CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER
presentate il 14 febbraio 2006 1(1)
Causa C‑169/05
Uradex SCRL
contro
Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD)
e
Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio)
«Diritti d’autore e diritti connessi – Diffusione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Interpretazione dell’articolo 9, n. 2 – Gestione collettiva – Attribuzioni della società di gestione collettiva – Inclusione del potere di autorizzare o di negare la ritrasmissione»
I – Introduzione
1. Nella radiodiffusione via cavo, la direttiva del Consiglio 93/83/CEE (2) impone la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (3), al fine di semplificarne l’esercizio e di garantire la certezza del diritto. All’uopo l’art. 9, n. 2, elenca i criteri per identificare la società cui si affida tale compito allorché i titolari non hanno proceduto ad un’attribuzione specifica.
2. La Cour de cassation del Belgio nutre dubbi in ordine alla portata dell’incarico in quest’ultima ipotesi; ritiene non sia chiaro se esso si limiti all’amministrazione degli interessi economici dei rappresentati o se comprenda altresì il potere di autorizzare o di negare la comunicazione della creazione protetta.
3. Nella causa principale si aggiunge la particolarità consistente nel fatto che vi si discute sul diritto allo sfruttamento audiovisivo delle prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori, diritto che, in forza della legge belga che illustrerò più avanti, si presume ceduto ai produttori, ragion per cui si chiede se, ai sensi della direttiva 93/83, le facoltà inerenti a tale diritto debbano anch’esse essere esercitate in forma collettiva.
II – Contesto normativo
A – Il diritto comunitario
4. Come ho già indicato, la direttiva 93/83 è volta a garantire la certezza del diritto nell’ambito dei diritti d’autore e dei diritti ad essi connessi nel settore della radiodiffusione all’interno della Comunità, in particolare via satellite e via cavo (4), superando certe disparità esistenti nelle legislazioni nazionali (quinto e ottavo ‘considerando’). L’assenza di armonizzazione legislativa impedisce agli operatori di esser certi di aver acquisito effettivamente tutti i diritti oggetto del contratto, ragion per cui viene delineato un regime basato sul principio della cessione contrattuale e dell’uso collettivo delle facoltà inerenti alla proprietà intellettuale (‘considerando’ decimo, ventisettesimo e ventottesimo).
5. L’art. 1, n. 3, della direttiva definisce la «ritrasmissione via cavo» come «la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».
6. Il capo III, intitolato «Ritrasmissione via cavo», inizia con l’art. 8, il cui n. 1 impone agli Stati membri di controllare che sul proprio territorio la comunicazione con questo sistema di comunicazione proveniente da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, per mezzo di contratti individuali o collettivi con le imprese del settore.
7. In sintonia con i propositi indicati nel preambolo della direttiva, l’art. 9, n. 1, assoggetta l’esercizio della prerogativa «dei titolari [di diritti] d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo» all’intermediazione di una «società di gestione collettiva», intendendosi con quest’ultimo termine, ai sensi dell’art. 1, n. 4, «una società che gestisce o amministra il diritto d’autore o i diritti connessi al diritto d’autore quale unica attività o una delle principali attività».
8. Ai sensi dell’art. 9, n. 2, se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera «incaricata» (5) di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Qualora esista più di una società di gestione collettiva, il titolare è libero di scegliere quella che desidera. «Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti (…)».
9. L’art. 10 esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 9 i diritti degli organismi di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti competano loro direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi dagli autori o dai titolari di diritti connessi.
B – La normativa belga
10. L’art. 51 della legge 30 giugno 1994 (6) sancisce il diritto esclusivo degli autori e dei titolari di diritti connessi di autorizzare la divulgazione via cavo delle proprie opere. L’art. 36, primo comma, stabilisce la presunzione che, salvo diverso accordo, gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto al produttore il diritto esclusivo di sfruttamento audiovisivo della loro prestazione.
11. I primi due paragrafi dell’art. 53 traspongono letteralmente in diritto belga l’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva.
III – Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
12. La Uradex SCRL, società che gestisce i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ha chiesto al Tribunal de première instance di Bruxelles l’adozione di provvedimenti provvisori contro l’«Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution» (in prosieguo: la «RTD») e la «Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision» (in prosieguo: la «Brutele»), per aver ritrasmesso via cavo senza licenza da parte sua.
13. A seguito del rigetto della sua domanda, essa ha interposto appello, parzialmente accolto dalla Cour d’appel di Bruxelles con sentenza 25 giugno 1998, la quale ha dichiarato che, per ogni tipo di servizi, le società di gestione collettiva dispongono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione via cavo, sempre che siano state incaricate della gestione dei relativi diritti, mentre, ove i diritti non siano stati loro attribuiti, la loro funzione si limita a percepire la retribuzione e a rimetterla al titolare, atteso il carattere essenzialmente fiduciario del loro incarico.
14. In materia di prodotti audiovisivi – così continua la sentenza della Cour d’appel – la potestà di cui trattasi compete a un organismo di questo tipo solo se gli artisti interpreti ed esecutori continuano ad essere titolari dei diritti. Poiché, nei confronti dei menzionati creatori, l’art. 36, n. 1, della legge 30 giugno 1994 presume la cessione dei rispettivi diritti di sfruttamento a beneficio del produttore, la Uradex non può gestirli, salvo che dimostri l’esistenza di contratti che facciano venir meno la detta presunzione, o che provi di agire a nome dei produttori stessi, circostanza questa che non ricorre nella fattispecie.
15. Sulla scorta di questa motivazione, la Cour d’appel ha condannato la Brutele per aver trasmesso, senza autorizzazione da parte della Uradex, opere non audiovisive degli artisti interpreti ed esecutori che quest’ultima espressamente rappresentava, respingendo la domanda quanto agli altri.
16. La Uradex ha proposto ricorso in cassazione, affermando che dall’art. 53 della legge belga – e, perciò, dall’art. 9 della direttiva – si deduce che, quando non vi sia un incarico esplicito, la società considerata incaricata ha anche la facoltà di decidere in ordine alla commercializzazione dei diritti, essendo irrilevante, per quanto riguarda le prestazioni radiofoniche o televisive, che essi siano stati trasferiti a terzi.
17. Visti i termini del dibattito, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 9, n. 2, della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non ha affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, essendo incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
18. Hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia le parti in lite nella causa principale, la Commissione e i governi svedese e italiano.
19. All’udienza, svoltasi il 19 gennaio 2006, sono comparsi per presentare osservazioni orali la Commissione nonché i rappresentanti della Uradex, della RTD e della Brutele.
V – Analisi della questione pregiudiziale
A – L’esercizio dei diritti d’autore e dei diritti connessi
20. Tali diritti, tradizionalmente accomunati sotto la denominazione di «proprietà intellettuale» (7), si caratterizzano per il fatto di attribuire al creatore di un’opera dell’ingegno il potere sovrano di disporre in ordine al suo sfruttamento (8), che integra il contenuto morale del diritto, cui si aggiunge quello patrimoniale, consistente nella riscossione di una retribuzione per il suo utilizzo (9).
21. Salvo diverso accordo, chi intenda servirsi di un’opera protetta per diffonderla al pubblico deve ottenere la relativa autorizzazione dal titolare, mediante un contratto di licenza, esclusiva oppure no, che autorizzi uno, diversi o tutti i tipi immaginabili di utilizzazione. Tradizionalmente, pertanto, questi diritti si fanno valere in maniera individuale.
22. Ciò nonostante, e malgrado il loro aspetto marcatamente personale, fin da epoca risalente tali diritti si esercitano in gruppo, mediante «società di autori» o, secondo la terminologia più recente, «società di gestione collettiva». Questo tipo di sfruttamento si è generalizzato in quelle situazioni in cui un’amministrazione separata risulterebbe impensabile per il numero e le eventuali modalità di ripetizione, e ai titolari viene corrisposta una retribuzione.
23. Il modello di gestione condivisa, che è stato trasposto ai diritti connessi o affini, tra i quali si annoverano i diritti degli artisti interpreti ed esecutori (10), in merito ai quali si discute nella causa principale, è volto a far sì che gli artisti possano controllare la traiettoria dei propri prodotti, cosa non sempre praticabile separatamente. La società di gestione dirige, supervisiona, riscuote e ripartisce la retribuzione dei diritti per un gruppo.
