Language of document : ECLI:EU:F:2009:124

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

25 settembre 2009 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa F‑38/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Francesco Caleprico, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall’avv. V. Guagliumi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Arpio Santacruz e dal sig. A. Vitro, in qualità di agenti,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con lettera datata 11 giugno 2009 e depositata presso la cancelleria del Tribunale il successivo 16 giugno per telefax, il ricorrente ha informato il Tribunale, conformemente all’art. 74 del regolamento di procedura, di voler rinunciare agli atti e ha chiesto al Tribunale di dichiarare che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

2        Poiché il ricorrente non ha depositato l’originale della sua rinuncia agli atti, il Tribunale ha informato le parti, con lettera del 14 luglio 2007, di voler emanare un’ordinanza con cui dichiarare il non luogo a statuire ai sensi dell’art. 75 del regolamento di procedura. Conseguentemente, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni al riguardo.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria il 16 luglio 2009, la Commissione ha dichiarato di non aver alcuna obiezione alla soluzione proposta dal Tribunale. Inoltre, ha precisato di concordare con la proposta formulata dal ricorrente nel suo telefax del 16 giugno 2009, secondo cui ciascuna delle parti avrebbe sopportato le proprie spese.

4        Né l’interveniente né il ricorrente hanno depositato osservazioni quanto alla possibilità di emanare un’ordinanza in cui si dichiari il non luogo a statuire.

5        Il 10 agosto 2009, il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale l’originale della sua rinuncia agli atti dell’11 giugno 2009.

6        In considerazione delle circostanze della specie e del fatto che, nelle sue osservazioni depositate il 16 luglio 2009, la Commissione ha già preso posizione, da una parte, in ordine alla possibilità di chiudere la controversia senza esaminarla e, dall’altra, sulla compensazione delle spese alla luce del telefax pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2009, non è necessario chiedere alla Commissione di presentare osservazioni sulla rinuncia agli atti depositata il 10 agosto 2009.

7        Di conseguenza, conformemente all’art. 74 del regolamento di procedura, la causa deve essere cancellata dal ruolo del Tribunale.

8        Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento medesimo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore del regolamento stesso, vale a dire dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data, conformemente all’art. 3, n. 4, della decisione (Euratom) del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7).

9        A termini dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, in caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo. Di conseguenza, occorre decidere sulle spese conformemente all’accordo tra il ricorrente e la Commissione.

10      Pertanto, il ricorrente e la convenuta sopporteranno le proprie spese.

11      Peraltro, l’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado precisa che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

12      Ne consegue che il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa F‑38/07, Caleprico/Commissione, è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


Lussemburgo, 25 settembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Lingua processuale: l’italiano.