Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 18 ottobre 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Causa C-654/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Resistente: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 1 ,

secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a)    i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,

b)    le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58,

debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti, singolarmente considerate, rientrino nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, rientrano nella voce B3020 della Convenzione di Basilea e sono pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, e non all’obbligo di notifica ai sensi all’articolo 4.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006,

secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a)    i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,

b)    le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58,

debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti singolarmente considerate rientrino nei primi tre trattini della voce [Or. 3] B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, non debbano essere classificate nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA e non siano pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, bensì all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4.

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1     Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).