Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

11 settembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Valutazione delle prove scritta e orale»

Nella causa F‑127/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Juana Maria Coto Moreno, funzionaria della Commissione delle Comunità europee, residente in Gaborone (Botswana), rappresentata dagli avv.ti K. Lemmens e C. Doutrelepont,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re B. Eggers e M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai sigg. P. Mahoney, presidente, H. Kanninen e S. Gervasoni (relatore), giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2007 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto il 6 novembre successivo), la sig.ra Coto Moreno chiede, in sostanza, al Tribunale di annullare la decisione 12 febbraio 2007 con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/28/05 ha negato l’iscrizione del suo nome nell’elenco di riserva, di dichiarare che le autorità competenti devono provvedere all’iscrizione del suo nome nel predetto elenco di riserva e di condannare la Commissione delle Comunità europee a versarle un risarcimento per i danni professionali, economici e morali che essa afferma di avere subito.

 Fatti all’origine della controversia

2        Il 16 settembre 2004 la ricorrente veniva nominata funzionario di grado B*3 e assegnata alla delegazione della Commissione in Botswana.

3        La ricorrente successivamente si candidava al concorso EPSO/AD/28/05 diretto a costituire un elenco di riserva di 100 idonei per l’assunzione di amministratori di grado AD 5 nel settore «Gestione delle risorse finanziarie».

4        Come risulta dal bando di concorso EPSO/AD/28/05 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2005 (GU C 178 A, pag. 3; in prosieguo: il «bando di concorso») tale concorso comportava tre fasi.

5        In primo luogo, il concorso iniziava con tre test di preselezione, nella seconda lingua scelta dal candidato, costituiti da una serie di domande a scelta multipla. I candidati che avessero conseguito il punteggio minimo richiesto per ciascuno di questi test e che si fossero classificati tra i 300 migliori candidati sarebbero stati ammessi alla prova scritta.

6        In secondo luogo, la prova scritta, nella lingua principale del candidato, verteva su un argomento a scelta del medesimo in rapporto con il settore del concorso ed era intesa a valutare le conoscenze del candidato, le sue capacità di comprensione, di analisi e di sintesi, nonché le sue capacità redazionali. La prova era valutata da 0 a 50 punti e il punteggio minimo richiesto era di 25 punti. I candidati che avevano conseguito il punteggio minimo richiesto alla prova scritta e si erano classificati tra i 150 migliori candidati erano invitati a presentarsi alla prova orale.

7        In terzo luogo, la prova orale, sempre nella lingua principale del candidato, doveva permettere alla commissione giudicatrice di valutare l’attitudine di quest’ultimo ad esercitare le funzioni corrispondenti ai posti di lavoro che il concorso aveva come scopo di assegnare. La medesima verteva sulle conoscenze specifiche legate al settore del concorso e sulla conoscenza dell’Unione europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche. Veniva altresì verificata la conoscenza della seconda lingua, così come la capacità di adattamento al lavoro, nell’ambito della funzione pubblica europea, in un ambiente di lavoro multiculturale. La prova era valutata da 0 a 50 punti, con un punteggio minimo richiesto di 25 punti.

8        I test di preselezione e la prova scritta avevano luogo il 31 marzo 2006. La ricorrente li superava e veniva invitata a sostenere la prova orale, che si svolgeva il 10 gennaio 2007 a Bruxelles.

9        Con lettera 12 febbraio 2007, l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) informava la ricorrente che la commissione giudicatrice non aveva iscritto il suo nominativo nell’elenco di riserva, dal momento che il suo risultato non figurava tra i 100 migliori risultati (in prosieguo: la «decisione controversa»). Infatti, mentre l’ultimo candidato ammesso aveva conseguito 56,1 punti, la ricorrente aveva totalizzato soltanto 54 punti, ossia 25/50 nella prova scritta e 29/50 nella prova orale.

10      In una mail indirizzata all’EPSO in data 22 febbraio 2007, la ricorrente esprimeva stupore per il punteggio conseguito nella prova orale, formulava osservazioni su tale prova e, infine, sollecitava un riesame da parte della commissione giudicatrice delle sue prove scritta e orale.

