ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

28 giugno 2013

Causa F‑44/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo fax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, la declaratoria di inesistenza ovvero l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 6 marzo 2010 nonché della decisione di rigetto del suo reclamo del 3 settembre 2010 oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’invio, da parte di uno dei medici di fiducia del servizio medico della Commissione, di una lettera al suo medico curante, l’8 marzo 2004. Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per fax, il 13 aprile 2011, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione – Rigetto della domanda risarcitoria di un funzionario basata sul preteso illecito del medico di fiducia di un’istituzione a seguito dell’invio di talune informazioni al medico curante di detto funzionario e rigetto non motivato – Esclusione

(Art. 288 TFUE)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato a mezzo fax entro il termine di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella figurante sull’originale del ricorso inviato per posta – Conseguenze – Mancata presa in considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6; Statuto del personale, art. 91, § 3)

1.      Gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano annullati o revocati. Tuttavia, in deroga a tale principio, si deve ritenere che gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non abbiano prodotto alcun effetto giuridico. La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi.

La violazione del diritto al rispetto della vita privata, della riservatezza, delle norme deontologiche che disciplinano la professione medica nonché dell’obbligo di motivazione non può essere considerata, in ogni caso, ricompresa nelle ipotesi estreme.

Deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente irricevibile la domanda di declaratoria di inesistenza proposta da un funzionario nei confronti di una decisione della Commissione recante rigetto implicito della sua domanda di risarcimento per danni causati, secondo detto funzionario, dall’invio da parte di uno dei medici di fiducia del servizio medico della Commissione di una lettera al suo medico curante, allorché, da una parte, i medici facciano parte entrambi della commissione di invalidità incaricata di esaminare il fascicolo del detto funzionario e, dall’altra, la richiesta di informazioni formulata dal medico di fiducia si iscriva proprio nel contesto dell’istruzione del fascicolo relativo all’invalidità di tale funzionario. Il medico di fiducia, nel sollecitare tali informazioni, con l’unico scopo di portare a buon fine l’incarico affidatogli, agisce pertanto nel contesto del servizio, nei limiti delle sue prerogative, e senza violare il segreto medico al quale è vincolato. Di conseguenza, tale medico di fiducia non viola alcuna norma deontologica applicabile alla sua professione.

Inoltre, il fatto che il medico di fiducia abbia informato il medico curante del funzionario della circostanza che l’indirizzo amministrativo di quest’ultimo è cambiato non costituisce una lesione del rispetto della vita privata né dell’obbligo di riservatezza, dato che tale circostanza è menzionata nella decisione di riassegnazione del funzionario nell’interesse del servizio, decisone comunicata a quest’ultimo e pubblicata, quantomeno, in seno all’istituzione. Infine, una decisione di rigetto di una domanda di risarcimento non può comunque essere considerata inesistente per la sola ragione che non sarebbe stata motivata.

(v. punti 23 e 26-29)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P (punto 37, e giurisprudenza ivi citata)

2.      Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per fax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per fax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per fax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per fax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Infatti, dal momento che non spetta al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, risulta evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento inviato per fax non costituisce copia dell’originale dell’atto depositato per posta.

D’altro canto, se la trasmissione del testo inviato per fax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

(v. punti 36, 37 e 39)