Language of document : ECLI:EU:F:2010:148

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

23 novembre 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Rappresentanza equilibrata fra donne e uomini nelle commissioni giudicatrici»

Nella causa F‑50/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Gábor Bartha, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall’avv. P. Homoki,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall, V. Bottka e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 19 maggio 2008, il sig. Bartha chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/56/06 con la quale è stato informato del mancato superamento delle prove del suddetto concorso e, dall’altro, la condanna della Commissione delle Comunità europee al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tale decisione.

 Contesto normativo

2        L’art. 3 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall’autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto e dei membri designati dall’autorità che ha il potere di nomina di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di un gruppo di funzioni e di un grado almeno pari a quello del posto da coprire.

Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso».

 Fatti all’origine della controversia

3        Il 25 luglio 2006 l’Ufficio europeo di selezione del personale (in prosieguo: l’«EPSO») pubblicava il bando di concorso generale EPSO/AD/56/06 per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori AD 5 di cittadinanza ungherese (GU C 172 A, pag. 3; in prosieguo: il «bando di concorso»).

4        Tale concorso riguardava i seguenti quattro settori: «Pubblica amministrazione europea/risorse umane», «Diritto», «Economia» e «Microeconomia/direzione d’impresa».

5        Il numero di candidati idonei per il settore «Diritto» veniva fissato a dieci.

6        Il ricorrente si candidava al concorso EPSO/AD/56/06 e, al momento dell’iscrizione, sceglieva il settore «Diritto».

7        Una volta superati i test di accesso organizzati al fine di effettuare una selezione preliminare dei candidati, il ricorrente eseguiva le tre prove scritte previste dal bando di concorso e, successivamente, la prova orale riservata ai candidati selezionati in esito alle prove scritte.

8        Con lettera 19 novembre 2007 il presidente della commissione giudicatrice informava il ricorrente che non era stato possibile inserire il suo nome nell’elenco di riserva in quanto il voto globale ottenuto dall’interessato per le prove scritte e per la prova orale era inferiore a quello ottenuto dai dieci candidati idonei del concorso (opzione «Diritto»).

9        Con lettera 22 novembre 2007 il ricorrente chiedeva il riesame della decisione di non ammissione nell’elenco di riserva del concorso.

10      Il 10 dicembre 2007, non avendo ottenuto la documentazione e le informazioni richieste, il ricorrente proponeva nuovamente la sua domanda con messaggio di posta elettronica inviato all’EPSO.

11      Il 20 dicembre 2007 l’EPSO inviava al ricorrente la copia delle sue prove scritte b) e c) unitamente alla copia delle schede di valutazione corrispondenti.

12      Con lettera 7 gennaio 2008, alla luce della documentazione che gli era stata trasmessa dall’EPSO, il ricorrente completava le censure contenute in origine nella sua domanda di riesame.

13      Con decisione 23 gennaio 2008 il presidente della commissione giudicatrice respingeva la domanda di riesame.

14      Con messaggio di posta elettronica inviato all’EPSO in data 25 gennaio 2008 il ricorrente contestava il contenuto della decisione 23 gennaio 2008.

15      Con decisione 31 marzo 2008 il presidente della commissione giudicatrice confermava il proprio rifiuto di inserire il ricorrente nell’elenco di riserva del concorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Il ricorso è stato proposto il 19 maggio 2008.

17      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione 19 novembre 2007;

—        annullare la decisione 23 gennaio 2008;

—        annullare la decisione 31 marzo 2008;

—        condannare la Commissione a risarcire il danno risultante dall’illegittimità delle suddette decisioni;

—        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare il ricorrente alle spese.

19      In un documento intitolato «Modifica della domanda», che il Tribunale ha considerato una replica, il ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia:

—        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno materiale, un indennizzo pari a EUR 924 per ciascun mese trascorso nel periodo compreso tra il 31 marzo 2008 e la data della presente sentenza;

—        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno morale, l’importo di EUR 10 000;

—        ordinare all’EPSO di adottare una nuova decisione diretta a sostituire quella del 19 novembre 2007.

20      Nel controricorso la Commissione conclude nuovamente che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso del ricorrente;

—        condannare il ricorrente alle spese.

21      In applicazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso, con il consenso delle parti, di statuire senza udienza.

