Language of document : ECLI:EU:C:2017:37

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 gennaio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle sentenze – Decisione quadro 2008/909/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 28 – Disposizione transitoria – Nozione di “emissione della sentenza definitiva”»

Nella causa C‑582/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 30 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria l’11 novembre 2015, nel procedimento penale a carico di

Gerrit van Vemde

con l’intervento di:

Openbaar Ministerie,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G. van Vemde, da P. Souren, advocaat;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e U. Weitzel;

–        per il governo olandese, da M. K. Bulterman, B. Koopman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da G. Eberhard, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di una pena privativa della libertà personale di durata triennale pronunciata dallo hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio) a carico del sig. Gerrit van Vemde.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        L’articolo 1 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)      “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

b)      “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

c)      “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

d)      “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione».

4        L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», dispone quanto segue:

«1.      Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

(…)

3.      La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. (…)

(…)».

5        Ai sensi dell’articolo 28 di detta decisione quadro, intitolato «Disposizione transitoria»:

«1.      Le richieste pervenute anteriormente al 5 dicembre 2011 restano disciplinate in conformità degli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate. Le richieste pervenute dopo tale data sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro.

2.      Tuttavia, al momento dell’adozione della presente decisione quadro, ogni Stato membro può fare una dichiarazione secondo cui, nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa anteriormente alla data da esso indicata, continuerà, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate applicabili prima del 5 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è fatta, detti strumenti si applicano in tali casi in relazione a tutti gli altri Stati membri a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno la stessa dichiarazione. La data in questione non può essere successiva al 5 dicembre 2011. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può essere ritirata in qualsiasi momento».

6        Sul fondamento dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, il Regno dei Paesi Bassi ha fatto la seguente dichiarazione (GU 2009, L 265, pag. 41):

«Conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, i Paesi Bassi dichiarano che nei casi in cui la sentenza definitiva è stata emessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione quadro, essi continueranno, in qualità di Stato di emissione e di esecuzione, ad applicare gli strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate vigenti prima della decisione quadro».

 Il diritto olandese

7        L’articolo 2:11 del Wet wederzijsde erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione; in prosieguo: il «WETS»), che dà esecuzione alla decisione quadro 2008/909, prevede quanto segue:

«1.      [Il] Ministro [degli Interni e della Giustizia] trasmette la decisione dell’organo giurisdizionale (…) all’avvocato generale della procura presso la Corte d’appello.

2.      L’avvocato generale presenta tempestivamente la decisione dell’organo giurisdizionale (…) alla sezione speciale della Corte d’appello di Arnhem‑Leeuwarden [(Paesi Bassi)] (…)».

8        Ai sensi dell’articolo 2:12 del WETS, il Ministro degli Interni e della Giustizia decide in merito al riconoscimento della decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, tenendo conto della valutazione della sezione speciale della Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden.

9        Ai sensi dell’articolo 5:2 del WETS:

«1.      Il [WETS] si sostituisce al Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(legge sul trasferimento dell’esecuzione delle sentenze in materia penale)] nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea.

(…)

3.      Il [WETS] non si applica alle decisioni degli organi giurisdizionali (…) divenute definitive prima del 5 dicembre 2011.

(…)».

10      L’articolo 2 della legge sul trasferimento dell’esecuzione delle sentenze in materia penale dispone che «l’esecuzione nei Paesi Bassi di decisioni di organi giurisdizionali stranieri può avvenire solo in forza di una convenzione».

11      L’articolo 31, paragrafo 1, di questa legge prevede che, «quando giudica ammissibile l’esecuzione della decisione dell’organo giurisdizionale straniero, il [rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)] ne concede l’autorizzazione e, in osservanza di quanto previsto al riguardo dalla convenzione applicabile, pronuncia la pena o la misura stabilita per l’infrazione corrispondente in diritto olandese».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      La persona oggetto del procedimento principale, il sig. van Vemde, è stato fermato nei Paesi Bassi, il 27 ottobre 2009, in base a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe ai fini di un procedimento penale in Belgio. Dopo essere stata consegnata a tali autorità, detta persona è stata posta in stato di detenzione prima di essere liberata su cauzione nell’ambito di un procedimento penale avviato in questo Stato. Tuttavia, prima che fosse pronunciata una sentenza, essa è ritornata, con propri mezzi, nei Paesi Bassi.

