Language of document : ECLI:EU:C:2018:18

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

18 gennaio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – Esenzione per i cittadini dell’Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione»

Nella causa C‑45/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 25 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2017, nel procedimento

Frédéric Jahin

contro

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di Sezione, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per F. Jahin, da E. d’Onorio di Meo, avvocato;

–        per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e L Malferrari, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE nonché dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Frédéric Jahin e, dall’altro, il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia) e il ministre des Affaires sociales et de la Santé (Ministro degli Affari sociali e della Sanità, Francia) in merito al pagamento di vari contributi e prelievi fiscali per gli anni dal 2012 al 2014, vertenti su redditi patrimoniali percepiti in Francia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il regolamento n. 883/2004 ha abrogato, a partire dal 1o maggio 2010, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). Le disposizioni del regolamento n. 883/2004 rilevanti nella presente causa non hanno tuttavia subito modifiche sostanziali rispetto a quelle ad esse corrispondenti nel regolamento abrogato.

4        L’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione personae”», al paragrafo 1 così dispone:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

5        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

b)      le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

e)      le prestazioni per i superstiti;

f)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g)      gli assegni in caso di morte;

h)      le prestazioni di disoccupazione;

i)      le prestazioni di pensionamento anticipato;

j)      le prestazioni familiari».

6        L’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro (…)».

7        Il regolamento n. 883/2004 si applica a tutti gli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi della decisione n. 76/2011 del Comitato misto del SEE, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE (GU 2011, L 262, pag. 33).

8        Inoltre, per quanto attiene alla Confederazione svizzera, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6), entrato in vigore il 1o giugno 2002, le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato II di tale accordo, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Con la decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2012, L 103, pag. 51), entrata in vigore il 1o aprile 2012, la sezione A di tale allegato è stata aggiornata e fa ora riferimento al regolamento n. 883/2004.

 Diritto francese

9        Ai sensi dell’articolo 1600-0 C del code général des impôts (codice generale delle imposte), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale:

«Il contributo sociale generalizzato sui redditi patrimoniali è stabilito, controllato e riscosso conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 136-6 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale)».

10      L’articolo L. 136-6 del codice della previdenza sociale, come modificato dalla legge n. 2012-958, del 16 agosto 2012, è così formulato:

«I. – Le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del codice generale delle imposte sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito (…).

I bis – Sono altresì assoggettate al contributo le persone fisiche che non sono fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del codice generale delle imposte per l’importo netto dei redditi, di cui al paragrafo I), lettera a), dell’articolo 164 B del medesimo codice, utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito.

(…)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il sig. Jahin, cittadino francese, dal 2003 risiede in Cina, dove svolge un’attività lavorativa, ed è ivi iscritto a un regime privato di previdenza sociale.

12      Tra il 2012 e il 2014 è stato assoggettato, in Francia, a vari prelievi vertenti su redditi da beni immobili nonché su una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile.

13      La Corte, già investita di un rinvio pregiudiziale dall’odierno giudice del rinvio, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), nell’ambito di un’altra causa relativa a prelievi identici e che ha portato alla sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), ha giudicato che, in sostanza, siffatti prelievi, nei limiti in cui presentano un rapporto diretto e rilevante con alcuni settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento e sono soggetti al principio dell’unicità della legislazione applicabile, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, anche se sono basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall’esercizio di una qualsivoglia attività professionale.

14      A seguito di tale sentenza il giudice del rinvio, con decisione del 27 luglio 2015, ha giudicato che qualsiasi persona fisica iscritta a un regime previdenziale in un altro Stato membro è legittimata a chiedere l’esenzione dai prelievi ai quali sono stati assoggettati, in Francia, i suoi redditi patrimoniali.

15      Le modalità del rimborso dei prelievi effettuati in violazione del diritto dell’Unione sono state precisate da due comunicati stampa del 20 ottobre 2015 emessi, da un lato, dal secrétaire d’État chargé du Budget (Segretario di Stato responsabile del Bilancio, Francia) e, dall’altro, dal directeur général des Finances publiques (Direttore generale delle Finanze pubbliche, Francia). Vi si precisa segnatamente che il diritto al rimborso è riservato alle sole persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato diverso dalla Repubblica francese situato nell’Unione europea, nel SEE o nella Confederazione svizzera, escludendo così le persone fisiche iscritte a un regime previdenziale in uno Stato terzo.

16      L’11 marzo 2016 il sig. Jahin ha presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso per eccesso di potere avverso tali comunicati stampa, sostenendo che tale esclusione era contraria al regolamento n. 883/2004 e al principio della libera circolazione dei capitali garantito dall’articolo 63 TFUE.

