ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

9 luglio 2010 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività»

Nella causa F‑91/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dal sig. S. Gervasoni (relatore), presidente, dal sig. H. Kreppel e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 30 ottobre 2009 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 4 novembre), il sig. Marcuccio chiede, in particolare, in primo luogo, la dichiarazione di inesistenza e, in subordine, l’annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione delle Comunità europee ha respinto la domanda datata 9 settembre 2008, in cui chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito in ragione di una nota del 9 dicembre 2003 del servizio medico della Commissione, relativa ad un suo controllo medico, in secondo luogo, l’annullamento e la dichiarazione di inesistenza della decisione 30 giugno 2009 con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo del 16 marzo 2009 avverso detta decisione implicita, in terzo luogo, la condanna della Commissione a corrispondergli la somma di EUR 300 000 a titolo di risarcimento dei danni dedotti, ovvero quella somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, oltre a interessi a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto la domanda del 9 settembre 2008, al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale.

 Fatti

2        Il ricorrente, dipendente di grado A 7 (grado AD 8 a far data dal 1° maggio 2004), veniva messo a disposizione della delegazione della Commissione a Luanda (Angola), dal 16 giugno 2000, come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3        Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo malattia presso il suo domicilio in Tricase.

4        Con decisione 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina in seno alla Commissione (in prosieguo: l’«APN») riassegnava il ricorrente a Bruxelles a far data dal successivo 1° aprile (in prosieguo: la «decisione 18 marzo 2002»). Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 veniva respinto con sentenza dal Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-365 e II‑1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione del 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.

5        A far data dal novembre 2002, il ricorrente ha presentato diverse domande di rimborso nella misura del 100% delle spese mediche connesse alle sue affezioni, affermando che esse costituivano malattie gravi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Tutte le domande sono state respinte dalla Commissione. Tali decisioni di rigetto sono state oggetto di altrettanti ricorsi proposti dal ricorrente, alcuni dei quali tuttora pendenti.

6        Il 1° maggio 2003, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia, sul fondamento dell’art. 73 dello Statuto. Tale procedimento è tuttora in corso. La durata di questa procedura sarebbe imputabile, secondo la Commissione, al rifiuto sistematico del ricorrente di presentarsi alla visita medica che deve essere svolta dal medico designato dall’APN.

7        Il ricorrente, peraltro, è stato collocato a riposo per invalidità con decisione 30 maggio 2005, presa sul fondamento dell’art. 78 dello Statuto. Il ricorrente ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale, che l’ha annullata per insufficienza di motivazione, con sentenza 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑339 e II‑A‑1‑1851, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/09 P).

8        A seguito della sua riassegnazione a Bruxelles, il ricorrente ha introdotto numerosi altri ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione, mettendo in questione svariati atti e comportamenti della Commissione relativi alla gestione della sua carriera e alla sua situazione medica e personale.

9        Nella presente controversia, i danni dedotti dal ricorrente traggono origine dall’invito che gli è stato rivolto di assoggettarsi a taluni controlli medici necessari ai fini della valutazione della sua eventuale invalidità.

10      Con nota datata 24 novembre 2003 del dott. Manc., medico di fiducia membro del servizio medico della Commissione, il ricorrente è stato inviato, «nel quadro della commissione d’invalidità», a presentarsi presso il laboratorio del Servizio medico a Bruxelles in data 8 dicembre 2003, per effettuarvi diversi controlli medici e essere visitato da detto medico di fiducia.

11      Il ricorrente avrebbe ricevuto detta nota in data 3 dicembre 2003 presso il proprio domicilio in Tricase. Constatata la propria impossibilità di recarsi a Bruxelles per tali controlli, il ricorrente ha incaricato il fratello di contattare telefonicamente, dal Regno Unito, il dott. Manc. per rendergli noto tale impedimento.

12      Il 4 dicembre 2003 — secondo il ricorrente, o il 5, secondo la Commissione — una persona, che si è presentata telefonicamente come il fratello del ricorrente, ha avvertito il dott. Manc. di tale impedimento, dovuto a ragioni di salute.