24. L’ordinamento comunitario non poteva voltare le spalle a questo settore. La sua importanza economica (11) incide sulla costruzione di un mercato unico (12) stimolando gli investimenti, la crescita e l’occupazione; inoltre, la sua tutela risponde ad altre funzioni, quali quella di stimolare la creatività, la diversità e le identità culturali, che sono non solo obiettivo, ma anche strumento per lo sviluppo dell’Europa.
25. Entrambi gli aspetti affiorano nel patrimonio giuridico della Comunità in materia.
B – Le due tappe nell’armonizzazione comunitaria della proprietà intellettuale
26. È stata sottolineato (13) lo stretto vincolo esistente, da tempo immemorabile, tra i diritti d’autore, il cui riconoscimento deve molto all’invenzione della stampa (14), e il progresso tecnico. Questo nesso emerge altresì dal processo comunitario di omogeneizzazione, favorito dalle successive rivoluzioni tecnologiche (15) della cosiddetta «società dell’informazione», processo nell’ambito del quale si distinguono due fasi (16).
27. La prima fase, intrapresa negli anni novanta del secolo passato e avviata dal «Libro verde sul diritto d’autore e le sfide tecnologiche» (17), comprende cinque direttive, tra le quali quella oggetto della presente questione pregiudiziale (18), che intendono reagire all’impatto della televisione (19), tanto via cavo quanto via satellite, e a quello dell’ininterrotto sviluppo informatico (20).
28. La seconda fase si è aperta con la già citata direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, propiziata dai progressi nella tecnologia digitale e nei sistema interattivi. Ha fatto seguito la direttiva 2001/84/CE, che si occupa del diritto dell’artista di partecipare ai proventi della vendita delle sue opere (21). Questo periodo si conclude, per il momento, con la direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (22).
29. I due aspetti (quello economico e quello dell’innovazione) che interessano il diritto comunitario dei diritti d’autore sono entrambi presenti nell’evoluzione sopra descritta. Mentre il primo gruppo di direttive risponde alla necessità di rimuovere gli ostacoli incontrati dall’industria e dalla libera circolazione di beni e servizi a causa di una dimensione strettamente domestica di tali diritti (23), le direttive del secondo gruppo sono piuttosto dirette a concedere una tutela coordinata al creatore dell’opera dell’ingegno (24).
C – La direttiva 93/83
30. La direttiva 93/83 si inserisce nello stadio iniziale per affrontare, dal punto di vista della proprietà intellettuale, le conseguenze delle trasmissioni televisive transfrontaliere, via satellite o via cavo (25).
31. Questa seconda modalità suscitava l’incertezza tra gli operatori che si limitavano a divulgare simultaneamente, tra vari paesi, senza modifiche, programmi televisivi con un contenuto predeterminato. Esigere il consenso di tutti e di ciascuno dei titolari dei diritti in questione risultava assolutamente impossibile. Inoltre, in un contesto transfrontaliero, tale soluzione presupponeva che si chiedesse l’autorizzazione in forza di sistemi nazionali diversi. In tali condizioni, il mantenimento di un regime di autorizzazione individuale poteva diventare un serio ostacolo al buon funzionamento del mercato interno della radiodiffusione.
32. Si trattava dunque di identificare una normativa conformemente alla quale gli organismi intervenienti nel processo di comunicazione dovessero munirsi del consenso dei titolari di diritti sulle opere con cui intendevano commerciare, versando le corrispondenti remunerazioni. In altre parole l’obiettivo risiedeva, come emerge dal preambolo della direttiva, nell’eliminare l’incertezza giuridica determinata dalle divergenze esistenti tra le normative nazionali sui diritti d’autore, tutelando questi diritti in materia armonizzata su base convenzionale(26).
