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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER

presentate il 14 febbraio 2006 1(1)

Causa C‑169/05

Uradex SCRL

contro

Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD)

e

Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio)

«Diritti d’autore e diritti connessi – Diffusione via cavo – Direttiva 93/83/CEE – Interpretazione dell’articolo 9, n. 2 – Gestione collettiva – Attribuzioni della società di gestione collettiva – Inclusione del potere di autorizzare o di negare la ritrasmissione»





I –    Introduzione

1.        Nella radiodiffusione via cavo, la direttiva del Consiglio 93/83/CEE (2) impone la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi (3), al fine di semplificarne l’esercizio e di garantire la certezza del diritto. All’uopo l’art. 9, n. 2, elenca i criteri per identificare la società cui si affida tale compito allorché i titolari non hanno proceduto ad un’attribuzione specifica.

2.        La Cour de cassation del Belgio nutre dubbi in ordine alla portata dell’incarico in quest’ultima ipotesi; ritiene non sia chiaro se esso si limiti all’amministrazione degli interessi economici dei rappresentati o se comprenda altresì il potere di autorizzare o di negare la comunicazione della creazione protetta.

3.        Nella causa principale si aggiunge la particolarità consistente nel fatto che vi si discute sul diritto allo sfruttamento audiovisivo delle prestazioni degli artisti interpreti ed esecutori, diritto che, in forza della legge belga che illustrerò più avanti, si presume ceduto ai produttori, ragion per cui si chiede se, ai sensi della direttiva 93/83, le facoltà inerenti a tale diritto debbano anch’esse essere esercitate in forma collettiva.

II – Contesto normativo

A –    Il diritto comunitario

4.        Come ho già indicato, la direttiva 93/83 è volta a garantire la certezza del diritto nell’ambito dei diritti d’autore e dei diritti ad essi connessi nel settore della radiodiffusione all’interno della Comunità, in particolare via satellite e via cavo (4), superando certe disparità esistenti nelle legislazioni nazionali (quinto e ottavo ‘considerando’). L’assenza di armonizzazione legislativa impedisce agli operatori di esser certi di aver acquisito effettivamente tutti i diritti oggetto del contratto, ragion per cui viene delineato un regime basato sul principio della cessione contrattuale e dell’uso collettivo delle facoltà inerenti alla proprietà intellettuale (‘considerando’ decimo, ventisettesimo e ventottesimo).

5.        L’art. 1, n. 3, della direttiva definisce la «ritrasmissione via cavo» come «la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».

6.        Il capo III, intitolato «Ritrasmissione via cavo», inizia con l’art. 8, il cui n. 1 impone agli Stati membri di controllare che sul proprio territorio la comunicazione con questo sistema di comunicazione proveniente da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, per mezzo di contratti individuali o collettivi con le imprese del settore.

7.        In sintonia con i propositi indicati nel preambolo della direttiva, l’art. 9, n. 1, assoggetta l’esercizio della prerogativa «dei titolari [di diritti] d’autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo» all’intermediazione di una «società di gestione collettiva», intendendosi con quest’ultimo termine, ai sensi dell’art. 1, n. 4, «una società che gestisce o amministra il diritto d’autore o i diritti connessi al diritto d’autore quale unica attività o una delle principali attività».

8.        Ai sensi dell’art. 9, n. 2, se il titolare dei diritti non ne ha affidato l’esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera «incaricata» (5) di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Qualora esista più di una società di gestione collettiva, il titolare è libero di scegliere quella che desidera. «Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi diritti (…)».

9.        L’art. 10 esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 9 i diritti degli organismi di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti competano loro direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi dagli autori o dai titolari di diritti connessi.

B –    La normativa belga

10.      L’art. 51 della legge 30 giugno 1994 (6) sancisce il diritto esclusivo degli autori e dei titolari di diritti connessi di autorizzare la divulgazione via cavo delle proprie opere. L’art. 36, primo comma, stabilisce la presunzione che, salvo diverso accordo, gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto al produttore il diritto esclusivo di sfruttamento audiovisivo della loro prestazione.

11.      I primi due paragrafi dell’art. 53 traspongono letteralmente in diritto belga l’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva.

