Language of document : ECLI:EU:C:2018:728

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 13 settembre 2018 (1)

Causa C486/16

Bankia SA

contro

Alfredo Sánchez Martínez,

Sandra Sánchez Triviño

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 6 di Alicante (Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Clausola di scadenza anticipata di un contratto di mutuo ipotecario – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Criteri di valutazione del carattere abusivo – Principio di effettività»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE (2). Più precisamente il Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 6 di Alicante, Spagna) s’interroga, segnatamente, sulla compatibilità della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) relativa all’interpretazione delle clausole di scadenza anticipata nell’ambito di una procedura specifica di esecuzione su un immobile ipotecato (in prosieguo il «procedimento di esecuzione ipotecaria») con il sistema di tutela dei consumatori stabilito da tale direttiva.

2.        Inoltre, il procedimento principale si inserisce nel medesimo contesto giuridico e giudiziario delle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 e C‑179/17 (3).

3.        La somiglianza tra le questioni pregiudiziali all’origine della presente causa e quelle poste dal giudice di rinvio nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, anche per le quali presento oggi le mie conclusioni, mi consentirà pertanto di rinviare, per taluni aspetti, alle argomentazioni esposte nelle conclusioni presentate in dette cause parallele onde evitare ripetizioni.

II.    Contesto normativo

A.      Il diritto dell’Unione

4.        Risulta dal considerando 4 della direttiva 93/13 «che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori».

5.        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 così dispone:

«Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative (…), non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».

6.        L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1.      Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.      Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell’ambito di un contratto di adesione, e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».

7.        L’articolo 4 della stessa direttiva è formulato nel modo seguente:

«1.      Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

8.        L’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva così recita:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

9.        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

B.      Il diritto spagnolo

10.      L’articolo 1124 del Código Civil (codice civile) dispone quanto segue:

«Nelle obbligazioni reciproche, la facoltà di risolvere il rapporto obbligatorio si reputa implicita qualora uno degli obbligati non adempia quanto gli incombe.

La parte danneggiata ha la possibilità di chiedere o l’adempimento della prestazione o la risoluzione del rapporto obbligatorio, fatto salvo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento di interessi. La parte danneggiata potrà inoltre chiedere la risoluzione del rapporto obbligatorio anche dopo aver optato per l’adempimento, qualora questo risulti impossibile.

Il giudice dichiara la risoluzione richiesta, nel caso in cui non vi siano motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine per l’adempimento dell’obbligazione».

11.      Ai sensi dell’articolo 552, paragrafo 1 e 3, della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, Codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (4), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo la «LEC»), riguardante la rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive:

«1. Il giudice controlla d’ufficio se una delle clausole contenute in uno dei titoli esecutivi previsti dall’articolo 557, paragrafo 1, possa essere qualificata come abusiva. Se ritiene che una di dette clausole possa essere qualificata come tale, esso sente le parti entro un termine di quindici giorni. Sentite le parti, esso statuisce entro cinque giorni lavorativi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 561, paragrafo 1, punto 3.

(…)

3.      Una volta che sia divenuta definitiva l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione, il creditore potrà far valere i propri diritti solo nell’ambito del procedimento ordinario corrispondente, solo se a tale reclamo non osti l’autorità di cosa giudicata della sentenza o della decisione definitiva sulla quale era fondata la domanda di esecuzione».

12.      L’articolo 557 della LEC è del seguente tenore:

«1.      Quando l’esecuzione è disposta per i titoli previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punti 4, 5, 6 e 7, nonché per altri documenti muniti di efficacia esecutiva previsti dall’articolo 517, paragrafo 2, punto 9, il debitore esecutato può opporsi, nei termini e nelle forme previsti dall’articolo precedente, solo invocando uno dei seguenti motivi:

(…)

7°      Il titolo contiene clausole abusive.

2.      Qualora sia proposta l’opposizione prevista dal paragrafo precedente, il cancelliere sospende l’esecuzione mediante una misura di organizzazione del procedimento».

13.      Ai sensi dell’articolo 561, paragrafo 1, punto 3, della LEC:

«Qualora venga accertato il carattere abusivo di una o più clausole, l’ordinanza specifica le conseguenze di tale accertamento, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione o disponendo la medesima senza applicazione delle clausole considerate abusive».

