SENTENZA DELLA CORTE
16 giugno 1998 (1)
«Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
Accordo TRIP Art. 177 del Trattato Competenza della Corte Art. 50
dell'accordo TRIP Provvedimenti provvisori»
Nel procedimento C-53/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam,
nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hermès International (società in accomandita per azioni)
e
FHT Marketing Choice BV,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura nell'allegato
I C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato
a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del
Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho
de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Hermès International (società in accomandita per azioni), dall'avv.
L. van Bunnen, del foro di Bruxelles;
per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la
direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor G.
Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità
di agenti;
per il governo del Regno Unito, dalla signora S.R. Ridley, del Treasury
Solicitor's Department, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P.J. Kuyper,
consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità
di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Hermès International (società in accomandita per
azioni), rappresentata dall'avv. L. van Bunnen, del governo dei Paesi Bassi,
rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il
ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese,
rappresentato dal signor G. Mignot, del governo del Regno Unito, rappresentato
dal signor J. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito
dall'avv. R. Plender, QC, del Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal
signor G. Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e della
Commissione, rappresentata dai signori P.J. Kuyper e B.J. Drijber, all'udienza del
27 maggio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 1° febbraio 1996, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio seguente,
l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, ai sensi
dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione
dell'art. 50, n. 6, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIP»), che figura nell'allegato
I C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in
prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie
di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU
L 336, pag. 1).
- 2.
- Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la Hermès
International, società in accomandita per azioni di diritto francese (in prosieguo:
la «Hermès»), e la FHT Marketing Choice BV (in prosieguo: la «FHT»), società
di diritto olandese, relativamente a diritti di marchio di cui la Hermès è titolare.
Ambito normativo
- 3.
- L'art. 99 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), intitolato «Misure provvisorie e
cautelari», al n. 1 prevede:
«I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi comunitari,
possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio comunitario o ad
una domanda di marchio comunitario, l'applicazione delle misure provvisorie e
cautelari, che sono previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio
nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere
nel merito è riconosciuta ad un tribunale dei marchi comunitari di un altro Stato
membro».
- 4.
- In conformità al suo art. 143, n. 1, questo regolamento è entrato in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Pubblicato il 14 gennaio 1994, il regolamento è quindi entrato
in vigore il 15 marzo 1994.
- 5.
- L'art. 1 della decisione 94/800 recita:
«Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua
competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:
l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché
gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».
- 6.
- L'art. 50 dell'accordo TRIP così dispone:
«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate
ed efficaci:
a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà
intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti
commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati,
immediatamente dopo lo sdoganamento;
b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta
violazione.
2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita
altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un
ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando
esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.
3. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire
qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un
sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione
di tale diritto è in atto o imminente, nonché per ordinare all'attore di costituire una
cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a
impedire abusi.
4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte,
le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione
delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo
su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole
dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
(...)
6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi
1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere
efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non
viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità
giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in
assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni
lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più
lungo.
(...)».
- 7.
- L'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay round (in prosieguo: l'«atto finale») e, con riserva di conclusione,
l'accordo OMC sono stati firmati a Marrakech il 15 aprile 1994 dai rappresentanti
della Comunità e degli Stati membri.
- 8.
- L'art. 289, n. 1, del codice di procedura civile dei Paesi Bassi (in prosieguo: il
«codice») dispone quanto segue:
«In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura provvisoria
immediata si impone in ragione dell'urgenza, la domanda può essere introdotta a
un'udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni feriali fissati a tale scopo».
- 9.
- Per tale ipotesi l'art. 290, n. 2, del codice stabilisce che le parti possono comparire
volontariamente davanti al presidente in sede di procedimento sommario e che in
tal caso il richiedente dev'essere rappresentato all'udienza da un avvocato, mentre
il resistente può comparire personalmente o essere rappresentato da un avvocato.
- 10.
- Ai sensi dell'art. 292 del codice, il provvedimento d'urgenza adottato dal presidente
non pregiudica il giudizio di merito.
- 11.
- Infine, in forza dell'art. 295 del codice, l'ordinanza emessa in procedimento
sommario può essere impugnata dinanzi al Gerechtshof entro due settimane dalla
pronuncia.
La causa dinanzi al giudice nazionale
- 12.
- La Hermès, in forza delle registrazioni internazionali R 196 756 e R 199 735 con
riferimento al Benelux, è titolare del marchio nominativo «Hermès» nonché del
marchio nominativo e figurativo «Hermès».
- 13.
- La Hermès appone questi marchi in particolare su cravatte che mette in vendita
mediante un sistema di distribuzione selettiva. Nei Paesi Bassi le cravatte Hermès
sono vendute dalla società Galerie & Faïence BV e dalla boutique le Duc, stabilite
rispettivamente a Scheveningen e a Zeist.