III – Fatti della causa principale e questione pregiudiziale

12.      La Uradex SCRL, società che gestisce i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ha chiesto al Tribunal de première instance di Bruxelles l’adozione di provvedimenti provvisori contro l’«Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution» (in prosieguo: la «RTD») e la «Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision» (in prosieguo: la «Brutele»), per aver ritrasmesso via cavo senza licenza da parte sua.

13.      A seguito del rigetto della sua domanda, essa ha interposto appello, parzialmente accolto dalla Cour d’appel di Bruxelles con sentenza 25 giugno 1998, la quale ha dichiarato che, per ogni tipo di servizi, le società di gestione collettiva dispongono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione via cavo, sempre che siano state incaricate della gestione dei relativi diritti, mentre, ove i diritti non siano stati loro attribuiti, la loro funzione si limita a percepire la retribuzione e a rimetterla al titolare, atteso il carattere essenzialmente fiduciario del loro incarico.

14.      In materia di prodotti audiovisivi – così continua la sentenza della Cour d’appel – la potestà di cui trattasi compete a un organismo di questo tipo solo se gli artisti interpreti ed esecutori continuano ad essere titolari dei diritti. Poiché, nei confronti dei menzionati creatori, l’art. 36, n. 1, della legge 30 giugno 1994 presume la cessione dei rispettivi diritti di sfruttamento a beneficio del produttore, la Uradex non può gestirli, salvo che dimostri l’esistenza di contratti che facciano venir meno la detta presunzione, o che provi di agire a nome dei produttori stessi, circostanza questa che non ricorre nella fattispecie.

15.      Sulla scorta di questa motivazione, la Cour d’appel ha condannato la Brutele per aver trasmesso, senza autorizzazione da parte della Uradex, opere non audiovisive degli artisti interpreti ed esecutori che quest’ultima espressamente rappresentava, respingendo la domanda quanto agli altri.

16.      La Uradex ha proposto ricorso in cassazione, affermando che dall’art. 53 della legge belga – e, perciò, dall’art. 9 della direttiva – si deduce che, quando non vi sia un incarico esplicito, la società considerata incaricata ha anche la facoltà di decidere in ordine alla commercializzazione dei diritti, essendo irrilevante, per quanto riguarda le prestazioni radiofoniche o televisive, che essi siano stati trasferiti a terzi.

17.      Visti i termini del dibattito, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 9, n. 2, della direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o di diritti connessi che non ha affidato la gestione dei propri diritti a una specifica società di gestione collettiva, non può esercitare il diritto del detto titolare di accordare o negare l’autorizzazione a un cablodistributore di ritrasmettere via cavo una trasmissione, essendo incaricata della sola gestione degli aspetti pecuniari dei diritti del suddetto titolare».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

18.      Hanno presentato osservazioni scritte entro il termine di cui all’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia le parti in lite nella causa principale, la Commissione e i governi svedese e italiano.

19.      All’udienza, svoltasi il 19 gennaio 2006, sono comparsi per presentare osservazioni orali la Commissione nonché i rappresentanti della Uradex, della RTD e della Brutele.

V –    Analisi della questione pregiudiziale

A –    L’esercizio dei diritti d’autore e dei diritti connessi

20.      Tali diritti, tradizionalmente accomunati sotto la denominazione di «proprietà intellettuale» (7), si caratterizzano per il fatto di attribuire al creatore di un’opera dell’ingegno il potere sovrano di disporre in ordine al suo sfruttamento (8), che integra il contenuto morale del diritto, cui si aggiunge quello patrimoniale, consistente nella riscossione di una retribuzione per il suo utilizzo (9).

21.      Salvo diverso accordo, chi intenda servirsi di un’opera protetta per diffonderla al pubblico deve ottenere la relativa autorizzazione dal titolare, mediante un contratto di licenza, esclusiva oppure no, che autorizzi uno, diversi o tutti i tipi immaginabili di utilizzazione. Tradizionalmente, pertanto, questi diritti si fanno valere in maniera individuale.

