SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 dicembre 2018 (*)

«Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Principio del contraddittorio – Rifiuto di comunicare il parere del comitato consultivo e i resoconti di audizione dei testimoni – Rifiuto dell’istituzione convenuta di ottemperare ad una misura istruttoria del Tribunale»

Nella causa T‑83/18,

CH, ex assistente parlamentare accreditato del Parlamento europeo, rappresentato da C. Bernard‑Glanz e A. Tymen, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da D. Boytha e E. Taneva, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 20 marzo 2017 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2011 e, dall’altro, al risarcimento del preteso danno da lei subito,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Fatti che hanno dato luogo alla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F129/12)

1        Il 1o ottobre 2004, ai sensi dell’articolo 5 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), la ricorrente, CH, è stata assunta dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Parlamento europeo, in qualità di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: «APA»), per assistere Y, membro del Parlamento, in forza di un contratto che scadeva alla fine della legislatura 2004/2009.

2        In seguito all’interruzione del mandato parlamentare di Y, la ricorrente è stata assunta dal Parlamento quale APA, a decorrere dal 1o dicembre 2007 sino al termine della legislatura, per assistere X, nuovo membro del Parlamento che era succeduto a Y sino alla fine del restante mandato.

3        Con effetto dal 1o agosto 2009, la ricorrente è stata assunta dal Parlamento quale APA per assistere X nel corso della legislatura 2009/2014. Essa era inquadrata nel grado 14 del gruppo di funzioni II. Tuttavia, con un nuovo contratto, concluso il 1o settembre 2010 e che poneva termine al precedente contratto, la ricorrente è stata assunta per svolgere le stesse mansioni, ma questa volta nel grado 11 del gruppo di funzioni II (in prosieguo: il «contratto di lavoro» o il «contratto di APA»).

4        A partire dal 27 settembre 2011, la ricorrente è stata collocata in congedo di malattia, congedo prorogato sino al 19 aprile 2012.

5        Il 28 novembre 2011, la ricorrente ha informato il comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (in prosieguo: il «comitato consultivo generale»), istituito con decisione del Parlamento del 21 febbraio 2006 recante adozione di norme interne relative al comitato sulle molestie (articolo 12 bis dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea]), delle sue difficoltà sul lavoro risultanti, a suo dire, dal comportamento di X nei suoi confronti.

6        Con messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2011, la ricorrente ha interpellato i membri del comitato consultivo generale quanto alle iniziative da prendere per «sporgere denuncia». In seguito, con un messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2011 e al fine di illustrare le molestie che ella riteneva di subire a causa del comportamento del membro del Parlamento di cui era assistente, la ricorrente ha trasmesso a ciascuno dei membri del detto comitato, nonché al segretario generale del Parlamento, il messaggio di posta elettronica da lei inviato in pari data a X in cui descriveva, all’attenzione di tale membro del Parlamento, il suo stato di salute. Infine, con messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2011, la ricorrente si è rivolta al presidente del comitato consultivo generale per sollecitare un incontro.

7        Il 22 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), la ricorrente ha presentato al segretario generale del Parlamento una domanda di assistenza (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), nella quale asseriva di essere vittima di molestie psicologiche da parte di X e chiedeva l’adozione di provvedimenti di allontanamento nonché l’avvio di un’indagine amministrativa.

8        Il 6 gennaio 2012, X ha inviato all’unità «Assunzione e trasferimento del personale», facente parte della direzione «Sviluppo delle risorse umane» della direzione generale (DG) del personale del Parlamento, una richiesta scritta di risoluzione del contratto di APA della ricorrente (in prosieguo: la «richiesta di risoluzione»). Il 18 gennaio 2012 X ha confermato la richiesta stessa.

9        Con decisione dell’AACC del 19 gennaio 2012, il contratto di APA della ricorrente è stato risolto con effetto dal 19 marzo 2012 a causa dell’asserita cessazione del rapporto di fiducia (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»). La ricorrente è stata dispensata dal dare il suo preavviso, della durata di due mesi, ossia dal 19 gennaio al 19 marzo 2012. A sostegno del motivo basato sulla cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC affermava che X l’aveva informata del fatto che la ricorrente non disponeva delle competenze necessarie per seguire il lavoro di talune commissioni parlamentari di cui faceva parte e che ella si era inoltre lamentata di un comportamento inaccettabile della ricorrente sia nei propri confronti sia nei confronti di altri membri del Parlamento e di APA di questi ultimi.

10      Con lettera del 20 marzo 2012 la domanda di assistenza è stata respinta dal direttore generale della DG del personale del Parlamento, nella sua veste di AACC, in quanto, a prescindere dalla questione se un APA potesse beneficiare di un’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, la domanda di assistenza della ricorrente, relativa all’adozione di provvedimenti di allontanamento nonché allo svolgimento di un’indagine amministrativa, era divenuta priva di oggetto in quanto, alla luce della decisione di licenziamento nel frattempo intervenuta, la ricorrente non svolgeva più alcuna attività lavorativa in seno al Parlamento (in prosieguo: la «prima decisione di rigetto della domanda di assistenza»).

11      Il 30 marzo 2012, la ricorrente ha presentato presso il segretario generale del Parlamento, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo avverso la decisione di licenziamento. Il 22 giugno 2012 la ricorrente ha inoltre presentato un reclamo, ai sensi della stessa disposizione statutaria, avverso la prima decisione di rigetto della domanda di assistenza.

12      Con decisione del 20 luglio 2012, il segretario generale del Parlamento ha accolto in parte il reclamo presentato contro la decisione di licenziamento decidendo di rinviare la data di scadenza del contratto di APA della ricorrente al 20 giugno 2012, a causa del suo congedo di malattia giustificato da certificato medico sino al 19 aprile 2012. Egli ha per contro confermato la fondatezza della decisione di licenziamento invocando l’impossibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, segnatamente al punto 149 della sentenza del 7 luglio 2010, Tomas/Parlamento (F‑116/07, F‑13/08 e F‑31/08, EU:F:2010:77), di verificare la sussistenza o la venuta meno di un rapporto di fiducia, impossibilità che si estende in parte al controllo dei motivi addotti per giustificare l’inesistenza o la perdita di tale rapporto di fiducia.

13      In ogni caso, il segretario generale del Parlamento riteneva che la ricorrente non avesse fornito la prova di errori manifesti che viziassero la valutazione dei fatti addotti per giustificare la cessazione del rapporto di fiducia, mentre invece il Parlamento era venuto a conoscenza di varie infrazioni professionali della ricorrente, in particolare in connessione con la valutazione dell’opportunità di formulare emendamenti legislativi da poter presentare in una pratica, di una mancanza di cortesia da lei dimostrata nei confronti di un membro del Parlamento proveniente da uno Stato membro diverso da quello di X o, ancora, di un comportamento insolente della ricorrente nei confronti della nuova APA assunta per assistere X e di una mancanza di cortesia manifestata nei confronti di quest’ultima in presenza di un imprenditore. Anche un professore che accompagnava un gruppo di studenti in visita nei locali dell’istituzione si sarebbe lamentato di una scortesia da parte della ricorrente.

14      Infine, ad avviso del segretario generale del Parlamento, il fatto che la ricorrente avesse formulato la domanda di assistenza non era tale da impedire l’adozione della decisione di licenziamento, resa inevitabile dal manifesto deteriorarsi dei rapporti tra X e la ricorrente.

15      Peraltro, con decisione dell’8 ottobre 2012, il segretario generale del Parlamento, nella sua veste di AACC, ha respinto il reclamo presentato avverso la prima decisione di rigetto della domanda di assistenza, sottolineando che, quando «[aveva] comunicato [alla ricorrente], a sostegno della decisione di licenziamento da parte dell’AACC, i[l suo] inaccettabile comportamento (…) nonché talune circostanze precise, verificabili e intervenute in presenza di testimoni, [quest’ultima] [aveva] formul[ato] dichiarazioni non supportate da alcun elemento». Alla ricorrente era stato risposto inoltre che, in termini generali, le misure da essa richieste non erano «in alcun caso compatibili con la natura specifica dei rapporti di prossimità e fiducia, che [erano] necessariamente quelli esistenti tra un deputato e il proprio [APA]», che, in particolare, un provvedimento di allontanamento non avrebbe alcun senso poiché equivarrebbe a impedire qualsiasi rapporto effettivo di lavoro tra il membro del Parlamento e il suo APA e che, sul piano pratico, il Parlamento non poteva disporre una riassegnazione della ricorrente presso un altro membro dell’istituzione, poiché solamente quest’ultimo poteva chiedere all’AACC l’assunzione di un APA di propria scelta. Il segretario generale del Parlamento sottolineava altresì, con riferimento alla domanda di avvio di un’indagine amministrativa, che la sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione (F‑95/09, EU:F:2011:9), invocata a tal proposito dalla ricorrente, non poteva essere trasposta alla fattispecie poiché i membri del Parlamento non erano sottoposti allo Statuto, quindi neppure al suo articolo 12 bis, e non potevano essere oggetto di sanzione disciplinare, né potevano essere obbligati dall’AACC a partecipare ad un’indagine amministrativa, anche qualora una siffatta partecipazione fosse essenziale.

16      Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 31 ottobre 2012 e iscritto a ruolo col numero di causa F‑129/12, la ricorrente, in sostanza, ha chiesto l’annullamento della decisione di licenziamento e della prima decisione di rigetto della domanda di assistenza, nonché la condanna del Parlamento a versarle una somma di EUR 120 000 a titolo di risarcimento danni.

