Ricorso proposto il 12 aprile 2019 – Commissione europea / Repubblica ceca

(Causa C-305/19)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo garantito che attestati di prestazione energetica fossero affissi negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m2 – per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’artico 12, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia 1  – e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva;

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE impone l’obbligo di affissione dell’attestato di prestazione energetica, rilasciato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, qualora un edificio con una metratura utile totale di oltre 500 m2 sia abitualmente frequentato dal pubblico.

2.    La normativa ceca [§ 7a zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (articolo 7a della legge n. 406/2000, sulla gestione dell’energia, nella versione modificata)] impone invece l’obbligo di affiggere un attestato – o un passaporto – di prestazione energetica per tali edifici unicamente nel caso in cui essi siano utilizzati da enti pubblici. Il diritto ceco non impone quindi l’obbligo di affiggere un passaporto di prestazione energetica allorché siffatti edifici sono utilizzati da soggetti diversi dagli enti pubblici e sono abitualmente frequentati dal pubblico. La necessaria modifica legislativa è, al momento attuale, solo in preparazione.

3.    La Repubblica ceca non ha pertanto garantito che fossero affissi gli attestati di prestazione energetica negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m2, per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’artico 12, paragrafo 1, della direttiva, e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, ed essa, in tal modo, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva.

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1 GU 2010, L 153, pag. 13.