33. Sul punto vi erano due opzioni: le licenze obbligatorie (27) o la gestione collettiva (28); il legislatore comunitario ha preferito la seconda, più rispettosa dei diritti dei creatori. Questa modalità di utilizzazione pregiudicava in misura minore l’autonomia del dominus e perseguiva il raggiungimento di un equilibrio tra l’esercizio dei diritti esclusivi e il legittimo affidamento della società distributrice, che doveva poter essere certa di aver acquisito tutti i diritti compresi nella trasmissione (29).
34. Pertanto, la direttiva salvaguarda i diritti d’autore e i diritti connessi mediante contratti tra i titolari e le imprese audiovisive (art. 8), imponendo sempre la gestione condivisa (art. 9, n. 1). Inoltre, lo scrupolo di prevenire lacune giustifica l’art. 9, n. 2, che assegna alla società pertinente la gestione dei diritti dei non membri, garantendo all’operatore tutto il repertorio.
35. Premessi questi chiarimenti, si può passare ad analizzare il nodo gordiano dell’attuale rinvio pregiudiziale, volto ad accertare se, in un simile contesto, il potere di rappresentanza della società di gestione ricomprenda le facoltà inerenti alla proprietà intellettuale, ivi inclusa quella di tollerare la ritrasmissione, o si limiti agli aspetti puramente economici.
D – La portata della gestione collettiva rispetto ai titolari non aderenti
36. Ritengo che abbiano ragione coloro che, come la Commissione, il governo svedese, il governo italiano e la Uradex, sostengono che l’incarico affidato per legge si estende altresì al potere di autorizzare la comunicazione. Se così non fosse, la finalità della norma ne risulterebbe frustrata.
37. Se, infatti, la preoccupazione principale della direttiva 93/83 consiste nell’evitare che le attività dei cablodistributori siano bloccate dalle difficoltà connesse alla contrattazione indipendente dei diritti, garantendo nel contempo ai titolari una equa retribuzione, pare irrinunciabile che l’attribuzione di poteri ricomprenda la decisione di tollerare l’utilizzo dell’opera intellettuale. Diversi argomenti militano in questo senso.
38. Anzitutto, l’unico modo per verificare che una società dispone di tutte le opere contenute in un programma consiste nel presumere che i titolari, espressamente o tacitamente, acconsentano alla relativa divulgazione, postulato valido laddove si interpreti l’art. 9, n. 2, della direttiva nel senso che esso attribuisce alla società incaricata gli interessi di cui trattasi, senza eccezioni, a cominciare dall’interesse primario, vale a dire l’utilizzo del bene immateriale oggetto di proprietà.
39. È quanto si desume dalla struttura e dal tenore della disposizione. Il n. 1 della stessa sancisce il principio dell’amministrazione raggruppata, nel senso che il diritto di «concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo [può] essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva», mentre il n. 2 elenca i criteri per individuare tale società, la quale è incaricata di svolgere il detto compito nei confronti dei titolari che non abbiano effettuato un’esplicita opzione (30), i quali per il resto godono, su un piano di parità con coloro che abbiano effettuato la scelta, dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo tra la società audiovisiva e la società di gestione. Non vi è altra configurazione possibile se si vuole che l’impresa televisiva rispetti i diritti in gioco.
40. In altre parole, l’art. 9, n. 1, dimostra che la gestione collettiva obbligatoria non si riduce agli aspetti pecuniari e che, come sottolineano i governi svedese e italiano, la nozione di «diritti» cui al n. 2 non ha un senso diverso da quello assegnatole dal n. 1 della stessa disposizione.
41. Sarebbe d’altronde paradossale ammettere l’incarico tacito per quanto attiene alla retribuzione economica, e rifiutarlo invece proprio per quanto riguarda il suo «prius»: l’approvazione della comunicazione della quale la controprestazione costituisce la retribuzione.
42. Infine, se i titolari che non si siano affidati ad una società in particolare potessero opporsi separatamente a una programmazione televisiva via cavo, adducendo motivi diversi da quelli contrattati collettivamente, o prestare il proprio consenso al di fuori delle condizioni pattuite collettivamente, si manterrebbe l’incertezza giuridica nel settore, così negando qualunque effetto utile alla norma comunitaria.