13      Con nota del 4 dicembre 2003, inviata il 9 dicembre e pervenuta alla Commissione il 17 dicembre 2003 — secondo il ricorrente, o il 18, secondo la Commissione — il ricorrente ha informato il dott. Manc. della propria impossibilità di presentarsi ai controlli dell’8 dicembre a Bruxelles. A tale nota era allegato un certificato medico del dott. Z., che indicava che l’interessato era affetto «da lombalgia e gonalgia dx con impossibilità della deambulazione».

14      L’8 dicembre 2003, il ricorrente non si è presentato al servizio medico della Commissione a Bruxelles, ove i controlli avrebbero dovuto svolgersi.

15      Con nota datata 9 dicembre 2003 (in prosieguo: la «nota del 9 dicembre 2003»), il sig. M., direttore del servizio medico, ha chiesto al dott. D., direttore dell’ente locale del servizio sanitario nazionale di Maglie (in prosieguo: la «AUSL») di procedere a una visita medica di controllo per verificare l’impossibilità effettiva del ricorrente di presentarsi alla visita. In tale nota, inviata a mezzo telefax, il sig. M. precisava che era stata avviata una procedura di invalidità in ragione della durata del congedo di malattia del ricorrente (più di 365 giorni) e che l’interessato aveva messo in opera numerose tattiche dilatorie al fine di ritardare la convocazione della commissione d’invalidità. Il sig. M. indicava che il dott. Manc. era il medico designato dalla Commissione nell’ambito della commissione d’invalidità. In tale nota si faceva parimenti menzione del fatto che il ricorrente era stato invitato a presentarsi ad una visita medica a Bruxelles l’8 dicembre 2003 e che non vi si era recato, senza peraltro inviare per telefax un certificato medico al servizio medico della Commissione, pur conoscendo il necessario numero di telefax per averlo utilizzato in passato.

16      Il ricorrente precisa nel suo ricorso di essere venuto a conoscenza, «[s]uccessivamente al 3 dicembre 2003, ma prima della fine di quell’anno», del fatto che la Commissione aveva inviato una nota che lo concerneva all’AUSL e afferma che avrebbe di conseguenza chiesto tempestivamente alla Commissione copia di tutta la documentazione inerente la sua persona e precedentemente inoltrata alla AUSL.

17      Nel contesto del controllo medico indicato alla nota del 9 dicembre 2003, il ricorrente ha risposto a due convocazioni mediche della AUSL, l’11 e il 15 dicembre 2003. Con nota del 14 gennaio 2004, il direttore dell’AUSL ha concluso che il ricorrente doveva ritenersi in congedo malattia per 30 giorni a far data dal 12 gennaio 2004.

18      Il ricorrente sostiene di aver ricevuto copia della nota del 9 dicembre 2003 solo nel maggio 2004.

19      Con lettera del 9 settembre 2008 all’APN (in prosieguo: la «domanda del 9 settembre 2008»), il ricorrente ha presentato una domanda chiedendo, in particolare, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 300 000, a titolo di risarcimento dei danni che la nota del 9 dicembre 2003 gli avrebbe causato. In tale domanda, faceva valere che detta nota gli avrebbe provocato gravi danni morali e «esistenziali», in particolare portando indebitamente a conoscenza di terzi informazioni riservate che lo riguardavano, e non precisando chiaramente quali questioni mediche il dott. D. dovesse trattare, mettendo in discussione il suo comportamento nella gestione della procedura di invalidità e esigendo, senza che alcuna regola lo prescrivesse, l’invio a mezzo telefax di un certificato medico che giustificasse la sua assenza.

20      La domanda del 9 settembre 2008, redatta in lingua italiana, è stata inviata in pari data alla Commissione a mezzo telefax e poi per lettera raccomandata. La Commissione riconosce, nella propria decisione di rigetto del reclamo, che tale domanda è stata registrata sin dal 9 settembre 2008 presso l’unità «Ricorsi» della direzione generale del personale e dell’amministrazione, competente in materia. In mancanza di risposta della Commissione, detta domanda è stata rigettata implicitamente il 9 gennaio 2009.

21      Con lettera del 16 marzo 2009, redatta in lingua italiana, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della domanda del 9 settembre 2008.

22      Con decisione del 30 giugno 2009, redatta in francese, l’APN ha respinto il reclamo argomentando che la domanda del 9 settembre 2008, non essendo stata introdotta entro un termine ragionevole, era inammissibile e che, in ogni caso, le pretese risarcitorie del ricorrente erano infondate (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Il ricorrente ha chiesto di poter disporre della traduzione in lingua italiana della decisione di rigetto del reclamo. La Commissione ha comunicato tale traduzione al ricorrente con nota dell’8 settembre 2009, che il ricorrente precisa di aver ricevuto il 17 settembre 2009.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—        A: dichiarare l’inesistenza ovvero, in subordine, annullare la decisione con cui la Commissione ha rigettato implicitamente la domanda del 9 settembre 2008;

—        B: nella misura del necessario, dichiarare l’inesistenza ovvero, in subordine, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

—        C: nella misura del necessario, accertare i fatti generatori dei danni dedotti;

—        D: nella misura del necessario, dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori di tali danni e, a fortiori, del loro insieme;

—        E: condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 300 000 a titolo di risarcimento di detti danni, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

—        F: condannare la Commissione a versargli gli interessi su tale somma, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la Commissione ha ricevuto la domanda del 9 settembre 2008 e fino all’effettivo pagamento della somma stessa, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale;

—        G: condannare la Commissione a rifondergli tutte le spese di procedura, ivi incluse quelle relative ad un’eventuale perizia di parte che sarà disposta dal Tribunale su domanda di una delle parti o d’ufficio;

—        H: decidere, quali misure istruttorie e per quanto necessario, da una parte, di procedere ad una perizia per acclarare la sussistenza dei requisiti affinché insorga la responsabilità della Commissione e di ogni fatto rilevante ai fini dell’emananda decisione, dall’altra, di procedere all’audizione, quali testimoni, di sua madre e di suo fratello nonché di un medico chirurgo specialista in neurologia e in psichiatria, segnatamente a proposito dei danni dedotti.

24      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato;

—        condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

 In diritto

25      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

26      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto del ricorso

27      Occorre precisare la portata delle conclusioni del ricorrente sotto due profili.

28      In primo luogo, se è pur vero che, oltre alla dichiarazione di inesistenza o, in subordine, all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 9 settembre 2008 (capo della domanda A), il ricorrente chiede anche, per quanto necessario, la dichiarazione di inesistenza o, in subordine, l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo (capo della domanda B), occorre rilevare, alla luce della giurisprudenza e della portata di detta decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 13; sentenza del Tribunale 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑477 e II‑A‑1‑2637, punto 27, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑91/09 P), che quest’ultimo capo della domanda è, in quanto tale, privo di contenuto autonomo e si confonde, in realtà, con quello diretto contro la decisione di rigetto della domanda del 9 settembre 2008.

29      Si deve, pertanto, considerare che i suddetti capi della domanda A e B sono diretti solo contro la decisione di rigetto della domanda del 9 settembre 2008.

30      In secondo luogo, quanto alla domanda di dichiarazione di inesistenza e, in subordine, di annullamento della decisione di rigetto della domanda del 9 settembre 2008, secondo costante giurisprudenza una decisione siffatta, con cui un’istituzione respinge una domanda risarcitoria, costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale ed ha l’unico effetto di consentire al ricorrente di adire il Tribunale con una domanda risarcitoria (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45; 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68, e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32; ordinanza del Tribunale 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione, punto 23).

31      Per valutare la fondatezza della domanda risarcitoria presentata nella nota del 9 settembre 2008, pertanto, il Tribunale deve solo verificare se siano soddisfatti i requisiti per la sussistenza della responsabilità della Commissione in ragione dei comportamenti denunciati nella domanda risarcitoria medesima e non deve statuire sui motivi a sostegno delle domande di dichiarazione di inesistenza e, in subordine, di annullamento, presentate contro la decisione di rigetto della domanda del 9 settembre 2008.

 Sulle domande risarcitorie (capi della domanda A, B, E e F)

32      Come risulta da costante giurisprudenza, spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta ad ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza delle situazioni di cui si lamentano (sentenze del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II‑3315, punto 62, e Eagle e a./Commissione, causa T‑144/02, Racc. pag. II‑3381, punti 60, 65 e 66, e la giurisprudenza ivi citata).

33      Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza Eagle e a./Commissione, cit., punto 66).

34      Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di raffronto costituito dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azioni per responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, ancorché tale termine non trovi applicazione nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11). Il Tribunale di primo grado ne ha tratto la conclusione, al punto 71 della sentenza Eagle e a./Commissione, cit. supra, che gli interessati, ritenendo di essere oggetto di un trattamento discriminatorio illecito, avrebbero dovuto presentare all’istituzione una domanda diretta ad ottenere l’adozione delle misure idonee a rimediare a tale situazione e a porvi fine entro un termine ragionevole che non avrebbe potuto eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza delle situazioni di cui si lamentavano (v. anche sentenza del Tribunale 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑43 e II‑A‑1‑231, punto 71).

35      Il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile, indipendentemente dal tempo fatto trascorrere dal ricorrente per presentare all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 28; sentenza Tsarnavas/Commissione, cit., punti 76 e 77).

36      Nel caso di specie, in primo luogo, occorre determinare quando il ricorrente sia venuto a conoscenza dei fatti che ritiene costitutivi di danno.

37      Risulta dallo stesso tenore del ricorso che il ricorrente è venuto a conoscenza, «[s]uccessivamente al 3 dicembre 2003, ma prima della fine di quell’anno», del fatto che la Commissione aveva inviato una nota che lo riguardava alla AUSL. Inoltre, è pacifico che il ricorrente abbia risposto a due convocazioni relative a visite mediche, l’11 e il 15 dicembre 2003, realizzate nel contesto del controllo medico attribuito dalla Commissione al direttore della AUSL. Da tali elementi può dedursi che il ricorrente era informato, al più tardi l’11 dicembre 2003, quanto alle iniziative intraprese dalla Commissione nei suoi confronti, vale a dire lo svolgimento, da parte della AUSL, di un controllo medico per verificare se egli fosse effettivamente in uno stato di incapacità di presentarsi alla visita medica richiesta per la procedura di invalidità.

38      Per contro, nessuno degli atti di causa consente di dimostrare che il ricorrente sarebbe stato a conoscenza del contenuto esatto della nota del 9 dicembre 2003, in particolare delle affermazioni di cui contesta vivacemente il tenore, precedentemente al mese di maggio 2004, nel corso del quale asserisce di essere stato destinatario di detta nota. La Commissione non deduce, d’altronde, che avrebbe inviato tale nota al ricorrente in una data precedente al maggio 2004. Orbene, i danni morali ed esistenziali invocati dal ricorrente non traggono origine dal principio del controllo medico, al quale l’interessato si è normalmente assoggettato, bensì dal contenuto stesso di tale nota.

39      Conseguentemente, deve riconoscersi che il ricorrente ha avuto conoscenza dei fatti di cui si lamenta, al più tardi, nel maggio 2004.

40      In secondo luogo, occorre valutare se il termine di circa quattro anni e quattro mesi, decorso il quale il ricorrente ha introdotto la domanda risarcitoria del 9 settembre 2008, possa essere considerato ragionevole, alla luce dei criteri accolti dalla summenzionata giurisprudenza.

41      Anzitutto, quanto al criterio della rilevanza della controversia, è giocoforza rilevare che la questione in oggetto riveste una portata limitata per il ricorrente.

42      In effetti, le informazioni contenute nella nota del 9 dicembre 2003, criticate da quest’ultimo, tendevano essenzialmente a dare al dott. D. i chiarimenti necessari per il corretto svolgimento della visita medica di controllo che a tale medico era stato chiesto di svolgere. È pur vero che in tale nota si menziona la ragione dell’avvio della procedura di invalidità, vale a dire la durata superiore a 365 giorni del congedo di malattia del ricorrente, e il suo comportamento poco collaborativo nello svolgimento della procedura medesima. Tuttavia, tali elementi, di carattere meramente amministrativo, sono stati trasmessi al dott. D. affinché questi fosse debitamente informato in ordine alle difficoltà incontrate dalla Commissione nelle iniziative precedentemente intraprese nei confronti del ricorrente. Essi non erano accompagnati da alcun dato relativo allo stato di salute ed alle affezioni del ricorrente.

43      Quanto all’imprecisione del mandato assegnato al dott. D. e all’esigenza dell’invio a mezzo telefax di un certificato medico a giustificazione dell’assenza, tali elementi non possono essere considerati, in ogni caso, come causa di un danno grave per il ricorrente. Il dott. D., infatti, non ha messo in dubbio che lo stato di salute del ricorrente giustificava che egli fosse collocato in congedo di malattia.

44      Quanto, poi, al criterio relativo alla complessità del caso, risulta manifesto che nemmeno tale criterio può deporre a favore del ricorrente.

45      L’interessato, infatti, poteva agevolmente, sin dalla ricezione della nota del 9 dicembre 2003, venire a conoscenza del suo contenuto e valutare la sua eventuale incidenza sfavorevole (v., per analogia, i fatti controversi nella causa sfociata nell’ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑1‑463 e II‑A‑1‑2621). La controversia, pertanto, è particolarmente circoscritta e non sussiste alcun elemento che consenta di comprendere per quali ragioni il ricorrente abbia atteso più di quattro anni per introdurre la propria azione per risarcimento danni.

46      Infine, quanto al criterio relativo al comportamento delle parti, da nessuno degli atti di causa risulta che la Commissione avrebbe ostacolato o ritardato in alcun modo la conoscenza, da parte del ricorrente, della natura o della portata dei danni. Quanto al ricorrente, è tanto meno comprensibile che abbia lamentato solo nel 2008 il contenuto della nota del 9 dicembre 2003, dal momento che il controllo medico svolto sulla base della stessa nota non è stato sfavorevole nei suoi confronti. Il ricorrente, d’altronde, non deduce in alcun modo che le informazioni contenute in tale nota sarebbero state oggetto di un uso estraneo alle finalità di detto controllo o a quanto necessario ai fini della procedura di invalidità né, del pari, che la sua situazione amministrativa sarebbe stata modificata in esito a tale controllo. Non risulta, pertanto, che il termine allo scadere del quale il ricorrente ha deciso di avviare la propria azione risarcitoria possa giustificarsi con l’attitudine delle parti.

47      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, come correttamente dedotto dalla Commissione, la domanda del 9 settembre 2008 non è stata presentata alla Commissione entro un termine ragionevole. Conseguentemente, le domande risarcitorie del ricorso in oggetto (capi della domanda A e B) devono essere dichiarate manifestamente irricevibili. Vanno parimenti dichiarate manifestamente irricevibili, di conseguenza, le domande intese alla corresponsione di interessi moratori e capitalizzati (capi della domanda E e F).

 Sui capi della domanda C e D

48      Con i capi della domanda C e D, il ricorrente chiede al Tribunale, per quanto necessario, di accertare i fatti generatori dei danni dedotti (v. supra, punto 19) e di dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori di tali danni e, a fortiori, del loro insieme.

49      Tali conclusioni mirano in realtà alla declaratoria, da parte del Tribunale, della fondatezza delle censure dedotte dall’interessato a sostegno della domanda di annullamento. Orbene, come correttamente sostenuto dalla Commissione, non spetta al Tribunale, nel contesto del suo controllo di legittimità che si fonda sull’art. 91 dello Statuto, fare dichiarazioni in diritto. Dette domande, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente irricevibili (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento, Racc. pag. II‑1327, punto 13).

 Sulla domanda di misure istruttorie (capo della domanda H)

50      Per quanto riguarda la valutazione di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., ad esempio, riguardo alla domanda di un’audizione di testimoni, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punti 77 e 78).

51      Nelle circostanze del caso di specie, e in considerazione, segnatamente, di quanto precedentemente esposto, non occorre procedere ad una perizia né all’audizione dei testimoni menzionati dal ricorrente.

52      Il summenzionato capo di domanda deve pertanto essere dichiarato manifestamente infondato.

53      Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve altre disposizioni del capo relativo alle spese, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del n. 2 del medesimo articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

55      Dalla motivazione precedentemente esposta risulta che la parte soccombente è il ricorrente. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ne ha chiesto espressamente la condanna alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è, in parte, dichiarato manifestamente irricevibile e, in parte, respinto in quanto manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 9 luglio 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.