. punti 106 e 107.


65      V. in particolare, i paragrafi da 113 a 115 nonché i paragrafi da 162 a 164 delle presenti conclusioni.


66      V., per analogia, sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C-337/19 P, EU:C:2021:741, punti da 120 a 122).