14.      Secondo l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, relativo alla scadenza anticipata dei debiti a pagamento rateizzato:

«Il creditore può esigere il pagamento integrale di quanto dovutogli a titolo di capitale e interessi, qualora sia stata pattuita la scadenza dell’intero debito in caso di mancato pagamento di almeno tre rate mensili senza che il debitore abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento oppure in caso di mancato pagamento di un numero di rate corrispondenti ad un inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del debitore per un periodo equivalente ad almeno tre mesi, e tale accordo figuri nell’atto di costituzione del prestito e nel relativo registro».

15.      L’articolo 695 della LEC, relativo all’opposizione all’esecuzione ipotecaria, così dispone:

«1.      Nei procedimenti di cui al presente capo l’opposizione del debitore esecutato è accolta solo quando sia basata sui seguenti motivi:

(…)

(4)      carattere abusivo di una clausola contrattuale costituente il fondamento dell’esecuzione o che abbia consentito di determinare l’importo esigibile.

2.      Nell’ipotesi di presentazione dell’opposizione di cui al paragrafo precedente, la cancelleria del tribunale dispone la sospensione dell’esecuzione e convoca le parti a comparire dinanzi al tribunale che ha emesso l’ordine di esecuzione. L’atto di citazione deve precedere di almeno quindici giorni lo svolgimento dell’udienza in questione. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, esamina gli atti che sono prodotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

3.      (…)

Se è accolto il quarto motivo [di cui al paragrafo 1 del presente articolo], si pronuncia l’improcedibilità dell’esecuzione quando la clausola contrattuale costituisce il fondamento dell’esecuzione medesima. In caso contrario, l’esecuzione prosegue e la clausola abusiva non trova applicazione.

4.      Contro l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione o la disapplicazione di una clausola abusiva o il rigetto dell’opposizione per il motivo previsto al paragrafo 1, numero 4), del presente articolo, può essere proposto ricorso in appello.

Al di fuori di tali ipotesi, le ordinanze che decidono sull’opposizione cui si riferisce il presente articolo non sono impugnabili con nessun ricorso e i loro effetti sono circoscritti esclusivamente al procedimento di esecuzione in cui sono emesse».

16.      L’articolo 698, paragrafo 1, della LEC dispone quanto segue:

«Eventuali reclami proposti dal debitore, dal terzo possessore o da altri soggetti interessati, e non rientranti nei precedenti articoli, compresi quelli aventi ad oggetto la nullità del titolo, nonché la scadenza, la concreta esistenza, l’estinzione o l’entità del debito, verranno decisi nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o l’aggravio del procedimento [giudiziario d’esecuzione] previsto nel presente capo».

17.      La direttiva 93/13 è stata recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo dalla Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (legge 7/1998 relativa alle condizioni generali di contratto), del 13 aprile 1998 (5), e dal Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo 1/2007 recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari), del 16 novembre 2007 (6).

18.      Ai sensi dell’articolo 83 del regio decreto legislativo n. 1/2007, nella versione modificata dalla legge n. 3/2014, del 27 marzo 2014 (7):

«Le clausole contrattuali abusive sono nulle di diritto e si considerano non apposte. A tal fine, dopo aver sentito le parti, il giudice dichiara la nullità delle clausole abusive inserite nel contratto, il quale però continua a produrre effetti obbligatori tra le parti negli stessi termini, a condizione che esso possa permanere in vita senza le suddette clausole abusive».

III. Fatti all’origine della controversia principale e questioni pregiudiziali

19.      Il 20 gennaio 2006, l’istituto bancario Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (cassa di risparmio di Valencia, Castellón e Alicante, ora Bankia SA; in prosieguo: «Bankia») ha concluso con il signor Alfredo Sánchez Martínez e la signora Sandra Sánchez Triviño un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di EUR 140 000 e durata fissata in 35 anni. Tale contratto era destinato a finanziare l’acquisto di un immobile a titolo di abitazione principale. Il 18 ottobre 2006, tale contratto era oggetto di novazione volta a dividere il prestito in due quote (quote A e B).

20.      Con riferimento al rimborso della quota A del prestito, a seguito del mancato pagamento delle rate di febbraio e marzo 2012 (per un importo rispettivamente di EUR 131,56 ed EUR 131,92) ed al mancato pagamento parziale della rata di aprile 2012 (per un residuo importo pari a EUR 31,21), Bankia ha dichiarato anticipatamente esigibile la quota A del prestito. Per quanto attiene il rimborso della quota B del prestito, il pagamento delle rate mensili si è interrotto il 18 aprile 2012.

21.      Il 17 aprile 2013, Bankia ha presentato una prima domanda di esecuzione ipotecaria dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 11 di Alicante, Spagna), che, il 2 ottobre 2013, ha disposto il pignoramento del bene ipotecato in forza del titolo esecutivo.

