ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 4 – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Decisione di custodia cautelare – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di tale decisione – Rispetto della presunzione di innocenza – Articolo 267 TFUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere sentiti entro un termine ragionevole – Normativa nazionale che restringe la facoltà dei giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale o che li obbliga a pronunciarsi senza attendere la risposta a tale domanda – Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di tale normativa»

Nella causa C‑8/19 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 27 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2019, nel procedimento penale a carico di

RH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader (relatrice), A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la domanda del giudice del rinvio del 27 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2019, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 16 gennaio 2019 della Prima Sezione di accogliere detta domanda,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), in combinato disposto con il considerando 16 della stessa.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di RH in merito al suo mantenimento in custodia cautelare.

 Contesto normativo

 CEDU

3        Sotto la rubrica «Diritto alla libertà e alla sicurezza», l’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dispone quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(…)

c)      se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

(…)

4.      Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

(…)».

4        L’articolo 6, della CEDU, rubricato «Diritto ad un equo processo», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (…)».

 Diritto dell’Unione

5        Il considerando 16 della direttiva 2016/343 è formulato come segue:

«La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi».

6        L’articolo 4 della direttiva citata, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

7        Ai sensi dell’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Onere della prova»:

«1.      Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa, fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell’indagato o imputato, anche quando il giudice valuta se la persona in questione debba essere assolta».

 Diritto bulgaro

8        A norma dell’articolo 22 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), ogni procedimento penale deve essere esaminato e giudicato entro un termine ragionevole, in particolare se l’imputato è detenuto.

9        A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’NPK, la misura della custodia cautelare può essere adottata e prorogata in presenza di «motivi plausibili per supporre» che l’imputato abbia commesso un reato.

10      Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 4, dell’NPK, se l’imputato contesta dinanzi a un giudice che sussistano tutti i presupposti giuridici per la proroga della custodia cautelare, compresa la permanenza dei motivi plausibili per supporre che egli abbia commesso il reato in questione, il giudice è tenuto a rispondere alle sue argomentazioni e a valutare se tali motivi sussistano ancora.

11      Ai sensi dell’articolo 489, paragrafo 2, dell’NPK, in caso di rinvio pregiudiziale, anche se il procedimento dinanzi al giudice del rinvio è sospeso, le parti possono presentare un’istanza per la modifica della misura di custodia cautelare e il giudice è tenuto a pronunciarsi su tale istanza con decisione nel merito.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12      RH è indagato per la sua presunta partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi, reato punito dall’articolo 321, paragrafo 3, del Nakazatelen kodeks (codice penale), in combinato disposto con l’articolo 321, paragrafo 2, di tale codice. Tale reato è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

13      Il 22 ottobre 2018 è stata adottata una misura di custodia cautelare nei confronti di RH, in quanto i giudici di primo grado e di appello hanno ravvisato la presenza di motivi plausibili per supporre che egli avesse commesso il reato contestatogli.

14      Il 20 dicembre 2018 l’avvocato di RH ha presentato al giudice del rinvio un’istanza di scarcerazione del suo cliente contestando, a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’NPK, che sussistessero motivi plausibili per supporre la sua partecipazione a tale reato.

15      Per quanto riguarda la legittimità della decisione di custodia cautelare, il giudice del rinvio afferma che la questione della scarcerazione di RH dipende esclusivamente dalla sussistenza di motivi plausibili per supporre che egli sia l’autore del reato in questione.

16      Al fine di pronunciarsi su tale punto, il giudice del rinvio nutre dubbi di due tipi. Da un lato, nel corso dell’esame della questione della sussistenza di motivi plausibili che consentano di supporre che RH abbia commesso il reato di cui trattasi, egli indica di trovarsi di fronte a serie difficoltà quanto alla formulazione da adottare nella sua decisione per riuscire, allo stesso tempo, a non presentare RH come colpevole e a fornire una risposta alle obiezioni sollevate dal suo difensore.

17      Dalla giurisprudenza nazionale più recente emergerebbe infatti che, nell’esaminare la legittimità della decisione di custodia cautelare, e per stabilire se vi siano motivi plausibili per supporre che l’indagato o l’imputato abbia commesso gli atti contestati, occorre effettuare una valutazione «prima facie» dell’esistenza di prove a sostegno dell’accusa.