11      Con lettera 22 marzo 2007, il presidente della commissione giudicatrice rispondeva alla ricorrente che la commissione giudicatrice, dopo aver proceduto al riesame delle prove scritta e orale, aveva confermato il risultato della ricorrente e le inviava copia del suo elaborato scritto nonché il foglio di valutazione dell’elaborato effettuata dalla commissione giudicatrice.

12      Dal foglio di valutazione dell’elaborato della ricorrente effettuata dalla commissione giudicatrice risulta che quest’ultima giudicava la risposta della ricorrente al primo quesito «sufficiente ma carente di dettagli» dal punto di vista delle conoscenze, e «buona» dal punto di vista delle capacità di analisi, di sintesi e redazionali. Per quanto riguarda la risposta al quesito n. 3, scelto come argomento d’esame dalla ricorrente tra i quesiti n. 2, n. 3 e n. 4, la commissione giudicatrice osservava che «mancavano determinati concetti», valutando in ogni caso la risposta come «sufficiente» dal punto di vista delle conoscenze e «buona» dal punto di vista delle capacità di analisi, di sintesi e redazionali.

13      Il 29 marzo 2007 la ricorrente inviava all’EPSO un’altra comunicazione, nella quale sosteneva di non aver ricevuto una risposta esauriente alle sue osservazioni sulla prova orale e giudicava i commenti della commissione giudicatrice particolarmente concisi. Inoltre chiedeva l’equivalenza, in termini di punteggio, delle valutazioni «sufficiente» e «buono». Infine, la ricorrente contestava la valutazione della sua risposta al quesito n. 3 della prova scritta.

14      Con lettera del 2 maggio 2007, il presidente della commissione giudicatrice rispondeva nuovamente alla ricorrente. In particolare giustificava la valutazione dell’elaborato della ricorrente da parte della commissione giudicatrice, indicando che i quattro criteri di valutazione di tale prova non avevano lo stesso valore, essendo le conoscenze nell’ambito della prova giudicate più importanti delle capacità di comprensione, analisi ed espressione. Il presidente della commissione giudicatrice spiegava che, per quanto riguardava il primo quesito, le lacune nel contenuto della prova erano state compensate dalla qualità dell’analisi, della sintesi e redazionale, cosa che aveva permesso alla ricorrente di ottenere il punteggio di 25/50.

15      Con riferimento alla valutazione della risposta al quesito n. 3, il presidente della commissione giudicatrice forniva, nella lettera del 2 maggio 2007, le seguenti spiegazioni:

«Dal momento che lei ha richiesto maggiori dettagli in particolare riguardo alla sua risposta al quesito n. 3, il parere della commissione giudicatrice è che la sua risposta presentava numerosi punti deboli. In primo luogo, i criteri di selezione non erano né spiegati né giustificati. Quali erano gli obiettivi delle soglie proposte? Per quale ragione il fatturato dovrebbe essere dieci volte il valore dell’appalto? Perché il 50% del fatturato dovrebbe essere realizzato nel settore cui si riferisce l’appalto? Per quale motivo il 50% del personale dovrebbe essere destinato al settore cui si riferisce l’appalto? ecc.

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, non vi è stato alcun cenno alle caratteristiche né alla qualità dell’attrezzatura. Criteri come, ad esempio, il tasso di ammortamento e il rapporto tra il prezzo di acquisto e il costo per la manutenzione non sono stati menzionati. Criteri quali l’esperienza del personale e della società sono chiaramente criteri di selezione e non di aggiudicazione; la semplice ma cruciale data di consegna non è stata neppure menzionata.

Inoltre, le clausole contrattuali citate non erano sempre pertinenti (ad esempio la garanzia di prefinanziamento) ad un simile appalto, laddove mancavano altre possibili clausole, più importanti, come una clausola relativa alle sanzioni in caso di ritardo o mancato funzionamento, alla responsabilità contrattuale per i danni causati da errori, all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione professionale. Neanche le clausole di annullamento del contratto in caso di errore professionale erano menzionate». (Traduzione libera).

