Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 8 marzo 2011 - De Nicola / Banca europea per gli investimenti
(Funzione pubblica - Personale della Banca europea per gli investimenti - Valutazione - Promozione - Competenza del Tribunale - Ricevibilità - Decisione implicita di rigetto - Direttiva interna - Rappresentante del personale - Principio del rispetto dei diritti della difesa)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e F. Martin, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008, che non includono il nome del ricorrente, nonché della valutazione del ricorrente per l'anno 2007. Dall'altro, l'annullamento della decisione del Comitato d'appello di restare in carica nonostante una domanda di ricusazione. Infine, l'accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche, nonché la condanna della convenuta a cessare le molestie e a risarcire i danni morali e materiali
Dispositivo
Il rapporto informativo per il 2007 e la decisione di diniego di promozione del sig. De Nicola sono annullati.
Per il resto, il ricorso è respinto.
Il sig. De Nicola e la Banca europea per gli investimenti sopporteranno ciascuno le proprie spese.
____________1 - GU C 205 del 29.8.2009, pag. 49.