Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italia) il 19 ottobre 2010 - Ufficio IVA di Piacenza / Belvedere Costruzioni Srl

(Causa C-500/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ufficio IVA di Piacenza

Convenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Questione pregiudiziale

Se l'art. 10 del Trattato CE, ora art. 4 del Trattato dell'Unione europea, e gli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ostino ad una normativa dello Stato italiano, contenuta nel comma 2 bis dell'art. 3 d.L. 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, che preclude al Giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria tempestivamente azionata dall'Amministrazione con ricorso in impugnazione di decisione sfavorevole e così sostanzialmente dispone la totale rinuncia al credito IVA controverso, quando questo sia stato ritenuto insussistente in due gradi di giudizio, senza alcun pagamento neppure in misura ridotta del credito controverso da parte del contribuente che beneficia della rinuncia.

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