(«As you specifically requested more detail as regards your answer to question 3, the opinion of the Board is that your answer contained many weaknesses. First, the selection criteria were not explained or justified. What were the purposes of the proposed ceilings? Why would the turnover have to be 10 times the value of the market? Why did 50 % of the turnover have to come from the tender domain? Why would 50 % of the personnel have to be dedicated to the tender domain? etc.

As regards the award criteria there was no mention of performance and quality of the equipment. Criteria such as the rate of becoming obsolete and the purchase cost versus maintenance, for example, were not mentioned. The criteria on the experience of the personnel and the company are clearly selection criteria and not award criteria; the simple but crucial date of delivery was also not mentioned.

Further the contractual clauses given were not always pertinent (e.g. Pre-financing guarantee) for such a market, but other more important possible clauses were missing such as a clause for the sanctions in case of delay or non-function, the contractual responsibility for damages resulting from faults, the obligation to subscribe a professional insurance. Clauses for cancelling the contract in case of professional misconduct were also not mentioned»).

16      Il 3 maggio 2007 la ricorrente proponeva un reclamo contro la decisione controversa. Con decisione del 31 luglio 2007 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva tale reclamo.

 Conclusioni delle parti

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Commissione a versarle un importo pari a EUR 25 000 a titolo di risarcimento dell’asserito danno morale da essa subito;

–        condannare la Commissione a versarle un’indennità pari a EUR 8 000, corrispondente all’ammontare degli onorari dei suoi avvocati;

–        dichiarare, in via principale, che le autorità competenti devono iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva o, in subordine, in mancanza di tale iscrizione, versarle un importo pari a EUR 384 000 a titolo di risarcimento dell’asserito danno materiale da essa subito;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla domanda di annullamento

19      A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce quattro motivi:

–        il primo motivo si riferisce all’errore manifesto di valutazione che la commissione giudicatrice avrebbe commesso nella valutazione delle sue risposte alle prove scritta e orale;

–        il secondo motivo è relativo alla violazione del bando di concorso, del principio di uguaglianza e del «principio di ragionevolezza»;

–        il terzo motivo è relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione;

–        il quarto motivo si riferisce ad un errore manifesto di valutazione legato alla mancanza di concordanza tra il punteggio in cifre della prova scritta e le valutazioni verbali espresse dalla commissione giudicatrice.

 Sui motivi primo e quarto, relativi a errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice

 Argomenti delle parti

–       Sul primo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso la commissione giudicatrice nella valutazione delle risposte della ricorrente nelle prove scritta e orale

20      La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto di valutazione rilevando i «numerosi punti deboli» della sua risposta al quesito n. 3 della prova scritta. Da una parte, non dovrebbe essere rimproverato alla ricorrente il fatto di non aver spiegato e giustificato i criteri di selezione relativi alla capacità economica e tecnica delle imprese partecipanti alla gara di appalto, dal momento che ai candidati era stato richiesto di definire i criteri di selezione e non di giustificare la loro scelta. Del resto, i criteri di selezione proposti dalla ricorrente sarebbero stati così evidenti che la motivazione o la giustificazione della loro scelta sarebbe risultata ridondante. Dall’altra parte, i criteri di selezione proposti dalla ricorrente sarebbero allo stesso tempo pertinenti e di uso corrente nella prassi, dal momento che figuravano nella «Guida pratica alle procedure contrattuali nel quadro delle azioni esterne» della Commissione. Poiché la ricorrente aveva menzionato i criteri di tale guida della Commissione, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto ritenere che la sua risposta contenesse «numerosi punti deboli».

21      In secondo luogo, la commissione giudicatrice avrebbe allo stesso modo commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che l’esperienza del personale e quella dell’impresa fossero state erroneamente citate dalla ricorrente come criteri di aggiudicazione dell’appalto, mentre si tratterebbe di criteri di selezione. Infatti, la «Guida pratica alle procedure contrattuali nell’ambito delle azioni esterne» della Commissione menzionerebbe i curriculum vitae degli esperti proposti tra i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi. Dunque, la commissione giudicatrice non avrebbe rispettato le regole che la Commissione si era essa stessa imposta e avrebbe violato, di conseguenza, il principio patere legem quam ipse fecisti.

