Ricorso proposto il 17 agosto 2009 - Simone Daake / UAMI
(Causa F-72/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell'UAMI 12 settembre 2008 di annullare il contratto di lavoro della ricorrente, nonché condanna al risarcimento del danno; asserita elusione delle norme sull'assunzione a tempo indeterminato attraverso contratti a tempo determinato successivi.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
annullare la dichiarazione dell'UAMI nella nota 12 settembre 2008, secondo la quale il suo contratto di lavoro è terminato il 31 ottobre 2008;
annullare la decisione dell'UAMI 6 maggio 2009 di respingere il reclamo da lei presentato il 12 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari;
condannare l'UAMI al risarcimento dei danni materiali, stimati nella differenza tra
da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell'art. 3 bis del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1° novembre 2008 ad oggi, e,
dall'altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA, dal 1° novembre 2005 ad oggi - in subordine, quantomeno, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l'art. 2, lett. a), del RAA -
oltre al risarcimento delle perdite conseguenti nella pensione di anzianità e gli ulteriori danni, compensi e indennità, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1° aprile 2008;
condannare l'UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell'UAMI, nella misura che la Corte riterrà equa;
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
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