22.      Ciò nonostante, e malgrado il loro aspetto marcatamente personale, fin da epoca risalente tali diritti si esercitano in gruppo, mediante «società di autori» o, secondo la terminologia più recente, «società di gestione collettiva». Questo tipo di sfruttamento si è generalizzato in quelle situazioni in cui un’amministrazione separata risulterebbe impensabile per il numero e le eventuali modalità di ripetizione, e ai titolari viene corrisposta una retribuzione.

23.      Il modello di gestione condivisa, che è stato trasposto ai diritti connessi o affini, tra i quali si annoverano i diritti degli artisti interpreti ed esecutori (10), in merito ai quali si discute nella causa principale, è volto a far sì che gli artisti possano controllare la traiettoria dei propri prodotti, cosa non sempre praticabile separatamente. La società di gestione dirige, supervisiona, riscuote e ripartisce la retribuzione dei diritti per un gruppo.

24.      L’ordinamento comunitario non poteva voltare le spalle a questo settore. La sua importanza economica (11) incide sulla costruzione di un mercato unico (12) stimolando gli investimenti, la crescita e l’occupazione; inoltre, la sua tutela risponde ad altre funzioni, quali quella di stimolare la creatività, la diversità e le identità culturali, che sono non solo obiettivo, ma anche strumento per lo sviluppo dell’Europa.

25.      Entrambi gli aspetti affiorano nel patrimonio giuridico della Comunità in materia.

B –    Le due tappe nell’armonizzazione comunitaria della proprietà intellettuale

26.      È stata sottolineato (13) lo stretto vincolo esistente, da tempo immemorabile, tra i diritti d’autore, il cui riconoscimento deve molto all’invenzione della stampa (14), e il progresso tecnico. Questo nesso emerge altresì dal processo comunitario di omogeneizzazione, favorito dalle successive rivoluzioni tecnologiche (15) della cosiddetta «società dell’informazione», processo nell’ambito del quale si distinguono due fasi (16).

27.      La prima fase, intrapresa negli anni novanta del secolo passato e avviata dal «Libro verde sul diritto d’autore e le sfide tecnologiche» (17), comprende cinque direttive, tra le quali quella oggetto della presente questione pregiudiziale (18), che intendono reagire all’impatto della televisione (19), tanto via cavo quanto via satellite, e a quello dell’ininterrotto sviluppo informatico (20).

28.      La seconda fase si è aperta con la già citata direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, propiziata dai progressi nella tecnologia digitale e nei sistema interattivi. Ha fatto seguito la direttiva 2001/84/CE, che si occupa del diritto dell’artista di partecipare ai proventi della vendita delle sue opere (21). Questo periodo si conclude, per il momento, con la direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (22).

29.      I due aspetti (quello economico e quello dell’innovazione) che interessano il diritto comunitario dei diritti d’autore sono entrambi presenti nell’evoluzione sopra descritta. Mentre il primo gruppo di direttive risponde alla necessità di rimuovere gli ostacoli incontrati dall’industria e dalla libera circolazione di beni e servizi a causa di una dimensione strettamente domestica di tali diritti (23), le direttive del secondo gruppo sono piuttosto dirette a concedere una tutela coordinata al creatore dell’opera dell’ingegno (24).

C –    La direttiva 93/83

30.      La direttiva 93/83 si inserisce nello stadio iniziale per affrontare, dal punto di vista della proprietà intellettuale, le conseguenze delle trasmissioni televisive transfrontaliere, via satellite o via cavo (25).

31.      Questa seconda modalità suscitava l’incertezza tra gli operatori che si limitavano a divulgare simultaneamente, tra vari paesi, senza modifiche, programmi televisivi con un contenuto predeterminato. Esigere il consenso di tutti e di ciascuno dei titolari dei diritti in questione risultava assolutamente impossibile. Inoltre, in un contesto transfrontaliero, tale soluzione presupponeva che si chiedesse l’autorizzazione in forza di sistemi nazionali diversi. In tali condizioni, il mantenimento di un regime di autorizzazione individuale poteva diventare un serio ostacolo al buon funzionamento del mercato interno della radiodiffusione.

