Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour d'appel e dal Rechtbank Amsterdam - Lussemburgo, Paesi Bassi) – Esecuzione di mandati di arresto europei emessi nei confronti di JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

(Cause riunite C-566/19 PPU e C-626/19 PPU) 1

(Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale)

Lingua processuale: il francese e il neerlandese

Giudici del rinvio

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del mandato d’arresto europeo.

La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

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1 GU C 337 del 7.10.2019

GU C 383 dell’11.11.2019.