18      A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che l’interpretazione della normativa nazionale relativa alle decisioni di custodia cautelare è già stata oggetto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732). In detta causa, successivamente al rinvio pregiudiziale e della sospensione del procedimento, l’imputato ha richiesto per due volte il riesame della legittimità della sua custodia cautelare per gli stessi motivi addotti nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

19      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, proponendo il presente rinvio pregiudiziale e sospendendo il procedimento dinanzi ad esso pendente, egli rispetti il diritto dell’Unione, incluso l’obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole. Infatti, sebbene l’articolo 489, paragrafo 2, dell’NPK non preveda espressamente che detto giudice debba pronunciarsi su un’istanza di modifica di una decisione di custodia cautelare, la nuova giurisprudenza interpreterebbe tale disposizione nel senso che un rinvio pregiudiziale risulta impossibile.

20      Secondo il giudice del rinvio, il giudice investito della controversia nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), aveva proceduto al rinvio pregiudiziale e sospeso il procedimento nonostante le istruzioni vincolanti dell’organo giurisdizionale superiore, dal che sarebbe conseguito un procedimento disciplinare dinanzi al Visshia sadeben savet (Consiglio superiore della magistratura, Bulgaria) per inosservanza dell’obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole.

21      Per questi motivi, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un’interpretazione della normativa nazionale, vale a dire l’articolo 489, paragrafo 2, dell’NPK, che obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsi direttamente sulla legittimità di una detenzione cautelare nell’ambito di un procedimento penale anziché attendere di aver ottenuto una risposta da parte della Corte, sebbene tale giudice abbia inviato una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la legittimità di tale detenzione, sia conforme all’articolo 267 TFUE e all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2)      a)      Se, alla luce dell’ultima frase del considerando 16 della direttiva 2016/343, il giudice nazionale debba interpretare il proprio diritto nazionale nel senso che, prima di emettere una decisione di proroga della custodia cautelare, egli è tenuto “verificare che vi siano sufficienti prove a carico (…) tali da giustificare la decisione”.

b)      Qualora il difensore dell’imputato contesti, in maniera argomentata e seria, proprio l’esistenza di “sufficienti prove a carico”, nell’ambito del controllo giurisdizionale della proroga della custodia cautelare, se il giudice nazionale sia tenuto a fornire una risposta, conformemente all’obbligo di prevedere un ricorso effettivo imposto dall’articolo 47, primo comma, della Carta.

c)      Se il giudice nazionale violi l’articolo 4 [della direttiva 2016/343], in combinato disposto con l’articolo 3 [della medesima], come interpretato nella sentenza [del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732)], qualora motivi la propria decisione in merito alla proroga della custodia cautelare in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, e rilevi proprio l’esistenza di prove a sostegno dell’accusa che, per loro natura, siano “in grado di convincere un osservatore neutro e obiettivo che la persona in questione possa aver commesso il reato”, nonché all’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, in particolare pronunciandosi effettivamente e specificamente sulle obiezioni del difensore dell’imputato riguardanti la legittimità della custodia cautelare».

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

22      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

23      A tal proposito, occorre sottolineare che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, la quale rientra nell’ambito del titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del suo regolamento di procedura.

24      Quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo giurisprudenza costante della Corte, occorre prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione della controversia nel procedimento principale [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

25      Come detto ai punti da 12 a 14 della presente ordinanza, nel procedimento principale, RH è sospettato per aver partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi, e a suo carico è stata adottata una decisione di custodia cautelare il 22 ottobre 2018. Il 20 dicembre 2018 l’avvocato di RH ha presentato al giudice del rinvio un’istanza di scarcerazione del suo cliente contestando i «motivi plausibili che consentono di supporre» la partecipazione del medesimo al reato in questione.

26      Ne consegue che il mantenimento di RH in custodia cautelare dipende dalla decisione della Corte, in quanto la risposta di quest’ultima alle questioni poste dal giudice del rinvio potrebbe avere una conseguenza immediata sulle sorti della sua custodia cautelare.

27      Alla luce di tali circostanze, in data 16 gennaio 2019 la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

28      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

29      La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente procedimento di rinvio pregiudiziale.

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegue che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la risposta di quest’ultima.