32.      Si trattava dunque di identificare una normativa conformemente alla quale gli organismi intervenienti nel processo di comunicazione dovessero munirsi del consenso dei titolari di diritti sulle opere con cui intendevano commerciare, versando le corrispondenti remunerazioni. In altre parole l’obiettivo risiedeva, come emerge dal preambolo della direttiva, nell’eliminare l’incertezza giuridica determinata dalle divergenze esistenti tra le normative nazionali sui diritti d’autore, tutelando questi diritti in materia armonizzata su base convenzionale(26).

33.      Sul punto vi erano due opzioni: le licenze obbligatorie (27) o la gestione collettiva (28); il legislatore comunitario ha preferito la seconda, più rispettosa dei diritti dei creatori. Questa modalità di utilizzazione pregiudicava in misura minore l’autonomia del dominus e perseguiva il raggiungimento di un equilibrio tra l’esercizio dei diritti esclusivi e il legittimo affidamento della società distributrice, che doveva poter essere certa di aver acquisito tutti i diritti compresi nella trasmissione (29).

34.      Pertanto, la direttiva salvaguarda i diritti d’autore e i diritti connessi mediante contratti tra i titolari e le imprese audiovisive (art. 8), imponendo sempre la gestione condivisa (art. 9, n. 1). Inoltre, lo scrupolo di prevenire lacune giustifica l’art. 9, n. 2, che assegna alla società pertinente la gestione dei diritti dei non membri, garantendo all’operatore tutto il repertorio.

35.      Premessi questi chiarimenti, si può passare ad analizzare il nodo gordiano dell’attuale rinvio pregiudiziale, volto ad accertare se, in un simile contesto, il potere di rappresentanza della società di gestione ricomprenda le facoltà inerenti alla proprietà intellettuale, ivi inclusa quella di tollerare la ritrasmissione, o si limiti agli aspetti puramente economici.

D –    La portata della gestione collettiva rispetto ai titolari non aderenti

36.      Ritengo che abbiano ragione coloro che, come la Commissione, il governo svedese, il governo italiano e la Uradex, sostengono che l’incarico affidato per legge si estende altresì al potere di autorizzare la comunicazione. Se così non fosse, la finalità della norma ne risulterebbe frustrata.

37.      Se, infatti, la preoccupazione principale della direttiva 93/83 consiste nell’evitare che le attività dei cablodistributori siano bloccate dalle difficoltà connesse alla contrattazione indipendente dei diritti, garantendo nel contempo ai titolari una equa retribuzione, pare irrinunciabile che l’attribuzione di poteri ricomprenda la decisione di tollerare l’utilizzo dell’opera intellettuale. Diversi argomenti militano in questo senso.

38.      Anzitutto, l’unico modo per verificare che una società dispone di tutte le opere contenute in un programma consiste nel presumere che i titolari, espressamente o tacitamente, acconsentano alla relativa divulgazione, postulato valido laddove si interpreti l’art. 9, n. 2, della direttiva nel senso che esso attribuisce alla società incaricata gli interessi di cui trattasi, senza eccezioni, a cominciare dall’interesse primario, vale a dire l’utilizzo del bene immateriale oggetto di proprietà.

39.      È quanto si desume dalla struttura e dal tenore della disposizione. Il n. 1 della stessa sancisce il principio dell’amministrazione raggruppata, nel senso che il diritto di «concedere o negare ad un cablodistributore l’autorizzazione di ritrasmettere via cavo [può] essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva», mentre il n. 2 elenca i criteri per individuare tale società, la quale è incaricata di svolgere il detto compito nei confronti dei titolari che non abbiano effettuato un’esplicita opzione (30), i quali per il resto godono, su un piano di parità con coloro che abbiano effettuato la scelta, dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo tra la società audiovisiva e la società di gestione. Non vi è altra configurazione possibile se si vuole che l’impresa televisiva rispetti i diritti in gioco.

40.      In altre parole, l’art. 9, n. 1, dimostra che la gestione collettiva obbligatoria non si riduce agli aspetti pecuniari e che, come sottolineano i governi svedese e italiano, la nozione di «diritti» cui al n. 2 non ha un senso diverso da quello assegnatole dal n. 1 della stessa disposizione.