17      Con sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di licenziamento in quanto, in particolare, la ricorrente non era stata preliminarmente sentita dall’AACC, nonché la prima decisione di rigetto della domanda di assistenza, considerando, in sostanza, che, contrariamente a quanto sosteneva il Parlamento, gli APA potevano far valere l’articolo 24 dello Statuto per chiedere l’assistenza dell’AACC di fronte a comportamenti di un membro del Parlamento asseritamente configuranti molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Inoltre, «tenendo conto delle circostanze altamente censurabili in cui la decisione di licenziamento e la prima decisione di rigetto della domanda di assistenza [erano] state adottate», il Tribunale della funzione pubblica ha condannato il Parlamento a versare alla ricorrente un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.

 Sui provvedimenti di esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F129/12), adottati dal Parlamento, sulla sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento (F132/14), e sulla decisione impugnata

18      Con lettera del 15 gennaio 2014, la ricorrente ha chiesto al Parlamento di adottare taluni provvedimenti al fine di garantire, conformemente all’articolo 266 TFUE, l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203).

19      Con lettera del 3 marzo 2014, il Parlamento ha risposto ufficialmente alle varie domande di provvedimenti di esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), presentate dalla ricorrente.

20      Quanto alla domanda della ricorrente volta alla sua reintegrazione in un impiego permanente in seno al Parlamento, detta istituzione ha precisato che un provvedimento di tal genere andrebbe manifestamente oltre quanto richiesto dall’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), poiché, segnatamente, in forza del considerando 7 del regolamento (CE) n. 160/2009 del Consiglio, del 23 febbraio 2009, che modifica il [RAA] (GU 2009, L 55, pag. 1), «nessuna disposizione d[i tale] regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli [APA] un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o di altre categorie di agenti [dell’Unione europea]».

21      Pertanto, tenuto conto del carattere personale del rapporto di lavoro che vincola i deputati e i loro APA, il Parlamento ha comunicato alla ricorrente che non era possibile un’effettiva reintegrazione nelle sue funzioni. In tal senso, il Parlamento precisava che «l’unica possibilità consist[eva] nel reintegrare [la ricorrente] nella funzione da essa occupata prima della decisione di licenziamento [giudicata illegittima], dispensandola tuttavia dal prestare la corrispondente attività lavorativa, e ciò fino alla fine del suo [contratto di lavoro] (…) il 1o luglio 2014 [; t]ale dispensa dall’attività lavorativa appar[iva] altresì conforme al dovere di sollecitudine». In proposito, il Parlamento si impegnava a versare alla ricorrente le retribuzioni dovutele a partire dal 21 giugno 2012, data di effetto della decisione di licenziamento, fino alla fine del suo contratto di lavoro, vale a dire il 1o luglio 2014, operando la detrazione delle retribuzioni e delle indennità di disoccupazione percepite da altre fonti nel corso di tale periodo.

22      Inoltre, il Parlamento ha confermato che la domanda di risoluzione a suo tempo formulata non era contenuta nel fascicolo personale della ricorrente e che la decisione di licenziamento, giudicata illegittima dal Tribunale, ne sarebbe stata rimossa. Per quanto concerne la domanda di trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti pensionistici anteriormente acquisiti nell’ambito di un regime nazionale, il Parlamento ha rilevato che la ricorrente, che aveva maturato appena cinque anni di lavoro in qualità di APA, non rispondeva al requisito secondo cui, per poter rivendicare il diritto a una pensione di anzianità a carico del bilancio dell’Unione, devono dimostrarsi almeno dieci anni di servizio in seno all’Unione.

23      Per quanto riguarda infine la domanda di avvio di un’indagine amministrativa, già formulata nella domanda di assistenza, il Parlamento ha precisato che, «[s]u questo punto, […] se [la ricorrente] decidesse di proporre un ricorso di diritto nazionale contro [X], il Parlamento riconsidererebbe la situazione alla luce della giurisprudenza quale risult[ante] [dal punto 57] della sentenza [del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203)]».

24      Il 16 aprile 2014, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo contro la decisione del 3 marzo 2014 e quella del 2 aprile 2014 con la quale l’AACC si era pronunciata su domande integrative.

25      Con lettera del 6 giugno 2014, il servizio giuridico del Parlamento, nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), ha informato la ricorrente dell’esistenza delle norme interne «APA» introdotte con decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento, del 14 aprile 2014, recante adozione di una normativa interna (in prosieguo: le «norme interne “APA” in materia di molestie») diretta a costituire un comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli APA contro membri del Parlamento (in prosieguo: il «comitato consultivo speciale “APA”»). Le è stato così spiegato che il comitato stesso rappresentava ormai «l’istanza competente per trattare un’eventuale denuncia per molestie da parte del[la ricorrente]», e le è stato «consigliat[o] (…) di interpellare il [c]omitato [consultivo speciale “APA”] tramite il suo segretariato».

26      Con lettera del 20 giugno 2014, la ricorrente ha risposto che, a seguito dell’annullamento della prima decisione di rigetto della domanda di assistenza, il Parlamento si trovava sempre investito di tale domanda che aveva origine nel comportamento di X. Di conseguenza, la ricorrente si chiedeva quali fossero «le ragioni per le quali il Parlamento […] non [aveva] ritenuto utile, appunto nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza [del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203)], adire esso stesso, direttamente, il [comitato consultivo speciale “APA”], non appena quest’ultimo fosse validamente costituito, il che non [le] era stato ancora confermato».

27      Con lettera del 4 agosto 2014, il segretario generale del Parlamento, in veste di AACC, ha respinto il reclamo del 16 aprile precedente.

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 novembre 2014 e iscritto a ruolo con il numero F‑132/14, la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto:

–        all’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 3 marzo 2014, nella parte in cui detta istituzione aveva rifiutato, a titolo dei provvedimenti che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), comportava, di avviare un’indagine amministrativa intesa a stabilire la realtà dei fatti, che chiamano in causa un membro del Parlamento, come denunciati nella sua domanda di assistenza formulata il 22 dicembre 2011;

–        all’annullamento della decisione del Parlamento, del 2 aprile 2014, nei limiti in cui, con tale decisione, esso le aveva negato il versamento di un importo di EUR 5 686, pari alla differenza di retribuzione a cui ella riteneva di aver diritto per i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), comportava, ai sensi dell’articolo 266 TFUE;

–        all’annullamento della decisione del Parlamento, del 4 agosto 2014, con cui il Parlamento aveva respinto il reclamo da lei proposto avverso le due decisioni citate del 3 marzo e del 2 aprile 2014;

–        alla condanna del Parlamento a versarle gli importi, rispettivamente, di EUR 144 000 e di EUR 60 000, a titolo di risarcimento dei danni, materiale e morale, da lei subiti.

29      Il 26 novembre 2014, il comitato consultivo speciale «APA» ha tenuto la sua riunione costitutiva. Dal punto 2 del verbale della riunione stessa emerge che, «se necessario, [il] giureconsulto [del Parlamento] potrebbe essere invitato a partecipare alla riunione del comitato (…) per fornirgli consulenza su questioni di ordine giuridico». Dal punto 4 dello stesso verbale risulta che «[i]l giureconsulto [ha] inform[ato] i membri [del comitato consultivo speciale “APA”] della posizione del Parlamento in […] due casi di presunta molestia[, tra cui il caso che ha dato luogo alla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203)]».

30      Con lettera del 17 dicembre 2014 il presidente del comitato consultivo speciale «APA» ha convocato la ricorrente a una riunione con i membri del comitato stesso prevista per il successivo 28 gennaio.

31      Il 15 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte al comitato consultivo speciale «APA». Il 28 gennaio 2015, quest’ultimo ha sentito la ricorrente, X nonché CN, collega della ricorrente che aveva parimenti presentato una domanda di assistenza riguardante i pretesi fatti configuranti molestie psicologiche da parte di X (sentenza del 26 marzo 2015, CN/Parlamento, F‑26/14, EU:F:2015:22).

32      Con sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento (F‑132/14, EU:F:2015:115), il Tribunale della funzione pubblica ha in particolare annullato la decisione del 3 marzo 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, di rigetto del reclamo, in quanto, a seguito dell’annullamento, da parte della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), della prima decisione di rigetto della domanda di assistenza, il Parlamento non aveva deciso l’avvio di un’indagine amministrativa sugli asseriti fatti configuranti molestie psicologiche e aveva così violato l’articolo 266 TFUE. Inoltre, il Parlamento è stato in particolare condannato a versare alla ricorrente un importo di EUR 25 000 quale risarcimento del danno morale subito, oltre a interessi di mora, in relazione a tale carenza dell’AACC.

33      Il 18 maggio 2016, conformemente all’articolo 10 delle norme interne «APA» in materia di molestie, quali modificate dalla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 6 luglio 2015, ai sensi del quale il comitato consultivo speciale «APA» deve trasmettere la sua relazione riservata al presidente del Parlamento, e non più ai questori, il presidente del Parlamento, dopo aver preso conoscenza delle conclusioni del comitato consultivo speciale «APA» adottate in esito all’indagine amministrativa, ha specificato alla ricorrente che i comportamenti da lei descritti nella domanda di assistenza non dimostravano, a suo parere, una condotta inappropriata da parte di un membro del Parlamento nei confronti di un APA e che egli avrebbe trasmesso la pratica all’AACC perché essa prendesse una decisione sulla domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione motivata»).

34      Infatti, il presidente del Parlamento, che è investito, dall’articolo 12 delle norme interne «APA» in materia di molestie, quali modificate dalla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 6 luglio 2015, del potere di adottare, «[a]lla luce del parere emesso dal comitato [consultivo speciale “APA”]», «una decisione motivata da cui risulti se la prova delle molestie sia stata apportata» e, se del caso, del potere di «infligge[re] una sanzione nei confronti del deputato interessato, conformemente agli articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento», rilevava, nella decisione motivata, che il comitato consultivo speciale «APA» considerava in particolare provati i fatti che X criticava spesso alla ricorrente, anche in pubblico; che ella utilizzava talora un tono duro per rivolgersi a lei; che ella le muoveva talora dei rimproveri dopo averle dato istruzioni contraddittorie; che ella la contattava a volte quando la ricorrente era in congedo di malattia; che ella le faceva consultare i suoi messaggi di posta elettronica durante le ferie; che ella aveva dichiarato che la ricorrente era incompetente, e che ella l’aveva declassata.