E – Il caso particolare della cessione del diritto a terzi
43. La gestione collettiva riguarda esclusivamente i diritti di comunicazione via cavo e la pertinente retribuzione economica (31), mentre non incide sulle altre potestà del proprietario, che restano impregiudicate, come la facoltà di disposizione. Di conseguenza, nulla osta all’alienazione del diritto a un terzo.
44. Il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva è assolutamente chiaro sul punto, laddove puntualizza che l’armonizzazione non riguarda il diritto di autorizzazione bensì solo il relativo esercizio, ragion per cui rimane possibile la sua cessione.
45. Orbene, in caso di trasferimento il nuovo titolare si surroga nella posizione del dante causa, subentrando, nei confronti della società di gestione, nella sua identica situazione, per cui deve attenersi a quanto detto in precedenza. L’utilizzazione indipendente è ammessa soltanto qualora l’acquirente sia la stessa società di radiodiffusione, ipotesi questa contemplata dall’art. 10 della direttiva.
46. Il fondamento su cui poggia il regime comunitario impedisce di concepire questa possibilità di alienazione come uno strumento per sfuggire all’amministrazione collettiva. L’art. 9 della direttiva non ricorre a termini come creatori, interpreti o produttori, bensì a quello di «titolari» dei diritti d’autore e dei diritti connessi, restando irrilevante che si tratti di una disponibilità originaria – dell’autore dell’opera o dell’esecutore – oppure di una disponibilità di secondo grado, a seguito di una cessione.
47. La soluzione è identica se, come avviene in Belgio, i produttori audiovisivi divengono titolari, poiché il legislatore presume, iuris tantum, che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano loro conferito il diritto esclusivo di sfruttare la propria prestazione, persistendo le ragioni che giustificano la norma comunitaria.
48. Nello scenario descritto, il problema si sposta all’identificazione della società chiamata a gestire in comune i diritti, ma il compito di risolverlo spetta al giudice nazionale, che deve applicare la normativa interna che ha trasposto la direttiva.
49. Ciò nonostante, possono prospettarsi due ipotesi. La prima ipotesi parte dal qualificare i diritti acquisiti dai produttori come facoltà proprie degli artisti interpreti ed esecutori, e l’incarico spetterebbe alla società che gestisce i diritti di questa categoria oppure, ove ve ne siano più d’una, a quella determinata in forza dell’art. 53, n. 2, secondo paragrafo, della Legge belga 30 giugno 1994, che ha trasposto l’art. 9, n. 2, della direttiva. La seconda ipotesi consiste nell’attribuire a questi diritti natura identica a quella dei diritti dei produttori.
50. La conseguenza di quest’ultima opzione sarebbe che, in una sola trasmissione, concorrerebbero vari gruppi (oltre ai gruppi di artisti interpreti ed esecutori, quelli dei produttori), tuttavia nulla nella direttiva lo impedisce, posto che il legislatore comunitario ha optato per l’esercizio collettivo dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di una trasmissione televisiva via cavo, senza imporre la presenza di un’unica organizzazione. In questa procedura si riunirebbero diritti di diverse categorie, ciascuna gestita da diverse società, e l’operatore sarebbe tenuto a contrattare con tutte. Questa conclusione non contravviene alla finalità della direttiva, giacché fornisce un ambito ben delimitato agli operatori audiovisivi, costretti a negoziare con un numero ridotto di interlocutori, e garantisce alle diverse classi di creatori l’effettiva difesa dei loro interessi che, non va dimenticato, possono rivelarsi contraddittori.
51. Queste ultime riflessioni esulano dall’ambito dei dubbi esposti dal giudice remittente nella domanda pregiudiziale, che propongo di risolvere dichiarando che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, la società a cui sia attribuita tacitamente la gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale ha la facoltà non solo di gestirne gli aspetti economici ma anche di deciderne la commercializzazione televisiva via cavo.
VI – Conclusione
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alla Cour de cassation del Belgio dichiarando che:
«L’art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e in materia di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, consente alla società considerata incaricata di gestire i diritti dei titolari che non abbiano effettuato un’attribuzione espressa ad alcuna società in particolare di autorizzare lo sfruttamento delle loro opere e prestazioni».