Language of document : ECLI:EU:C:1998:292

SENTENZA DELLA CORTE

16 giugno 1998 (1)

«Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio —

Accordo TRIP — Art. 177 del Trattato — Competenza della Corte — Art. 50 dell'accordo TRIP — Provvedimenti provvisori»

Nel procedimento C-53/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Hermès International (società in accomandita per azioni)

e

FHT Marketing Choice BV,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura nell'allegato I C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro


cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

—    per la Hermès International (società in accomandita per azioni), dall'avv. L. van Bunnen, del foro di Bruxelles;

—    per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

—    per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

—    per il governo del Regno Unito, dalla signora S.R. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente;

—    per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuyper, consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Hermès International (società in accomandita per azioni), rappresentata dall'avv. L. van Bunnen, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor G. Mignot, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. R. Plender, QC, del Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor G. Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai signori P.J. Kuyper e B.J. Drijber, all'udienza del 27 maggio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 1° febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio seguente, l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIP»), che figura nell'allegato I C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

2.
    Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la Hermès International, società in accomandita per azioni di diritto francese (in prosieguo: la «Hermès»), e la FHT Marketing Choice BV (in prosieguo: la «FHT»), società di diritto olandese, relativamente a diritti di marchio di cui la Hermès è titolare.

Ambito normativo

3.
    L'art. 99 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), intitolato «Misure provvisorie e cautelari», al n. 1 prevede:

«I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato membro».

4.
    In conformità al suo art. 143, n. 1, questo regolamento è entrato in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Pubblicato il 14 gennaio 1994, il regolamento è quindi entrato in vigore il 15 marzo 1994.

5.
    L'art. 1 della decisione 94/800 recita:

«Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:

—    l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».

6.
    L'art. 50 dell'accordo TRIP così dispone:

«1.    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a)     per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

b)     per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2.    L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

3.     L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.

4.    Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

(...)

6.    Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

(...)».

7.
    L'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round (in prosieguo: l'«atto finale») e, con riserva di conclusione,

l'accordo OMC sono stati firmati a Marrakech il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità e degli Stati membri.

8.
    L'art. 289, n. 1, del codice di procedura civile dei Paesi Bassi (in prosieguo: il «codice») dispone quanto segue:

«In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura provvisoria immediata si impone in ragione dell'urgenza, la domanda può essere introdotta a un'udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni feriali fissati a tale scopo».

9.
    Per tale ipotesi l'art. 290, n. 2, del codice stabilisce che le parti possono comparire volontariamente davanti al presidente in sede di procedimento sommario e che in tal caso il richiedente dev'essere rappresentato all'udienza da un avvocato, mentre il resistente può comparire personalmente o essere rappresentato da un avvocato.

10.
    Ai sensi dell'art. 292 del codice, il provvedimento d'urgenza adottato dal presidente non pregiudica il giudizio di merito.

11.
    Infine, in forza dell'art. 295 del codice, l'ordinanza emessa in procedimento sommario può essere impugnata dinanzi al Gerechtshof entro due settimane dalla pronuncia.

La causa dinanzi al giudice nazionale

12.
    La Hermès, in forza delle registrazioni internazionali R 196 756 e R 199 735 con riferimento al Benelux, è titolare del marchio nominativo «Hermès» nonché del marchio nominativo e figurativo «Hermès».

13.
    La Hermès appone questi marchi in particolare su cravatte che mette in vendita mediante un sistema di distribuzione selettiva. Nei Paesi Bassi le cravatte Hermès sono vendute dalla società Galerie & Faïence BV e dalla boutique le Duc, stabilite rispettivamente a Scheveningen e a Zeist.

14.
    Il 21 dicembre 1995 la Hermès, ritenendo che la FHT commercializzasse copie di sue cravatte, ha fatto effettuare, su autorizzazione del presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, un sequestro di dieci cravatte detenute dalla FHT stessa e un sequestro cautelare di 453 cravatte detenute dalla società PTT Post BV, a carico della FHT.