22      In terzo luogo, la commissione giudicatrice avrebbe a torto sostenuto che le clausole contrattuali proposte dalla ricorrente per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi e limitare i rischi finanziari non erano sempre pertinenti. La garanzia di prefinanziamento, citata a titolo illustrativo dalla commissione giudicatrice nella sua lettera del 2 maggio 2007, sarebbe, al contrario, non solamente pertinente, bensì addirittura obbligatoria nei contratti del Fondo europeo di sviluppo (FES).

23      Infine, alla domanda, rivolta in sede di prova orale, su come potesse essere ridotto il rischio di perdite finanziarie in seguito a variazioni dei tassi di cambio nell’ambito di un contratto concluso tra parti appartenenti a due paesi aventi valute differenti, la ricorrente avrebbe fornito una risposta conforme alla pratica del FES: pagare il prezzo usando le due valute e prevedere clausole contrattuali che permettano le revisione dei prezzi. La commissione giudicatrice avrebbe dunque, a torto, considerato questa risposta insufficiente.

24      La Commissione ricorda il carattere limitato del controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni della commissione giudicatrice.

25      Per quanto riguarda la prova scritta, la Commissione ritiene che i vari riferimenti alla «Guida dell’Ufficio di cooperazione EuropAid» fatti dalla ricorrente nel suo ricorso al fine di dimostrare la fondatezza delle sue risposte mettono in evidenza un errore di prospettiva. Questa guida riguarderebbe appalti di servizi conclusi dal FES, mentre il testo delle domande della prova scritta non menzionava il FES e riguardava appalti di forniture.

–       Sul quarto motivo, relativo alla manifesta mancanza di concordanza tra il punteggio in cifre della prova scritta e le valutazioni verbali espressa dalla commissione giudicatrice

26      La ricorrente ritiene che la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto di valutazione, traducendo in un punteggio in cifre la valutazione della sua prova scritta. Dal momento che la commissione giudicatrice aveva giudicato le sue risposte «sufficienti» per le conoscenze e «buone» per le capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e redazionali in esse dimostrate, la commissione giudicatrice si sarebbe manifestamente sbagliata nell’attribuirle il punteggio di 25/50, ossia il punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale.

27      Assegnando alla ricorrente il punteggio di 25/50, la commissione giudicatrice avrebbe, inoltre, ignorato il principio di uguaglianza. Infatti, la commissione giudicatrice avrebbe trattato la ricorrente come un qualsiasi candidato che avesse conseguito due volte la valutazione «sufficiente» per le sue conoscenze e due volte la valutazione «sufficiente» per le sue capacità di analisi e di sintesi, di comprensione e redazionali. La ricorrente ritiene che la sua votazione avrebbe dovuto riflettere il fatto che ella aveva conseguito, in base a tutti i criteri che non riguardavano le conoscenze, la valutazione «buono».

28      In ogni caso, il punteggio conseguito nella prova scritta non sarebbe proporzionato alla valutazione figurante sulla scheda di valutazione.

29      La Commissione ribatte che non c’è alcuna incoerenza tra il punteggio in cifre di 25/50 e le osservazioni. Infatti, come avrebbe spiegato il presidente della commissione giudicatrice nella sua lettera 2 maggio 2007, le conoscenze nell’ambito del concorso avrebbero avuto un’importanza preponderante nella valutazione dei candidati. Anche supponendo che ci sia un’incoerenza tra il punteggio in cifre e le osservazioni, questa sarebbe comunque trascurabile e in nessun caso manifesta.

 Giudizio del Tribunale

30      La ricorrente deduce due errori manifesti di valutazione: il primo inficerebbe la valutazione delle prestazioni dei candidati da parte della commissione giudicatrice, il secondo riguarderebbe la concordanza tra il punteggio in cifre della prova scritta e le valutazioni verbali della commissione giudicatrice.

31      Preliminarmente, occorre ricordare l’ampiezza del controllo esercitato dal Tribunale su una decisione in base alla quale una commissione giudicatrice di un concorso rifiuta di iscrivere un candidato nell’elenco degli ammessi.