31      Secondo l’organo giurisdizionale del rinvio, infatti, tale normativa sarebbe intesa a non violare il diritto dell’indagato o dell’imputato a un esame della propria domanda relativa alla legittimità di detta decisione di custodia cautelare entro un termine ragionevole, con il rischio per i membri di detto organo giurisdizionale, in caso di violazione di tale normativa, di esporsi a sanzioni disciplinari.

32      In primo luogo, occorre sottolineare che il diritto dell’imputato a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole è stato sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all’articolo 47, secondo comma, della Carta per quanto riguarda il procedimento giurisdizionale. In ambito penale, tale diritto deve essere rispettato non solo nel corso di tale procedimento, ma anche nel corso della fase preliminare, a decorrere dal momento in cui l’interessato è accusato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punti 70 e 71 e giurisprudenza ivi citata).

33      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 267, quarto comma, del TFUE, quando una questione pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

34      A tale riguardo, il procedimento pregiudiziale d’urgenza, istituito dall’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituisce una delle modalità volte ad attuare il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

35      Ne consegue che procedimenti come quelli di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sono diretti proprio a fare in modo che tale diritto, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, sia rispettato.

36      In secondo luogo, per quanto riguarda la facoltà di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta della Corte, occorre ricordare che l’articolo 267 TFUE prevede, in particolare, al suo secondo comma, che una giurisdizione nazionale può sottoporle questioni pregiudiziali, qualora reputi necessaria per emanare la propria sentenza una decisione su questo punto.

37      Il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, il cui avvio si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità del detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 91 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

38      Infatti, i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

39      Più specificamente, i giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del procedimento che ritengano opportuno. Infatti, la scelta del momento più opportuno per interrogare la Corte in via pregiudiziale è di loro esclusiva competenza (sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

40      Inoltre, la Corte ha già statuito che la competenza che l’articolo 267 TFUE conferisce a qualsiasi giudice nazionale di procedere a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall’applicazione di norme di diritto nazionale che consentono a un giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al giudice che ha emesso tale decisione di riassumere il procedimento nazionale che era stato sospeso (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punti 95 e 98).

41      Per quanto riguarda la necessità per il giudice nazionale di attendere la risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale o la possibilità, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, di pronunciarsi su un’istanza di scarcerazione presentata durante il periodo in cui la Corte esamina la domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre precisare, anzitutto, che nulla impedisce al giudice nazionale di concedere la scarcerazione dell’indagato o dell’imputato, in particolare se gli elementi di prova a sua disposizione militano in tal senso.

42      Occorre inoltre tener conto dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il quale stabilisce che il giudice del rinvio mantiene la possibilità di ritirare la sua domanda fino a quando la data di pronuncia della sentenza non è stata notificata alle parti.

43      Nello stesso senso, costante giurisprudenza afferma che il giudice nazionale, investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione, deve poter concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati sulla base del diritto dell’Unione. Infatti, l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE sarebbe ridotto se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento della propria pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punti 21 e 22).

44      Da parte sua, la Corte può, in qualsiasi momento, verificare se i presupposti della sua competenza restano soddisfatti, come risulta dall’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

45      Secondo costante giurisprudenza, infatti, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, segnatamente, l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (ordinanza del 5 giugno 2014, Antonio Gramsci Shipping e a., C‑350/13, EU:C:2014:1516, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

46      In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di sanzioni disciplinari in caso di disobbedienza alle direttive vincolanti dell’organo giurisdizionale superiore, rischio prospettato dal giudice del rinvio, e con riferimento all’indipendenza di quest’ultimo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale indipendenza è essenziale per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), detta «LM», C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

47      A tale riguardo, oltre all’inamovibilità dei membri dell’organo interessato o la percezione da parte degli stessi di una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, il requisito di indipendenza richiede inoltre che il regime disciplinare di coloro che hanno una funzione giurisdizionale presenti le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un siffatto regime come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), detta «LM», C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punti 64 e 67 e giurisprudenza ivi citata]. Costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici il fatto di non essere esposti a sanzioni disciplinari per l’esercizio di una facoltà, come quella di trasmettere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, o di scegliere di attendere la risposta a una simile domanda prima di pronunciarsi nel merito della causa al loro esame, e che rientra nella loro esclusiva competenza (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punti 17 e 25 e giurisprudenza ivi citata).