41.      Sarebbe d’altronde paradossale ammettere l’incarico tacito per quanto attiene alla retribuzione economica, e rifiutarlo invece proprio per quanto riguarda il suo «prius»: l’approvazione della comunicazione della quale la controprestazione costituisce la retribuzione.

42.      Infine, se i titolari che non si siano affidati ad una società in particolare potessero opporsi separatamente a una programmazione televisiva via cavo, adducendo motivi diversi da quelli contrattati collettivamente, o prestare il proprio consenso al di fuori delle condizioni pattuite collettivamente, si manterrebbe l’incertezza giuridica nel settore, così negando qualunque effetto utile alla norma comunitaria.

E –    Il caso particolare della cessione del diritto a terzi

43.      La gestione collettiva riguarda esclusivamente i diritti di comunicazione via cavo e la pertinente retribuzione economica (31), mentre non incide sulle altre potestà del proprietario, che restano impregiudicate, come la facoltà di disposizione. Di conseguenza, nulla osta all’alienazione del diritto a un terzo.

44.      Il ventottesimo ‘considerando’ della direttiva è assolutamente chiaro sul punto, laddove puntualizza che l’armonizzazione non riguarda il diritto di autorizzazione bensì solo il relativo esercizio, ragion per cui rimane possibile la sua cessione.

45.      Orbene, in caso di trasferimento il nuovo titolare si surroga nella posizione del dante causa, subentrando, nei confronti della società di gestione, nella sua identica situazione, per cui deve attenersi a quanto detto in precedenza. L’utilizzazione indipendente è ammessa soltanto qualora l’acquirente sia la stessa società di radiodiffusione, ipotesi questa contemplata dall’art. 10 della direttiva.

46.      Il fondamento su cui poggia il regime comunitario impedisce di concepire questa possibilità di alienazione come uno strumento per sfuggire all’amministrazione collettiva. L’art. 9 della direttiva non ricorre a termini come creatori, interpreti o produttori, bensì a quello di «titolari» dei diritti d’autore e dei diritti connessi, restando irrilevante che si tratti di una disponibilità originaria – dell’autore dell’opera o dell’esecutore – oppure di una disponibilità di secondo grado, a seguito di una cessione.

47.      La soluzione è identica se, come avviene in Belgio, i produttori audiovisivi divengono titolari, poiché il legislatore presume, iuris tantum, che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano loro conferito il diritto esclusivo di sfruttare la propria prestazione, persistendo le ragioni che giustificano la norma comunitaria.

48.      Nello scenario descritto, il problema si sposta all’identificazione della società chiamata a gestire in comune i diritti, ma il compito di risolverlo spetta al giudice nazionale, che deve applicare la normativa interna che ha trasposto la direttiva.

49.      Ciò nonostante, possono prospettarsi due ipotesi. La prima ipotesi parte dal qualificare i diritti acquisiti dai produttori come facoltà proprie degli artisti interpreti ed esecutori, e l’incarico spetterebbe alla società che gestisce i diritti di questa categoria oppure, ove ve ne siano più d’una, a quella determinata in forza dell’art. 53, n. 2, secondo paragrafo, della Legge belga 30 giugno 1994, che ha trasposto l’art. 9, n. 2, della direttiva. La seconda ipotesi consiste nell’attribuire a questi diritti natura identica a quella dei diritti dei produttori.

50.      La conseguenza di quest’ultima opzione sarebbe che, in una sola trasmissione, concorrerebbero vari gruppi (oltre ai gruppi di artisti interpreti ed esecutori, quelli dei produttori), tuttavia nulla nella direttiva lo impedisce, posto che il legislatore comunitario ha optato per l’esercizio collettivo dei diritti di proprietà intellettuale oggetto di una trasmissione televisiva via cavo, senza imporre la presenza di un’unica organizzazione. In questa procedura si riunirebbero diritti di diverse categorie, ciascuna gestita da diverse società, e l’operatore sarebbe tenuto a contrattare con tutte. Questa conclusione non contravviene alla finalità della direttiva, giacché fornisce un ambito ben delimitato agli operatori audiovisivi, costretti a negoziare con un numero ridotto di interlocutori, e garantisce alle diverse classi di creatori l’effettiva difesa dei loro interessi che, non va dimenticato, possono rivelarsi contraddittori.

