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Ricorso presentato il 28 maggio 2009 - Italia/Commissione e EPSO

(Causa T-218/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/91/09 - Assistenti (AST 3) nel settore "Offset"

Annullamento del bando dei test di accesso e dei concorsi generali per esami, al fine di costituire un elenco di idonei in vista di una futura assunzione EPSO/AST/92/09 - Assistenti (AST 3) nel settore "Prestampa"

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha impugnato i bandi di concorso sopraccitati, nella misura in cui alcune delle prove che vi sono previste devono svolgersi necessariamente in tedesco, inglese o francese.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana fa valere i seguenti motivi:

la violazione dell'art. 290 CE che attribuisce al Consiglio all'unanimità, la competenza esclusiva a deliberare in materia di regime linguistico degli atti comunitari. Viene precisato a questo riguardo che nel caso qui in esame EPSO si è in pratica sostituito al Consiglio nel dettare il regime linguistico dei due concorsi, imponendo che come seconda lingua e come lingua di svolgimento dei test di ammissione, di due prove scritte su tre e delle prove orali i candidati debbano sceglierne una necessariamente tra l'inglese, il francese, il tedesco, con esclusione di tutte le altre lingue degli Stati membri.

la violazione degli artt. 12 CE, 22 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, 1 e 6 reg. 1/581 e 28 statuto dei funzionari. Si sostiene su questo punto che tutte le lingue nazionali degli Stati membri hanno il rango di lingue ufficiali e di lingue di lavoro dell'Unione. Pertanto un bando di concorso non può arbitrariamente limitare a sole tre lingue quelle che i candidati possono scegliere come seconda lingua e in cui si volgeranno le comunicazioni e le prove del concorso. Tra l'altro, l'art. 28 dello statuto dei funzionari obbliga questi ultimi a conoscere una seconda lingua comunitaria oltre alla propria lingua nazionale senza attribuire valore privilegiato all'inglese, francese o tedesco.

Infine il ricorrente fa valere anche la violazione dell'art. 253 CE, nonché dell'esigenza dell'affidamento giuridico.

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1 - Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 34 1959, pag. 650)