48      Ne deriva che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, debba essere interpretato nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza esigono che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato.

50      Sebbene il giudice del rinvio sia a conoscenza dell’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza del 19 settembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732), dal momento che vi fa espresso riferimento, tale giudice ritiene che le spiegazioni della Corte non consentano di rispondere appieno ai suoi interrogativi.

51      Occorre ricordare che, nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole e che, invece, tale direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare.

52      L’interrogativo del giudice del rinvio si situa nel contesto più ampio della nozione di «motivi plausibili di sospettare», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della CEDU, e sembra nascere in particolare dall’ultima frase del considerando 16 della direttiva 2016/343, la quale enuncia che «[p]rima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi».

53      Nel caso di specie, il considerando 16 della direttiva 2016/343 corrisponde all’articolo 4 della medesima, in quanto il primo è inteso a chiarire gli obiettivi del secondo, ragion per cui l’ultima frase del punto 16 deve essere letta alla luce di detto considerando nel suo complesso e dell’articolo 4 di tale direttiva.

54      A tale riguardo, da un lato, l’articolo 4 della direttiva 2016/343, rubricato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», e le prime quattro frasi del considerando 16 di tale direttiva si focalizzano sulla circostanza che le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle autorità pubbliche, nonché le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, non devono presentare un indagato o un imputato come colpevole. L’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2016/343 precisa del resto espressamente che tale disposizione «lascia impregiudicat[e] (…) le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

55      D’altro lato, se la prima e la seconda frase del considerando 16 della direttiva 2016/343 non fanno che richiamare la necessità di salvaguardare la presunzione d’innocenza nel rilasciare dichiarazioni pubbliche, la terza e quarta frase del presente paragrafo ribadiscono l’idea secondo cui la prudenza delle dichiarazioni pubbliche non pregiudica gli atti della pubblica accusa o le decisioni preliminari procedurali, in particolare quelle relative alla custodia cautelare.

56      Peraltro, l’articolo 6 della direttiva 2016/343, rubricato «Onere della prova», precisa esplicitamente, al paragrafo 1, seconda frase, che tale disposizione fa salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove «sia a carico sia a discarico» e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

57      Pertanto, se, a seguito di un esame degli elementi di prova a carico e a discarico, un giudice nazionale giunge alla conclusione che esistono motivi plausibili che consentono di sospettare che una persona abbia commesso gli atti di cui è accusata e adotti una decisione preliminare in tal senso, ciò non può equivalere a presentare l’indagato o l’imputato come colpevole di tali fatti, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2016/343.

58      Infatti, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, di detta direttiva che tale disposizione lascia impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie, e la quarta frase del punto 16 di tale direttiva include, tra tali decisioni preliminari, quelle relative alla custodia cautelare (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 44).

59      In ogni caso, occorre ricordare che la direttiva 2016/343 non può essere interpretata, alla luce del carattere minimo dell’obiettivo di armonizzazione da essa perseguito, come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire la totalità dei requisiti per l’adozione di una decisione di custodia cautelare, che si tratti delle modalità di esame dei vari elementi di prova o della portata della motivazione di una simile decisione (sentenza del 19 settembre 2018, Milev, C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, punto 47).

60      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 4 e 6 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 267 TFUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza, dalla quale consegua che il giudice nazionale è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare senza poter presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte o attendere la sua risposta.

2)      Gli articoli 4 e 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dalla presunzione di innocenza non ostano a che, qualora il giudice competente esamini i motivi plausibili che consentono di sospettare che l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato contestatogli, detto giudice proceda, al fine di pronunciarsi sulla legittimità di una decisione di custodia cautelare, a un bilanciamento degli elementi di prova a carico e a discarico presentatigli e motivi la propria decisione non soltanto dando conto degli elementi considerati, ma anche pronunciandosi sulle obiezioni del difensore dell’interessato, purché tale decisione non presenti la persona sottoposta a custodia cautelare come colpevole.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.