Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima sezione) 6 ottobre 2010 - Marcuccio / Commissione
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione malattia - Domande di rimborso di spese mediche - Insussistenza di un atto che arreca pregiudizio - Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Annullamento della decisione di rigetto dell'accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente
Dispositivo
Il ricorso del sig. Marcuccio è, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.
Il sig. Marcuccio è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500.
____________1 - GU C 63, del 13.3.2010, pag. 53.