- 14.
- Il 21 dicembre 1995 la Hermès, ritenendo che la FHT commercializzasse copie di
sue cravatte, ha fatto effettuare, su autorizzazione del presidente
dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, un sequestro di dieci cravatte
detenute dalla FHT stessa e un sequestro cautelare di 453 cravatte detenute dalla
società PTT Post BV, a carico della FHT.
- 15.
- Con atto 2 gennaio 1996, la Hermès ha quindi adito il presidente
dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nell'ambito di un procedimento
sommario, affinché fosse ingiunto alla FHT di porre fine alla violazione dei diritti
d'autore e del marchio di cui essa è titolare. La Hermès ha anche chiesto che
fossero adottati tutti i provvedimenti necessari perché l'infrazione cessasse
definitivamente.
- 16.
- Nell'ordinanza di rinvio il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam
ha ritenuto che l'ipotesi che le cravatte sequestrate su domanda della Hermès
erano contraffazioni fosse plausibile e che la FHT non potesse ragionevolmente
sostenere di aver agito in buona fede. Egli ha quindi accolto la domanda della
Hermès e ha ordinato alla FHT di porre fine immediatamente e per il futuro a
qualsiasi violazione dei diritti esclusivi d'autore e di marchio della Hermès.
- 17.
- Nell'ambito dello stesso ricorso la Hermès ha inoltre chiesto al presidente
dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam di fissare, da un lato un termine di
tre mesi per la presentazione da parte della FHT di una domanda di revoca di
queste misure provvisorie ai sensi dell'art. 50, n. 6, a decorrere dal giorno della
notifica della decisione nel procedimento sommario e, dall'altro, un termine di
quattordici giorni per l'avvio da parte della Hermès di un giudizio di merito, a
decorrere dall'eventuale instaurazione da parte della FHT di tale procedimento.
- 18.
- Il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ritiene che quest'ultima
domanda non possa essere accolta poiché l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIP non
assoggetta ad alcun limite di tempo il diritto del convenuto di chiedere la revoca
delle misure provvisorie. A suo parere questa disposizione mira anzi a consentire
al convenuto di chiedere, in ogni momento fino alla pronuncia della sentenza nel
merito, la revoca di una misura provvisoria. Di conseguenza, il termine considerato
in tale disposizione per l'avvio del giudizio di merito non potrebbe essere
determinato in funzione di un termine imposto al convenuto per presentare la
domanda di revoca.
- 19.
- Tuttavia, il presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam si chiede se
non convenga imporre alla Hermès un termine per l'avvio di un giudizio di merito.
Tale obbligo si imporrebbe se il provvedimento disposto a conclusione del
procedimento sommario di cui trattasi costituisse una «misura provvisoria» ai sensi
dell'art. 50 dell'accordo TRIP.
- 20.
- Al riguardo il giudice nazionale rileva che, nell'ambito del procedimento sommario
come disciplinato dalla legge dei Paesi Bassi, la controparte viene citata in giudizio,
le parti hanno il diritto di essere sentite e il giudice del procedimento sommario
procede ad una valutazione del contenuto della causa, che formula peraltro una
decisione scritta motivata e impugnabile. Inoltre, benché le parti abbiano poi lafacoltà di promuovere un giudizio di merito, esse accettano di solito di attenersi alla
pronuncia conclusiva del procedimento d'urgenza nelle materie che rientrano
nell'accordo TRIP.
- 21.
- In tale situazione il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un provvedimento di urgenza quale, per esempio, quello di cui agli artt. 289
e seguenti del codice di procedura civile, a norma del quale può richiedersi al
presidente del tribunale l'adozione di un provvedimento cautelare urgente, vada
ricompreso nella nozione di misura provvisoria ai sensi dell'art. 50 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio».
Sulla competenza della Corte
- 22.
- I governi dei Paesi Bassi, francese e del Regno Unito hanno sostenuto che la Corte
non è competente a risolvere tale questione.
- 23.
- Al riguardo essi fanno riferimento al punto 104 del parere 1/94 del 15 novembre
1994 (Racc. pag. I-52/67), nel quale la Corte avrebbe dichiarato che le disposizioni
dell'accordo TRIP relative alle «misure da adottare per garantire una tutela
efficace dei diritti di proprietà intellettuale», quali l'art. 50, rientrano
essenzialmente nella competenza degli Stati membri e non in quella della
Comunità, poiché alla data della pronuncia di questo parere la Comunità non
aveva esercitato la sua competenza interna in questo settore salvo per quanto
riguarda il regolamento (CEE) del Consiglio 1° dicembre 1986, n. 3842, che fissa
misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L
357, pag. 1). Secondo i governi dei Paesi Bassi, francese e del Regno Unito, poiché
la Comunità non avrebbe ancora adottato altre norme di armonizzazione nel
settore di cui trattasi, l'art. 50 dell'accordo TRIP non rientrerebbe nel campo di
applicazione del diritto comunitario, di modo che la Corte non sarebbe competente
ad interpretarlo.
