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Ricorso presentato il 16 giugno 2006 - Lesniak / Commissione

(Causa F-67/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Christophe Lesniak (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante(i): S. Orlandi, A.. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

dichiarare illegittimo l'art. 12 dell'allegato XIII dello Statuto

annullare la decisione 8 agosto 2005 recante nomina della ricorrente quale dipendente delle Comunità europee, nella parte in cui tale decisione fissa il suo grado di assunzione al grado A*6, 2° scatto, e gli effetti della sua anzianità di scatto al 1° settembre 2005;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Vincitore del concorso PE/99/A, il cui bando era stato pubblicato nel vigore del precedente statuto, il ricorrente, all'epoca agente temporaneo di grado A6 (divenuto A*10), è stato assunto come dipendente di ruolo successivamente all'entrata in vigore del nuovo statuto con il grado A*6.

Oltre ad invocare motivi analoghi a quelli dedotti nella causa F-12/06 1, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto attribuirgli il medesimo inquadramento di cui beneficiava quale agente temporaneo, conformemente all'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII allo Statuto. Infatti, ad avviso del ricorrente, tale disposizione si applicherebbe parimenti ai vincitori dei concorsi generali.

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1 - JO C 86 du 8.4.2006, p. 48.