22.      Il 12 marzo 2014 i debitori si sono opposti all’esecuzione invocando la sussistenza di clausole abusive nel contratto di mutuo ipotecario, tra cui la clausola 6 bis relativa alla scadenza anticipata. Ai sensi di detta clausola, «[la banca] può dichiarare la scadenza anticipata dell’obbligazione e chiedere il pagamento immediato degli importi ad essa dovuti a titolo di capitale e interessi, ivi compresi gli interessi di mora, (…) nei seguenti casi: a) il mutuatario non paga, in tutto o in parte, alla scadenza uno degli importi da rimborsare a titolo di capitale o interessi, conformemente a quanto convenuto nel presente atto».

23.      Il 26 maggio 2014, il Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 11 di Alicante, Spagna) ha emesso un’ordinanza dichiarando abusiva tale clausola e disponendo l’improcedibilità dell’esecuzione.

24.      Il 27 giugno 2014, Bankia ha proposto appello dinanzi all’Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna), che l’ha respinto con ordinanza del 14 ottobre 2014.

25.      Il 20 maggio 2015, Bankia ha presentato una nuova domanda di esecuzione dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 6 di Alicante (Tribunale di primo grado n. 6 di Alicante, Spagna) basata sullo stesso titolo esecutivo nei confronti del signor Sánchez Martínez e della signora Sánchez Triviño.

26.      Con ordinanza 14 ottobre 2015 il giudice del rinvio ha respinto questa domanda. L’11 febbraio 2016, tale ordinanza è stata annullata dall’Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna) in ragione del mancato pagamento di 38 rate da parte degli esecutati. Poiché l’ordinanza emessa in appello non dispone di procedere con l’esecuzione, il giudice del rinvio deve nuovamente pronunciarsi sul tale punto.

27.      In tali circostanze, con decisione del 28 luglio 2016 pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 settembre 2016, il Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 6 di Alicante, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (8):

«1)      Se sia contrario al principio di effettività previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE] il fatto di disporre l’avvio dell’esecuzione sulla base di una clausola di [scadenza] anticipata, che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario, anche qualora l’ordinamento interno non riconosca alla decisione giudiziaria anteriore autorità di cosa giudicata sostanziale ma, nondimeno, preveda il divieto di avviare un nuovo procedimento di esecuzione sulla base dello stesso titolo esecutivo.

2)      Se, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria in cui il giudice di primo grado abbia disposto l’improcedibilità dell’esecuzione ipotecaria - in quanto fondata su una clausola di [scadenza] anticipata già dichiarata abusiva in un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria basato sullo stesso titolo esecutivo e avente le stesse parti -, e in cui la decisione di improcedibilità dell’esecuzione sia stata revocata dal giudice di appello, che ha rimesso la causa al giudice di primo grado perché disponga l’avvio dell’esecuzione, risulti contrario al principio di effettività di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], vincolare il giudice di primo grado alla decisione presa in appello o, invece, se debba interpretarsi il diritto interno nel senso che il giudice di primo grado non è vincolato dalla decisione di secondo grado qualora esista già una decisione giurisdizionale anteriore a carattere definitivo, in cui viene dichiarata nulla la clausola di [scadenza] anticipata sulla quale si fonda l’autorizzazione all’esecuzione, con la conseguenza che, in tale caso, si debba nuovamente dichiarare l’irricevibilità della domanda di esecuzione ipotecaria».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

28.      Con decisioni del Presidente della Corte del 18 marzo, 21 aprile e 10 ottobre 2016, rispettivamente, le cause C‑92/16, C‑167/16 e C‑486/16 sono state sospese fino alla pronuncia della sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (9).

29.      In seguito alla notifica di tale sentenza, il giudice del rinvio, con ordinanza del 21 febbraio 2017, ha indicato di voler mantenere la seconda e la terza questione pregiudiziale.

30.      Con decisione del Presidente della Corte del 24 ottobre 2017, alle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 e C‑179/17 è stato accordato un trattamento coordinato.

31.      Con decisione del 20 febbraio 2018, la Corte, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha disposto il rinvio delle cause C‑92/16, C‑167/16 e C‑486/16 dinanzi alla Prima Sezione con uguale composizione e, in applicazione dell’articolo 77 di tale regolamento, ha organizzato un’udienza di discussione comune per dette cause.