- 24.
- Occorre tuttavia osservare che l'accordo OMC è stato concluso dalla Comunità e
ratificato dai suoi Stati membri, senza che i loro rispettivi obblighi verso le altre
parti contraenti fossero stati ripartiti tra di essi.
- 25.
- Senza che sia necessario determinare la portata degli obblighi assunti dalla
Comunità stipulando l'accordo, occorre anche rilevare che, all'atto della firma, il
15 aprile 1994, dell'atto finale e dell'accordo OMC da parte della Comunità e dei
suoi Stati membri, il regolamento n. 40/94 era in vigore da un mese.
- 26.
- Inoltre, nell'accordo TRIP, l'art. 50, n. 1, prescrive che le autorità giudiziarie degli
Stati contraenti abbiano la facoltà di adottare «misure provvisorie» per tutelare gli
interessi dei titolari dei diritti di marchio conferiti dalla normativa di detti Stati.
Questo articolo detta, a tal fine, diverse norme di procedura che si applicano ai
ricorsi miranti all'adozione di tali misure.
- 27.
- In forza dell'art. 99 del regolamento n. 40/94 i diritti derivanti dal marchio
comunitario possono essere tutelati con l'adozione di «misure provvisorie e
cautelari».
- 28.
- E' vero che le misure considerate da quest'ultima disposizione, nonché le relative
regole di procedura sono quelle sancite dalla legge nazionale dello Stato membro
interessato ai fini del marchio nazionale. Tuttavia, poiché la Comunità è parte
contraente dell'accordo TRIP e questo accordo riguarda il marchio comunitario,
i tribunali di cui all'art. 99 del regolamento n. 40/94, quando sono chiamati ad
applicare norme nazionali al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei
diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo, nella misura del
possibile, alla luce della lettera e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIP (v., per
analogia, sentenze 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation,
Racc. pag. I-6019, punto 9, e 10 settembre 1996, causa C-61/94,
Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 52).
- 29.
- Ne deriva che, in ogni caso, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50
dell'accordo TRIP.
- 30.
- A quanto precede non può essere opposto che nella fattispecie della causa a qua
la controversia riguarda marchi le cui registrazioni internazionali indicano il
Benelux.
- 31.
- Infatti, da un lato, incombe solo al giudice nazionale adito per la controversia, il
quale deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare
in particolare la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
emettere la sua sentenza. Di conseguenza, poiché la questione sollevata riguarda
una disposizione che essa è competente ad interpretare, la Corte è tenuta in via di
principio a statuire (v., in tal senso, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-197/88 e C-187/89, Dzodzi, Racc. pag. I-3763, punti 34 e 35, e 8 novembre 1990,
causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher, Racc. pag. I-4003, punti 19 e 20).
- 32.
- D'altra parte, quando una disposizione trova applicazione sia per situazioni che
rientrano nel diritto internazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto
comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future
divergenze di interpretazione, questa disposizione riceva un'interpretazione
uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui essa verrà applicata (v., in tal senso,
sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I-4291, punto 28, e causa
C-28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 34). Nella fattispecie, come è stato
sopra rilevato al punto 28, l'art. 50 dell'accordo TRIP si applica ai marchi
comunitari così come ai marchi nazionali.
- 33.
- Ne deriva che la Corte è competente a statuire sulla questione ad essa sottoposta.
Sulla questione pregiudiziale
- 34.
- Con la sua questione il giudice nazionale chiede se debba essere considerata
«misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP un provvedimento
diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio e che viene
adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti elementi:
il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura
provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in
ragione dell'urgenza»;
la controparte viene citata e, se compare, viene sentita;
la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta
e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza,
del contenuto della causa;
detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione
e,
benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la
decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione
«definitiva» della loro controversia.
- 35.
- In via preliminare occorre sottolineare che, anche se sono stati dedotti argomenti
sulla questione dell'effetto diretto dell'art. 50 dell'accordo TRIP, la Corte non è
chiamata a pronunciarsi su tale questione, ma solo a risolvere la questione di
interpretazione ad essa sottoposta dal giudice nazionale, affinché quest'ultimo sia
in grado di interpretare le norme processuali olandesi alla luce delle disposizioni
di detto articolo.
- 36.
- In base alla sua formulazione, l'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIP riguarda in
particolare misure «immediate ed efficaci» che hanno per oggetto di «impedire che
abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale».
- 37.
