SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

16 gennaio 2007

Causa F‑119/05

Charlotte Gesner

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzionari – Invalidità – Rigetto della domanda diretta alla costituzione di una commissione d’invalidità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Gesner chiede l’annullamento della decisione dell’UAMI del 2 settembre 2005 di rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione del 21 aprile 2005 con la quale il detto Ufficio ha respinto la sua domanda di costituzione di una commissione d’invalidità.

Decisione: La decisione del 21 aprile 2005 con la quale l’UAMI ha respinto la domanda della ricorrente diretta alla costituzione di una commissione d’invalidità è annullata. L’UAMI è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Invalidità – Agenti temporanei – Avvio della procedura d’invalidità

(Statuto dei funzionari, art. 59, n. 4; regime applicabile agli altri agenti, artt. 31, primo comma, e 33, n. 1)

In mancanza di qualsiasi disposizione contraria del regime applicabile agli altri agenti, la nozione di invalidità ai sensi di quest’ultimo è identica a quella contenuta nello Statuto. Essa comprende anche la situazione dell’agente temporaneo che, come il funzionario, è affetto da un’invalidità considerata come totale e che, per questo motivo, è tenuto a sospendere l’esercizio delle sue funzioni. L’agente temporaneo che è stato tenuto a sospendere l’esercizio delle sue funzioni a causa del suo stato di salute ha quindi un diritto ad ottenere che la procedura di esame della sua eventuale invalidità sia avviata. Ciò non vale solo se la sua domanda presenta un carattere abusivo, in particolare se essa mira soltanto a contestare, in mancanza di ogni elemento nuovo, le precedenti conclusioni di una commissione di invalidità già investita del suo caso.

L’avvio di tale procedura non è soggetto ad alcuna condizione di durata preliminare di congedo di malattia. Se una condizione del genere fosse prescritta, essa osterebbe, in numerosi casi, alla possibilità, da parte di agenti temporanei colpiti da un aggravamento improvviso o rapido del loro stato di salute o vittime di un incidente, di beneficiare della copertura di tali rischi.

La condizione di durata preliminare del congedo di malattia fissata dall’art. 59, n. 4, dello Statuto non è applicabile nel caso in cui è l’agente temporaneo che chiede l’avvio di una procedura di invalidità. Tale disposizione, infatti, riguarda il caso in cui è l’amministrazione che decide di avviare tale procedura, e subordina una siffatta decisione alla condizione che le assenze del funzionario o dell’agente per congedo di malattia superino una certa durata. Così, tale disposizione costituisce una garanzia sia per l’agente sia per l’amministrazione. Da una parte, essa consente all’agente di disporre di un termine ragionevole per ristabilirsi ad essere reintegrato nelle sue funzioni prima che gli venga imposto un collocamento in invalidità. Dall’altra parte, essa autorizza l’amministrazione, oltre tale termine, a far constatare l’invalidità dell’interessato per procedere, se del caso, alla sostituzione definitiva di quest’ultimo nel suo posto, riconoscendo così all’autorità che ha il potere di nomina la facoltà, non l’obbligo, di adire la commissione d’invalidità.

(v. punti 28-30 e 32-34)

Riferimento:

Corte: 9 luglio 1975, cause riunite 42/74 e 62/74, Vellozzi/Commissione (Racc. pag. 871, punti 25-27; 15 gennaio 1981, causa 731/79, B/Parlamento (Racc. pag. 107, punto 7)

Tribunale di primo grado: 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑497, punto 68)