32.      Bankia, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

33.      I rappresentanti delle parti nel procedimento principale, il governo spagnolo, nonché la Commissione sono stati sentiti durante l’udienza tenutasi il 16 maggio 2018.

V.      Analisi

34.      Nella presente causa, desidero richiamare anzitutto le considerazioni svolte nelle mie conclusioni presentate nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, sul tema della rilevanza del procedimento principale e dell’analisi delle questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio.

A.      Considerazioni generali sulla tutela del consumatore e richiamo alla relativa giurisprudenza della Corte

35.      Per rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio, si deve tenere conto, da un lato, delle considerazioni generali svolte ai paragrafi da 51 a 56 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e, dall’altro, della relativa giurisprudenza della Corte analizzata ai paragrafi da 65 a 82 di tali conclusioni. Infatti, dette considerazioni e detta giurisprudenza costituiscono non soltanto il fondamento delle risposte proposte ai quesiti di diritto sollevati dal giudice del rinvio nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, ma anche il quadro giuridico e giurisprudenziale applicabile all’analisi delle questioni poste dal giudice del rinvio nella presente causa.

36.      Per quanto riguarda le considerazioni generali, queste consentono anzitutto di definire il quadro nel quale si inserisce la direttiva, inoltre di constatare come il diritto dell’Unione, in particolare grazie a tale direttiva, abbia collocato la tutela del consumatore al centro del processo di integrazione europea e, infine, di richiamare un aspetto essenziale della citata direttiva, vale a dire il fatto che l’armonizzazione della tutela del consumatore è ritenuta necessaria per rafforzare il mercato interno e quindi per rafforzare la vita economica e sociale (10).

37.      Per quanto concerne la relativa giurisprudenza della Corte, l’esposizione contenuta ai punti da 65 a 82 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, ha evidenziato un aspetto essenziale, vale a dire che il processo di controllo delle clausole abusive da parte del giudice nazionale comporta due fasi successive e differenti, che implicano due valutazioni o operazioni distinte. La prima fase è quella della qualificazione, da parte del giudice nazionale, della clausola contrattuale come clausola abusiva, mentre la seconda fase riguarda le conseguenze che questo deve trarre dalla qualificazione della clausola come abusiva. Questa operazione del giudice nazionale, consistente nel trarre tutte le conseguenze dall’accertamento del carattere abusivo della clausola, si distingue, sia sotto il profilo temporale che materiale, dall’operazione di qualifica che lo ha preceduto. Il fatto che queste due valutazioni si susseguano nel tempo non deve portarci a confonderle. Le differenze risultano infatti chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, che vedremo in prosieguo (11).

38.      Risulta dunque dalla relativa giurisprudenza che, dopo aver accertato il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata (prima fase) (12), la regola generale consolidata nella giurisprudenza costante della Corte, che discende dal testo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, è che il giudice nazionale è obbligato a trarre tutte le conseguenze da questo accertamento (seconda fase), vale a dire che questi è tenuto a disapplicare una clausola abusiva senza poterne rivedere il contenuto. Il contratto deve sussistere, in linea di principio, senza alcuna ulteriore modifica se non quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, nella misura in cui, in applicazione delle norme di diritto interno, una simile sussistenza del contratto sia giuridicamente possibile (13).

39.      Emerge, inoltre, dall’esame della relativa giurisprudenza che questa norma generale ad oggi conosce una sola eccezione: quella prevista nella sentenza Kásler e Káslerné Rábai (14). Tuttavia così come ho indicato ai paragrafi da 80 a 82 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, affinché l’eccezione prevista in questa sentenza possa trovare applicazione da parte del giudice nazionale in conformità con la direttiva 93/13 e la giurisprudenza della Corte, la Corte l’ha sottoposta a determinate condizioni. Infatti, qualora un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non possa rimanere in essere dopo la rimozione di una clausola abusiva, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta ad una regola di diritto nazionale che permetta al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva (15).Si deve tuttavia ottemperare a dueprescrizioni.Da un lato, tale sostituzione deve consentire di sfociare «in un risultato tale che il contratto può sussistere malgrado la rimozione della clausola» e che «continua ad essere coercitivo per le parti» (16). Dall’altro, nel caso in cui il giudice sia obbligato ad annullare il contratto nel suo insieme, detta sostituzione deve avere l’effetto di evitare che il consumatore sia esposto «a conseguenze particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso» (17).

40.      È dunque alla luce della giurisprudenza citata ai punti che precedono ed esaminata in modo approfondito ai paragrafi da 65 a 82 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, che occorre rispondere ai quesiti posti dal giudice del rinvio nella presente causa.