13      Con sentenza del 28 febbraio 2011, lo hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha condannato il sig. van Vemde a una pena privativa della libertà personale di durata triennale. Detta sentenza è divenuta definitiva il 6 dicembre 2011 a seguito di una decisione dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) dello stesso giorno, mediante la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso in cassazione proposto avverso tale sentenza.

14      Il 23 luglio 2013, le autorità belghe hanno chiesto al Regno dei Paesi Bassi di procedere alla ripresa dell’esecuzione della pena privativa della libertà personale irrogata dallo hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa). Con istanza del 10 ottobre 2013, il procureur du Roi (procuratore del Re, Belgio) ha chiesto al giudice del rinvio di autorizzare l’esecuzione di detta pena.

15      Investito di questa domanda, detto giudice si chiede se le disposizioni nazionali che danno esecuzione alla decisione quadro 2008/909, ossia il WETS, siano applicabili nel procedimento principale.

16      Da un lato, secondo il giudice del rinvio, occorrerebbe, a prima vista, rispondere in senso affermativo a tale questione, poiché dall’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS si evince che quest’ultimo si applica alle decisioni degli organi giurisdizionali divenute definitive a partire dal 5 dicembre 2011 e che, nel caso di specie, la sentenza dello hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) è divenuta definitiva dopo tale data, ossia il 6 dicembre 2011.

17      Tuttavia, dall’altro lato, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito all’interpretazione di questa legge, tenuto conto dell’articolo 28 della decisione quadro 2008/909.

18      Il giudice del rinvio ricorda a tale proposito che sebbene, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, le richieste di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una condanna ricevute dopo il 5 dicembre 2011 sono disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri in esecuzione di tale decisione quadro, l’articolo 28, paragrafo 2, della medesima decisione quadro prevede in sostanza che ogni Stato membro potesse fare una dichiarazione secondo la quale, per quanto concerne le sentenze definitive «emesse» prima della data indicata da questo stesso Stato, esso avrebbe continuato ad applicare gli atti giuridici applicabili prima di tale data. Ebbene, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe fatto una dichiarazione di tal genere.

19      Secondo il giudice del rinvio, qualora occorresse interpretare l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 nel senso che esso riguardi le sentenze pronunciate prima della data indicata dallo Stato membro, a prescindere dal momento in cui esse sono divenute definitive, la norma transitoria contenuta nell’articolo 5:2, paragrafo 3, del WETS dovrebbe essere letta, in forza del principio di interpretazione conforme, nel senso che essa esclude l’applicazione del WETS alle decisioni degli organi giurisdizionali pronunciate prima del 5 dicembre 2011. Da ciò deriverebbe, per quanto riguarda il procedimento principale, che il WETS non sarebbe applicabile al medesimo dal momento che la sentenza dello hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) è stata pronunciata il 28 febbraio 2011 e che, pertanto, il giudice del rinvio sarebbe competente a pronunciarsi sulla domanda proposta dalle autorità belghe.

20      Se, al contrario, occorresse interpretare l’articolo 28, paragrafo 2, di detta decisione quadro nel senso che esso riguarda le sentenze divenute definitive prima della data indicata dagli Stati membri, il giudice del rinvio fa osservare che, in base alle disposizioni del WETS, esso non sarebbe competente a statuire su detta domanda.

21      Alla luce di ciò, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:

«Se l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che la dichiarazione in esso prevista può riguardare unicamente sentenze emesse anteriormente al 5 dicembre 2011, a prescindere dalla data del passaggio in giudicato delle medesime, o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che la dichiarazione può riguardare unicamente sentenze divenute definitive anteriormente al 5 dicembre 2011».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso riguarda le sentenze pronunciate prima della data indicata dallo Stato membro interessato, data che non può essere posteriore al 5 dicembre 2011, oppure se esso debba essere piuttosto interpretato nel senso che riguarda solo le sentenze divenute definitive prima di detta data.

23      Al fine di statuire su tale questione occorre ricordare anzitutto che l’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 definisce la «sentenza» come una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica. Ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, detta decisione quadro mira a stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena. Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, della citata decisione quadro, quest’ultima si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della stessa decisione quadro.

24      Di conseguenza, l’ambito di applicazione ratione materiae della decisione quadro 2008/909 è limitato alle sole decisioni divenute definitive, alla fine del loro riconoscimento e della loro esecuzione da parte dello Stato di esecuzione, ad esclusione delle decisioni oggetto di ricorso quali, per quanto riguarda il procedimento principale, la sentenza dello hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) del 28 febbraio 2011, avverso la quale è stato proposto ricorso in cassazione dinanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) e che è divenuta definitiva solo dopo che quest’ultimo giudice ha respinto detto ricorso il 6 dicembre 2011.