17      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli articoli 63, 64 e 65 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che:

1)      il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all’Unione (…), diverso dagli Stati membri del [SEE] o dalla [Confederazione svizzera], sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale in Francia, ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione francese rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 883/2004], mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla [Repubblica francese] non può, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento, esservi assoggettata, costituisce una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in linea di principio vietata dall’articolo 63 TFUE;

2)      in caso di risposta affermativa alla prima questione, una siffatta restrizione ai movimenti di capitali, derivante dal combinato disposto di una normativa francese, che assoggetta ai prelievi controversi tutti i titolari di determinati redditi da capitale senza di per sé operare alcuna distinzione a seconda del luogo della loro iscrizione a un regime previdenziale, e di un atto di diritto derivato dell’Unione, può essere considerata compatibile con le disposizioni di detto articolo del [Trattato FUE], segnatamente:

–        alla luce dell’articolo 64, primo paragrafo, [TFUE], per i movimenti di capitali che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo, in ragione del fatto che la restrizione deriverebbe dall’applicazione del principio di unicità della legislazione previsto all’articolo 11 del regolamento [n. 883/2004], introdotto nel diritto dell’Unione dall’articolo 13 del regolamento [regolamento n. 1408/71], ossia a una data anteriore al 31 dicembre 1993, anche se i prelievi sui redditi da capitale in discussione sono stati istituiti o resi applicabili dopo il 31 dicembre 1993;

–        alla luce dell’articolo 65, paragrafo 1, [TFUE], in ragione del fatto che la legislazione tributaria francese, applicata in maniera conforme al regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, opererebbe una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella medesima situazione sotto il profilo del criterio vertente sull’iscrizione a un regime previdenziale;

–        in considerazione dell’esistenza di motivi imperativi d’interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, fondati sul fatto che le disposizioni che potrebbero essere considerate costitutive di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti rispondono all’obiettivo, perseguito dal regolamento [n. 883/2004], della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (…)».

 Sulle questioni pregiudiziali

18      Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, sia assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’Unione rientrante in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, come previsto dall’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, in quanto una siffatta legislazione nazionale costituisce una restrizione vietata ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti.

19      Innanzitutto, si deve rammentare che l’articolo 63 TFUE attua la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati membri e i paesi terzi, dall’altro.

20      A tal fine, l’articolo 63 TFUE, contenuto nel capo 4 del titolo IV, del Trattato FUE, rubricato «Capitali e pagamenti», prevede che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

21      Ne discende che l’ambito di applicazione territoriale della libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE non si limita ai movimenti di capitali tra Stati membri, ma si estende altresì a movimenti siffatti tra Stati membri e Stati terzi.

22      Per quanto attiene all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 63 TFUE, se è vero che il Trattato FUE non definisce la nozione di «movimenti di capitali», da una giurisprudenza costante della Corte emerge tuttavia che siffatti movimenti, ai sensi di tale articolo, comprendono, tra l’altro, le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2001, Stefan, C‑464/98, EU:C:2001:9, punto 5; del 5 marzo 2002, Reisch e a., C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, EU:C:2002:135, punto 30, nonché dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, punto 35).

23      Da quanto precede discende che prelievi, come quelli effettuati in forza della legislazione nazionale di cui al procedimento principale, nella misura in cui vertono su redditi da beni immobili e su una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile percepiti in uno Stato membro da una persona fisica che possiede la cittadinanza di tale Stato, ma risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, rientrano nella nozione di «movimenti di capitali», ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

24      Occorre determinare, successivamente, se il trattamento fiscale riservato dalla legislazione nazionale in questione ai suoi cittadini che risiedono in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera e che sono iscritti a un regime previdenziale di tale Stato terzo costituisca una restrizione ai movimenti di capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

25      Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall’effettuarne in altri Stati [sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C‑513/03, EU:C:2006:131, punto 44; del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 44, e del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 27].

26      Nel caso di specie, è pacifico che la legislazione francese tratta allo stesso modo, da un lato, i propri cittadini che risiedono in uno Stato terzo, diverso dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale e, dall’altro, i cittadini francesi che risiedono in Francia e sono ivi iscritti a un regime previdenziale, dal momento che in entrambi i casi essi sono soggetti allo stesso modo ai prelievi sui redditi da capitale previsti da tale legislazione nazionale.

27      Un trattamento fiscale più favorevole è, invece, riservato ai cittadini dell’Unione che sono iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera, dal momento che essi sono esentati da tali prelievi.

28      Orbene, una siffatta disparità di trattamento è idonea a dissuadere le persone fisiche che sono iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo diverso dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera dall’effettuare investimenti immobiliari nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza ed è, di conseguenza, di natura tale da frenare la circolazione dei capitali di tali Stati terzi verso lo Stato membro in parola.

29      Pertanto, una legislazione nazionale come quella di cui al procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali tra uno Stato membro e uno Stato terzo, che è, in linea di principio, vietata dall’articolo 63 TFUE.

30      Infine, occorre valutare se una siffatta restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata.

31      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, «le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri (…) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza».

