SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

25 ottobre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati»

Nella causa C‑462/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Hamburg (tribunale regionale di Amburgo, Germania), con decisione del 27 giugno 2017, pervenuta in cancelleria il 1o agosto 2017, nel procedimento

Tänzer & Trasper GmbH

contro

Altenweddinger Geflügelhof KG,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente della Decima Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, E. Juhász e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Tänzer & Trasper GmbH, da K. Krietsch, Rechtsanwältin;

–        per l’Altenweddinger Geflügelhof KG, da H.J. Omsels, Rechtsanwalt;

–        per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, M. Tassopoulou e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Eggers e B. Hofstötter, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16, e rettifica GU 2009, L 228, pag. 47), come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 354, pag. 34) (in prosieguo: il «regolamento n. 110/2008»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti la Tänzer & Trasper e l’Altenweddinger Geflügelhof in merito alla denominazione di vendita «liquore a base di uova» recata da prodotti di quest’ultima.

 Contesto normativo

3        I considerando 2, 4 e 9 del regolamento n. 110/2008 enunciano quanto segue:

«(2)      Le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, i produttori e per il settore agricolo [dell’Unione]. Le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo dovrebbe essere salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose [dell’Unione] sul mercato [dell’Unione] e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e dell’aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori (…)

(…)


(4)      Per assicurare un’impostazione più sistematica nella relativa normativa, è opportuno che il presente regolamento stabilisca chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura delle bevande spiritose, nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(…)

(9)      Date l’importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [(GU 2000, L 109, pag. 29)]. Tali misure specifiche dovrebbero altresì impedire l’usurpazione del termine “bevanda spiritosa” e delle denominazioni delle bevande spiritose per prodotti che non soddisfano le definizioni di cui al presente regolamento».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 110/2008, stabilisce che il medesimo regolamento fissa le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

5        L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento così recita:

«1.      Ai fini del presente regolamento, per “bevanda spiritosa” si intende la bevanda alcolica:

(…)

c)      avente un titolo alcolometrico minimo del 15%;

(…)

3.      Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II».

6        L’articolo 4 di detto regolamento prevede che le bevande spiritose siano classificate secondo le definizioni di cui all’allegato II.

7        L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, così dispone:

«Fatte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:

a)      possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato».

8        Ai termini dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 110/2008:

«1.      Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.

2.      Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata».

9        L’allegato II di tale regolamento è intitolato «Bevande spiritose». Nella parte di tale allegato dedicata alle «Categorie di bevande spiritose», i punti 41 e 42 sono così formulati:

«41.      Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

a)      Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finito.

b)      in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14% vol.

c)      nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (…) n. 1334/2008 e preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.

42.      Liquore all’uovo

a)      Il liquore all’uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato e/o acquavite, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. (…)

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Sia la Tänzer & Trasper sia l’Altenweddinger Geflügelhof producono liquori nella cui composizione sono presenti, in particolare, uova e che sono venduti con la denominazione di vendita «liquore a base di uova». Tra i liquori venduti con questa denominazione dall’Altenweddinger Geflügelhof rientra una gamma di prodotti che riportano sull’etichetta apposta sul retro delle bottiglie l’indicazione «contiene latte». È appurato che tali prodotti contengono effettivamente latte.

11      Dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Hamburg (tribunale regionale di Amburgo, Germania), la Tänzer & Trasper chiede, sulla base del combinato di disposizioni nazionali e di diritto dell’Unione, che l’Altenweddinger Geflügelhof sia condannata a cessare l’uso della denominazione di vendita «liquore a base di uova» per detta gamma di prodotti. Secondo la Tänzer & Trasper, poiché il latte non è previsto nell’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 quale ingrediente del liquore a base di uova, un prodotto che lo contiene non può recare detta denominazione di vendita.

12      L’Altenweddinger Geflügelhof sostiene, invece, che i prodotti di cui trattasi corrispondono alle indicazioni di tale disposizione, in quanto gli ingredienti che essa elenca sono solamente requisiti minimi da soddisfare affinché un prodotto possa essere designato come «liquore a base di uova».

13      Date tali circostanze, il Landgericht Hamburg (tribunale regionale di Amburgo) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli elementi caratteristici indicati nel punto 41 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 siano quegli elementi minimi che una bevanda spiritosa deve contenere per poter recare la denominazione di vendita di liquore a base di uova (requisito minimo) oppure se il punto 41 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 indichi in modo tassativo i soli elementi caratteristici ammessi di un prodotto che intenda recare la denominazione di vendita “liquore a base di uova”».

 Sulla questione pregiudiziale

14      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 debba essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.

15      Il regolamento n. 110/2008 fissa, ai termini dell’articolo 1, paragrafo 1, le regole riguardanti la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose nonché la protezione delle relative indicazioni geografiche. A norma dell’articolo 4 di detto regolamento, tali bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni contenute nell’allegato II di quest’ultimo.

16      Nel caso di specie, la controversia di cui al procedimento principale verte sulla questione se l’Altenweddinger Geflügelhof, convenuta in tale controversia, abbia il diritto di dare ai suoi prodotti la denominazione di «liquore a base di uova», quando invece essi, oltre agli ingredienti menzionati in detta disposizione, contengono latte.

17      Occorre rilevare che, nelle versioni in lingua spagnola, inglese e francese, la prima frase dell’allegato II, punto 41, lettera a), del regolamento n. 110/2008 è redatta in modo che ne risulta inequivocabilmente la tassatività dell’elenco degli ingredienti ivi menzionati.