51.      Queste ultime riflessioni esulano dall’ambito dei dubbi esposti dal giudice remittente nella domanda pregiudiziale, che propongo di risolvere dichiarando che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, della direttiva, la società a cui sia attribuita tacitamente la gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale ha la facoltà non solo di gestirne gli aspetti economici ma anche di deciderne la commercializzazione televisiva via cavo.

VI – Conclusione

52.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alla Cour de cassation del Belgio dichiarando che:

«L’art. 9, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e in materia di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, consente alla società considerata incaricata di gestire i diritti dei titolari che non abbiano effettuato un’attribuzione espressa ad alcuna società in particolare di autorizzare lo sfruttamento delle loro opere e prestazioni».


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – Direttiva 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).


3 – Sono diritti connessi ai diritti d’autore quelli degli artisti interpreti ed esecutori, quelli dei produttori di fonogrammi e di pellicole, nonché quelli propri delle imprese audiovisive. Questa classificazione risulta dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


4 – La sentenza 3 febbraio 2000, causa C‑293/98, EGEDA (Racc. pag. I‑629), sottolinea come la direttiva disciplini in maniera diversa la ritrasmissione via cavo e i collegamenti via satellite (punto 23).


5 – Il vocabolo «mandatada», impiegato nella versione spagnola della direttiva, non esiste in tale lingua. L’espressione corretta in castigliano è «mandataria», persona che rappresenta, gestisce o agisce nell'ambito di uno o più negozi per contro di un’altra, chiamata «mandante».


6 – Moniteur belge n. 147 del 27 luglio 1994, pag 19297 (rettificato in Moniteur belge n. 227 del 22 novembre 1994, pag. 28832).


7 – Il codice civile spagnolo, redatto alla fine del XIX secolo (fu pubblicato nella «Gaceta de Madrid» il 25 luglio 1889), intitola il capitolo III del titolo IV del libro II «Della proprietà intellettuale», così attingendo ad una tradizione ispanica cristallizzata nella legge 10 giugno 1847, «della Proprietà intellettuale», mantenuta nella omonima legge 10 gennaio 1879 e confermata dalla legge attualmente in vigore 11 novembre 1987, il cui testo consolidato è stato approvato con Real Decreto legislativo 1/1996 del 12 de aprile (Boletín Oficial del Estado n. 97 del 22 aprile 1996, pagg. 14369‑14396).


8 – Gli artt. 8 e seguenti della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, secondo la revisione dell’Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificato il 28 settembre 1979, disciplinano i diritti d’autore in ambito internazionale.


9 – L’aspetto bifronte di questa proprietà immateriale è stato sottolineato nella sentenza 20 ottobre1993, cause riunite C‑92/92 e C‑363/92, Phil Collins e a. (Racc. pag. I‑5145), il cui punto 20 identifica come suo oggetto specifico quello di «assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari. La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Il diritto d’autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell’opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi». Nelle conclusioni che ho presentato nella causa definita con sentenza 6 giugno 2002, causa C‑360/00, Ricordi (Racc. pag. I‑5089) ho fatto riferimento a questa duplice dimensione, «gloria e fortuna», dei diritti d’autore.


10 – In particolare, le opere musicali, teatrali e audiovisive, idonee ad essere ripetute più volte, si prestano alla gestione associata.


11 – Secondo la «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sulla gestione dei diritti d’autore e diritti connessi nel mercato interno (testo rilevante ai fini del SEE)», del 16 aprile 2004, COM/2004/0261 def., nell’Unione europea il contributo economico delle industrie basate sul diritto d’autore rappresenta oltre il 5% del prodotto interno lordo (pag. 2).


12 – La sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel II (Racc. pag. 3381) ha ammesso che, in alcune circostanze, i diritti d’autore ostacolano la circolazione delle merci e la libera concorrenza.


13 – Marco Molina, J., «La armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual en las Directivas comunitarias», in Derecho privado europeo, ed. Colex, Madrid 2003, pagg. 1009‑1061.