35      Il presidente del Parlamento ha ritenuto, nella decisione motivata, che tali comportamenti fossero intenzionali ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto e che fossero stati reiterati nel corso del tempo. Tuttavia, egli ha considerato, relativamente alle critiche di X, all’uso di un linguaggio duro, ai rimproveri sugli errori della ricorrente e alle sue richieste durante i congedi di quest’ultima, che X trattava tutto il suo personale allo stesso modo e che ciò appariva piuttosto come espressione del nervosismo di X e della sua difficoltà di gestire correttamente il suo personale. Pertanto, tali comportamenti non sarebbero stati specificamente rivolti alla ricorrente. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte da X, esse, secondo il presidente del Parlamento, dovevano essere valutate nel contesto della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), che aveva scatenato una campagna pubblica contro l’ex parlamentare accusata di molestie psicologiche, quando invece, in tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica non era pervenuto a tale conclusione. Così, X avrebbe solo cercato di difendersi dalle accuse di molestie che erano state rese pubbliche.

36      Circa il declassamento della ricorrente, il presidente del Parlamento ha considerato che tale provvedimento rientrava nel potere discrezionale di X in quanto membro del Parlamento e che, a tal riguardo, ella era rimasta insoddisfatta delle prestazioni professionali della ricorrente nonché del suo comportamento, in che non avrebbe contribuito a placare le tensioni sia riguardo a X sia riguardo agli altri componenti della sua compagine di lavoro.

37      Pertanto, il presidente del Parlamento ha concluso, nella decisione motivata, che, valutati globalmente, i fatti asseriti dalla ricorrente non costituivano una condotta inappropriata di X che consentisse di dimostrare molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. Più in particolare, poiché i comportamenti di quest’ultima, alla luce del particolare rapporto lavorativo esistente tra un membro del Parlamento e il suo APA, non potevano essere considerati eccessivi e censurabili, un osservatore imparziale dotato di normale sensibilità non avrebbe considerato i fatti asseriti come tali da ledere la personalità, la dignità o l’integrità psicofisica della ricorrente.

38      Il presidente del Parlamento ha così reso noto alla ricorrente che trasmetteva la sua pratica all’AACC la quale era incaricata di statuire sulla domanda di assistenza.

39      Il 13 gennaio 2017, la ricorrente ha interpellato l’AACC sul fatto che, in seguito alla decisione motivata, ella non aveva ancora ricevuto notizie da parte sua, mentre invece la domanda di assistenza era in sospeso da oltre cinque anni.

40      Con lettera del 24 gennaio 2017 del direttore generale del personale del Parlamento, la ricorrente è stata invitata a presentare le sue osservazioni sulla decisione motivata entro il 10 febbraio 2017.

41      Con lettera del 10 febbraio 2017, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni, nelle quali contestava le conclusioni del comitato consultivo speciale «APA», così come quelle del presidente del Parlamento contenute nella decisione motivata. Ella criticava altresì le circostanze in cui le audizioni erano state condotte dal detto comitato, in particolare il fatto che la relazione redatta da tale comitato, l’elenco dei testimoni sentiti e il verbale di tali audizioni non le erano stati trasmessi malgrado le richieste da lei fatte in tal senso.

42      Con decisione del 20 marzo 2017, il direttore generale del Parlamento, nella sua qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, egli ha innanzitutto considerato che la ricorrente non aveva alcun diritto soggettivo alla comunicazione della relazione redatta dal comitato consultivo speciale «APA», dell’elenco dei testimoni sentiti e dei resoconti di audizione dei testimoni, dato che ella aveva già ricevuto una motivazione completa e dettagliata circa il rigetto delle sue affermazioni in quanto infondate, nella fattispecie nella decisione motivata. Egli ha poi ritenuto che il giureconsulto del Parlamento avesse il diritto di assistere alle audizioni dinanzi al comitato consultivo speciale «APA» e che, al riguardo, la circostanza che la ricorrente non avesse avuto la possibilità di essere assistita dai suoi difensori dinanzi a tale organo consultivo non costituisse una violazione del principio delle parità delle armi. Infine, quanto al merito, egli ha in sostanza affermato di condividere integralmente le considerazioni svolte dal presidente del Parlamento nella decisione motivata.

43      Con lettera del 28 aprile 2017, la ricorrente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), ha formulato una domanda di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo che la riguardava detenuto dal comitato consultivo generale e dal comitato consultivo speciale «APA», in particolare la relazione redatta da quest’ultimo comitato. Tale domanda è stata respinta con decisione del 16 giugno 2017, rigetto che è stato confermato dal Parlamento il 21 agosto 2017, per il motivo che la divulgazione di tali documenti avrebbe potuto arrecare pregiudizio all’integrità di X, nonché alla protezione dei dati a carattere personale dei testimoni.

44      Il 20 giugno 2017, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata. A sostegno del suo reclamo, ella faceva valere la violazione del principio di buona amministrazione, dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 25 dello Statuto, del diritto di essere ascoltato, del dovere di sollecitudine e del principio del termine ragionevole, nonché un errore manifesto di valutazione, la violazione dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e la violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto.

45      Con decisione del 26 ottobre 2017, il segretario generale del Parlamento, nella sua qualità di AACC, ha accolto parzialmente il reclamo del 20 giugno 2017 sull’aspetto risarcitorio concedendo ex æquo et bono alla ricorrente un importo di EUR 1 500 per il periodo di tempo lasciato trascorrere dall’AACC tra la decisione motivata e la decisione impugnata che, a suo parere, avrebbe potuto essere più breve. Per il resto, egli ha respinto il reclamo, in particolare per quanto riguardava gli argomenti di contestazione della legittimità della decisione impugnata. Il segretario generale del Parlamento ha quindi considerato, così come il presidente del Parlamento, che i fatti asseriti non configuravano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

46      Il 17 aprile 2018, poiché la ricorrente chiedeva, nel suo ricorso, che venisse ingiunto alla parte convenuta di produrre tali documenti, il Parlamento è stato invitato dal Tribunale, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre, nel contesto della presentazione del suo controricorso, e, se del caso, sotto forma di versione non riservata, le conclusioni finali del comitato consultivo speciale «APA» riguardanti il caso della ricorrente nonché i resoconti di audizione dei testimoni da parte di tale organo consultivo.

47      Il 2 maggio 2018, il Parlamento ha presentato il suo controricorso. Tuttavia, con lettera del 3 maggio 2018, esso ha affermato che rifiutava di produrre i documenti richiesti, precisando che era fondamentale, per il buon funzionamento del comitato consultivo speciale «APA», istituito a seguito della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), che i lavori e le deliberazioni di tale comitato consultivo, del quale tre questori avevano accettato di far parte, rimanessero riservati nei confronti della ricorrente. Orbene, il Parlamento sottolineava che, nella causa in cui era stata pronunciata la sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento (T‑275/17, EU:T:2018:479), e nella causa pendente QH/Parlamento (T‑748/16), il Tribunale aveva deciso che documenti analoghi a quelli richiesti nel caso di specie non erano riservati nei confronti delle parti ricorrenti in questione e li aveva allora trasmessi a queste ultime. Pertanto, secondo il Parlamento,«[i]n presenza di una prassi che diviene sistematica e che minaccia l’esistenza stessa del meccanismo di trattazione delle denunce per molestie proposte da APA contro i deputati del Parlamento, l’[i]stituzione è spiacente di dover dichiarare che essa non comunicherà più alcun documento segreto al Tribunale senza sapere che, in ogni caso, esso non sarà comunicato [alla parte ricorrente]».

48      Con ordinanza del 18 maggio 2018, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ha ingiunto al Parlamento di produrre le conclusioni e gli eventuali resoconti di audizione dei testimoni redatti, a seguito della domanda di assistenza, dal comitato consultivo speciale «APA», precisando nel contempo che tali documenti non sarebbero stati trasmessi, in tale fase, alla ricorrente.

49      Con lettera del 4 giugno 2018, il Parlamento ha ribadito il suo diniego di produrre i documenti richiesti con misura istruttoria, proponendo nel contempo al Tribunale, se lo desiderasse, di comunicarglieli in via informale in maniera tale che essi non fossero versati agli atti e che «l’[i]stituzione [avesse] così la garanzia che l[a] ricorrent[e] non av[esse] accesso a documenti che essa rit[eneva] segreti e riservati».

50      Il 28 giugno 2018, le parti sono state invitate, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, ad esprimersi sulle conseguenze da trarre, sulla trattazione della causa, dalla decisione del Parlamento, comunicata il 4 giugno 2018, con la quale esso negava la trasmissione al Tribunale dei documenti che quest’ultimo gli aveva ingiunto di produrre con ordinanza del 18 maggio 2018. A tal riguardo, l’attenzione delle parti veniva attirata, da una parte, sulle sentenze del 10 giugno 1980, M./Commissione (155/78, EU:C:1980:150), e del 12 maggio 2010, Commissione/Meierhofer (T‑560/08 P, EU:T:2010:192), nonché, dall’altra, sulla sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento (T‑218/17, EU:T:2018:393).

51      Il 10 e l’11 luglio 2018, rispettivamente, la ricorrente e il Parlamento hanno presentato le loro osservazioni al riguardo.