25      Occorre poi osservare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dai doveri derivanti tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione, che non contenga nessun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

26      Ebbene, l’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909, il quale definisce la nozione di «sentenza» definendola una decisione definitiva, non contiene rinvii al diritto degli Stati membri, per cui occorre giudicare che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e che dev’essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima. A tal fine, occorre tener conto nel contempo dei termini di questa disposizione, del suo contesto nonché degli scopi della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 37).

27      A questo proposito, benché i termini dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 non siano univoci, il riferimento fatto in tale disposizione a una «sentenza definitiva» parla piuttosto a favore di un’interpretazione secondo la quale detta disposizione riguarda l’ultima decisione emessa nell’ambito di un procedimento penale, che rende definitiva la condanna pronunciata a carico del condannato. Quest’interpretazione è corroborata dalla definizione di «sentenza» contenuta nell’articolo 1, lettera a), di detta decisione quadro. A tal riguardo, la circostanza che sia quest’articolo sia il citato articolo 28, paragrafo 2, facciano riferimento al carattere «definitivo» della sentenza in questione sottolinea l’importanza particolare, ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, riconosciuta al carattere inattaccabile di detta sentenza e, di conseguenza, della data in cui detto carattere sia acquisito.

28      Peraltro, poiché le nozioni di «sentenza» e di «emissione» della medesima, contenute nell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, devono costituire oggetto di interpretazione autonoma ed uniforme nel territorio dell’Unione, la portata di queste nozioni nonché, pertanto, di tale disposizione non può dipendere né dal procedimento penale interno dello Stato di emissione né da quello dello Stato di esecuzione.

29      Di conseguenza, va esclusa un’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 secondo la quale la sua applicazione potrebbe dipendere dalla data in cui una sentenza sia considerata come «emessa» ai sensi del diritto nazionale interessato, indipendentemente dalla data in cui essa divenga definitiva.

30      Infine, per quanto concerne il contesto nonché gli obiettivi perseguiti dalla disciplina di cui fa parte la disposizione in questione nel procedimento principale, occorre ricordare, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi da 45 a 48 delle sue conclusioni, che l’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 costituisce un’eccezione al regime generale sancito dall’articolo 28, paragrafo 1, di detta decisione quadro, il quale prevede che le richieste di riconoscimento di una sentenza e di esecuzione di una condanna, pervenute dopo il 5 dicembre 2011, siano disciplinate dalle norme adottate dagli Stati membri in esecuzione di detta decisione quadro. In quanto eccezione a tale regime generale, la prima di queste disposizioni deve costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva.

31      Ebbene, limitando il numero di casi ancora disciplinati dagli atti giuridici esistenti anteriormente all’entrata in vigore della decisione quadro 2008/909 e aumentando, di conseguenza, quello dei casi che possano essere disciplinati dalle norme adottate dagli Stati membri in esecuzione di detta decisione quadro, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 28, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, nel senso che questa disposizione riguarda solo le sentenze divenute definitive al massimo entro il 5 dicembre 2011, è la migliore in grado di garantire l’obiettivo perseguito dalla citata decisione quadro. Quest’obiettivo consiste, come ricavabile dall’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, nel consentire agli Stati membri di riconoscere le sentenze e di dare esecuzione alle condanne da esse irrogate, al fine di facilitare il reinserimento sociale dei condannati.

32      Peraltro, il governo austriaco e la Commissione europea hanno sollevato la questione della validità della dichiarazione fatta dal Regno dei Paesi Bassi a titolo dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 in considerazione del momento in cui questa dichiarazione è stata effettuata. Tenendo conto dell’interpretazione accolta nel punto precedente della presente sentenza, tale questione riveste tuttavia carattere teorico, dal momento che le disposizioni interne dei Paesi Bassi che danno esecuzione a detta decisione quadro sono comunque applicabili nel procedimento principale. Alla luce di ciò, non è necessario prendere posizione a tale riguardo.

33      Da quanto sin qui esposto discende che occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che esso riguarda solo le sentenze divenute definitive prima della data indicata dallo Stato membro interessato.

 Sulle spese

34      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso riguarda solo le sentenze divenute definitive prima della data indicata dallo Stato membro interessato.

Firme


*Lingua processuale: il neerlandese.