 In diritto

A —  Sulle domande di annullamento

1.     Osservazioni preliminari sull’oggetto delle domande di annullamento

22      Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, quando un candidato di un concorso solleciti il riesame della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è costituito dalla decisione adottata da quest’ultima dopo il riesame della situazione del candidato (sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19). Pertanto, la decisione 23 gennaio 2008, adottata in seguito alla domanda di riesame presentata dal ricorrente il 22 novembre 2007, si è sostituita alla decisione iniziale della commissione giudicatrice del 19 novembre 2007 e costituisce l’atto che arreca pregiudizio (in prosieguo: la «decisione controversa»).

23      Peraltro, dagli atti di causa risulta che, ricevuta la decisione controversa, il 25 gennaio 2008 il ricorrente inviava all’EPSO — che, in virtù del bando di concorso era destinatario non solo delle domande di riesame ma anche dei reclami presentati dai candidati ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto — un messaggio di posta elettronica con il quale contestava la fondatezza di tale decisione e sottolineava, in particolare, che questa era stata adottata in violazione di determinate norme che presiedono ai lavori delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Visto l’oggetto di tale messaggio e tenuto conto del fatto che la scelta dell’EPSO di trasmetterlo al presidente della commissione giudicatrice, perché vi rispondesse, non può influire sulla maniera in cui il Tribunale deve qualificare detto messaggio, quest’ultimo va considerato alla stregua di un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, che è stato espressamente respinto con la decisione 31 marzo 2008. Orbene, secondo la giurisprudenza, le domande di annullamento formalmente dirette avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia sprovvista di contenuto autonomo, comportano che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; v. anche sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, causa F‑104/07, Hoppenbrouwers/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑259 e II‑A‑1‑1399, punto 31). Pertanto, poiché la decisione 31 marzo 2008 era priva di contenuto autonomo, non occorre neppure statuire sulle richieste miranti all’annullamento della detta decisione.

2.     Sulle conclusioni miranti all’annullamento della decisione controversa

a)     Sulla ricevibilità

24      La Commissione afferma che la decisione controversa avrebbe dovuto formare l’oggetto di un ricorso entro il termine di tre mesi e dieci giorni dalla notifica di detta decisione, vale a dire al più tardi il 3 maggio 2008. Orbene, poiché il presente ricorso è stato presentato soltanto il 19 maggio 2008, ad avviso della Commissione esso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile.

25      In proposito, secondo una giurisprudenza costante, il gravame consentito nei confronti di una decisione di una commissione giudicatrice di un concorso consiste di norma nell’adire direttamente il giudice dell’Unione europea. Tuttavia, qualora l’interessato scelga, come ha fatto il ricorrente nel presente procedimento, di rivolgersi in via preliminare all’amministrazione con un reclamo amministrativo, la ricevibilità del ricorso presentato successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti i vincoli procedurali connessi alla scelta della via del previo reclamo (ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2005, causa T‑41/04, Pérez-Díaz/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑373 e II‑1697, punto 32).

26      Nella fattispecie, avendo scelto di proporre un reclamo contro la decisione controversa, il ricorrente, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, era tenuto a presentare tale reclamo entro un termine di tre mesi dalla notifica della detta decisione. Orbene, dagli atti risulta che siffatto obbligo sarebbe stato osservato dall’interessato in quanto il suo reclamo è pervenuto all’EPSO il 25 gennaio 2008, ossia due giorni dopo aver ricevuto la notifica della decisione controversa, cioè il 23 gennaio 2008.

27      Peraltro, anche se ai sensi dell’art. 91, n. 3, dello Statuto il ricorso previsto da detto articolo dev’essere presentato entro un termine di tre mesi dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo, in quanto tale termine è prorogato in maniera forfettaria di dieci giorni in ragione della distanza, conformemente all’art. 100, n. 3, del regolamento di procedura, è pacifico che il presente ricorso, proposto dal ricorrente in data 19 maggio 2008, è stato presentato al Tribunale entro il termine dei tre mesi e dieci giorni. Pertanto, la Commissione non può sostenere che il ricorso sarebbe stato proposto in ritardo.

b)     Nel merito

28      A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente solleva inizialmente sei motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, in secondo luogo, alla violazione della garanzia di un equo procedimento, in terzo luogo, alla violazione dei principi che disciplinano la valutazione, in quarto luogo, alla violazione dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, in quinto luogo, alla sussistenza di un abuso di potere e alla violazione del principio di buona amministrazione e, in sesto e ultimo luogo, alla violazione del principio di certezza del diritto.

29      Il ricorrente, tuttavia, nella sua replica, ha informato il Tribunale di rinunciare a sollevare i motivi relativi alla violazione della garanzia di un equo procedimento, alla violazione dei principi che disciplinano la valutazione, nonché alla violazione del principio della certezza del diritto.