B.      Sulla rilevanza della causa

41.      Emerge dalla decisione di rinvio che l’istituto bancario ha chiesto per due volte che venga disposta l’esecuzione sulla proprietà ipotecata. I due procedimenti di esecuzione ipotecaria corrispondenti vedevano pertanto contrapposte le stesse parti e si basavano sul medesimo contratto di mutuo ipotecario.

42.      Nell’ambito del primo procedimento di esecuzione ipotecaria il Juzgado de Primera Instancia n. 11 di Alicante (Tribunale di primo grado n. 11 di Alicante), dopo aver accertato il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata, ha disposto il non luogo a disporre l’avvio dell’esecuzione. L’ordinanza di non luogo resa da detto tribunale è stata confermata dal giudice d’appello, per il motivo che il mancato pagamento di due rate mensili non era sufficientemente grave da consentire di dichiarare l’esigibilità anticipata.

43.      Nell’ambito del secondo procedimento di esecuzione ipotecaria, il giudice del rinvio ha emanato un’ordinanza con cui negava il proseguimento dell’esecuzione, per il motivo che risultava dal fascicolo di causa che, nel corso del precedente procedimento, il giudice di primo grado aveva pronunciato l’improcedibilità dell’esecuzione in considerazione del carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata. Detta ordinanza, emessa sulla base dell’articolo 552, paragrafo 3, della LEC (18), è stata annullata dallo stesso giudice d’appello, per il motivo che l’inadempimento era più grave di quello esaminato nel corso del primo procedimento.

44.      La particolarità della presente causa risiede dunque nel fatto che il rinvio interviene nell’ambito del secondo procedimento di esecuzione ipotecaria.

45.      Il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito di questo secondo procedimento, l’ordinanza del giudice d’appello «sembra andare nel senso» della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 23 dicembre 2015 relativa alla clausola di scadenza anticipata (19), confermata dalla sentenza del 18 febbraio 2016 (20). In tali sentenze il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha considerato che la validità delle clausole di scadenza anticipata richiedeva che simili clausole modulassero la gravità dell’inadempimento in funzione della durata e dell’importo del prestito, consentendo al consumatore di evitare la loro applicazione adottando un comportamento diligente di riparazione. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha tuttavia precisato che l’esecuzione ipotecaria poteva essere proseguita se la facoltà di dichiarare la scadenza anticipata del prestito fosse stata esercitata in modo non abusivo, in ragione dei vantaggi che il procedimento specifico conferiva al consumatore. Inoltre, il Tribunal Supremo (Corte suprema) aveva consentito l’applicazione in via suppletiva di una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, onde poter proseguire l’esecuzione ipotecaria (21).

46.      Pertanto, il giudice del rinvio formula la tesi secondo la quale, tenuto conto della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), il giudice d’appello gli ha rinviato la causa al fine di accogliere la domanda di esecuzione, con la motivazione che l’inadempimento dei mutuatari intervenuto nell’intervallo di tempo era sufficientemente grave, e di disporre l’avvio dell’esecuzione ipotecaria.

47.      Nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di dover rispettare l’ordinanza del giudice d’appello, tuttavia egli nutre dubbi sulla conformità dell’interpretazione del Tribunal Supremo (Corte suprema) e, conseguentemente, di detta ordinanza con la direttiva 93/13.

48.      Risulta da quanto precede che le questioni pregiudiziali presentano alcune peculiarità in relazione alle questioni poste nelle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 e C‑179/17. Tuttavia, emerge chiaramente dalla decisione di rinvio che la rilevanza della presente causa si inserisce nondimeno nel medesimo contesto giuridico e giudiziario delle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑70/17 e C‑179/17. Di conseguenza è opportuno procedere a una lettura combinata delle presenti conclusioni e di quelle che presento contestualmente nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.

C.      Sulle questioni pregiudiziali

49.      Con tali questioni, che, a mio avviso, conviene esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, alla luce del principio di effettività, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad una interpretazione delle norme processuali di diritto nazionale che impongono ad un giudice di grado inferiore di disporre l’avvio di un’esecuzione ipotecaria sulla base di una clausola di scadenza anticipata, che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva, emessa da un giudice di grado superiore, nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario.

