Language of document : ECLI:EU:F:2009:18

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

3 marzo 2009

Causa F‑63/07

Maria Patsarika

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riassegnazione – Diritti della difesa – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Procedimento in contumacia»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Patsarika chiede in particolare l’annullamento della decisione della direttrice del Cedefop del 20 settembre 2006, che pone fine, in esito al periodo di prova, al suo contratto di agente contrattuale a tempo determinato, stipulato il 27 settembre 2005 per una durata di due anni a decorrere dal 1° ottobre successivo.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese. Il Cedefop sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese della ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Dies a quo – Notifica

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 3)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Oggetto

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Facoltà di prolungare il periodo di prova

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

4.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova – Elementi di valutazione

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

5.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dei risultati

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84)

6.      Funzionari – Agenti contrattuali – Decisione che pregiudica la situazione amministrativa di un agente contrattuale

(Statuto dei funzionari, art. 26; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11, primo comma)

1.      Si deve considerare regolare la notifica di una decisione di rigetto di un reclamo in una lingua diversa sia dalla lingua madre del funzionario sia da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa venirne utilmente a conoscenza. Se, invece, il destinatario di tale decisione ritiene di non essere in grado di comprenderla, sta a lui chiedere all’istituzione, con tutta la diligenza necessaria, di fornirgli una traduzione nella lingua del reclamo o nella sua lingua materna. Quando una siffatta domanda è formulata tempestivamente, il termine di ricorso decorre solo a partire dalla data in cui tale traduzione è notificata al funzionario interessato, a meno che l’istituzione non possa dimostrare, senza che vi siano dubbi al riguardo, che quest’ultimo è potuto venire utilmente a conoscenza sia del dispositivo che della motivazione della decisione di rigetto del suo reclamo nella lingua della notifica iniziale.

(v. punto 31)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punti 43‑45), e 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punti 16‑19)

2.      Anche se il periodo di prova non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è tuttavia necessario che il funzionario o l’agente in prova sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione risponde alle esigenze di buona amministrazione e di parità di trattamento, nonché del dovere di sollecitudine, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra l’amministrazione e i dipendenti della funzione pubblica. Ciò significa, in pratica, che l’interessato deve non solo fruire di condizioni materiali adeguate, ma anche di istruzioni e di consigli appropriati, tenuto conto della natura delle funzioni svolte, al fine di essere in grado di adeguarsi alle esigenze specifiche del posto da lui occupato.

(v. punto 39)

Riferimento:

Corte: 12 dicembre 1956, causa 10/55, Mirossevich/Alta Autorità (Racc. pag. 361, in particolare pag. 383 e segg.), e 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punti 20 e 21)

Tribunale di primo grado: 1° aprile 1992, causa T‑26/91, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 44); 30 novembre 1994, causa T‑568/93, Correia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑857, punto 34); 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 95), e 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 69)

Tribunale della funzione pubblica: 18 ottobre 2007, causa F‑112/06, Krcova/Corte di giustizia (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48)

3.      Dalla semplice lettura dell’art. 84, nn. 3 e 4, del Regime applicabile agli altri agenti risulta che quest’ultimo non subordina in nessun modo la facoltà, per l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, di prolungare la durata di un periodo di prova, ed eventualmente di assegnare l’agente interessato ad un altro servizio, alla condizione che quest’ultimo abbia dimostrato una manifesta inattitudine nello svolgimento dei suoi compiti. Tale condizione è prevista solo per il caso in cui la detta autorità decidesse di licenziare l’agente prima della scadenza del suo periodo di prova. D’altro canto, se l’art. 84, n. 3, del detto regime prevede espressamente la facoltà, per l’amministrazione, nel caso in cui sia concesso un prolungamento del periodo di prova, di assegnare l’agente ad un altro servizio, è importante però che l’interessato sia sempre messo in grado di dimostrare le sue qualità e che lo svolgimento del periodo di prova non sia perturbato, il che presuppone che sia anche rispettata l’equivalenza degli impieghi.

(v. punti 44 e 45)

4.      La decisione di non nomina in ruolo si distingue, per sua natura, dal «licenziamento» vero e proprio di un funzionario nominato in ruolo. Mentre in quest’ultimo caso è necessario un esame minuzioso dei motivi che giustificano l’estinzione di un rapporto d’impiego costituito, nelle decisioni relative alla nomina in ruolo dei funzionari in prova l’esame dev’essere globale e riguardare l’esistenza, o l’assenza, di un complesso di elementi positivi emersi nel corso del periodo di prova e che facciano apparire la nomina in ruolo del funzionario in prova conforme all’interesse del servizio. Lo stesso vale per quanto riguarda i periodi di prova compiuti dagli agenti contrattuali.

(v. punti 62 e 89)

Riferimento:

Corte: 17 novembre 1983, causa 290/82, Tréfois/Corte di giustizia (Racc. pag. 3751, punti 24 e 25); Patrinos/CES, cit., punto 13

Tribunale di primo grado: Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punto 113

5.      L’amministrazione dispone di un ampio margine di valutazione delle attitudini e delle prestazioni di un agente in periodo di prova in base all’interesse del servizio. Non spetta quindi al Tribunale sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione per quanto riguarda il risultato di un periodo di prova e le attitudini di un aspirante alla nomina definitiva nell’ambito della funzione pubblica comunitaria, dato che il suo sindacato si limita all’assenza di errori di valutazione manifesti o di sviamento di potere.

(v. punto 63)

Riferimento:

Corte: 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/Commissione (Racc. pag. 1155, punto 16); Tréfois/Corte di giustizia, cit., punto 29; 5 aprile 1984, causa 347/82, Alvarez/Parlamento (Racc. pag. 1847, punto 16), e Patrinos/CES, cit., punto 25

Tribunale di primo grado: Kupka-Floridi/CES, cit., punto 52; Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punto 112, e Tralli/BCE, cit., punto 76

6.      L’art. 26 dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali in forza dell’art. 11, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, ai sensi del quale il fascicolo personale del funzionario deve contenere tutti i documenti relativi alla sua situazione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, nonché le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti, ha lo scopo di garantire i diritti della difesa del funzionario, evitando che le decisioni adottate dall’autorità che ha il potere di nomina e che pregiudichino la sua situazione amministrativa e la sua carriera siano fondate su fatti riguardanti il suo comportamento non menzionati nel suo fascicolo personale. Pertanto, una decisione basata su elementi del genere è in contrasto con le garanzie dello Statuto e dev’essere annullata in quanto avvenuta a seguito di un procedimento viziato da illegittimità.

(v. punto 84)

Riferimento:

Corte: 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione (Racc. pag. 7, punti 29‑41)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II‑1299, punto 27); 9 febbraio 1994, causa T‑109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑31 e II‑105, punto 68), e 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punto 70)