52      L’8 agosto 2018, avendo il Tribunale ritenuto che un secondo scambio di memorie non fosse necessario e avendo inoltre respinto la domanda della ricorrente in questo senso del 2 agosto 2018, la fase scritta del procedimento è stata chiusa e, all’udienza del 25 ottobre 2018, sono state sentite le difese orali delle parti.

53      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, in quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare il Parlamento al pagamento di EUR 68 500 a titolo di risarcimento dei danni morali da lei asseritamente subiti;

–        condannare il Parlamento alle spese.

54      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento

55      A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata e, eventualmente, della decisione di rigetto del reclamo, la ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, il primo, alla violazione dell’articolo 41 della Carta, dell’articolo 25 dello Statuto e dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere ascoltato e dei diritti della difesa nonché del dovere di sollecitudine e, il secondo, ad un errore manifesto di valutazione, alla violazione dell’articolo 31 della Carta, degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto nonché del dovere di sollecitudine.

 Sull’oggetto della domanda di annullamento

56      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in questo senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).

57      Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare la decisione impugnata, si deve constatare che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e che non si deve quindi statuire specificamente su di essa, anche se, nell’esame della legittimità della decisione impugnata, occorrerà prendere in considerazione, da un lato, la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presuppone coincidente con quella della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e giurisprudenza citata), nonché, dall’altro, quella contenuta nella decisione motivata, alla quale la decisione impugnata fa riferimento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 41 della Carta, dell’articolo 25 dello Statuto e dell’obbligo di motivazione, del principio di buona amministrazione, del diritto di essere ascoltato e dei diritti della difesa nonché del dovere di sollecitudine

58      A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente fa valere che la mancata comunicazione da parte dell’AACC, nella fase precontenziosa, della relazione del comitato consultivo speciale «APA», dell’elenco dei testimoni sentiti da tale comitato nonché dei resoconti di audizione di tali testimoni, non le consente di comprendere il ragionamento esposto nella decisione motivata, alla quale la decisione impugnata fa riferimento, e con il quale i fatti asseriti sono stati considerati non configuranti molestie psicologiche nei suoi confronti. Inoltre, ella non sarebbe neppure in grado di valutare, da una parte, se il detto comitato consultivo avesse sentito testimoni, né, in particolare, quelli da lei citati, ivi compresi due medici, e, dall’altra, se l’AACC avesse debitamente preso in considerazione i certificati medici di un neuropsichiatra e del suo medico curante da lei nondimeno prodotti.

59      La ricorrente contesta altresì all’AACC il fatto di non averle trasmesso la relazione del comitato consultivo speciale «APA». Orbene, a suo parere, una siffatta trasmissione era indispensabile, tanto più che la decisione impugnata non era sufficientemente motivata. D’altro canto ella ritiene che la comunicazione di tale relazione e dei resoconti di audizione dei testimoni fosse indispensabile perché ella potesse accertarsi che tali testimonianze non fossero state snaturate.

60      In ogni caso, la mancata comunicazione in fase precontenziosa della relazione del comitato consultivo speciale «APA» e dei resoconti di audizione dei testimoni, quanto meno di una versione non riservata di questi ultimi, costituirebbe una violazione del suo diritto di essere utilmente sentita, come sarebbe stato confermato dal Tribunale nella sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento (T‑218/17, EU:T:2018:393). Il comportamento dell’AACC configurerebbe altresì una violazione del suo dovere di sollecitudine, poiché il suo interesse a disporre di tali documenti e di una motivazione adeguata quanto al rigetto della domanda di assistenza non sarebbe manifestamente stato preso in considerazione.

61      Il Parlamento conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

62      Esso sostiene che, nella fattispecie, l’AACC ha adempiuto al suo obbligo di motivazione. Per quanto riguarda l’audizione dei testimoni, pur riconoscendo che le testimonianze di questi ultimi possono costituire un apporto prezioso per integrare o compensare la mancanza di prove da parte del richiedente assistenza, esso ritiene, da un lato, che l’efficacia probatoria delle stesse debba essere relativizzata. Dall’altro lato, «[s]acrificare la riservatezza garantita ai testimoni per privilegiare una trasparenza eccessiva fa[rebbe] ineluttabilmente venir meno la disponibilità dei terzi a rilasciare testimonianze sincere, complete e obiettive [o addirittura] semplicemente a testimoniare». Per questo motivo, il Parlamento ritiene che la riservatezza debba estendersi sia alla relazione del comitato consultivo speciale «APA» sia ai resoconti di audizione dei testimoni e all’elenco dei testimoni sentiti dal comitato consultivo speciale «APA», giustificando, da una parte, il fatto che tali documenti non si trovino, in nessun modo, in possesso della ricorrente e, dall’altra, il suo diniego di dar seguito alla misura istruttoria del Tribunale.

63      Quanto al diritto di essere ascoltato, il Parlamento ritiene di averlo rispettato nel caso di specie, poiché la ricorrente ha avuto l’occasione di presentare le sue osservazioni sulla decisione motivata e, in ogni caso, la trasmissione della relazione redatta dal comitato consultivo speciale «APA» non era necessaria per consentirle di far valere le sue osservazioni. Inoltre, dato che una siffatta trasmissione potrebbe nuocere all’efficacia dei lavori del detto comitato, il Parlamento ritiene che l’AACC non avesse l’obbligo di trasmettere alla ricorrente tale relazione, così come i resoconti di audizione dei testimoni.

–       Considerazioni preliminari sulla trattazione di una domanda di assistenza statutaria

64      In via preliminare, occorre ricordare che, quando all’AACC o, a seconda dei casi, all’autorità che ha il potere di nomina di un’istituzione (in prosieguo: l’«APN») venga rivolta, ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di detto Statuto, tale autorità è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se essa si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza degli attacchi che asserisce di aver subito. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della domanda di assistenza, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 15 e 16; del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 84, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 46).

65      In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie e di informare il richiedente del seguito riservato alla domanda (sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 88).

66      Tale obbligo esiste anche quando la domanda di assistenza riguarda un «terzo», ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, che non sia un altro funzionario o agente, ma un membro di un’istituzione (v., in questo senso, sentenze del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punti da 54 a 58, e del 26 marzo 2015, CN/Parlamento, F‑26/14, EU:F:2015:22, punto 42). Infatti, per quanto riguarda i membri del Parlamento, essi sono parimenti tenuti a rispettare il divieto di ogni molestia psicologica o sessuale, quale previsto dall’articolo 12 bis dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punti da 79 a 81).

67      Per quanto riguarda poi i provvedimenti da adottare in una situazione che, come nella fattispecie, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto (sentenze del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 48).

68      Qualora, a seguito della presentazione di una domanda di assistenza, del tipo di quella controversa nel caso di specie, l’amministrazione decida di avviare un’indagine amministrativa, eventualmente affidandola, come nella fattispecie, ad un comitato consultivo (v., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 99), l’oggetto stesso di tale indagine amministrativa è quello di confermare o infirmare l’esistenza di molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, di modo che l’AACC non può dare un giudizio prematuro sull’esito dell’indagine e si presuppone non si pronunci, neppure implicitamente, sul carattere effettivo delle asserite molestie prima di aver ottenuto le risultanze dell’indagine amministrativa. In altri termini, è implicito nell’avvio di un’indagine amministrativa che l’amministrazione non prenda prematuramente posizione, essenzialmente sulla base della descrizione unilaterale dei fatti fornita nella domanda di assistenza, poiché essa deve, al contrario, riservare la sua posizione sino a quando non sia terminata la detta indagine, la quale dev’essere esperita raffrontando le affermazioni del funzionario o dell’agente autore della domanda di assistenza con la versione dei fatti fornita dal presunto molestatore, così come con quella delle persone eventualmente testimoni degli asseriti fatti configuranti una violazione, da parte del presunto molestatore, dell’articolo 12 bis dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

69      A tal riguardo, da un lato, l’accertamento da parte dell’amministrazione, in esito ad un’indagine amministrativa, eventualmente condotta con l’ausilio di un organo distinto dall’AACC, quale il comitato consultivo speciale «APA», dell’esistenza di molestie psicologiche può, in sé e per sé, avere un effetto benefico nel processo terapeutico di riabilitazione del funzionario o dell’agente molestato e può, inoltre, non soltanto giustificare un seguito disciplinare nei confronti del molestatore, ma anche essere utilizzato dalla vittima ai fini di un’eventuale azione giudiziaria nazionale, nell’ambito della quale l’obbligo di assistenza dell’AACC, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, si applicherà e non si esaurirà al termine del periodo di assunzione dell’agente interessato. Dall’altro lato, il completo svolgimento di un’indagine amministrativa può, al contrario, consentire di smentire le asserzioni della presunta vittima, consentendo allora di porre rimedio ai torti che una tale accusa, ove infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

70      Su tale aspetto, innanzitutto, si deve ricordare che lo Statuto non prevede alcuna procedura specifica alla quale l’amministrazione sia tenuta quando tratta una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, presentata sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 1, del detto Statuto e avente ad oggetto l’affermazione di un funzionario o agente secondo cui un altro funzionario o agente, o addirittura un membro di un’istituzione, avrebbe tenuto, nei suoi confronti, un comportamento contrario all’articolo 12 bis dello Statuto (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 65).

71      Si deve poi ricordare che una procedura di indagine amministrativa esperita a seguito della presentazione, da parte di un funzionario o agente, di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto per fatti di un terzo, funzionario o agente, o addirittura membro di un’istituzione, asseritamente costitutivi di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, è sì avviata su sua domanda, ma non può essere considerata come una procedura di indagine avviata contro il detto funzionario o agente (v., in questo senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 46). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il ruolo dell’autore della domanda di assistenza in cui si asseriscono fatti configuranti molestie consiste sostanzialmente nella sua collaborazione alla buona conduzione dell’indagine amministrativa al fine di accertare i fatti (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 15 e 16; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 136, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 87).