32      Quando il Tribunale è investito della questione della legittimità di una simile decisione, esso verifica il rispetto delle norme di diritto applicabili, ossia delle norme, in particolare procedurali, definite nello statuto e nel bando di concorso, così come di quelle che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con particolare riferimento al dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e al rispetto, da parte di quest’ultima, del principio della parità di trattamento dei candidati (sentenze del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Claire Staelen/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑423, punti 47‑52; 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punti 32‑42, e 10 novembre 2004, causa T‑165/03, Vonier/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1575, punto 39), nonché all’assenza di sviamento di potere (sentenza della Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione, Racc. pag. 957, punti 34‑53, sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI, Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑73, punti 43‑57). In alcune ipotesi, nelle quali la commissione giudicatrice non dispone di margini di valutazione, il controllo può riguardare l’esattezza dei fatti sui quali la commissione giudicatrice si è basata per prendere la propria decisione (sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 227 e 278).

33      Per contro, le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di un concorso sulle conoscenze e le attitudini dei candidati sono sottratte al controllo del Tribunale (sentenza Campogrande e a./Commissione, cit., punto 53; sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑1 e pag II‑1, punto 42).

34      Lo stesso non si può dire per quanto riguarda la concordanza del punteggio in cifre con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice. In effetti, una simile concordanza, garante della parità di trattamento dei candidati, è una delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice e spetta al giudice, in virtù della citata giurisprudenza, verificarne il rispetto. Inoltre, la concordanza del punteggio in cifre con la valutazione verbale può essere oggetto di un controllo, da parte del Tribunale, indipendente da quello della valutazione delle prestazioni dei candidati effettuata dalla commissione giudicatrice, che il Tribunale rifiuta di esercitare, purché il controllo della concordanza sia circoscritto alla verifica dell’assenza di manifesta incoerenza. È questa la ragione per cui, nella sentenza 13 dicembre 2007, causa F‑73/06, Van Neyghem/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87), il Tribunale ha esaminato se, tenuto conto della valutazione verbale espressa nella scheda di valutazione di un elaborato, la commissione giudicatrice non avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuire il punteggio a tale elaborato.

35      Risulta, in primo luogo, dalla giurisprudenza richiamata al punto 33 della presente sentenza, che la ricorrente non potrebbe utilmente far valere dinanzi al Tribunale l’errore manifesto di valutazione che, a suo avviso, avrebbe inficiato la valutazione delle prestazioni dei candidati da parte della commissione giudicatrice, e che il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.

36      Risulta, in secondo luogo, dal punto 34 della presente sentenza, che è compito del Tribunale, invece, verificare se la commissione giudicatrice del concorso non abbia attribuito alla ricorrente un punteggio manifestamente incoerente con le valutazioni verbali che ha espresso nella scheda di valutazione del suo elaborato.

37      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione giudicatrice avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuirle 25/50 nella prova scritta, ossia il punteggio minimo che permetteva l’ammissione alla prova orale, nonostante avesse giudicato le sue risposte ai due quesiti della prova scritta «sufficienti», per quanto riguarda le conoscenze, e «buone», dal punto di vista delle capacità di analisi, di sintesi e redazionali.

38      Occorre ricordare che, nell’ambito di un concorso, il valore delle prestazioni dei candidati è valutato in maniera relativa e nulla impedisce, in particolare, che solo i candidati che siano stati giudicati di buon livello siano ammessi alla prova orale. Così, la ricorrente infondatamente inferisce, dal punteggio che ha conseguito nella prova scritta (25/50), appena sufficiente per essere ammessa alla prova orale, che la commissione giudicatrice non avrebbe giudicato il suo elaborato soddisfacente. In tali circostanze, dal fatto che la ricorrente abbia conseguito il punteggio minimo che le permetteva di presentarsi alla prova orale, nonostante le sue risposte scritte fossero state giudicate globalmente più che sufficienti, non emerge una discordanza manifesta tra il punteggio e la valutazione verbale. Pertanto, dal raffronto tra il punteggio attribuito all’elaborato dell’interessata e le valutazioni verbali espresse dalla commissione giudicatrice su tale elaborato non si potrebbe dedurre, nella fattispecie, un errore manifesto di valutazione.

