Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) l'11 gennaio 2019 – Stato belga / Pantochim SA, in liquidazione

(Causa C-19/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Stato belga

Resistente: Pantochim SA, in liquidazione

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione secondo la quale il credito oggetto di una domanda di recupero «è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita», come previsto dall’articolo 6, [secondo comma], della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure 1 , che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure 2 , debba essere interpretata nel senso che il credito dello Stato richiedente è assimilato a quello dello Stato adito, cosicché il credito dello Stato richiedente acquisisce la qualità di credito dello Stato adito.

Se il termine «prelazione» di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, e, prima della codificazione, all’articolo 10 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, debba essere inteso come il diritto di prelazione connesso al credito che conferisce a quest’ultimo il diritto a prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o come qualsiasi meccanismo che abbia l’effetto di portare, in caso di concorso, al pagamento in via preferenziale del credito.

Se la possibilità per l’amministrazione tributaria di operare, alle condizioni previste dall’articolo 334 della legge programmatica del 27 novembre 2004, una compensazione in caso di concorso debba essere considerata una prelazione ai sensi dell’articolo 10 delle direttive precedentemente citate.

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1 GU L 150, pag. 28.

2 GU L 73, pag. 18. La direttiva 2008/55/CE indica (nota a piè di pagina n°3) che il titolo originale della direttiva 76/308/CEE è stato modificato dalla direttiva 79/1071/CEE (GU L 331, pag. 10), dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1) e dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175, pag. 17).