72      Orbene, è vero che il rispetto dei diritti della difesa, quale previsto dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali, dal titolo «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», impone che i destinatari di decisioni che pregiudicano in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista sugli elementi eventualmente addebitati a loro «carico» per fondare tali decisioni (sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 51) e include il rispetto del principio del contraddittorio, che va al di là del rispetto del diritto di essere ascoltato, anch’esso, del resto, garantito in quanto componente dell’articolo 41 della Carta, dal titolo «Diritto a una buona amministrazione». Tuttavia, il rispetto dei diritti della difesa, ai sensi dell’articolo 48 della Carta, è destinato ad essere fatto valere solo nell’ambito di una procedura avviata «contro» una persona e che possa sfociare in un atto lesivo nei suoi confronti nel quale l’amministrazione addebiti elementi a carico di tale persona (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 67; v. altresì, in questo senso, sentenza del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 46).

73      Ne consegue che, nell’ambito della procedura seguita dall’APN o dall’AACC al fine di statuire su una domanda di assistenza fondata su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, l’autore di tale domanda non può rivendicare il rispetto dei diritti della difesa previsti all’articolo 48 della Carta in quanto tali né, in tale ambito, sotto forma di violazione del principio del contraddittorio (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 68).

74      Lo stesso vale del resto per il presunto molestatore. Infatti, è vero che quest’ultimo può essere personalmente chiamato in causa nella domanda di assistenza sfociata nell’avvio dell’indagine amministrativa e, già in tale fase, può dover difendersi contro accuse nei suoi confronti, il che giustifica che egli possa essere sentito, se del caso a più riprese, nell’ambito dell’indagine (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 69; v. altresì, in questo senso, sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 147). Tuttavia, solo in una fase successiva della procedura, se nei suoi confronti dovessero essere intentati procedimenti disciplinari, nella fattispecie con l’adizione della commissione di disciplina o di qualunque altro organo analogo, egli beneficerebbe allora dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta e, in particolare, del principio del contraddittorio, dovendosi sottolineare, nel caso di un funzionario o di un agente chiamato in causa, che lo Statuto prevede solo un diritto di essere ascoltato sul principio dell’avvio del procedimento disciplinare e che la procedura assume un carattere in contraddittorio solo dopo l’adizione della commissione di disciplina (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 69; v. altresì, in questo senso, sentenza del 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T‑74/96, EU:T:1998:58, punto 340).

75      Ciò premesso, si debbono riconoscere all’autore di una domanda di assistenza, in quanto presunta vittima, diritti procedurali, distinti dai diritti della difesa di cui all’articolo 48 della Carta, che non sono così estesi come questi ultimi (sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 48, e del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE, F‑34/15, EU:F:2015:153, punto 43) e che, in definitiva, rientrano nel diritto a una buona amministrazione, quale ormai previsto dall’articolo 41 della Carta (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 70).

76      Infatti, occorre ricordare che lo scopo di un’indagine amministrativa avviata dall’amministrazione in risposta ad una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto è quello di fornire chiarimenti, attraverso le conclusioni dell’indagine, sui fatti controversi, affinché l’amministrazione possa prendere una posizione definitiva al riguardo che le consenta allora o di archiviare la domanda di assistenza, oppure, qualora i fatti dedotti risultino accertati e rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, di promuovere eventualmente un procedimento disciplinare al fine, se del caso, di adottare sanzioni disciplinari nei confronti del presunto molestatore (v., relativamente ad un funzionario o agente, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 57, e, relativamente ad un membro di un’istituzione, sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 90).

77      Pertanto, da un lato, quando, nell’ambito dei provvedimenti che essa decide di adottare in risposta alla domanda di assistenza, l’amministrazione decide di promuovere un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto, a motivo di una violazione, da parte della persona chiamata in causa in tale domanda, del divieto previsto dall’articolo 12 bis dello Statuto o qualunque altra procedura analoga, il procedimento è così esperito contro tale soggetto, presunto molestatore, di modo che quest’ultimo dispone allora di tutte le garanzie procedurali che danno attuazione ai diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta e, segnatamente, al principio del contraddittorio. Tali garanzie sono, nel caso di un funzionario o agente, quelle previste all’allegato IX dello Statuto (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 72), e, nel caso di un membro del Parlamento, quelle previste all’articolo 166 del regolamento interno di tale istituzione.

78      Dall’altro lato, quando, in risposta alla domanda di assistenza, l’amministrazione decide che gli elementi fatti valere a sostegno della domanda di assistenza non sono fondati e che, pertanto, i comportamenti lamentati non configurano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, una siffatta decisione incide negativamente sull’autore della domanda di assistenza (v., in questo senso, sentenze del 12 settembre 2007, Combescot/Commissione, T‑249/04, EU:T:2007:261, punto 32, e dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 93), e gli reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 73).

79      Pertanto, al fine di rispettare il diritto a una buona amministrazione, l’autore della domanda di assistenza deve necessariamente, in conformità dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, essere utilmente ascoltato prima che tale decisione di rigetto della domanda di assistenza sia adottata dall’APN o dall’AACC. Ciò implica che l’interessato sia preliminarmente sentito sui motivi che l’APN o l’AACC intende addurre a sostegno del rigetto di tale domanda (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 74).

80      Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente è stata preliminarmente sentita dall’AACC, nella fattispecie sulla base della decisione motivata e della lettera del direttore generale del personale del Parlamento del 24 gennaio 2017, prima che tale autorità adottasse la decisione impugnata. Tuttavia, la ricorrente ritiene che, nell’ambito delle osservazioni scritte da lei presentate il 10 febbraio 2017, ella non sarebbe stata utilmente sentita poiché non disponeva, a tale fine, del parere, della relazione o delle conclusioni del comitato consultivo speciale «APA» – non essendo necessariamente e precisamente nota, in tale fase, la forma della pronuncia di tale comitato – né dei resoconti di audizione dei testimoni.

81      Occorre pertanto stabilire se, nella fattispecie, il diritto della ricorrente di essere ascoltata richiedesse che ella disponesse anche del parere del comitato consultivo speciale «APA», eventualmente adottato sotto forma di relazione o di conclusioni, e dei resoconti delle audizioni tenute da tale comitato per formulare le sue osservazioni sui motivi fatti valere dall’AACC, con rinvio alla decisione motivata, ai fini del rigetto della domanda di assistenza.

–       Sull’obbligo, per l’AACC, al fine di rispettare il diritto della ricorrente di essere ascoltata, di trasmettere a quest’ultima il parere del comitato consultivo speciale «APA» prima dell’adozione della decisione impugnata

82      In una causa vertente sul corpus normativo applicabile alla Banca centrale europea (BCE), e non sullo Statuto, il Tribunale ha dichiarato che, qualora l’amministrazione decidesse sull’avvio di un’indagine amministrativa e quest’ultima conducesse all’elaborazione di una relazione, l’agente di tale istituzione che avesse presentato, secondo la terminologia propria del corpus normativo applicabile alla detta istituzione, una «denuncia» per lamentare fatti asseritamente rientranti nella nozione di molestie psicologiche, quale definita nelle norme applicabili al personale della BCE, doveva vedersi concedere, così come la persona chiamata in causa, la possibilità di far valere le proprie osservazioni sul progetto di relazione di indagine, come previsto dalle dette norme, prima che l’amministrazione della BCE statuisse sulla denuncia o, quanto meno, sugli elementi presi in considerazione da tale amministrazione al fine di adottare la sua decisione (v., in questo senso, sentenza del 23 settembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, punto 41).

83      Nell’ambito statutario, l’APN o, a seconda dei casi, l’AACC deve trattare, non una denuncia, ma una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 e dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. A questo proposito, contrariamente a quanto avviene nel regime applicabile alla BCE, lo Statuto non prevede alcuna procedura specifica sul modo in cui l’APN o l’AACC debba trattare una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, in cui viene lamentata una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, né alcuna disposizione che imponga, in quanto tale, di trasmettere il parere, la relazione o le conclusioni di un comitato consultivo, quale il comitato speciale «APA», o ancora i resoconti di audizione dei testimoni sentiti da tale comitato, all’autore di una domanda di assistenza o alla persona chiamata in causa in tale domanda in quanto presunto molestatore (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 78).

84      Ciò considerato, è stato dichiarato che, fatta salva la tutela degli interessi delle persone chiamate in causa e di quelle che hanno testimoniato nell’ambito dell’indagine, nessuna disposizione dello Statuto vietava la trasmissione di una relazione finale di indagine ad un terzo avente un interesse legittimo a prenderne conoscenza, come nel caso della persona che presenta una domanda di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, asserendo una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto. È stato così sottolineato, in tale contesto, che, nell’ambito della loro autonomia nell’applicazione di tali disposizioni statutarie, talune istituzioni avevano talora adottato questa soluzione, trasmettendo al richiedente assistenza la relazione finale di indagine vuoi prima della proposizione del ricorso, allegandola alla decisione finale sulla domanda di assistenza, vuoi in esecuzione di una misura di organizzazione del procedimento decisa dal giudice dell’Unione tenuto a statuire in primo grado (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Tzirani/Commissione, F‑46/11, EU:F:2013:115, punto 133), come quella del 17 aprile 2018 alla quale il Parlamento ha rifiutato di dar seguito nel caso di specie.

