Language of document : ECLI:EU:F:2008:99

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 luglio 2008

Causa F‑141/07

Daniele Maniscalco

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento nel grado – Contratto di agente contrattuale – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Rispetto dei termini statutari»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Maniscalco chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti recante rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione di inquadramento nel grado 13, primo scatto, del gruppo di funzioni IV, quale risulta dal suo contratto di agente contrattuale.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 117)

2.      Procedura – Spese – Domanda di statuire secondo diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 87, n. 1)

1.      È a partire dal momento della sua sottoscrizione che il contratto concluso tra un agente e un’istituzione dispiega i suoi effetti e, pertanto, può arrecare pregiudizio all’agente, a condizione che tutti gli elementi del contratto siano fissati, in particolare l’inquadramento dell’agente. È quindi a partire da tale data che si deve calcolare il termine per presentare tempestivamente un reclamo contro la decisione di inquadramento di un agente contrattuale quale risulta dal suo contratto, conformemente all’art. 90, n. 2, dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali in forza dell’art. 117 del Regime applicabile agli altri agenti. Tale conclusione non può essere infirmata dall’argomento secondo cui la presentazione di un reclamo prima della fine del periodo di prova può implicare la risoluzione del contratto al termine del suddetto periodo. Infatti, prendere in considerazione una circostanza siffatta condurrebbe a ignorare la finalità dei termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, destinati ad assicurare la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, nonché il loro carattere di ordine pubblico, che li sottrae alla libera disponibilità delle parti o del giudice.

(v. punti 20, 23, 25 e 27)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2002, cause riunite T‑137/99 e T‑18/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑639, punti 54 e 56); 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 57), e 5 marzo 2007, causa T‑455/04, Beyatli e Candan/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37)

Tribunale della funzione pubblica: 6 marzo 2008, causa F‑105/07, R bis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43)

2.      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La domanda formulata nelle conclusioni che venga statuito sulle spese secondo diritto non può considerarsi come una domanda diretta alla condanna alle spese della parte rimasta soccombente nella controversia.

(v. punti 31 e 33)

Riferimento:

Corte: 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 38), e 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 86)