Language of document : ECLI:EU:F:2009:106

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 settembre 2009

Causa F‑9/08

Eckehard Rosenbaum

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado – Domanda di reinquadramento – Ambito di applicazione dell’art. 13 dell’allegato XIII dello Statuto – Presa in considerazione dell’esperienza professionale – Assunzione nel grado del concorso – Art. 31 dello Statuto – Principio di non discriminazione – Libera circolazione dei lavoratori»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Rosenbaum chiede, in particolare l’annullamento della decisione della Commissione del 13 febbraio 2007, con cui viene inquadrato nel grado AD 6, secondo scatto.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Disposizioni transitorie verso la nuova struttura delle carriere

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 12, n. 2, e 13)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo inconferente – Nozione

1.      Non spetta al Tribunale della funzione pubblica rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione comunitaria né pronunciare declaratorie o accertamenti di principio, indipendentemente dall’obbligo generale, sancito dall’art. 233 CE, da parte dell’istituzione da cui emana un atto annullato, di adottare i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza che pronuncia l’annullamento comporta.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punto 38)

Tribunale della funzione pubblica: 16 maggio 2006, causa F‑55/05, Voigt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑15 e II‑A‑1‑51, punti 23 e 25)

2.      Nessuna disposizione dell’allegato XIII dello Statuto prevede che quest’ultimo, nel suo insieme, non sia più applicabile al di là del 30 aprile 2006. Infatti, ad essere limitata al periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 è solo l’applicazione di talune disposizioni specifiche del detto allegato. In mancanza di indicazioni in questo senso per quanto riguarda l’art. 13 dell’allegato XIII dello Statuto, non vi è motivo di ritenere che tale articolo rientri in questo gruppo di disposizioni e sia applicabile solo durante tale periodo, e ciò anche tenendo conto dell’art. 12, n. 2, del detto allegato.

(v. punti 31 e 32)

3.      Se un motivo non è idoneo, nel caso in cui sia fondato, a comportare l’annullamento dell’atto impugnato, tale motivo dev’essere considerato inconferente.

(v. punto 41)

Riferimento:

Corte: 21 settembre 2000, causa C‑46/98 P, EFMA/Consiglio (Racc. pag. I‑7079, punti 37 e 38)