Language of document : ECLI:EU:F:2008:169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 dicembre 2008

Causa F‑148/06

Laurent Collée

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Procedura di attribuzione dei punti di merito al Parlamento europeo – Scrutinio per merito comparativo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Collée chiede l’annullamento della decisione del Parlamento 9 gennaio 2006, con cui gli sono attribuiti 2 punti di merito per l’esercizio 2004.

Decisione: La decisione del Parlamento di attribuire 2 punti di merito al sig. Collée per l’esercizio di promozione 2004 è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Quantificazione dei meriti mediante l’attribuzione di punti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

Qualora, nell’ambito del procedimento di attribuzione dei punti di merito, l’amministrazione disponga di un numero limitato di tali punti che essa attribuisce ai funzionari sulla base di uno scrutinio per merito comparativo, tale raffronto dev’essere operato su base paritaria e tali punti debbono essere attribuiti ai funzionari più meritevoli, in ordine decrescente di merito, sino ad esaurimento del contingente di punti. Se, nello scrutinio per merito comparativo così effettuato, viene constatato che taluni funzionari presentano meriti equivalenti, ai detti funzionari va attribuito un punteggio di merito identico. In caso di punteggio insufficiente, la scelta tra più candidati ex-aequo dev’essere effettuata in funzione di considerazioni accessorie. Al riguardo, pur se il livello di responsabilità può costituire un elemento decisivo in sede di promozione, conformemente all’art. 45 dello Statuto, ciò avviene a condizione che tale livello sia valutato nell’ambito di un raffronto tra i funzionari di pari merito, e non nell’ambito di un raffronto delle responsabilità di un funzionario da un anno all’altro.

Pertanto, una decisione che attribuisca soltanto un certo punteggio di merito ad un funzionario solo perché i suoi meriti non sono superiori a quelli dei funzionari che hanno ottenuto più punti viola il principio di parità di trattamento nonché l’art. 45 dello Statuto, dato che in tal modo l’amministrazione esige che il livello delle prestazioni di tale funzionario sia non solo pari ma addirittura superiore a quello dei suoi colleghi.

(v. punti 38-40 e 45-47)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 93 in fine)