14 – Marco Molina, J., «Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor», in Anuario de Derecho Civil, gennaio/marzo 1994, pagg. 121‑208, indica che, se si prescinde da alcune forme di attenzione agli interessi personali dei creatori nell’antichità greco‑romana, il germe della moderna configurazione di tali diritti si rinviene nei privilegi di stampa.


15 – La sentenza 14 luglio 2005, causa C‑192/04, Lagardère (Racc. pag. I‑0000) ha ricordato l’influenza dei progressi scientifici sulla disciplina comunitaria dei diritti d’autore (punti 29 e 30).


16 – Occorre sottolineare che il diritto comunitario ha trattato marginalmente i diritti d’autore e i diritti connessi, lasciando il nucleo della loro disciplina nelle mani degli Stati membri. Così la stessa Commissione nella Comunicazione citata alla nota 11, pag. 1.


17 – COM(88) 172 def., Bruxelles, giugno 1988, aggiornato dal documento «Iniziative da adottare a seguito del Libro Verde – Programma di lavoro della Commissione in materia di diritto d’autore e di diritti connessi», Bruxelles, 5 dicembre 1990, COM(90), 584 def.


18 – Le altre sono la direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42); la direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61); la direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).


19 – Pochi anni prima era stata adottata la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), nota come «Direttiva televisione senza frontiere».


20 – Il citato Libro Verde fa riferimento ai problemi sollevati dall’apparizione di nuove tecnologie, inclusa la televisione via cavo e via satellite, i semiconduttori, la tecnologia informatica e le nuove tecniche di incisione audiovisiva.


21 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272, pag. 32).


22 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004 (GU L 157, pag. 45, rettificata in GU L 195 del 2 giugno 2004, pag. 16).


23 – Il citato Libro Verde afferma che in numerosi settori è stata richiamata l’attenzione della Commissione sugli ostacoli al commercio intracomunitario di merci e servizi dovuti a diritti d’autore (pag. 154).


24 – In questo senso sono rivelatori il quarto ‘considerando’ della direttiva 2001/29 e i ‘considerando’ secondo, terzo e decimo della direttiva 2004/48.


25 – Deliyanni, E., «Contenu et application de la directive 93/83 du Conseil, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins, applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble», in Derecho europeo del audiovisual: actas del congreso organizado por la Asociación Europea de Derecho Audiovisual (Siviglia, ottobre 1996), tomo I, Madrid, 1997, pagg. 675‑709, sottolinea la necessità di coordinare due fenomeni diversi dal punto di vista territoriale: le connessioni via satellite e via cavo, di rango internazionale, e la tutela dei diritti d’autore, di dimensione strettamente interna.


26 – In questi termini si esprime la «Relazione della Commissione europea sull’applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e di diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo», Bruxelles, 26 luglio 2002, COM(2002) 430 def, pagg. 3 e 4.


27 – La pubblica amministrazione rilascia le licenze per lo sfruttamento di un’opera, cui il titolare non può opporsi, precisando i termini di utilizzazione e la retribuzione opportuna.


28 – Entrambe le opzioni sono riconducibili all’art. 11 bis della Convenzione di Berna che, dopo aver affermato, al n. 1, che gli autori godono del diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione, tanto primaria quanto secondaria, delle loro opere, al n. 2 attribuisce alle legislazioni nazionali la determinazione delle condizioni per l’esercizio di tale diritto.


29 – Si veda la relazione della Commissione citata alla nota 26 nonché Deliyanni, E., op. cit., pag. 704.


30 – L’art. 9, n. 2, risolve la situazione unicamente nel caso in cui vi sia una sola società per i diritti di una medesima categoria, giacché, quando ve ne siano molte, si considera incaricata quella preferita dai titolari, i quali tuttavia in genere non ne scelgono nessuna, giacché raramente escono dalla loro quiete per conferire ad una delle società esistenti la rappresentanza dei loro interessi.


31 – Deliyanni, E., op. cit. pag. 706, spiega che l’obbligo di ricorrere a una società non significa che il creatore sia costretto ad esercitare in comune tutti gli aspetti del suo diritto, ma semplicemente che, se non ricorre alle modalità indicate, può esigere unicamente i diritti previsti all’art. 9, n. 2.