39      Il quarto motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del bando di concorso, del principio di uguaglianza e del «principio di ragionevolezza»

 Argomenti delle parti

40      Secondo la ricorrente, mentre il bando di concorso prevedeva che con la prova scritta si dovessero esaminare le «conoscenze del candidato, le sue capacità di comprensione, di analisi e di sintesi, nonché le sue capacità redazionali», la commissione giudicatrice avrebbe valutato soltanto le conoscenze della ricorrente. Il criterio delle conoscenze sarebbe stato, in ogni caso, privilegiato, a discapito degli altri criteri.

41      Posto che il rispetto del bando di concorso è diretto ad assicurare la parità di trattamento dei candidati, tale parità di trattamento non sarebbe più stata garantita, visto che il bando di concorso non sarebbe stato rispettato.

42      Il punteggio conseguito dalla ricorrente nella prova scritta, appena sufficiente perché potesse essere ammessa alla prova orale, rifletterebbe unicamente la valutazione «sufficiente» espressa dalla commissione giudicatrice sulle conoscenze della ricorrente, e non la valutazione favorevole di cui il suo elaborato sarebbe stato oggetto con riferimento alle qualità di analisi, di sintesi e redazionali. La discordanza tra il punteggio e le valutazioni verbali renderebbe dunque evidente che il criterio delle conoscenze è stato eccessivamente valorizzato, se non addirittura preso in considerazione in maniera esclusiva. La commissione giudicatrice avrebbe così ignorato il «principio di ragionevolezza».

43      La Commissione rileva che la prova scritta è stata valutata rispetto all’insieme dei criteri previsti e ritiene che, trattandosi di un concorso organizzato per l’assunzione di funzionari con una competenza specifica nel settore della gestione delle risorse finanziarie, fosse ragionevole attribuire un’importanza preponderante alle conoscenze del candidato in tale settore.

 Giudizio del Tribunale

44      La ricorrente deduce due argomentazioni a sostegno del motivo relativo alla violazione del bando di concorso, del principio di uguaglianza e del «principio di ragionevolezza».

45      In primo luogo, essa adduce che la commissione giudicatrice avrebbe unicamente tenuto conto delle conoscenze dei candidati nel settore del concorso, ovvero la gestione delle risorse finanziarie, e non degli altri criteri di valutazione della prova scritta enunciati nel bando di concorso. Tale affermazione è chiaramente smentita dalle valutazioni verbali espresse dalla commissione giudicatrice sulla scheda di valutazione dell’elaborato della ricorrente. In effetti, tali valutazioni riguardano sia le conoscenze della ricorrente, giudicate «sufficienti», sia le capacità di analisi, di sintesi e redazionali, qualificate come «buone».

46      La ricorrente ritiene, in secondo luogo, non senza contraddizione con l’argomentazione precedente, che, tra i criteri di selezione elencati nel bando di concorso, la commissione giudicatrice abbia attribuito illegittimamente un valore preponderante al criterio delle conoscenze nel settore del concorso. Non è contestato che la commissione giudicatrice abbia effettivamente ritenuto tale criterio come il più importante.

47      Ciononostante, la gerarchizzazione dei criteri operata dalla commissione giudicatrice non è contraria al bando di concorso, dal momento che quest’ultimo non indicava che i criteri elencati avessero la stessa importanza nella valutazione dei candidati.

48      Inoltre, la gerarchizzazione dei criteri non è, di per sé, contraria al principio di parità di trattamento dei candidati. Del resto, la ricorrente non ha sostenuto che la commissione giudicatrice avrebbe applicato tali criteri in maniera diversa nei confronti degli altri candidati.

49      Infine, la ricorrente si basa esclusivamente sulla discordanza, secondo lei manifesta, tra il punteggio da essa conseguito nella prova scritta e le valutazioni verbali della commissione giudicatrice sul suo elaborato, per sostenere che la commissione giudicatrice avrebbe dato un’importanza manifestamente sproporzionata al criterio delle conoscenze. Orbene, come è stato illustrato al punto 38 della presente sentenza, nessuna discordanza manifesta può essere rilevata tra il punteggio ottenuto dalla ricorrente nella prova scritta e le valutazioni verbali della commissione giudicatrice, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.

