Impugnazione proposta il 5 giugno 2019 dall’Inpost S.A. avverso la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, cause riunite T-282/16 e T-283/16, Inpost Paczkomaty e Inpost /Commissione

(Causa C-432/19 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Inpost S.A. (rappresentante: W. Knopkiewicz, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti 

Primo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato – erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 19 (sezione 2.6 della Disciplina [dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico comune]), violazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (divieto di discriminazione, obbligo di parità di trattamento e obbligo di trasparenza) nonché erronea interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE (direttiva postale).

Le modalità di finanziamento del servizio universale applicate dagli Stati membri devono essere compatibili sia con i principi, previsti dalle disposizioni del TFUE relative alle libertà del mercato interno, di non discriminazione, di trasparenza e di parità di trattamento (che implicano una selezione competitiva del fornitore del servizio postale universale), sia con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato – erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti ai punti 14 (sezione 2.2) e 60 (sezione 2.10) della Disciplina. Anche se l’obbligo di servizio pubblico affidato alla Poczta Polska corrisponde ai requisiti stabiliti dalla direttiva postale, non è esclusa la necessità della consultazione pubblica o dell’applicazione di altri strumenti adeguati che consentono di tener conto degli interessi di utenti e fornitori per dimostrare che le esigenze di servizio pubblico sono state tenute in debita considerazione.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato – erronea valutazione secondo cui erano rispettati i requisiti stabiliti al punto 52 (sezione 2.9) della Disciplina nonché la violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 97/67/CE. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme al requisito di non discriminazione per quanto concerne il livello massimo della percentuale fissa stabilito al 2% dei ricavi del fornitore del servizio universale o dei servizi intercambiabili, obbligato a versare un contributo, essendo la suddetta percentuale applicabile in modo uniforme nei confronti di tutti i partecipanti al mercato, trattamento questo che, in considerazione del fatto che la situazione dei fornitori del servizio universale e la situazione dei fornitori di servizi intercambiabili non è uguale, ha natura discriminatoria. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il fondo di compensazione fosse conforme anche al requisito di proporzionalità.

Durante la consultazione sui parametri di riferimento per la modifica della legge, le condizioni del fondo di compensazione erano fondamentalmente diverse dalle condizioni stabilite in definitiva nella legge sui servizi postali, il che significa che non si può ritenere che gli obiettivi del fondo siano stati sottoposti alla consultazione.

Le condizioni di finanziamento del servizio universale non prevedono l'obbligo di esaminare se il costo netto sostenuto costituisca un onere eccessivo per l’operatore designato per fornire il servizio universale. Il collegamento automatico tra il finanziamento del servizio ed il verificarsi delle perdite nell’esercizio dei servizi universali non può essere inteso come il rispetto dei requisiti della direttiva postale.

Quarto motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale – per aver accettato che il costo del servizio universale fosse finanziato mediante la concessione alla Poczta Polska di numerosi diritti esclusivi e speciali. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva postale, gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione o la fornitura di servizi postali. Orbene, i diritti speciali ed esclusivi concessi alla Poczta Polska, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non rientrano chiaramente nell'elenco delle eccezioni previste dalla direttiva postale.

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