30      Occorre esaminare il motivo relativo alla violazione dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto.

 Argomenti delle parti

31      Il ricorrente rammenta che, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, «[u]na commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso». Orbene, ad avviso del ricorrente, siffatta disposizione sarebbe stata violata nella fattispecie, in quanto nella commissione, che era composta da oltre quattro membri, in occasione della sua prova orale era presente soltanto un membro di sesso femminile.

32      La Commissione, nel controricorso, dopo aver concluso per l’irricevibilità del motivo che non figurerebbe nell’ambito della fase precontenziosa, sottolinea ad abundantiam che l’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto non si sarebbe dovuto applicare al caso di specie in quanto la commissione giudicatrice era formata soltanto da quattro membri titolari e da quattro membri supplenti. In ogni caso, quand’anche la detta commissione fosse stata tenuta a conformarsi a tale disposizione, la Commissione sostiene che l’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, che non contemplerebbe alcuna distinzione tra i membri titolari e quelli supplenti, è stato rispettato, giacché la commissione giudicatrice era formata da due membri di sesso femminile.

33      Riguardo alla ricevibilità del motivo, il ricorrente replica che il principio di concordanza tra reclamo e ricorso non si applicherebbe in materia di concorsi e che, in ogni caso, il motivo relativo alla violazione del principio di parità in seno alle commissioni giudicatrici sarebbe di ordine pubblico, invocabile per la prima volta dinanzi al giudice. Sul merito, l’interessato sostiene che, per verificare il rispetto del requisito di cui all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, il cui scopo sarebbe di ostare a qualsiasi discriminazione, occorrerebbe tener unicamente conto dei membri titolari o, almeno, di quelli presenti alla prova orale.

 Giudizio del Tribunale

—       Sulla ricevibilità del motivo

34      Come ha ritenuto il Tribunale nella sentenza 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punti 119 e 120, la regola di concordanza tra reclamo e ricorso può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato. Secondo tale interpretazione e per quanto riguarda le domande di annullamento, con l’espressione «causa della controversia» è opportuno intendere la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna. Conseguentemente, e fatti salvi le eccezioni di illegittimità e i motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza si verificherebbero, di norma, se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che gli arreca pregiudizio, compresi gli aspetti processuali, facesse valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che gli arreca pregiudizio, presentasse un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest’ultimo.

35      Nella fattispecie, anche se il motivo relativo alla violazione dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto non figura nel reclamo nemmeno implicitamente, in esso il ricorrente ha messo comunque in discussione la legittimità esterna della decisione controversa, sostenendo, in particolare, che la sua copia della prova scritta c) non sarebbe stata corretta da un valutatore di lingua ungherese, il che, dal suo punto di vista, avrebbe viziato di irregolarità l’intera procedura e la decisione controversa sarebbe stata insufficientemente motivata alla luce delle osservazioni formulate nelle lettere del 22 novembre 2007 e del 7 gennaio 2008. Pertanto, il suddetto motivo, che rientra nella stessa causa giuridica di certi motivi enunciati nel reclamo, è ricevibile.

—       Sulla fondatezza del motivo

36      Occorre in primo luogo verificare se la commissione giudicatrice che ha esaminato le prove del ricorrente fosse composta «da più di quattro membri» ai sensi dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, allo scopo di determinare se, nella fattispecie, la detta commissione fosse tenuta al rispetto delle disposizioni anzidette.

37      Al riguardo, l’espressione «membri [della commissione giudicatrice]» contenuta nell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto dev’essere intesa, tenuto conto della sua accezione generale, nel senso di tutti i membri della commissione, compreso il presidente, e non solo i membri della detta commissione che non hanno la qualifica di presidente. Ne consegue che le commissioni giudicatrici di concorsi formate, come nel caso di specie, da almeno cinque membri, compreso il presidente, rientrano nel campo di applicazione della disposizione summenzionata.

38      In secondo luogo, occorre verificare se la commissione giudicatrice del concorso abbia rispettato la norma di cui all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, ossia che deve comprendere «almeno due membri di ciascun sesso», il che presuppone di stabilire, innanzi tutto, se il rispetto della norma debba essere verificato al momento della costituzione della commissione, come risulta dall’elenco pubblicato dall’istituzione o dalle istituzioni che organizzano il concorso, ovvero in occasione dello svolgimento effettivo delle prove e, poi, se occorra tener conto dei soli membri titolari o anche di quelli supplenti.