50.      Per analizzare tali questioni, ritengo utile fornire quattro precisazioni.

51.      Occorre ricordare anzitutto che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale (22).

52.      Sotto un secondo profilo, tenuto conto delle argomentazioni sviluppate ai paragrafi da 84 a 136 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, non posso condividere l’argomento addotto dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, secondo il quale i due procedimenti di esecuzione ipotecaria erano stati promossi su due basi distinte. Il governo spagnolo sostiene, infatti, che il primo procedimento di esecuzione ipotecaria è stato promosso sulla base della clausola di scadenza anticipata abusiva, mentre il secondo procedimento è stato promosso sulla base dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, conformemente alla sentenza n. 705/2015 del Tribunal Supremo (Corte suprema) (23).

53.      Ricordo, a tal proposito, che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale (24).

54.      Nel caso di specie, la circostanza che l’istituto bancario abbia avviato il procedimento di esecuzione ipotecaria soltanto dopo il mancato pagamento di 38 rate mensili consecutive è un elemento di fatto che non deve essere preso in considerazione nella valutazione di una clausola contrattuale volta, in realtà, a consentire all’istituto bancario di procedere all’esecuzione ipotecaria in caso di mancato pagamento di una sola rata mensile. Osservo al riguardo che, nel settore della tutela dei consumatori, un comportamento ragionevole in un contesto contrattuale abusivo non può far venire meno il carattere abusivo di una clausola (25).

55.      Rammento, inoltre, che emerge dalle osservazioni illustrate ai paragrafi da 127 a 133 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, e in particolare dal paragrafo 124 di dette conclusioni, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una clausola abusiva dichiarata nulla si considera come se non fosse mai esistita e come se non avesse mai prodotto effetti. In tal modo, l’applicazione, nel caso di specie, dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 avrebbe la conseguenza pratica che, qualora il giudice nazionale dichiari la nullità della clausola di scadenza anticipata, il procedimento di esecuzione ipotecario non potrebbe essere promosso o, qualora fosse già stato promosso, non potrebbe essere proseguito dal momento che la clausola di scadenza anticipata relativa all’accordo tra le parti ed il riferimento ad una sola scadenza iscritta nel registro è stata dichiarata abusiva e, conseguentemente, nulla. Si deve parimenti notare che se fosse possibile sanare la nullità della clausola mediante l’applicazione del numero minimo di tre rate mensili stabilito dall’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, ciò consentirebbe di fatto ai giudici nazionali di modificare la predetta clausola. Orbene, come ha richiamato la Corte nella causa Gutiérrez Naranjo e a., «il giudice nazionale non può essere autorizzato a rivedere il contenuto delle clausole abusive, salvo contribuire ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive» (26).

56.      Sotto un terzo profilo, rammento che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione dei motivi di opposizione ammessi nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria e dei poteri conferiti al giudice del merito, competente a vagliare la legittimità delle clausole contrattuali in forza delle quali è stato rilasciato il titolo esecutivo, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (27).

57.      Per quanto riguarda, da un lato, il principio di equivalenza, si deve rilevare che la decisione di rinvio non individua alcun elemento tale da suscitare un dubbio quanto alla conformità a quest’ultimo della disposizione processuale nazionale.

58.      Dall’altro, per quanto concerne il principio di effettività, secondo la giurisprudenza della Corte, ciascun caso in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (28).

59.      Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 552, paragrafo 3, della LEC, stabilisce che una volta che sia divenuta definitiva l’ordinanza che dispone l’improcedibilità dell’esecuzione, il creditore potrà far valere i propri diritti solo nell’ambito del procedimento ordinario corrispondente, se a tale reclamo non osta l’autorità di cosa giudicata della sentenza o della decisione definitiva sulla quale era fondata la domanda di esecuzione (29).

60.      Osservo, a tal proposito, che emerge dalla decisione di rinvio che il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata è già stato dichiarato con sentenza definitiva nell’ambito del precedente procedimento di esecuzione ipotecaria, avente le stesse parti e basato sullo stesso titolo esecutivo. Orbene, a seguito del non luogo a procedere nel secondo procedimento di esecuzione ipotecaria da parte del giudice del rinvio, il giudice dell’appello, sulla base della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), ha rimesso la causa al giudice del rinvio al fine di accogliere la domanda di esecuzione, per il motivo che l’elevato numero di rate mensili insolute integrava ormai la gravità richiesta, e di disporre l’esecuzione ipotecaria.

