Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 da FV avverso la sentenza emessa dal Tribunale (Ottava Sezione) il 19 settembre 2019, causa T-153/17, FV / Consiglio

(Causa C-877/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del 19 settembre 2019 (T-153/17);

di conseguenza, accogliere le conclusioni di primo grado presentate dal ricorrente e, quindi, annullare i rapporti informativi riguardanti gli anni 2014 e 2015, definitivamente adottati il 5 dicembre 2016;

condannare il convenuto all’integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di annullamento dei rapporti informativi relativi agli anni 2014 e 2015.

Il ricorrente deduce come motivo d’impugnazione, da un lato, la violazione del dovere di controllo e dell’obbligo di motivazione, nonché lo snaturamento del fascicolo e, dall’altro, la violazione della guida al rapporto informativo, dell’obbligo di motivazione e di sollecitudine, nonché un errore manifesto di valutazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e uno snaturamento delle circostanze in fatto, sostenendo che il suo comportamento, che esso asserisce inadatto, costituiva l’unico motivo per cui l’amministrazione gli aveva concesso la valutazione di “passabile” in base al “senso di responsabilità”, mentre tale rubrica è definita dalla guida al rapporto informativo come “l’impegno dell’interessato riguardo al suo lavoro, la sua disponibilità ad eseguire le sue mansioni in uno spirito attivo e costruttivo”.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe controllato correttamente la diminuzione delle mansioni del ricorrente. Lo stato di malattia e il lavoro a tempo parziale per ragioni sanitarie non potrebbero giustificare la revoca di una parte dei compiti affidati ad un funzionario, per giunta, senza il suo consenso.

Peraltro, il ricorrente contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale con riferimento al cambio di ufficio e di posto, nonché al suo comportamento nel corso dell’esercizio di notazione 2014, e afferma che esse costituiscono uno snaturamento del fascicolo.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe omesso di censurare la mancanza di sollecitudine, specialmente con riferimento ad un funzionario la cui salute psicologica è pregiudicata, e di applicare l’articolo 59, paragrafo 1, comma 3, dello Statuto dei funzionari.

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