SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

4 maggio 2010


Causa F‑100/08


Alessandro Petrilli

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Nozione di residenza — Residenza principale — Documenti giustificativi»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Petrilli chiede, in particolare, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 16 settembre 2008, recante rigetto del suo reclamo presentato sul fondamento dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea contro la decisione del 18 aprile 2008, con cui l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» si rifiutava di fissare l’Italia come luogo della sua residenza principale e di applicare alla sua pensione il coefficiente correttore per l’Italia.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà l’insieme delle spese.

Massime

Funzionari — Pensioni — Coefficiente correttore

(Statuto dei funzionari, art. 82)

La nozione di residenza, ai sensi dell’art. 82 dello Statuto nella sua versione in vigore sino al 30 aprile 2004, che prevedeva l’applicazione alle pensioni del coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza, riguarda il luogo in cui l’ex funzionario ha effettivamente stabilito il centro dei propri interessi, vale a dire il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei propri interessi e in cui si presume che sostenga le proprie spese. Inoltre, la nozione di residenza implica, indipendentemente dal dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona sul territorio dell’uno o dell’altro paese, oltre al fatto fisico di abitare in un determinato luogo, l’intento di conferire a tale fatto la continuità risultante da una consuetudine di vita e di intrattenimento di normali rapporti sociali. Tale nozione di residenza è propria della funzione pubblica comunitaria e non coincide necessariamente con le accezioni nazionali del termine.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 giugno 2003, cause riunite T‑124/01 e T‑320/01, Del Vaglio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑767, punto 70, e giurisprudenza ivi citata, e punti 71 e 72); 12 settembre 2005, causa T‑320/04, Dionyssopoulou/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 39), e 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punto 71)

Tribunale della funzione pubblica: 8 aprile 2008, causa F‑134/06, Bordini/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑87 e II‑A‑1‑435)