15.
    Con atto 2 gennaio 1996, la Hermès ha quindi adito il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nell'ambito di un procedimento sommario, affinché fosse ingiunto alla FHT di porre fine alla violazione dei diritti d'autore e del marchio di cui essa è titolare. La Hermès ha anche chiesto che fossero adottati tutti i provvedimenti necessari perché l'infrazione cessasse definitivamente.

16.
    Nell'ordinanza di rinvio il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha ritenuto che l'ipotesi che le cravatte sequestrate su domanda della Hermès erano contraffazioni fosse plausibile e che la FHT non potesse ragionevolmente sostenere di aver agito in buona fede. Egli ha quindi accolto la domanda della Hermès e ha ordinato alla FHT di porre fine immediatamente e per il futuro a qualsiasi violazione dei diritti esclusivi d'autore e di marchio della Hermès.

17.
    Nell'ambito dello stesso ricorso la Hermès ha inoltre chiesto al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam di fissare, da un lato un termine di tre mesi per la presentazione da parte della FHT di una domanda di revoca di queste misure provvisorie ai sensi dell'art. 50, n. 6, a decorrere dal giorno della notifica della decisione nel procedimento sommario e, dall'altro, un termine di quattordici giorni per l'avvio da parte della Hermès di un giudizio di merito, a decorrere dall'eventuale instaurazione da parte della FHT di tale procedimento.

18.
    Il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ritiene che quest'ultima domanda non possa essere accolta poiché l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIP non assoggetta ad alcun limite di tempo il diritto del convenuto di chiedere la revoca delle misure provvisorie. A suo parere questa disposizione mira anzi a consentire al convenuto di chiedere, in ogni momento fino alla pronuncia della sentenza nel merito, la revoca di una misura provvisoria. Di conseguenza, il termine considerato in tale disposizione per l'avvio del giudizio di merito non potrebbe essere determinato in funzione di un termine imposto al convenuto per presentare la domanda di revoca.

19.
    Tuttavia, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam si chiede se non convenga imporre alla Hermès un termine per l'avvio di un giudizio di merito. Tale obbligo si imporrebbe se il provvedimento disposto a conclusione del procedimento sommario di cui trattasi costituisse una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP.

20.
    Al riguardo il giudice nazionale rileva che, nell'ambito del procedimento sommario come disciplinato dalla legge dei Paesi Bassi, la controparte viene citata in giudizio, le parti hanno il diritto di essere sentite e il giudice del procedimento sommario procede ad una valutazione del contenuto della causa, che formula peraltro una decisione scritta motivata e impugnabile. Inoltre, benché le parti abbiano poi lafacoltà di promuovere un giudizio di merito, esse accettano di solito di attenersi alla pronuncia conclusiva del procedimento d'urgenza nelle materie che rientrano nell'accordo TRIP.

21.
    In tale situazione il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un provvedimento di urgenza quale, per esempio, quello di cui agli artt. 289 e seguenti del codice di procedura civile, a norma del quale può richiedersi al presidente del tribunale l'adozione di un provvedimento cautelare urgente, vada

ricompreso nella nozione di misura provvisoria ai sensi dell'art. 50 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio».

Sulla competenza della Corte

22.
    I governi dei Paesi Bassi, francese e del Regno Unito hanno sostenuto che la Corte non è competente a risolvere tale questione.

23.
    Al riguardo essi fanno riferimento al punto 104 del parere 1/94 del 15 novembre 1994 (Racc. pag. I-52/67), nel quale la Corte avrebbe dichiarato che le disposizioni dell'accordo TRIP relative alle «misure da adottare per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale», quali l'art. 50, rientrano essenzialmente nella competenza degli Stati membri e non in quella della Comunità, poiché alla data della pronuncia di questo parere la Comunità non aveva esercitato la sua competenza interna in questo settore — salvo per quanto riguarda il regolamento (CEE) del Consiglio 1° dicembre 1986, n. 3842, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357, pag. 1). Secondo i governi dei Paesi Bassi, francese e del Regno Unito, poiché la Comunità non avrebbe ancora adottato altre norme di armonizzazione nel settore di cui trattasi, l'art. 50 dell'accordo TRIP non rientrerebbe nel campo di applicazione del diritto comunitario, di modo che la Corte non sarebbe competente ad interpretarlo.