85      Il Tribunale considera tuttavia che, qualora l’AACC decida, come nel caso di specie, di avvalersi del parere di un comitato consultivo, eventualmente emesso sotto forma di relazione o di conclusioni, al quale essa affidi il compito di condurre un’indagine amministrativa e qualora, nella decisione sulla domanda di assistenza, essa tenga conto del parere così emesso da tale comitato consultivo, il detto parere, consultivo e redigibile in forma non riservata, rispettosa dell’anonimato concesso ai testimoni, dev’essere in linea di principio portato a conoscenza dell’autore della domanda di assistenza in applicazione del diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, e ciò anche se le norme interne «APA» in materia di molestie non prevedono tale trasmissione (v., in questo senso, sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 80).

86      Tale considerazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, fatta valere dal Parlamento, che si tratta, nella fattispecie, di un documento redatto dal comitato consultivo speciale «APA» e non di un documento redatto dal comitato consultivo generale, come quello di cui trattasi nella sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento (T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393).

87      Infatti, vero è che, come sottolinea il Parlamento, il comitato consultivo speciale «APA» fornisce solo un «parere motivato» al presidente del Parlamento, che non vincola quest’ultimo quando, a sua volta, esso adotta una decisione motivata sulla quale si baserà allora l’AACC al fine di statuire sulla domanda di assistenza. Il Parlamento insiste su questo punto sottolineando che, per quanto riguarda le domande di assistenza provenienti da APA trattate di concerto con il comitato consultivo speciale «APA», contrariamente a quanto avviene relativamente alle domande di assistenza trattate con la collaborazione del comitato consultivo generale, il presidente del Parlamento interviene e «dispone di un potere di decisione esclusivo riguardante l’esistenza o meno delle molestie, che è molto meglio definito rispetto a quello del segretario generale nel caso delle molestie di funzionari».

88      Tuttavia, una siffatta considerazione, così come la preoccupazione del Parlamento di vegliare a che i lavori del comitato consultivo speciale «APA» restino strettamente riservati, al fine di garantirsi che i questori continuino ad accettare di partecipare ai detti lavori, non possono pregiudicare il diritto fondamentale di ogni funzionario o agente, previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, di essere utilmente ascoltato prima che l’AACC si pronunci sulla domanda di assistenza da lui presentata.

89      In particolare, anche se il parere formulato dal comitato consultivo speciale «APA» è privo di carattere giuridicamente vincolante, dato che sia il presidente del Parlamento, al momento dell’adozione della decisione motivata, sia l’AACC, quando ha statuito sulla domanda di assistenza disponevano di tale parere, quest’ultimo doveva essere portato a conoscenza anche dell’APA, perché esso potesse prendere preliminarmente posizione sul suo contenuto prima che l’AACC statuisse sulla domanda di assistenza basandosi, anche indirettamente, su tale parere. Pertanto, nella fattispecie, la semplice messa a disposizione della ricorrente della decisione motivata era insufficiente, per quanto, in tale decisione, il presidente del Parlamento affermasse di render conto del contenuto delle conclusioni del comitato consultivo speciale «APA».

90      Inoltre, per quanto riguarda il rischio che l’identità dei testimoni, compresi eventuali membri del Parlamento, sia rivelata in caso di divulgazione del contenuto del parere del comitato consultivo speciale «APA» alla ricorrente, si deve necessariamente constatare che nulla impedisce al detto comitato di redigere tale parere, eventualmente sotto forma di relazione o di conclusioni, in maniera tale da non permettere di identificare i testimoni che hanno fornito il loro contributo all’indagine amministrativa. Di conseguenza, tale argomento non può essere accolto, tanto più nel contesto del caso di specie, poiché, non avendo potuto prenderne conoscenza, il Tribunale ignora il contenuto stesso del documento di cui trattasi e non può neppure essere certo, alla luce della maniera ondeggiante con la quale il Parlamento vi si riferisce, se esso abbia preso la forma di un parere, di una relazione o di conclusioni.

91      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve concludersi che è in violazione del diritto di essere ascoltato, quale previsto dall’articolo 41 della Carta, che, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha rifiutato di comunicare alla ricorrente il parere del comitato consultivo speciale «APA», eventualmente redatto sotto forma di relazione o di conclusioni, sentendola così in maniera insufficiente, nella fattispecie, sulla sola base della decisione motivata che esponeva i motivi per i quali il presidente del Parlamento, sulla base del detto parere, considerava infondate le affermazioni contenute nella domanda di assistenza.

–       Sull’obbligo per l’AACC, al fine di rispettare il diritto della ricorrente di essere ascoltata, di trasmettere a quest’ultima i resoconti di audizione dei testimoni prima dell’adozione della decisione impugnata

92      Per quanto riguarda i resoconti di audizione dei testimoni da parte del comitato consultivo speciale «APA», il Tribunale considera che, in linea di principio, al fine di garantire un’applicazione efficace del divieto di ogni forma di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, l’amministrazione può legittimamente prevedere la possibilità di garantire ai testimoni che accettino di fornire i loro racconti dei fatti controversi in un asserito caso di molestie che le loro testimonianze resteranno riservate, nei confronti tanto del presunto molestatore quanto della supposta vittima, almeno nell’ambito della procedura seguita per la trattazione di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 83).

93      Infatti, da una parte, dato che, nell’ambito della trattazione di una domanda di assistenza, uno degli obiettivi impartiti all’amministrazione è quello di riportare la serenità nel servizio, la presa di conoscenza del contenuto delle testimonianze, tanto da parte del presunto molestatore, quanto dalla supposta vittima, potrebbe compromettere tale obiettivo ravvivando un’eventuale animosità interpersonale in seno al servizio e dissuadendo, per il futuro, le persone in grado di fornire una testimonianza pertinente dal farlo (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 84).

94      Dall’altra parte, quando un’istituzione riceve informazioni fornite a titolo volontario, ma accompagnate da una richiesta di riservatezza al fine di proteggere l’anonimato dell’informatore, l’istituzione che accetta di ricevere tali informazioni è tenuta a rispettare tale condizione (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, 145/83, EU:C:1985:448, punto 34). Orbene, lo stesso può valere quando taluni funzionari o agenti o addirittura membri di un’istituzione accettino di rendere le loro testimonianze al fine di consentire all’amministrazione di far luce sui fatti che formano oggetto di una domanda di assistenza, esigendo però, in contropartita, che il loro anonimato sia garantito nei confronti del presunto molestatore e/o della supposta vittima, dovendosi sottolineare che, anche se la loro partecipazione è auspicabile, da un punto di vista statutario o politico, essi non sono necessariamente tenuti a collaborare all’indagine fornendo le loro testimonianze (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 85).

95      Ciò premesso, qualora l’amministrazione decida di promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del presunto molestatore, spetta all’APN o all’AACC comunicare all’interessato ogni documento che essa desideri sottoporre alla valutazione della commissione di disciplina, alla quale spetta, se del caso, sentire nuovamente i testimoni dei fatti addebitati (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 86). Tale ragionamento vale per analogia nel caso di membri di un’istituzione, come quelli del Parlamento, nei confronti dei quali esista una procedura specifica, come quella prevista all’articolo 166 del regolamento interno di tale istituzione.

96      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che è senza violare il diritto di essere ascoltato, quale previsto all’articolo 41 della Carta, che l’AACC, nella fattispecie, ha rifiutato di trasmettere alla ricorrente, nella fase precontenziosa, i resoconti di audizione dei testimoni.

–       Sulle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato relativa alla mancata trasmissione, nella fase precontenziosa, del parere del comitato consultivo speciale «APA»

97      Per quanto riguarda le conseguenze della mancata messa a disposizione della ricorrente del parere del comitato consultivo speciale «APA» nella fase precontenziosa, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, anche in presenza di una violazione del diritto di essere ascoltato, occorre inoltre, perché il motivo possa essere accolto, che, in assenza di tale irregolarità, la procedura abbia potuto sfociare in un risultato diverso (v., in questo senso, ordinanza del 14 aprile 2016, Dalli/Commissione, C‑394/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:262, punto 41; v. altresì, in questo senso, sentenze del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 149, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punto 157).

98      Per poter esaminare tale questione, sarebbe stato necessario che sia la ricorrente sia il Tribunale avessero avuto a disposizione il parere del comitato consultivo speciale «APA», eventualmente emesso sotto forma di relazione o di conclusioni, se del caso in versione non riservata, perché, da una parte, la ricorrente potesse esporre quali argomenti avrebbe potuto far valere in fase precontenziosa ove ella avesse avuto a disposizione tale documento e, dall’altra, il Tribunale potesse valutare se ciò avrebbe potuto permettere di giungere ad un risultato diverso quanto al trattamento riservato dall’AACC alla domanda di assistenza.

99      Orbene, il rifiuto del Parlamento di trasmettere al Tribunale tale parere, eventualmente emesso sotto forma di relazione o di conclusioni, così come del resto i resoconti di audizione dei testimoni, quando invece la trasmissione di questi ultimi, in fase giurisdizionale, è stata riconosciuta partecipe del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v., in questo senso, sentenza del 23 settembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, punti da 42 a 49), ha l’effetto di porre il Tribunale nell’impossibilità di esercitare il controllo giurisdizionale affidatogli dall’articolo 270 TFUE e dallo Statuto (v., in questo senso, sentenza del 10 giugno 1980, M./Commissione, 155/78, EU:C:1980:150, punto 20).

100    Dato che né il Trattato FUE, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, né il regolamento di procedura prevedono la possibilità di infliggere una sanzione in caso di non ottemperanza ad un’ordinanza, adottata ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, recante misure istruttorie, come quella del 18 maggio 2018, la sola reazione possibile per il Tribunale di fronte al rifiuto della parte convenuta, che contravviene inoltre all’obbligo di leale cooperazione previsto all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, è quella di trarne tutte le conseguenze nella decisione che conclude il procedimento (sentenza del 12 mai 2010, Commissione/Meierhofer, T‑560/08 P, EU:T:2010:192, punto 73).

