Language of document : ECLI:EU:F:2010:109

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

23 settembre 2010 (*)

«Riapertura della fase orale»

Nella causa F‑65/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M. I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2010,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 2 luglio 2009 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 6 luglio), il sig. Marcuccio chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione 5 agosto 2008, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), con cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la sua domanda 25 novembre 2002 diretta al rimborso, nella misura del 100%, delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le patologie a causa delle quali egli si trova in congedo di malattia dal 4 gennaio 2002, in secondo luogo, l’annullamento della decisione recante rigetto del suo reclamo avverso la suddetta decisione e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a corrispondergli l’importo di EUR 25 000 a titolo di risarcimento dei danni che avrebbe subìto a causa di tali decisioni.

2        Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 14 aprile 2010. Prima dell’inizio dell’udienza, la Commissione ha depositato un nuovo documento che costituirebbe copia di un parere emesso il 30 luglio 2008 dal medico di fiducia della Commissione. Il ricorrente ha ricevuto copia di detto documento. Durante l’udienza, il ricorrente non si è formalmente opposto alla ricevibilità del documento in questione per tardività della sua comunicazione. A seguito dell’udienza, la fase orale è stata chiusa e la causa è stata spedita in decisione.

3        Con lettera del 22 luglio 2010, il ricorrente ha tuttavia contestato la ricevibilità del documento prodotto in udienza dalla Commissione.

4        Ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali i rappresentanti delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi.

5        Il parere del medico di fiducia della Commissione del 30 luglio 2008, la cui ricevibilità viene contestata nella lettera del 22 luglio 2010, può essere pertinente ai fini dell’esame della fondatezza delle conclusioni del ricorrente.

6        Pertanto, conformemente all’art. 52, secondo comma, del regolamento di procedura, occorre ordinare la riapertura della fase orale nella causa F‑65/09, l’acquisizione agli atti della lettera del ricorrente datata 22 luglio 2010 e la sua comunicazione alla convenuta. Sarà inoltre fissato un termine per consentire alla Commissione di presentare le proprie osservazioni sulla lettera del ricorrente del 22 luglio 2010.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      La fase orale nella causa F‑65/09, Marcuccio/Commissione, è riaperta.

2)      La lettera del sig. Marcuccio del 22 luglio 2010 è acquisita agli atti e comunicata alla convenuta.

3)      La Commissione europea è invitata a formulare eventuali osservazioni scritte sulla lettera del sig. Marcuccio del 22 luglio 2010 entro un termine di due settimane dalla notifica della presente ordinanza, incluso il termine in ragione della distanza.

4)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 23 settembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici dell’Unione europea ivi citate sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: l’italiano.