61.      Sono dell’avviso che un’interpretazione del diritto processuale nazionale applicabile che non consentisse al giudice del rinvio di disapplicare la clausola di scadenza anticipata per il motivo che egli sarebbe vincolato dalla seconda pronuncia, contraria al diritto dell’Unione, del giudice d’appello, contravverrebbe al principio di effettività, in quanto detta interpretazione, nella pratica, implicherebbe che il consumatore restasse vincolato ad una clausola contrattuale abusiva. In tali condizioni, sarebbe impossibile o eccessivamente difficile per il consumatore far valere i propri diritti.

62.      Sotto un quarto ed ultimo profilo, il giudice del rinvio rileva che l’ordinamento spagnolo non riconosce gli effetti positivi dell’autorità di cosa giudicata ad una decisione definitiva resa da un giudice d’appello nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria (articoli 222 e 695, paragrafo 4, della LEC), ma prevede l’impossibilità d’instaurare un nuovo procedimento di esecuzione immobiliare basato sul medesimo titolo esecutivo (articolo 552, paragrafo 3, della LEC).

63.      Pertanto, nel caso di specie, così come emerge dalla decisione di rinvio, la questione sottoposta alla Corte non riguarda affatto il principio dell’autorità di cosa giudicata nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria proprio dell’ordinamento giuridico spagnolo, ma piuttosto l’obbligo nei confronti di un giudice di grado inferiore di conformarsi alle disposizioni di un giudice di grado superiore nell’ambito dell’interpretazione delle norme del diritto dell’Unione necessarie alla risoluzione della controversia.

64.      Orbene, ricordo infatti che la Corte ha dichiarato in più occasioni che l’esistenza di una norma di diritto interno che vincola i giudici, che non si pronunciano in ultima istanza, al rispetto delle valutazioni giuridiche emananti da un organo giurisdizionale di grado superiore non può di per sé privarli della facoltà di presentare alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, questioni sull’interpretazione del diritto dell’Unione (30). Inoltre, la Corte ha dichiarato che il giudice che non decide in ultima istanza deve essere libero, segnatamente, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dal giudice di grado superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (31). Di conseguenza, qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che, nell’ambito della medesima, sia sollevata una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, ha la facoltà o l’obbligo, a seconda del caso, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o giurisprudenziale (32).

65.      Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, sono dell’avviso che, alla luce del principio di effettività, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione di norme processuali di diritto nazionale che impongono ad un giudice di grado inferiore di disporre l’avvio di un’esecuzione ipotecaria sulla base di una clausola di scadenza anticipata che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva emessa da un giudice di grado superiore nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario.

VI.    Conclusione

66.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere al Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Alicante (Tribunale di primo grado n. 6 di Alicante, Spagna) nei seguenti termini:

Alla luce del principio di effettività, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ostano a un’interpretazione di norme processuali di diritto nazionale che impongono ad un giudice di grado inferiore di disporre l’avvio di un’esecuzione ipotecaria sulla base di una clausola di scadenza anticipata che è stata dichiarata abusiva con sentenza definitiva emessa da un giudice di grado superiore nell’ambito di un precedente procedimento di esecuzione ipotecaria avente le stesse parti e basato sullo stesso contratto di mutuo ipotecario.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


3      Per una visione d’insieme delle questioni giuridiche sottese alle domande pregiudiziali delle cause C‑92/16, C‑167/16, C‑486/16, C‑70/17 e C‑179/17, si rinvia alle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17, nonché nelle cause C‑92/16 e C‑167/16.


4      BOE n. 7, del 8 gennaio 2000, pag. 575.


5      BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304.


6      BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181.


7      BOE n. 52, del 1 marzo 2014, pag. 19339.


8      In seguito alla notifica della decisione del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), il giudice di rinvio, con ordinanza del 21 febbraio 2017, ha indicato che intende dar seguito alla seconda e alla terza questione pregiudiziale. Poiché la prima questione pregiudiziale è stata ritirata, non è riportata nelle presenti conclusioni. V. anche, a tal proposito, il paragrafo 29 delle presenti conclusioni.


9      C‑421/14, EU:C:2017:60.


10      V. paragrafi da 51 a 57 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


11      V. paragrafo 65 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


12      V. paragrafi da 66 a 71 delle conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e giurisprudenza ivi citata.


13      V. paragrafi da 72 a 79 delle conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e giurisprudenza ivi citata. In particolare, mi sembra importante richiamare il paragrafo 79 di tali conclusioni, nel quale insisto su un punto essenziale: è fuor di dubbio che ristabilire l’equilibrio tra il consumatore ed il professionista non può tradursi nella facoltà di modificare le clausole contrattuali abusive. Infatti, da un lato, una simile facoltà sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che verrebbe svuotato del proprio significato, e, conseguentemente, dell’effetto utile della tutela voluta da quest’ultima. Dall’altro lato, una simile facoltà non consentirebbe di preservare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dall’impossibilità di applicare simili clausole nei confronti dei consumatori.