18      La versione in lingua tedesca di tale frase, invece, prevede che il liquore a base di uova sia una bevanda spiritosa «che contiene», come ingredienti, tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Come ha fatto notare la Commissione europea nelle osservazioni scritte, tale formulazione non esclude l’interpretazione secondo la quale è autorizzata l’aggiunta di altri ingredienti oltre a questi ultimi.

19      Inoltre, l’Altenweddinger Geflügelhof evidenzia, nelle osservazioni sottoposte alla Corte, che la versione in lingua italiana di detta frase qualifica gli ingredienti ivi menzionati come «caratteristici» («elementi caratteristici»). In tale versione linguistica, quindi, la formulazione dell’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 corrisponde a quella del punto 42 del medesimo allegato, che definisce la bevanda spiritosa denominata «liquore all’uovo».

20      Ciò premesso, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2016, Alo e Osso, C‑443/14 e C‑444/14, EU:C:2016:127, punto 27 e giurisprudenza citata).

21      Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto della disposizione in parola, occorre rilevare che si evince dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 110/2008 che le bevande spiritose che rispondono alle specifiche stabilite per i prodotti definiti nelle categorie dell’allegato II di tale regolamento, nella loro designazione, presentazione ed etichettatura, recano le denominazioni di vendita ivi stabilite. L’articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento precisa che le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 del citato regolamento, quando, non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 di detto allegato, sono designate con la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Discende dalla struttura dei due primi paragrafi di detto articolo 9 che le definizioni delle bevande spiritose contenute nelle categorie del citato allegato II del regolamento n. 110/2008 sono precise e tassative.

22      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la finalità del regolamento n. 110/2008, si evince, innanzitutto, dal considerando 4 che tale regolamento mira a garantire un’impostazione più sistematica nella normativa in materia di bevande spiritose, stabilendo criteri precisi per la produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura di tali bevande così come per la protezione delle indicazioni geografiche. Inoltre, il considerando 9 di tale regolamento precisa che quest’ultimo è altresì volto a stabilire misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose destinate in particolare a impedire l’usurpazione del termine «bevande spiritose» e delle denominazioni delle bevande spiritose per prodotti che non soddisfano le definizioni di cui all’allegato II di tale regolamento.

23      Orbene, le definizioni di cui a detto allegato sono precisamente misure specifiche che riguardano la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, di cui al punto precedente. Tali definizioni, poiché, pertanto, sono il nucleo del sistema creato dal regolamento n. 110/2008 e la loro precisione deve servire all’obiettivo, parimenti ricordato al punto precedente, di impedire l’usurpazione di denominazioni di bevande spiritose, devono essere interpretate restrittivamente, a pena di indebolire tale sistema. Ciò premesso, la possibilità di aggiungere altri ingredienti a quelli elencati in tali definizioni potrebbe essere consentita solamente se fosse in esse espressamente prevista.

24      Ciò non si verifica per quanto riguarda l’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008, che non fa menzione della possibilità di aggiungere ingredienti diversi da quelli elencati al punto 41, lettera a), di tale allegato. Infatti, oltre a tali ingredienti, è espressamente previsto soltanto l’utilizzo di talune sostanze e preparazioni aromatizzanti, alle condizioni precisate al punto 41, lettera c), di detto allegato. Orbene, il latte non può essere qualificato come «sostanza» o «preparazione aromatizzante».

25      Come sostanzialmente rilevato dalla Tänzer & Trasper e dalla Commissione, interpretare la definizione di cui all’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 nel senso che gli ingredienti da esso elencati sono quelli minimi che il liquore a base di uova deve contenere equivarrebbe a consentire l’aggiunta non soltanto di latte, ma di qualsiasi altro prodotto, il che pregiudicherebbe l’obiettivo di stabilire criteri precisi per la produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande definite in tale allegato.

26      Laddove l’Altenweddinger Geflügelhof sostiene che il latte è utilizzato nella produzione tradizionale del liquore a base di uova, sicché un simile utilizzo corrisponderebbe alle attese del consumatore, occorre rilevare che la possibilità di fare ricorso a metodi di produzione tradizionali, che è espressamente prevista per talune categorie di bevande spiritose contenute nell’allegato II del regolamento n. 110/2008, non è menzionata al punto 41 di tale allegato.

27      Quanto all’argomento dell’Altenweddinger Geflügelhof secondo il quale, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, le bevande spiritose definite all’allegato II del medesimo possano essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato FUE, compreso il latte, è sufficiente rilevare che, ai termini stessi di tale disposizione, tale libertà sussiste «[f]atte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell’allegato II [del regolamento n. 110/2008]».

28      Si evince, poi, dal considerando 2 del regolamento n. 110/2008 che detto regolamento mira in generale al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatore, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli, alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza nonché alla salvaguardia della rinomanza che le bevande spiritose dell’Unione hanno conquistato nell’Unione e nel mercato mondiale.

29      Orbene, l’interpretazione secondo la quale l’elenco degli ingredienti di cui all’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 non sarebbe tassativo rischierebbe di pregiudicare i citati obiettivi. Infatti, la possibilità di aggiungere al liquore a base di uova ingredienti diversi da quelli limitatamente previsti in tale elenco nuocerebbe alla trasparenza e potrebbe invogliare i produttori ad aggiungere elementi meno cari, a scapito di una leale concorrenza e della tutela dei consumatori.

30      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.

 Sulle spese

31      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.