SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

4 giugno 2009

Causa F‑11/08

Jörg Mölling

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Assunzione – Procedura di selezione – Requisiti di assunzione – Esperto nazionale distaccato – Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol – Art. 2, n. 4, della decisione del direttore dell’Europol dell’8 dicembre 2006»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale il sig. Mölling chiede l’annullamento della decisione dell’Europol 10 ottobre 2007, che lo ha escluso dalla partecipazione alla procedura di selezione per la copertura, nell’ambito dell’Europol, di un posto di amministratore principale («first officer») presso l’unità «Droghe».

Decisione: La decisione dell’Europol 10 ottobre 2007, con cui è stata esclusa la partecipazione del ricorrente alla procedura di selezione indetta per la copertura di un posto di amministratore principale («first officer») all’unità «Droghe» dell’Europol, è annullata. L’Europol è condannato a sopportare l’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti dell’Europol – Assunzione – Decisione del direttore dell’Europol relativa allo Statuto del personale – Espressione «qualsiasi impiego presso l’Europol»

(Statuto del personale dell’Europol, allegato 1)

2.      Diritto comunitario – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale e logica

1.      Risulta dall’interpretazione letterale dell’art. 2, punto 4, della decisione del direttore dell’Europol 8 dicembre 2006, relativa all’attuazione dell’art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol, che l’espressione «qualsiasi posto presso l’Europol» in esso figurante dev’essere interpretata, al pari della definizione di cui all’art. 1, punto 1, della stessa decisione, nel senso di qualsiasi posto rientrante nell’elenco dell’allegato 1 dello Statuto del personale, senza che l’interpretazione letterale della versione inglese del detto art. 2, punto 4, consenta di attribuire all’espressione «Europol post», impiegata all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, un significato diverso da quello dell’espressione «Europol post» definita dall’art. 1, punto 1, della detta decisione.

Poiché il posto di esperto distaccato presso l’Europol non figura nell’elenco di cui all’allegato 1 dello Statuto del personale dell’Europol, una persona che copre un posto del genere non è «assegnat[a] ad alcun posto Europol» ai sensi dell’art. 2, punto 4, della decisione di cui sopra.

(v. punti 57‑59)

2.      In assenza di lavori preparatori che rivelino chiaramente le intenzioni degli autori di una disposizione, occorre basarsi solo sulla portata del testo, quale è stato adottato, e attribuirgli il significato che risulta dalla sua interpretazione letterale e logica. Di conseguenza, l’interpretazione fondata sul tenore letterale stesso di una disposizione non può essere sostituita con un’interpretazione fondata su considerazioni di ordine fattuale afferenti ad un caso specifico.

(v. punto 69)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1961, causa 15/60, Simon/Corte di giustizia (Racc. pagg. 220, 241)

Tribunale della funzione pubblica: 14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑755, punto 44)