14      Sentenza del 30 aprile 2014 (C‑26/13, EU:C:2014:282).


15      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 85). V., inoltre, ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punto 38 e giurisprudenza ivi citata): «certamente [l]a Corte ha parimenti riconosciuto la possibilità per il giudice nazionale di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione nazionale di natura suppletiva, a condizione che tale sostituzione sia conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e consenta di ripristinare un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Tuttavia, tale facoltà è limitata ai casi in cui l’invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo il consumatore a conseguenze tali da esserne penalizzato». V., anche, nota 13 delle presenti conclusioni e paragrafo 78 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


16      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 81).


17      Sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 83).


18      V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.


19      Sentenza n. 705/2015 (ECLI:ES:TS:2015:5618).


20      Sentenza n. 79/2016 (ECLI:ES:TS:2016:626).


21      Alla pari dei giudici del rinvio nelle cause C‑92/16 e C‑167/16, il giudice del rinvio nella presente causa cita il parere dissenziente nella sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in oggetto. Secondo il giudice del rinvio emerge da tale parere che «(…) il creditore non può più, dopo la dichiarazione del carattere abusivo della clausola di [scadenza] anticipata, fondare la propria domanda di esecuzione sul rispetto delle condizioni di cui all’articolo 693 paragrafo 2, della LEC (…), perché tale affermazione non risponde a verità, dal momento che questa disposizione non è stata oggetto di negoziazione ed inclusa nell’atto costitutivo dell’ipoteca, che [fa] riferimento “a ogni inadempimento del debitore”. (…) In tal caso l’applicazione dell’articolo 693, paragrafo 2, della LEC costituisce quindi una violazione della giurisprudenza della Corte in una materia che rientra nella sua competenza e comporta sia una revisione della clausola giudicata abusiva, poiché il principale effetto della nullità di pieno diritto prevista dal regime di mancanza di conseguenze non è rispettato, in quanto il procedimento di esecuzione non viene sospeso, sia uno svuotamento degli effetti o della funzione dissuasiva di tale regime». V., a tal proposito, nota 125 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e il paragrafo 25 delle mie conclusioni nelle cause C‑92/16 e C‑167/16. Secondo la dottrina, i pareri dissenzienti possono essere fonte d’inspirazione per il futuro sviluppo della giurisprudenza nazionale. V. Wathelet, M., «La Cour de justice de l’Union européenne sera-t-elle le dernier des mohicans?», in Lenaerts, K. (editore), Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 1031.


22      Per una recente illustrazione di detta giurisprudenza, v. sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a. (C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 19), e del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 29).


23      Con riguardo alla portata della accertamento del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata alla luce della giurisprudenza della Corte, v. paragrafi da 84 a 109 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17 e giurisprudenza ivi citata. Per quanto attiene, in particolare, alla valutazione della possibilità di procedere con l’esecuzione ipotecaria applicando una norma suppletiva di diritto nazionale, quale quella di cui all’articolo 693, paragrafo 2, della LEC, v. paragrafi da 110 a 133 di dette conclusioni e giurisprudenza ivi citata.


24      Sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, punto 75). V., anche, le considerazioni esposte ai paragrafi da 118 a 120 delle mie conclusioni nelle cause C‑70/17 e C‑179/17.


25      V. le mie conclusioni nella causa Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2016:69, paragrafo 85).


26      Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punti 60, 61 e 66).


27      Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 50).


28      Sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 53) e del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 49).


29      Il giudice del rinvio sottolinea che «l’ordinanza, che ha integralmente accolto l’opposizione all’esecuzione in via incidentale, avvalora il fatto che detta esecuzione non avrebbe mai dovuto essere disposta, nel caso di specie perché il credito rivendicato si fonda su una clausola abusiva».


30      V. sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3, punto 4); del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli (C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 42), nonché del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 48).


31      V. sentenze del 16 gennaio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf (166/73, EU:C:1974:3, punto 4); del 9 marzo 2010, ERG e a. (C‑378/08, EU:C:2010:126, punto 32); del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, EU:C:2012:717, punto 55), e del 6 novembre 2014, Cartiera dell’Adda (C‑42/13, EU:C:2014:2345, punto 27).


32      V., in particolare, sentenza del 5 aprile 2016, PFE (C-689/13, EU:C:2016:199, punto 34).