39      Circa la questione se il rispetto della norma posta dall’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto debba essere verificato al momento della pubblicazione dell’elenco dei membri della commissione giudicatrice o in occasione dello svolgimento delle prove orali, il Tribunale ritiene che le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che riguardano i membri della commissione giudicatrice che figurano nell’elenco pubblicato. Infatti, se la norma summenzionata dovesse essere osservata in occasione dello svolgimento delle prove, ne deriverebbero notevoli difficoltà pratiche per l’amministrazione incaricata di organizzare i concorsi, tenuto conto del fatto che un’interpretazione diversa le imporrebbe un obbligo eccessivamente gravoso in termini di gestione del personale, considerato che le commissioni giudicatrici dei concorsi, devono anche, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del medesimo allegato III dello Statuto, essere composte sia da membri designati dall’autorità che ha il potere di nomina, sia da membri designati dai comitati del personale.

40      Riguardo alla questione se, per verificare il rispetto dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, occorra prendere in considerazione i soli membri titolari della commissione o anche quelli supplenti, è importante rammentare, in via preliminare, che la giurisprudenza accetta che un’amministrazione che procede alla costituzione di una commissione giudicatrice di concorso possa, anche se tale facoltà non è espressamente contemplata nello Statuto, legittimamente designare non solo membri titolari ma anche membri supplenti. Infatti, l’interesse della nomina di membri supplenti in una commissione giudicatrice di concorso è, in caso di impedimento dei membri titolari, di consentirne la sostituzione affinché la commissione possa svolgere i propri compiti entro un termine ragionevole conservando una composizione stabile nel corso di tutte le prove orali (sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008, causa T‑100/04, Giannini/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑37, punto 207).

41      Tuttavia, per verificare il rispetto della norma prevista all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, in linea di principio occorre tener conto soltanto dei membri titolari della commissione, giacché, di norma, essi sono idonei a partecipare all’effettivo svolgimento delle prove.

42      Inoltre, anche se l’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dovesse essere interpretato nel senso che costituisce l’obbligo di tener conto di tutti i membri della commissione giudicatrice del concorso — titolari e supplenti — per valutare la conformità della composizione della commissione giudicatrice, siffatta interpretazione farebbe perdere gran parte della sua efficacia a tale disposizione. Infatti, il requisito in base al quale una commissione giudicatrice composta di oltre quattro membri debba comprendere almeno due membri di ciascun sesso è stato posto dal legislatore affinché la composizione delle commissioni giudicatrici sia vicina a una rappresentazione equilibrata dei due sessi. Orbene, siffatto obiettivo non sarebbe raggiunto se in una commissione composta di almeno otto membri, compresi i supplenti, bastasse che l’uno o l’altro sesso fosse rappresentato soltanto da due membri supplenti.

43      Ne consegue che, al momento della pubblicazione dell’elenco dei suoi membri, si può ritenere che una commissione giudicatrice composta di oltre quattro membri titolari rispetti i requisiti di cui all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto soltanto se tra i membri titolari figurano almeno due membri di ciascun sesso.

44      Tuttavia, il requisito in base al quale devono essere presi in considerazione soltanto i membri titolari della commissione giudicatrice nella fase della pubblicazione dell’elenco dei relativi membri può essere attenuato nel caso particolare in cui, nonostante la costituzione di una commissione giudicatrice non sia conforme, in questa fase, alla norma posta dall’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, come interpretata al punto precedente, la composizione della commissione sia nondimeno conforme a tale norma durante lo svolgimento effettivo delle prove. Invero, in una simile circostanza, risulta pienamente raggiunto l’obiettivo dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, ossia fare in modo che le prestazioni dei candidati di un concorso siano valutate da una commissione giudicatrice in cui sia garantita una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne.

45      Nella fattispecie, mentre, in una lettera del 23 agosto 2006, l’EPSO aveva invitato le istituzioni e i comitati del personale a proporre i nomi di persone in grado di costituire la commissione giudicatrice rammentando loro, in particolare, che una commissione di oltre quattro membri doveva necessariamente comprendere almeno due persone di ciascun sesso, gli atti processuali dimostrano che, poco prima dello svolgimento delle prove orali, l’EPSO stesso ha pubblicato sul suo sito Internet l’elenco dei membri — titolari e supplenti — della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/56/06, da cui risulta che la commissione comprendeva un presidente titolare di sesso maschile e quattro titolari, anch’essi di sesso maschile, e nessuna persona di sesso femminile, in violazione dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto.

46      È ben vero che nell’elenco pubblicato dall’EPSO figuravano altresì un presidente e un membro supplenti di sesso femminile e che, in particolare, detto membro supplente era presente in occasione della prova orale del ricorrente.