101    Su questo punto, il Parlamento non può giustificare il suo rifiuto di fornire i documenti richiesti dal Tribunale nell’ambito dell’ordinanza del 18 maggio 2018 con il pretesto che, analogamente a quanto deciso dal Tribunale nella sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento (T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punti da 83 a 86), esso sarebbe tenuto a proteggere l’anonimato delle persone, compresi i membri di tale istituzione, che abbiano accettato di rendere le loro testimonianze, protezione che passerebbe necessariamente per il mantenimento di una riservatezza assoluta nei confronti dei lavori del comitato consultivo speciale «APA» che devono restare, a suo parere, totalmente segreti.

102    Infatti, è vero che considerazioni del genere potevano essere fatte valere dal Parlamento ai sensi dell’articolo 103 del regolamento di procedura, il quale riguarda il trattamento delle informazioni e dei documenti riservati.

103    Tuttavia, tale facoltà di far valere l’articolo 103 del regolamento di procedura dinanzi al Tribunale non dispensava il Parlamento dal suo obbligo, in base al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, di rispettare le prescrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 2018, avente forza esecutiva ai sensi dell’articolo 280 TFUE.

104    In particolare, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, spetta al Tribunale e non alle parti in causa valutare il carattere riservato dei documenti la cui produzione è ordinata ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura e, se del caso, valutare se, in ragione del carattere riservato eventualmente riconosciuto dal giudice dell’Unione ai detti documenti, sia opportuno, al fine di proteggere l’identità dei testimoni, non trasmetterli tali e quali alla parte ricorrente, ma richiedere invece alla parte convenuta di produrre vuoi una versione non riservata di tali documenti in cui siano omessi i nominativi dei testimoni e i dati che consentano di stabilire, senza ragionevole dubbio, la loro identità (v., riguardo ad una siffatta misura istruttoria, sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 44), vuoi un sunto non riservato di tali documenti.

105    Inoltre, quanto a quest’ultima possibilità, essa avrebbe potuto permettere al Tribunale, se del caso, di rispondere alla preoccupazione del Parlamento quanto al fatto che, tenuto conto della natura dei fatti asseriti, una versione dei detti documenti espurgata dai dati personali non avrebbe costituito una protezione sufficiente, poiché, a suo parere, l’identità dei testimoni avrebbe potuto agevolmente dedursi dai fatti riportati o dalle dichiarazioni rese.

106    In ogni caso, relativamente alla critica del Parlamento quanto alla pratica del Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento (T‑275/17, EU:T:2018:479), e nella causa pendente QH/Parlamento (T‑748/16), basta constatare che questo tipo di decisione non può essere qualificato come anormale, dato che il Tribunale si è limitato ad applicare le disposizioni del suo regolamento di procedura, in particolare l’articolo 103 di quest’ultimo [ordinanza del vicepresidente della Corte del 5 luglio 2018, Müller e a./QH, C‑187/18 P(I), non pubblicata, EU:C:2018:543, punto 41].

107    Di conseguenza e senza che occorra esaminare ulteriormente il primo motivo né il secondo motivo, si deve annullare la decisione impugnata a seguito della violazione, da parte dell’AACC, del diritto della ricorrente di essere utilmente ascoltata prima del rigetto, da parte di tale autorità, della sua domanda di assistenza.

 Sulla domanda di risarcimento danni

108    A sostegno della sua domanda di risarcimento danni, la ricorrente fa valere che il Parlamento dovrebbe essere condannato, da una parte, per gli illeciti illustrati nell’ambito dei due motivi di annullamento, e, dall’altra, per gli illeciti commessi dal comitato consultivo speciale «APA», poi dall’AACC, in particolare la circostanza che tale comitato le abbia illegittimamente negato il diritto di essere assistita dal suo difensore in occasione della sua audizione il 28 gennaio 2015, il fatto che sarebbe iniquo che il medico di fiducia dell’istituzione abbia solo un ruolo di osservatore in seno al detto comitato e il fatto che la presenza di un rappresentante dell’amministrazione nel comitato consultivo speciale «APA» violerebbe il principio di imparzialità. Tali elementi avrebbero contribuito, nella fattispecie, ad una procedura squilibrata, parziale e priva di trasparenza.

109    La ricorrente imputa ancora al Parlamento un mancato rispetto del termine ragionevole in quanto la procedura di trattazione della domanda di assistenza sarebbe durata oltre due anni e tre mesi tra la data della sua audizione da parte del comitato consultivo speciale «APA» e la data in cui è stata adottata la decisione impugnata. A tal riguardo, il Parlamento avrebbe riconosciuto, nella decisione di rigetto del reclamo, che non vi era alcuna giustificazione obiettiva in ordine al lasso di tempo trascorso tra tale audizione e la decisione motivata. Orbene, la ricorrente rileva che ella avrebbe ancora dovuto attendere ulteriori sette mesi dopo l’adozione della decisione motivata perché l’AACC le chiedesse di presentare le sue osservazioni e che, inoltre, tale iniziativa dell’AACC non sarebbe stata spontanea, ma adottata in risposta ad un sollecito da parte sua.

110    La ricorrente reclama quindi il risarcimento di tre danni morali, e cioè, in primo luogo, un danno legato al clima di insicurezza, di incertezza del diritto e di timore di non essere trattata equamente, e ciò nella misura di EUR 5 000; in secondo luogo, un danno legato alla lentezza dell’AACC nella trattazione della domanda di assistenza, nella misura di EUR 13 500, e, in terzo luogo, un danno, connesso agli illeciti oggetto dei due motivi di annullamento, da fissare ex æquo et bono in EUR 50 000, in considerazione della sua difficoltà di comprendere i motivi del rigetto della domanda di assistenza e dell’atteggiamento dell’AACC, che non le darebbe l’impressione, alla luce del suo obbligo di assistenza, di cercare realmente di proteggerla.

111    Il Parlamento conclude per il rigetto della domanda di risarcimento danni.

112    Per quanto riguarda il desiderio della ricorrente di essere accompagnata dal suo difensore in occasione della sua audizione da parte del comitato consultivo speciale «APA», il Parlamento fa valere che il ruolo della ricorrente nella procedura di indagine amministrativa è quello di fornire la sua versione dei fatti, al fine di consentire a tale comitato di accertare se tali fatti costituiscano molestie psicologiche, e non quello di avviare una procedura accusatoria contro il presunto molestatore. In realtà, sarebbe l’APA a trovarsi nella posizione di accusatore dinanzi al comitato consultivo speciale «APA» e, inversamente, il membro del Parlamento nella posizione di doversi difendere. Pertanto, dato che la pretesa vittima di molestie psicologiche dispone di diritti procedurali più limitati rispetto alla persona chiamata in causa, la ricorrente non avrebbe potuto legittimamente richiedere l’assistenza del suo avvocato in occasione della sua audizione da parte del comitato consultivo speciale «APA». A questo proposito, la circostanza che le norme interne «APA» in materia di molestie siano state modificate solo il 6 luglio 2015 per quanto riguarda il fatto che la pretesa vittima dovesse essere sentita da sola non sarebbe pertinente, in quanto, da un lato, tale modifica sarebbe stata semplicemente una codificazione della prassi precedente e, dall’altro, secondo la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 16 dicembre 1976, Perinciolo/Consiglio (124/75, EU:C:1976:186, punti da 35 a 37), un funzionario o un agente potrebbe legittimamente richiedere l’assistenza di un avvocato nel corso di una procedura amministrativa alla sola condizione che la normativa applicabile lo preveda espressamente. Quanto alla presenza del giureconsulto del Parlamento in occasione dell’audizione della ricorrente, essa non avrebbe avuto alcuna conseguenza, dato che quest’ultimo aveva solo uno status di osservatore. Inoltre, la sua presenza sarebbe stata giustificata al fine di vegliare alla conduzione dell’indagine amministrativa in maniera conforme al diritto statutario. Tale presenza non avrebbe, invece, mirato alla difesa degli interessi di X contro quelli della ricorrente, in quanto, in ogni modo, la procedura dinanzi al comitato consultivo speciale «APA» non sarebbe di natura contenziosa.

113    Per quanto riguarda la durata della procedura, il Parlamento sottolinea che, durante il periodo di sedici mesi menzionato dalla ricorrente, il comitato consultivo speciale «APA» avrebbe tenuto sette riunioni, sentito parecchi testimoni ed esaminato i fatti asseriti, il che avrebbe giustificato una durata del genere. Rivelando nel contempo, in tale occasione, che il detto comitato avrebbe emesso una relazione finale il 7 aprile 2016, il Parlamento afferma che il risarcimento concesso dall’AACC, nella risposta al reclamo, riguardava il solo periodo di sette mesi trascorso tra la decisione motivata e la decisione impugnata. In ogni caso, il Parlamento sottolinea di aver avuto bisogno di tempo per istituire una struttura in grado di trattare efficacemente i casi di molestie imputati a membri di tale istituzione.

114    Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità, quale la decisione impugnata, costituisce, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente, di qualunque danno morale che tale atto possa aver causato. Tuttavia, ciò non vale qualora la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui si basa l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da quest’ultimo (v., in questo senso, sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 16 maggio 2017, CW/Parlamento, T‑742/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:338, punto 64).