32      Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva. Di conseguenza, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono sia automaticamente compatibile con il Trattato (sentenze del 17 ottobre 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, punto 42, e del 7 novembre 2013, K, C‑322/11, EU:C:2013:716, punto 34).

33      Infatti, la deroga prevista dall’articolo 65, paragrafo 1, TFUE è a sua volta limitata dal paragrafo 3 del medesimo articolo, il quale prevede che le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63» (sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662, punto 43).

34      Si devono quindi distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, TFUE dalle discriminazioni arbitrarie vietate in forza del paragrafo 3 di questo stesso articolo. A tal riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte emerge che, perché una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen, C‑35/98, EU:C:2000:294, punto 43, del 7 settembre 2004, Manninen, C‑319/02, EU:C:2004:484, punti 28 e 29, nonché dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, punto 42).

35      Si pone quindi la questione se, per quanto riguarda la riscossione di prelievi quali quelli di cui al procedimento principale, esista una differenza di situazione oggettiva, dal punto di vista della loro residenza, tra un cittadino dell’Unione rientrante in un regime previdenziale di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro interessato e un cittadino di tale Stato membro iscritto a un regime previdenziale in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

36      A tal riguardo, occorre rilevare che il criterio adottato dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per differenziare la situazione tra le persone fisiche contribuenti non è certamente legato in modo esplicito alla loro residenza, ma si basa sulla loro iscrizione a un regime previdenziale.

37      Tuttavia, dato che le persone fisiche non iscritte a un regime previdenziale di uno Stato membro sono, il più delle volte, non residenti di tale Stato membro, un siffatto criterio porta, in realtà, a compiere una distinzione tra persone fisiche contribuenti in base alla loro residenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, punto 38).

38      Occorre, pertanto, verificare se un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro si trovi, rispetto all’obiettivo nonché all’oggetto e al contenuto della legislazione di tale Stato membro, in una situazione paragonabile a quella di un cittadino di tale Stato membro, ma che risiede in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera e sia ivi iscritto a un regime previdenziale (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 48).

39      Per quanto attiene, nella specie, all’obiettivo della legislazione francese, si deve rammentare che, com’è stato rilevato ai punti da 13 a 15 della presente sentenza, i comunicati stampa di cui al procedimento principale si limitano a precisare le modalità di rimborso dei prelievi effettuati in violazione del diritto dell’Unione nei confronti delle persone fisiche che percepiscono redditi da capitale in Francia, ma rientranti nel regime previdenziale di un altro Stato membro.

40      Infatti, conformemente al principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, quale previsto dall’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, a uno Stato membro non è consentito, nei confronti dei cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, effettuare prelievi, come quelli di cui al procedimento principale, i quali, sebbene qualificati come imposta dalla legislazione nazionale, presentano un rapporto direttamente e sufficientemente rilevante con le legislazioni relative ai settori della previdenza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e che sono destinati specificamente al finanziamento di un regime di previdenza sociale del primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punti 23, 24, 26 e 39).

41      Tale principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione che si spostano all’interno dell’Unione, a evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e a eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42      Da quanto precede risulta che esiste una differenza oggettiva tra, da un lato, la situazione di un cittadino dello Stato membro interessato che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e, dall’altro, la situazione di un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro, nei limiti in cui solo quest’ultimo può beneficiare del principio dell’unicità della legislazione in materia di previdenza sociale, di cui all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, a motivo del suo spostamento all’interno dell’Unione.

43      Non esiste, invece, alcuna differenza oggettiva tra la situazione di un cittadino di uno Stato membro, che risiede in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, e quella di un cittadino di tale medesimo Stato membro, che ivi risiede ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, in quanto, in entrambi i casi, essi non hanno esercitato la propria libertà di circolazione all’interno dell’Unione e non possono, pertanto, invocare il beneficio del principio di unicità della legislazione in materia di previdenza sociale.

44      Ne consegue che una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, può essere giustificata, rispetto all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dalla differenza di situazione oggettiva esistente tra una persona fisica, cittadina di uno Stato membro, ma residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritta a un regime previdenziale, e un cittadino dell’Unione residente e iscritto a un regime previdenziale in uno Stato membro.

45      In ogni caso, occorre aggiungere che una diversa interpretazione equivarrebbe a far beneficiare un cittadino di uno Stato membro, residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, quale il sig. Jahin, del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, di cui all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, ancorché, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, quest’ultimo si applichi solo ai cittadini di uno Stato membro che sono soggetti alla legislazione sociale di uno o più Stati membri.

46      Orbene, poiché il Trattato FUE non contiene alcuna disposizione che estenda la libera circolazione dei lavoratori alle persone che migrano in uno Stato terzo, occorre evitare che l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, diversi dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera, consenta a persone che non ricadano all’interno della sfera di applicazione territoriale della libera circolazione dei lavoratori di giovarsi di quest’ultima (v. sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11, EU:C:2012:707, punto 100).

47      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, è assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’Unione che rientra in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, è assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’Unione che rientra in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in forza dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.