47      Tuttavia, siffatta circostanza non è idonea a dimostrare che la commissione giudicatrice del concorso avrebbe rispettato le disposizioni di cui all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, in quanto non viene dimostrato e neppure affermato che il presidente supplente di sesso femminile avrebbe effettivamente fatto parte, oltre al membro supplente di sesso femminile, della composizione stabile della commissione giudicatrice che ha esaminato le capacità dei candidati durante lo svolgimento delle prove.

48      Occorre dunque concludere che, nel caso di specie, la composizione della commissione giudicatrice non era conforme alle disposizioni dell’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto.

49      Poiché non è dimostrato che in assenza di tale irregolarità la decisione controversa avrebbe avuto il medesimo contenuto, ne consegue che quest’ultima dev’essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri motivi della richiesta.

B —  Sulle conclusioni dirette a ottenere che il Tribunale ordini all’EPSO di adottare una nuova decisione in sostituzione di quella del 19 novembre 2007

50      Secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni all’amministrazione nel contesto del sindacato di legittimità che si fonda sull’art. 91 dello Statuto (sentenza del Tribunale di primo grado 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑167, punto 63). Conseguentemente, le conclusioni summenzionate devono essere respinte in quanto irricevibili.

C —  Sulle domande risarcitorie

1.     Argomenti delle parti

51      Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale e di quello morale che sostiene di aver subito a causa della decisione controversa. Egli precisa che il proprio danno materiale sarebbe costituito dalla differenza tra il trattamento di un funzionario di grado AD 5, secondo scatto, e la retribuzione che egli percepisce attualmente, nonché dalla privazione del diritto alla previdenza sociale e alla pensione di anzianità dell’Unione europea.

52      La Commissione chiede il rigetto delle suddette richieste.

2.     Giudizio del Tribunale

53      Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità dell’amministrazione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito (sentenze della Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punto 42, e 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot, Racc. pag. I‑833, punto 52). Queste tre condizioni sono cumulative. La mancanza di una di esse è sufficiente per respingere richieste risarcitorie.

54      Riguardo al nesso di causalità, occorre in linea di principio che il ricorrente fornisca la prova di un rapporto diretto e certo di causa‑effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione e il danno lamentato (sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 85).

55      Tuttavia, il grado di certezza del nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza è raggiunto quando l’illecito commesso da un’istituzione dell’Unione ha, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come funzionario o agente, cagionando all’interessato, come conseguenza, un danno materiale consistente nella perdita di reddito (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II‑3315, punto 150; sentenza del Tribunale 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑323 e II‑A‑1‑1773, punto 218).

56      Riguardo al danno materiale, il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale risultante, da un lato, dalla perdita di retribuzione subita pari alla differenza tra il trattamento di un funzionario di grado AD 5, secondo scatto, e la retribuzione attualmente percepita, e, dall’altro, dalla privazione del diritto alla previdenza sociale e alla pensione connessi allo status di funzionario. Tuttavia, nel caso di specie, non è dimostrato che, se non si fosse verificata l’illegittimità riguardante la composizione della commissione giudicatrice, il ricorrente sarebbe stato assunto in qualità di funzionario o, per lo meno, avrebbe avuto una seria possibilità di essere assunto. Conseguentemente, poiché la condizione relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’illecito dell’amministrazione e il danno invocato non è soddisfatta, le domande di risarcimento del danno materiale non possono che essere respinte. In ogni caso, spetterà all’amministrazione da cui promana l’atto annullato adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta e, in particolare, adottare, nel rispetto dei principi della normativa europea applicabile, ogni atto idoneo a risarcire in maniera equa lo svantaggio derivante, per il ricorrente, dall’atto annullato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 98).

57      Riguardo al danno morale occorre osservare che il ricorrente non dimostra di aver subito un danno morale scindibile dall’illegittimità su cui si fonda l’annullamento della decisione controversa, cui non è possibile porre integralmente rimedio con questo annullamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008, causa T‑49/08 P, Michail/Commissione, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑121 e II‑B‑1‑739, punto 88).

58      Ne consegue che la domanda volta al risarcimento dei danni dev’essere respinta.

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo relativo alle spese, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

60      Dalla suesposta motivazione risulta che la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente. Inoltre il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che essa fosse condannata alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la Commissione dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/56/06 del 23 gennaio 2008, con cui è stata respinta la domanda del sig. Bartha diretta ad ottenere il riesame della decisione della detta commissione giudicatrice recante rigetto della sua candidatura, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2010.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’ungherese.