24.
    Occorre tuttavia osservare che l'accordo OMC è stato concluso dalla Comunità e ratificato dai suoi Stati membri, senza che i loro rispettivi obblighi verso le altre parti contraenti fossero stati ripartiti tra di essi.

25.
    Senza che sia necessario determinare la portata degli obblighi assunti dalla Comunità stipulando l'accordo, occorre anche rilevare che, all'atto della firma, il 15 aprile 1994, dell'atto finale e dell'accordo OMC da parte della Comunità e dei suoi Stati membri, il regolamento n. 40/94 era in vigore da un mese.

26.
    Inoltre, nell'accordo TRIP, l'art. 50, n. 1, prescrive che le autorità giudiziarie degli Stati contraenti abbiano la facoltà di adottare «misure provvisorie» per tutelare gli interessi dei titolari dei diritti di marchio conferiti dalla normativa di detti Stati. Questo articolo detta, a tal fine, diverse norme di procedura che si applicano ai ricorsi miranti all'adozione di tali misure.

27.
    In forza dell'art. 99 del regolamento n. 40/94 i diritti derivanti dal marchio comunitario possono essere tutelati con l'adozione di «misure provvisorie e cautelari».

28.
    E' vero che le misure considerate da quest'ultima disposizione, nonché le relative regole di procedura sono quelle sancite dalla legge nazionale dello Stato membro interessato ai fini del marchio nazionale. Tuttavia, poiché la Comunità è parte

contraente dell'accordo TRIP e questo accordo riguarda il marchio comunitario, i tribunali di cui all'art. 99 del regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad applicare norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIP (v., per analogia, sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation, Racc. pag. I-6019, punto 9, e 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52).

29.
    Ne deriva che, in ogni caso, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIP.

30.
    A quanto precede non può essere opposto che nella fattispecie della causa a qua la controversia riguarda marchi le cui registrazioni internazionali indicano il Benelux.

31.
    Infatti, da un lato, incombe solo al giudice nazionale adito per la controversia, il quale deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare in particolare la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la sua sentenza. Di conseguenza, poiché la questione sollevata riguarda una disposizione che essa è competente ad interpretare, la Corte è tenuta in via di principio a statuire (v., in tal senso, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-197/88 e C-187/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punti 34 e 35, e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punti 19 e 20).

32.
    D'altra parte, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto internazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28, e causa C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 34). Nella fattispecie, come è stato sopra rilevato al punto 28, l'art. 50 dell'accordo TRIP si applica ai marchi comunitari così come ai marchi nazionali.

33.
    Ne deriva che la Corte è competente a statuire sulla questione ad essa sottoposta.

Sulla questione pregiudiziale

34.
    Con la sua questione il giudice nazionale chiede se debba essere considerata «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP un provvedimento diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio e che viene adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti elementi:

—    il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in ragione dell'urgenza»;

—    la controparte viene citata e, se compare, viene sentita;

—    la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza, del contenuto della causa;

—    detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione e,

—    benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione «definitiva» della loro controversia.

35.
    In via preliminare occorre sottolineare che, anche se sono stati dedotti argomenti sulla questione dell'effetto diretto dell'art. 50 dell'accordo TRIP, la Corte non è chiamata a pronunciarsi su tale questione, ma solo a risolvere la questione di interpretazione ad essa sottoposta dal giudice nazionale, affinché quest'ultimo sia in grado di interpretare le norme processuali olandesi alla luce delle disposizioni di detto articolo.

36.
    In base alla sua formulazione, l'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIP riguarda in particolare misure «immediate ed efficaci» che hanno per oggetto di «impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale».

