Language of document : ECLI:EU:F:2007:124

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

5 luglio 2007

Causa F‑93/06

Bruno Dethomas

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Nomina in qualità di funzionario – Modifica dello Statuto al 1° maggio 2004 – Art. 32, terzo comma, dello Statuto – Attribuzione dello scatto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Dethomas chiede l’annullamento della decisione della Commissione 11 gennaio 2006, relativa alla sua nomina a funzionario in prova e alla sua assegnazione, in qualità di capo delegazione della Commissione nel Regno del Marocco, alla direzione generale «Relazioni esterne», nella parte in cui tale decisione lo ha inquadrato nel grado A*14, secondo scatto.

Decisione: La decisione della Commissione 11 gennaio 2006 è annullata nella parte in cui inquadra il ricorrente, in qualità di capo delegazione della Commissione nel Regno del Marocco, nel grado A*14, secondo scatto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Assunzione – Attribuzione dello scatto – Abbuono di anzianità di scatto

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 2, e 32, terzo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

In mancanza di una disposizione transitoria nel regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, l’art. 32, terzo comma, dello Statuto, la cui chiara formulazione non si presta ad alcuna discussione, resta pienamente applicabile, dopo l’entrata in vigore del detto regolamento, all’attribuzione dello scatto ad ogni agente temporaneo nominato funzionario nel grado in cui era fino ad allora inquadrato. Quest’ultimo conserva, pertanto, l’anzianità di scatto da lui acquisita in qualità di agente temporaneo.

Al riguardo, non si può considerare la nomina di un agente in servizio ad un posto di livello superiore ai sensi dell’art. 29, n. 2, dello Statuto come un’assunzione «esterna» che impedisca di prendere in considerazione gli anni di servizio maturati come agente temporaneo dal funzionario di nuova nomina.

(v. punti 49, 58 e 62)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, Da Silva/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75)