SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

24 giugno 2008

Causa F‑84/07

Agim Islamaj

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ex agenti temporanei retribuiti sugli stanziamenti della ricerca – Promozione – Soppressione dei punti “cumulati” – Passaggio di un funzionario dalla parte ricerca alla parte funzionamento del bilancio generale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Islamaj chiede al Tribunale di dichiarare illegittimo l’art. 2 della decisione della Commissione 16 luglio 2004, modificata dalla decisione 20 luglio 2005, riguardante le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti della parte ricerca del bilancio generale, di annullare la decisione della Commissione di sopprimere dai suoi «punti cumulati» i 38,5 punti da lui acquisiti in quanto agente temporaneo e la decisione di non promuoverlo al grado AST 5 in occasione dell’esercizio di promozione 2006 nonché, per quanto necessario, il rigetto dell’appello da lui proposto dinanzi al comitato di promozione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà i due terzi delle proprie spese. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese del ricorrente.

Massime

1.      Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Presupposti per la ricevibilità – Conclusioni prive di motivi o argomenti propri, ma connesse ad altre conclusioni – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35)

3.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Avviso di posto vacante che non consente di determinare in anticipo la procedura utilizzata – Candidatura da interpretarsi come una domanda di trasferimento interno o di promozione

[Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, lett. a), e 45]

4.      Procedura – Spese – Compensazione – Motivi eccezionali

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

1.      La nozione di errore scusabile, per quanto riguarda i termini di ricorso, dev’essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione interessata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. In un caso del genere, l’amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha causato l’errore commesso dal singolo.

Commette un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso il funzionario che, conformemente alle indicazioni date dal direttore generale competente in materia di personale, anziché presentare direttamente all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro l’atto che gli arreca pregiudizio, propone, anche se tale atto non si inserisce nello svolgimento dell’esercizio di promozione, un ricorso dinanzi al comitato di promozione e che, a seguito del rigetto di tale ricorso, propone tardivamente il reclamo.

(v. punti 39-41 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione (Racc. pag. II‑219, punto 29); 27 settembre 2007, cause riunite T‑8/95 e T‑9/95, Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑4117, punto 93)

2.      Nell’ambito di un ricorso in materia di funzione pubblica, la circostanza che talune conclusioni non siano accompagnate da alcun motivo o argomento proprio non basta per dichiararne l’irricevibilità, se risulta dal fascicolo che, tenuto conto della loro connessione con altre conclusioni del ricorso, esse potrebbero essere accolte in via consequenziale.

(v. punto 47)

3.      Tenuto conto delle varie possibilità che l’art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto offre all’autorità che ha il potere di nomina per coprire un posto vacante, le candidature ai posti vacanti in seno ad un’istituzione presentate dai funzionari di questa stessa istituzione non possono, a priori, essere considerate come domande di trasferimento. Tuttavia, una candidatura presentata da un funzionario per un posto vacante della detta istituzione deve interpretarsi come una domanda di trasferimento o di promozione qualora l’avviso di posto vacante, pur escludendo la possibilità di nomina ai sensi dell’art. 45 bis dello Statuto, non permetta di prevedere se il posto sarà coperto attraverso l’una o l’altra procedura, e l’inquadramento del detto posto non permetta neppure di fornire indicazioni decisive al riguardo.

Una siffatta candidatura, che include una domanda di trasferimento interno, ma non si limita ad essa, entra pertanto nelle previsioni della decisione della Commissione concernente le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti della parte ricerca del bilancio generale, secondo le quali i funzionari, già agenti temporanei retribuiti sugli stanziamenti della ricerca, non conservano i punti di promozione acquisiti nel grado precedente la loro nomina in qualità di funzionari in prova, qualora siano trasferiti, su loro domanda, entro i due anni successivi alla data della loro nomina ad un posto rientrante nella parte funzionamento del bilancio generale.

(v. punti 53, 54, 74, 75 e 77-79)

4.      Un’istituzione che contesta in maniera abusiva la ricevibilità di un ricorso può essere condannata, pur risultando vittoriosa, a sopportare una parte delle spese del ricorrente.

(v. punti 87 e 88)