37.
    Un provvedimento quale l'ingiunzione emessa dal giudice nazionale nella causa a qua risponde a questa definizione. Infatti, avendo lo scopo di far cessare una violazione dei diritti derivanti da un marchio, essa è esplicitamente qualificata, in diritto nazionale, come «misura provvisoria immediata» ed è adottata «in ragione dell'urgenza».

38.
    Inoltre è pacifico che le parti hanno il diritto, indipendentemente dal se ne facciano uso o meno, di promuovere, in seguito all'adozione del provvedimento di cui trattasi, un giudizio di merito, e quindi questo provvedimento non è concepito come giuridicamente definitivo.

39.
    La conclusione secondo cui una misura quale l'ingiunzione emessa dal giudice nazionale costituisce una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP non può essere messa in discussione dagli altri elementi che la caratterizzano.

40.
    Innanzi tutto, per quanto riguarda il fatto che la controparte viene citata e può essere sentita, occorre rilevare che l'art. 50, n. 2, dell'accordo TRIP prevede la

possibilità, «nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità», di ordinare le misure provvisorie «inaudita altera parte» e che il n. 4 prescrivere in tal caso procedure particolari. Se queste disposizioni consentono, nei casi in cui ciò è opportuno, l'adozione di misure provvisorie senza sentire la controparte, ciò non può significare che solo le misure adottate in tal modo possono essere considerate provvisorie ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP. Risulta per contro dalle citate disposizioni che, in tutti gli altri casi, le misure provvisorie vengono adottate con il rito contraddittorio.

41.
    In secondo luogo, il fatto che la decisione del giudice dell'urgenza sia adottata in forma scritta e sia motivata non impedisce di qualificarla «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP, in quanto questa norma non prescrive regole in ordine alla forma della decisione che contiene tale misura.

42.
    In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 50 dell'accordo TRIP non risulta che le misure considerate da questo articolo debbano essere adottate senza una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza, degli elementi della controversia. Anzi, il n. 3 di questa disposizione, in base al quale le autorità giudiziarie hanno la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova che possa dimostrare, con sufficiente certezza, che è stato violato il suo diritto o che questa violazione è imminente, comporta che le «misure provvisorie» risultino, quanto meno in una certa misura, da tale valutazione.

43.
    In quarto luogo, per quanto riguarda il fatto che un provvedimento quale quello di cui trattasi nella causa dinanzi al giudice nazionale può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione, occorre rilevare che, anche se l'art. 50, n. 4, dell'accordo TRIP prevede esplicitamente la possibilità di un ricorso per «riesame» quando la misura provvisoria è stata adottata inaudita altera parte, nessuna disposizione di questo articolo esclude che, in generale, le «misure provvisorie» possano essere impugnate.

44.
    Infine l'eventuale volontà delle parti di accettare la decisione emessa in esito al procedimento sommario come una soluzione «definitiva» della loro controversia non può modificare la natura giuridica di un provvedimento qualificato come «provvisorio» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP.

45.
    Occorre quindi risolvere la questione posta nel senso che dev'essere considerata «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP un provvedimento diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio e che viene adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti elementi:

—    il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in ragione dell'urgenza»,

—    la controparte viene citata e, se compare, viene sentita,

—    la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza, del contenuto della causa,

—    detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione e,

—    benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione «definitiva» della loro controversia.

Sulle spese

46.
    Le spese sostenute dai governi olandese, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con decisione 1° febbraio 1996, dichiara:

Dev'essere considerata come una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all'allegato I C dell'Accordo che istituisce un'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, un provvedimento diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio e che viene adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti elementi:

—    il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in ragione dell'urgenza»,

—    la controparte viene citata e, se compare, viene sentita,

—    la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza, del contenuto della causa,

—    detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione e,

—    benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione «definitiva» della loro controversia.

Rodríguez Iglesias        Gulmann        Ragnemalm
Wathelet

Mancini            Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward
Puissochet

Hirsch

Jann
Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 1998.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: l'olandese.