115    Pertanto, per quanto riguarda la domanda di risarcimento connessa con le irregolarità oggetto del primo motivo, l’annullamento della decisione impugnata dovrebbe in linea di principio costituire una riparazione adeguata e sufficiente del danno morale della ricorrente derivante dall’illecito accertato dal Tribunale. Tuttavia, in taluni casi particolari, come quelli riconosciuti ai punti da 26 a 29 della sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione (C‑343/87, EU:C:1990:49), il senso di ingiustizia e la sofferenza che possono essere causati ad una persona dal fatto di dover condurre un procedimento precontenzioso, poi contenzioso, al fine di veder riconosciuti i propri diritti, può costituire un danno distinto dall’illecito già riparato dall’annullamento dell’atto contestato (v., in questo senso, sentenza del 29 aprile 2015, CC/Parlamento, T‑457/13 P, EU:T:2015:240, punti da 49 a 52). Orbene, nella fattispecie, siffatte circostanze particolari devono essere riconosciute per quanto riguarda il rifiuto del Parlamento di ottemperare alla misura istruttoria del Tribunale, poiché l’atteggiamento della parte convenuta ha impedito al Tribunale di esercitare pienamente il suo sindacato giurisdizionale e rafforzato nella ricorrente un senso di ingiustizia e di smarrimento, che costituisce un danno morale che non ha potuto essere adeguatamente e sufficientemente riparato dall’annullamento della decisione impugnata sul fondamento del primo motivo.

116    Per quanto riguarda le pretese risarcitorie relative alle irregolarità sollevate nell’ambito del secondo motivo, esse sono premature alla luce della circostanza che, allo stato, il Tribunale non può pronunciarsi sugli argomenti fatti valere a sostegno di tale motivo, poiché, in esecuzione della presente sentenza, spetterà all’AACC sentire utilmente la ricorrente e, se del caso, statuire nuovamente sulla domanda di assistenza.

117    Per quanto riguarda la circostanza che la ricorrente non sia stata autorizzata ad essere assistita dal suo difensore in occasione della sua audizione da parte del comitato consultivo speciale «APA», si deve necessariamente constatare che la normativa applicabile in seno al Parlamento non prevede tale facoltà. In ogni caso, come è stato ricordato ai precedenti punti da 71 a 73, l’audizione da parte di tale comitato non rientra nell’ambito di una procedura in contraddittorio esperita contro la persona che chiede l’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Di conseguenza, anche se non è escluso che un’AACC decida di prevedere che una persona sentita nell’ambito di un’indagine amministrativa possa farsi assistere da un collega, da un rappresentante del personale o ancora da un difensore, la ricorrente non può invocare il principio della parità delle armi o il principio di buona amministrazione per costringere l’AACC a prevedere una siffatta facoltà relativamente alle audizioni tenute dal comitato consultivo speciale «APA». Inoltre, non risulta che X abbia avuto il diritto di essere assistita da un difensore per la propria audizione. Quanto al fatto che il giureconsulto del Parlamento abbia potuto partecipare in veste di osservatore ai lavori del comitato consultivo speciale «APA», anche in occasione delle audizioni, questa circostanza non è tale da viziare i lavori di tale organo.

118    Per quanto riguarda la composizione del comitato consultivo speciale «APA», è già stato dichiarato, relativamente al comitato consultivo generale, che, pur non essendo prevista una parità completa tra i membri designati dall’amministrazione e quelli designati della rappresentanza del personale, la presenza di un medico di fiducia dell’istituzione in seno al comitato consultivo, la circostanza che il comitato consultivo «lavora[sse] nella più totale autonomia, indipendenza e riservatezza» nonché il carattere collegiale delle deliberazioni costituivano garanzie sufficienti di imparzialità e di obiettività del parere che tale comitato consultivo doveva formulare e adottare a beneficio dell’AACC (sentenza del 29 giugno 2018, HF/Parlamento, T‑218/17, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:393, punto 103; v. altresì, in questo senso e per analogia, sentenze del 30 maggio 2002, Onidi/Commissione, T‑197/00, EU:T:2002:135, punto 132, e del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 150).

119    Tali considerazioni valgono anche, mutatis mutandis, per il comitato consultivo speciale «APA». Pertanto, la ricorrente non può rivendicare, a vantaggio del medico di fiducia, un ruolo maggiormente deliberativo così come essa non può contestare all’AACC il fatto di essere rappresentata in seno a tale comitato dal presidente del comitato consultivo generale.

120    Per quanto riguarda la durata della procedura di trattazione della domanda di assistenza, occorre constatare che lo Statuto non prevede né una procedura particolare di trattazione di questo tipo di domanda, compreso il caso in cui tale domanda verta su un’asserita violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, né alcun termine particolare. Lo stesso vale per le norme interne «APA» in materia di molestie, anche se queste ultime prevedono diverse tappe, che includono l’intervento del comitato consultivo speciale «APA» nonché quello del presidente del Parlamento. Così, l’AACC è tenuta in materia al rispetto del principio del termine ragionevole (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punti 59 e 62) e, di conseguenza, l’istituzione o organo dell’Unione interessato deve vegliare, nella conduzione dell’indagine amministrativa e nella successiva trattazione della domanda di assistenza, a che ciascun atto adottato venga emanato entro un termine ragionevole rispetto al precedente (sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 101). Inoltre, per valutare il carattere ragionevole del termine entro il quale sono state concluse l’indagine amministrativa e la trattazione della domanda di assistenza, occorre prendere in considerazione l’importanza della controversia per l’interessato, la complessità del caso e il comportamento delle parti in causa (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punto 113 e giurisprudenza citata).

121    Nella fattispecie, il Tribunale constata che, in maniera generale, il comitato consultivo speciale «APA» ha impiegato oltre quattordici mesi per terminare la sua indagine tra la data dell’audizione della ricorrente, ossia il 28 gennaio 2015, e la data in cui esso avrebbe concluso i suoi lavori, ossia il 7 aprile 2016. Del resto, a partire dalla pronuncia della sentenza CH/Parlamento (F‑132/14, EU:F:2015:115), ossia il 6 ottobre 2015, sono trascorsi più di sette mesi prima che il presidente del Parlamento, dopo aver preso conoscenza delle conclusioni del comitato consultivo speciale «APA», adottasse, il 18 maggio 2016, la decisione motivata. Inoltre, la ricorrente ha ancora dovuto attendere quasi otto mesi prima di essere alla fine invitata, su sua richiesta, a presentare osservazioni su tale decisione motivata prima che, a sua volta, l’AACC statuisse sulla domanda di assistenza.

122    Inoltre, a seguito del rifiuto del Parlamento di ottemperare alla misura istruttoria del Tribunale, quest’ultimo non può venire a conoscenza del modo in cui si sono svolti i lavori del comitato consultivo speciale «APA», in particolare del numero di riunioni tenute e di audizioni condotte nonché dell’ampiezza delle conclusioni che hanno dovuto essere collegialmente redatte e adottate dal detto comitato. Infatti, in assenza di prove tangibili, il Tribunale non può fondarsi, al riguardo, sulle sole affermazioni del Parlamento.

123    Infine, per quanto concerne le difficoltà menzionate dal Parlamento nell’elaborazione della procedura di trattazione di una domanda di assistenza proveniente da APA e riguardante comportamenti di membri di tale istituzione, quest’ultima non può utilmente menzionare difficoltà del genere per sfuggire ai suoi obblighi, sia ai sensi dell’articolo 31 della Carta (v., in questo senso, sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 85) sia ai sensi degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto (v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2016, GV/SEAE, F‑137/14, EU:F:2016:14, punto 77), di garantire ai suoi funzionari e ai suoi agenti condizioni di lavoro che rispettino la loro salute, la loro sicurezza e la loro dignità e, di conseguenza, di mettere a loro disposizione in tempo utile procedure che consentano di garantire che le loro condizioni di lavoro rispondano a tali prescrizioni. Peraltro, dato che l’articolo 12 bis dello Statuto è entrato in vigore il 1o maggio 2004 e che la sentenza CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203) era stata pronunciata il 12 dicembre 2013, il Parlamento non può ragionevolmente sostenere di aver avuto bisogno di così tanti anni per ideare e istituire un organo come il comitato consultivo speciale «APA». Inoltre, il detto comitato consultivo è stato istituito il 14 aprile 2014 e ha emesso il proprio parere solo quattordici mesi dopo l’audizione della ricorrente, di X e di CN.

124    Pertanto, il Tribunale non può che constatare che la durata della trattazione della domanda di assistenza è stata relativamente lunga senza reale giustificazione, così come ha parzialmente riconosciuto il segretario generale del Parlamento nella decisione di rigetto del reclamo. Di conseguenza, alla luce dell’importanza del tutto particolare, per la presunta vittima, di una siffatta procedura, come pure alla luce del comportamento dilatorio dell’AACC nella trattazione di quest’ultima, il Tribunale non può che constatare una violazione del principio del termine ragionevole.

125    In considerazione di tali circostanze, che hanno provocato nella ricorrente un danno morale risarcito dall’AACC, in questa fase, solo in misura pari a EUR 1 500, e della circostanza, fatta valere dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 10 luglio 2018, che il rifiuto del Parlamento di eseguire la misura istruttoria ordinata dal Tribunale ha aggravato tale danno morale, il Tribunale, valutando ex æquo et bono l’insieme dei danni morali subiti dalla ricorrente, considera che un importo di EUR 8 500 costituisce una riparazione appropriata della quota del danno morale distinta dall’illecito accertato nell’ambito del primo motivo e che non sarebbe adeguatamente e integralmente risarcita dall’annullamento della decisione impugnata.

 Sulle spese

126    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

127    Poiché il Parlamento dev’essere considerato come la parte sostanzialmente soccombente, si deve decidere che esso dovrà sopportare le proprie spese ed essere condannato a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Parlamento europeo del 20 marzo 2017, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata da CH il 22 dicembre 2011, è annullata.

2)      Il Parlamento è condannato a versare a CH, per il danno morale subito, un importo di EUR 8 500.

3)      Per il resto, il ricorso è respinto.

4)      Il Parlamento è condannato alle spese.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon


*      Lingua processuale: il francese.