50      Consegue, da quanto precede, che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

51      Secondo la ricorrente, il presidente della commissione giudicatrice avrebbe affermato, nella sua lettera del 2 maggio 2007, che la sua risposta al quesito n. 3 della prova scritta conteneva «numerosi punti deboli», mentre sulla scheda di valutazione la commissione giudicatrice avrebbe riportato che tale risposta ometteva determinati concetti ma era sufficiente. Tenuto conto di simili contraddizioni, la valutazione della commissione giudicatrice non potrebbe essere considerata motivata.

52      La commissione giudicatrice non avrebbe giustificato, in nessuna delle sue risposte alle lettere inviatele dalla ricorrente, in che cosa la risposta orale di quest’ultima alla domanda relativa ai rischi finanziari indotti dalle variazioni dei tassi di cambio fosse insufficiente. La commissione giudicatrice avrebbe così ignorato il suo obbligo di motivazione.

53      La Commissione fa valere che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punto 31), la comunicazione dei punteggi conseguiti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni delle commissioni giudicatrici. L’istituzione ne evince che il vizio di motivazione non può fondarsi su una pretesa incoerenza tra due documenti creati posteriormente all’attribuzione del punteggio. Inoltre, la ricorrente avrebbe ricevuto tutte le spiegazioni necessarie nelle fasi della procedura di riesame e della procedura precontenziosa. La Commissione rileva che la ricorrente ha ottenuto comunicazione non solamente del suo elaborato, ma anche della scheda di valutazione del medesimo.

54      Per quanto riguarda il quesito posto alla ricorrente, nella prova orale, sul modo di proteggersi dal rischio finanziario connesso alla variazione dei tassi di cambio, la commissione giudicatrice avrebbe già spiegato alla ricorrente che la sua risposta non era totalmente sbagliata, ma che esistevano risposte più appropriate e meglio argomentate della sua.

 Giudizio del Tribunale

55      L’obbligo di motivazione di una decisione di una commissione giudicatrice deve, da una parte, conciliarsi con il vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori di quest’ultima. Il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (sentenza Parlamento/Innamorati, cit., punto 24).

56      È essenziale, d’altra parte, che l’obbligo di motivazione non appesantisca intollerabilmente le operazioni delle commissioni giudicatrici e il lavoro amministrativo degli uffici del personale (sentenze della Corte 28 febbraio 1980, causa 89/79, Bonu/Consiglio, Racc. pag. 553, punto 6, e, a contrario, 28 febbraio 2008, causa C‑17/07 P, Neirinck/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 58). Perciò, nell’ambito di un concorso con numerosi candidati, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni (sentenza Parlamento/Innamorati, cit., punto 31).

57      Nella fattispecie, al termine delle prove di preselezione, 300 candidati sono stati ammessi alla prova scritta del concorso e infine è stato disposto un elenco di riserva di 100 candidati. Il concorso a cui ha partecipato la ricorrente era dunque un concorso con numerosi candidati. In tali circostanze, come si è ricordato nel punto precedente, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituiva una motivazione sufficiente delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice riguardo ad ogni candidato. Orbene, è pacifico che la ricorrente abbia ricevuto comunicazione del suo punteggio. Inoltre, in ogni caso, la ricorrente ha ricevuto ulteriori elementi che le permettevano di conoscere con precisione ancora maggiore le ragioni del suo insuccesso nel concorso, quali il suo elaborato relativo alla prova scritta, la scheda di valutazione di tale elaborato e una lettera di spiegazioni, datata 2 maggio 2007, che le ha inviato il presidente della commissione giudicatrice. Ne consegue che il terzo motivo relativo alla carenza di motivazione della decisione controversa non può essere accolto.

58      Le domanda di annullamento della predetta decisione deve, di conseguenza, essere respinta.

 Sulla domanda di risarcimento

59      La ricorrente chiede un risarcimento per i danni materiali e morali che le avrebbe causato la decisione controversa. Pertanto, il rigetto delle conclusioni formulate contro tale decisione implica quello delle conclusioni del ricorso relative al risarcimento.

60      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

61      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

62      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in base all’art. 88 di tale regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nel suo ricorso, si deve statuire nel senso che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso della sig.ra Coto Moreno è respinto.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.