- Un provvedimento quale l'ingiunzione emessa dal giudice nazionale nella causa a
qua risponde a questa definizione. Infatti, avendo lo scopo di far cessare una
violazione dei diritti derivanti da un marchio, essa è esplicitamente qualificata, in
diritto nazionale, come «misura provvisoria immediata» ed è adottata «in ragione
dell'urgenza».
- 38.
- Inoltre è pacifico che le parti hanno il diritto, indipendentemente dal se ne facciano
uso o meno, di promuovere, in seguito all'adozione del provvedimento di cui
trattasi, un giudizio di merito, e quindi questo provvedimento non è concepito come
giuridicamente definitivo.
- 39.
- La conclusione secondo cui una misura quale l'ingiunzione emessa dal giudice
nazionale costituisce una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo
TRIP non può essere messa in discussione dagli altri elementi che la caratterizzano.
- 40.
- Innanzi tutto, per quanto riguarda il fatto che la controparte viene citata e può
essere sentita, occorre rilevare che l'art. 50, n. 2, dell'accordo TRIP prevede la
possibilità, «nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità», di ordinare le misure
provvisorie «inaudita altera parte» e che il n. 4 prescrivere in tal caso procedure
particolari. Se queste disposizioni consentono, nei casi in cui ciò è opportuno,
l'adozione di misure provvisorie senza sentire la controparte, ciò non può
significare che solo le misure adottate in tal modo possono essere considerate
provvisorie ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP. Risulta per contro dalle citate
disposizioni che, in tutti gli altri casi, le misure provvisorie vengono adottate con
il rito contraddittorio.
- 41.
- In secondo luogo, il fatto che la decisione del giudice dell'urgenza sia adottata in
forma scritta e sia motivata non impedisce di qualificarla «misura provvisoria» ai
sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP, in quanto questa norma non prescrive regole
in ordine alla forma della decisione che contiene tale misura.
- 42.
- In terzo luogo, dalla formulazione dell'art. 50 dell'accordo TRIP non risulta che le
misure considerate da questo articolo debbano essere adottate senza una
valutazione, da parte del giudice dell'urgenza, degli elementi della controversia.
Anzi, il n. 3 di questa disposizione, in base al quale le autorità giudiziarie hanno la
facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova che possa
dimostrare, con sufficiente certezza, che è stato violato il suo diritto o che questa
violazione è imminente, comporta che le «misure provvisorie» risultino, quanto
meno in una certa misura, da tale valutazione.
- 43.
- In quarto luogo, per quanto riguarda il fatto che un provvedimento quale quello
di cui trattasi nella causa dinanzi al giudice nazionale può costituire oggetto di un
procedimento d'impugnazione, occorre rilevare che, anche se l'art. 50, n. 4,
dell'accordo TRIP prevede esplicitamente la possibilità di un ricorso per «riesame»
quando la misura provvisoria è stata adottata inaudita altera parte, nessuna
disposizione di questo articolo esclude che, in generale, le «misure provvisorie»
possano essere impugnate.
- 44.
- Infine l'eventuale volontà delle parti di accettare la decisione emessa in esito al
procedimento sommario come una soluzione «definitiva» della loro controversia
non può modificare la natura giuridica di un provvedimento qualificato come
«provvisorio» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP.
- 45.
- Occorre quindi risolvere la questione posta nel senso che dev'essere considerata
«misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIP un provvedimento
diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio e che viene
adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti elementi:
il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura
provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in
ragione dell'urgenza»,
la controparte viene citata e, se compare, viene sentita,
la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta
e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza,
del contenuto della causa,
detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione
e,
benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la
decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione
«definitiva» della loro controversia.
Sulle spese
- 46.
- Le spese sostenute dai governi olandese, francese e del Regno Unito, nonché dalla
Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arrondissementsrechtbank di
Amsterdam con decisione 1° febbraio 1996, dichiara:
Dev'essere considerata come una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio, che figura all'allegato I C dell'Accordo che istituisce un'Organizzazione
mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua
competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, un
provvedimento diretto a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio
e che viene adottato nell'ambito di un procedimento caratterizzato dai seguenti
elementi:
il provvedimento è qualificato, in diritto nazionale, come «misura
provvisoria immediata» e la sua adozione deve rendersi necessaria «in
ragione dell'urgenza»,
la controparte viene citata e, se compare, viene sentita,
la decisione sull'adozione del provvedimento viene emessa, in forma scritta
e motivata, in seguito ad una valutazione, da parte del giudice dell'urgenza,
del contenuto della causa,
detta decisione può costituire oggetto di un procedimento d'impugnazione
e,
benché le parti possano sempre promuovere un giudizio di merito, la
decisione è molto spesso accettata dalle stesse come una soluzione
«definitiva» della loro controversia.
Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Wathelet
Mancini Moitinho de Almeida Kapteyn
Murray Edward
Puissochet
Hirsch Jann
Sevón
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias