Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 - Rosenbaum / Commissione

(Causa F-9/08)1

(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Domanda di reinquadramento - Ambito di applicazione dell'art. 13 dell'allegato XIII dello Statuto - Presa in considerazione dell'esperienza professionale - Assunzione nel grado del concorso - Art. 31 dello Statuto - Principio di non discriminazione - Libera circolazione dei lavoratori)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea europee (rappresentanti: M. Simm e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica - Da un lato, l'annullamento della decisione di inquadramento nel grado del ricorrente, vincitore di un concorso finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di grado A7/A6, nella parte in cui gli è attribuito il grado AD 6, scatto 2, e, dall'altro, una domanda di reinquadramento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Rosenbaum è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee.

Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 64 dell'8.3.2008, pag. 70