Language of document : ECLI:EU:F:2009:74

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

1° luglio 2009

Causa F‑6/07 DEP

Risto Suvikas

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto: Ricorso con il quale il sig. Suvikas ha presentato una domanda di liquidazione delle spese relative alla causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio, sentenza 8 maggio 2008 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’importo delle spese ripetibili da parte del ricorrente nella causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio, è fissato in EUR 11 640.

Massime

1.      Procedura – Spese – Liquidazione – Aspetti da prendere in considerazione – Entità del lavoro di un difensore

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 91, lett. b); regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122]

2.      Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese di ufficio e di telecomunicazione

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 91, lett. b); regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122]

1.      Per quanto riguarda la stima, in vista della valutazione dell’ammontare delle spese ripetibili, dell’entità del lavoro del difensore di una parte connesso con il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, spetta al giudice comunitario tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare obiettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento. Mentre la concisione delle memorie può essere tanto il riflesso delle qualità di sintesi del loro autore, che fa risparmiare il tempo di lavoro del giudice e della controparte, quanto il segno di un lavoro rapido, la lunghezza delle memorie non può, in linea di principio, essere interpretata nel senso di implicare necessariamente che la causa richiedesse obiettivamente una grande mole di lavoro.

(v. punti 24 e 26)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 30 ottobre 1998, causa T‑290/94 DEP, Kaysersberg/Commissione (Racc. pag. II‑4105, punto 20), e 20 novembre 2002, causa T‑171/00 DEP, Spruyt/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑1127, punto 29)

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2007, causa F‑100/05 DEP, Chatziioannidou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24)

2.      In mancanza di utilizzazione di un sistema informatico appropriato, per uno studio legale è quasi impossibile giustificare fra le varie spese di funzionamento dello studio la quota parte di spese d’ufficio e di telecomunicazione imputabile a ciascuna causa. Di conseguenza, qualora le varie spese di funzionamento attribuibili ad una causa particolare possano essere considerate non comprese nell’onorario, può essere ragionevole, ai fini della valutazione dell’ammontare delle spese ripetibili, fissarle in maniera forfettaria.

(v. punto 38)